CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 settembre 2026
Cassazione n. 34277/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26/07/1998avverso la sentenza del 15/04/2026 del [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare diMilanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Milano applicava ad Abbadi SidAhmed la pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per il reato dirapina allo stesso ascritto.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso il difensore che deducevaviolazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione dellapena.3. Il ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto non si confrontacon la consolidata giurisprudenza secondo cui è' inammissibile ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motiviconcernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non previstadall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limitelegale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione deiparametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento dellecircostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loroapplicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Pg, Rv. 276509 - 01); in talcaso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano exart. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018,Oboroceanu, Rv. 27201401).4. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 16/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]