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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 18505/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/02/2024 del GIUD.

SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con reclamo al Tribunale di sorveglianza di Napoli, poi convertito in ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA] - a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ha impugnato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 21/02/2024, che aveva disatteso la richiesta di licenza per le festività pasquali avanzata dal predetto, sottoposto a regime di semilibertà, in relazione alla condanna all'ergastolo inflittagli con sentenza della Corte di appello di Palermo del 18/02/2000, definitiva il 22/06/2001.

Ha sottolineato la difesa trattarsi di soggetto detenuto dal 1993, che fruisce della semilibertà da oltre tre anni e che ha già beneficiato di analoga licenza in occasione delle festività natalizie del 2023.

La decisione reiettiva, inoltre, non è stata preceduta da alcuna istruttoria presso gli organi di Polizia, al fine di verificare la situazione attuale di Bonura.

Oltre all'età avanzata, vi è anche una precaria condizione economica, che rende viepiù difficoltosi i contatti con i familiari.

2. L'impugnazione è inammissibile, in quanto interamente versata in fatto e tendente unicamente a provocare una rivalutazione degli elementi già valutati in sede di merito.

Viene dedotto, peraltro, un asserito vizio della motivazione, laddove trattasi di ricorso ammesso per il solo vizio di violazione di legge.

L'avversata decisione - contrariamente alle deduzioni difensive - muove poi dalla constatazione degli elementi di tenore sfavorevole, ricavabili dalle informazioni assunte presso la Questura di Palermo, che ha evidenziato il ruolo di rilievo ricoperto dal condannato, nell'organizzazione mafiosa, ancora pienamente operante, del mandamento di Partinico. 3.

Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 aprile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/02/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con reclamo al Tribunale di sorveglianza di Napoli, poi convertito in ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA] - a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ha impugnato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 21/02/2024, che aveva disatteso la richiesta di licenza per le festività pasquali avanzata dal predetto, sottoposto a regime di semilibertà, in relazione alla condanna all'ergastolo inflittagli con sentenza della Corte di appello di Palermo del 18/02/2000, definitiva il 22/06/2001. Ha sottolineato la difesa trattarsi di soggetto detenuto dal 1993, che fruisce della semilibertà da oltre tre anni e che ha già beneficiato di analoga licenza in occasione delle festività natalizie del 2023. La decisione reiettiva, inoltre, non è stata preceduta da alcuna istruttoria presso gli organi di Polizia, al fine di verificare la situazione attuale di Bonura. Oltre all'età avanzata, vi è anche una precaria condizione economica, che rende viepiù difficoltosi i contatti con i familiari. 2. L'impugnazione è inammissibile, in quanto interamente versata in fatto e tendente unicamente a provocare una rivalutazione degli elementi già valutati in sede di merito. Viene dedotto, peraltro, un asserito vizio della motivazione, laddove trattasi di ricorso ammesso per il solo vizio di violazione di legge. L'avversata decisione - contrariamente alle deduzioni difensive - muove poi dalla constatazione degli elementi di tenore sfavorevole, ricavabili dalle informazioni assunte presso la Questura di Palermo, che ha evidenziato il ruolo di rilievo ricoperto dal condannato, nell'organizzazione mafiosa, ancora pienamente operante, del mandamento di Partinico. 3. Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 aprile
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