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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11012/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 giugno 1991 avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro il 21 luglio 2020 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 22 febbraio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 21 luglio 2020 la Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 24 luglio 2019, ritenute le già riconosciute attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante di cui all'articolo 71 D.I.vo 159/2011, ha rideterminato in anni 3 e mesi 9 di reclusione ed euro 4.750,00 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati ascrittigli.

Avverso la sentenza della Corte d'appello l'imputato - tramite il suo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione di legge con riferimento all'ordinanza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto l'acquisizione al fascicolo dibattimentale, ai sensi dell'articolo 500, comma quarto, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello avrebbe fatto rinvio alle argomentazioni del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ma, così facendo, avrebbe evitato il confronto con i rilievi difensivi, offerti a confutazione dei diversi elementi, individuati, nella sentenza di primo grado, quali indicatori dell'intimidazione subita dal teste. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado ha fatto riferimento alla deposizione testimoniale del tenente [OSCURATO:PERSONA], che ha parlato di timori più volte esternatigli dalla madre della persona offesa a seguito della scarcerazione degli indagati, ma le dichiarazioni della madre della persona offesa non erano state verbalizzate, sicché non potevano essere utilizzate, essendo inammissibile la testimonianza indiretta.

La Corte d'appello avrebbe violato i principi stabiliti dal giudice della legittimità in tema di testimone sottoposto a violenza o minaccia, avendo omesso di considerare che: il testimone non avrebbe riferito di intimidazioni da parte di nessuno e non vi sarebbero altre acquisizioni probatorie da cui potessero desumersi simili condotte; non vi sarebbero state condotte intimidatorie in pregiudizio di altri soggetti, che hanno reso dichiarazioni; non sarebbe sussistita una situazione ambientale pregiudizievole per l'acquisizione della prova; 2) violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato a titolo di concorso morale per i reati di cui ai capi a), b) e c) della rubrica accusatoria.

La Corte territoriale ha precisato che si doveva affermare la responsabilità dell'imputato a prescindere dal recupero delle dichiarazioni predibattimentali rese dalla persona offesa, avendo l'imputato offerto un contributo partecipativo alla condotta, in ragione del fatto che, dopo l'aggressione armata, commessa dal coimputato, lo stesso avrebbe tenuto una condotta evocativa di una condivisione criminosa.

Secondo il ricorrente, però, il ricorrente, dopo la sparatoria, si sarebbe dato alla fuga, così che non potrebbe ritenersi concorrente.

La mera presenza sul luogo dell'esecuzione del reato non potrebbe integrare una partecipazione criminosa, non essendovi alcun elemento da cui emerga che l'imputato abbia stimolato o rafforzato il proposito criminoso del complice.

Anzi, proprio la reazione spaventata del [OSCURATO:PERSONA] (datosi alla fuga) certificherebbe la totale assenza di condivisione dell'odierno ricorrente rispetto alla volontà del coimputato.

Non ci sarebbe stato un previo concerto né un'intesa istantanea né un'adesione all'opera del coimputato, sicché non potrebbe riscontrarsi in capo all'imputato il dolo tipico del concorrente ex articolo 110 cod. pen.;3) violazione di legge e vizi della motivazione con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], per non avere la Corte d'appello dato risposta ai rilievi difensivi, tesi ad evidenziare la mancanza di credibilità della persona offesa.

Sotto il profilo della causale della condotta si era evidenziato che il movente, individuato dalla persona offesa nel mancato pagamento di un debito di euro 300,00, era totalmente sproporzionato rispetto all'azione delittuosa, realizzata di giorno e in pieno centro, con delle modalità tali che gli autori del reato sarebbero stati immediatamente individuati da parte delle autorità; sotto il profilo della dinamica degli eventi, era incomprensibile la ragione per cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto porre in essere un attentato a colpi d'arma da fuoco contro la persona offesa per far recuperare un credito di euro 300 a [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale egli era completamente disinteressato.

La Corte d'appello non avrebbe effettuato il benché minimo controllo sulla credibilità soggettiva del Santaguida e sull'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni; controllo necessario al fine dell'utilizzo delle dichiarazioni della persona offesa, che, per di più, rispetto al reato contestato al capo d) della rubrica costituirebbero la sola fonte di prova. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 II primo motivo del ricorso è manifestamente infondato.

La Corte di appello, conformemente al giudice di primo grado, ha ritenuto sussistenti i presupposti per il recupero delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa ai sensi dell'articolo 500, quarto comma, cod. proc. pen., atteso che, oltre agli elementi intrinseci al fatto, "dipendenti dall'estrema offensività della condotta, altamente intimidatoria", vi erano elementi esterni che consentivano di ritenere che la persona offesa aveva subito una forma di coazione, al fine di indurla a ritrattare platealmente e illogicamente in dibattimento le dichiarazioni precedentemente rese in sede di indagini.

Tali elementi sono stati individuati nell'allontanamento del teste da Briatico, che ha fatto seguito alle reiterate esternazioni di timore manifestate dai suoi prossimi congiunti al tenente [OSCURATO:PERSONA] per un prolungato arco temporale, e nell'annotazione di servizio, in cui il predetto tenente ha scritto di avere rilevato che la persona offesa, l'imputato e i suoi familiari erano stati visti a fine udienza confabulare tra loro.

La Corte d'appello ha aggiunto che le dichiarazioni, rese dalla persona offesa nella fase delle indagini, risultavano "le uniche attendibili sia per coerenza e logicità intrinseca sia per la piena coerenza con il complessivo quadro probatorio mentre la versione dei fatti, fornita in dibattimento dal San taguida, risultava intrinsecamente illogica e del tutto sganciata dalle emergenze processuali".

A fronte di siffatta motivazione deve premettersi che costituisce ius receptum (Sez. 3, n. 19155 del 15/04/2021, Rv. 281879) quello secondo cui, ai fini dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento ex art. 500, comma 4, cod. proc. pen., delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste, che rifiuti di deporre, è richiesta la sussistenza di «elementi concreti» per ritenere che il predetto sia stato sottoposto a pressioni, desumibili da qualunque circostanza sintomatica della subita intimidazione, purché connotata da precisione, obiettività e significatività.

Nel caso in esame, ove pure non si tenesse conto delle esternazioni dei parenti della persona offesa al tenente [OSCURATO:PERSONA], residuerebbero comunque elementi da cui desumere che la persona offesa aveva subito pressioni al fine di ritrattare le precedenti dichiarazioni rese.

Non è revocabile in dubbio, infatti, che il teste è la vittima dei reati in questione, commessi con modalità intimidatorie; egli si è allontanato per mesi dal luogo di residenza e ha avuto un contegno in dibattimento significativo, avendo reso dichiarazioni, completamente diverse da quelle precedenti, illogiche e sganciate dalle altre emergenze.

Giova ricordare, a tal ultimo riguardo, che questa Corte (Sez. 2, n. 41489 del 26/06/2018, Rv. 274261) ha affermato che, in tema di acquisizione al fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese dal testimone prima del dibattimento, le modalità della deposizione e il contegno, tenuto in dibattimento, possono essere valutati quali elementi sintomatici delle indebite pressioni esterne, che consentono l'acquisizione e l'utilizzazione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini.

Ne discende che nessun vizio inficia la sentenza impugnata nella parte in cui sono state utilizzate le dichiarazioni predibattimenti, rese dalla persona offesa. 1.2 II secondo motivo del ricorso è privo di specificità.

La Corte territoriale ha precisato che si doveva affermare la responsabilità dell'imputato a prescindere dal recupero delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, dovendo egli ritenersi concorrente morale, sulla base delle sole dichiarazioni rilasciate dalla persona offesa in dibattimento.

In particolare, il Collegio del merito ha sottolineato che la presenza dell'imputato in auto insieme allo [OSCURATO:PERSONA] risultava qualificante, poiché, appena l'auto con a bordo i coimputati si era accostata alla vittima, non era stato lo [OSCURATO:PERSONA] a prendere la parola ma il [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva "subito evidenziato e sottolineato alla persona offesa, a mo' di rimprovero, di averla in precedenza mandata a chiamare, senza ricevere risposta".Il suindicato Collegio ha aggiunto che "la frase, pronunciata dal Me//uso alla vittima prima dell'esplosione degli spari (ti avevo mandato a chiamare), è stata confermata da parte del Santa guida anche in sede dibattimentale verosimilmente ignorando la portata incriminante per il Me//uso a fronte delle altre più eclatanti ritrattazioni...

Infatti, l'esplosione dei colpi d'arma da fuoco, avendo fatto seguito a tale esternazione del Me//uso, dimostra un chiaro ed inequivocabile collegamento della stessa con la conseguente azione aggressiva verso il Santa guida, commessa materialmente dallo [OSCURATO:PERSONA]".

Inoltre, la Corte d'appello ha rimarcato che l'imputato, "dopo aver fatto presente al Santa guida di averlo mandato a chiamare, vista la reazione armata del coimputato [OSCURATO:PERSONA], non ha manifestato alcuna reazione volta ad interrompere tale feroce progressione criminosa dell'azione contro la persona offesa, dimostrando così implicitamente di non esserne sorpreso e di condividerla".

Così argomentando, il Collegio territoriale ha fatto corretta applicazione dell'insegnamento di questa Corte (Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, Rv. 276990) secondo cui, per la configurabilità del concorso di persone nel reato, è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato. 1.3 L'ultimo motivo del ricorso è anch'esso privo di specificità.

I giudici del merito - tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo - hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali erano da ritenere intrinsecamente e oggettivamente attendibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa nella fase predibattimentale.

Va, del resto, osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e sulla logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 5/5/2011, Tosto, Rv. 25036201).

Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.

2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 giugno 1991 avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro il 21 luglio 2020 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 22 febbraio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 21 luglio 2020 la Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 24 luglio 2019, ritenute le già riconosciute attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante di cui all'articolo 71 D.I.vo 159/2011, ha rideterminato in anni 3 e mesi 9 di reclusione ed euro 4.750,00 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati ascrittigli. Avverso la sentenza della Corte d'appello l'imputato - tramite il suo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione di legge con riferimento all'ordinanza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto l'acquisizione al fascicolo dibattimentale, ai sensi dell'articolo 500, comma quarto, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello avrebbe fatto rinvio alle argomentazioni del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ma, così facendo, avrebbe evitato il confronto con i rilievi difensivi, offerti a confutazione dei diversi elementi, individuati, nella sentenza di primo grado, quali indicatori dell'intimidazione subita dal teste. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado ha fatto riferimento alla deposizione testimoniale del tenente [OSCURATO:PERSONA], che ha parlato di timori più volte esternatigli dalla madre della persona offesa a seguito della scarcerazione degli indagati, ma le dichiarazioni della madre della persona offesa non erano state verbalizzate, sicché non potevano essere utilizzate, essendo inammissibile la testimonianza indiretta. La Corte d'appello avrebbe violato i principi stabiliti dal giudice della legittimità in tema di testimone sottoposto a violenza o minaccia, avendo omesso di considerare che: il testimone non avrebbe riferito di intimidazioni da parte di nessuno e non vi sarebbero altre acquisizioni probatorie da cui potessero desumersi simili condotte; non vi sarebbero state condotte intimidatorie in pregiudizio di altri soggetti, che hanno reso dichiarazioni; non sarebbe sussistita una situazione ambientale pregiudizievole per l'acquisizione della prova; 2) violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato a titolo di concorso morale per i reati di cui ai capi a), b) e c) della rubrica accusatoria. La Corte territoriale ha precisato che si doveva affermare la responsabilità dell'imputato a prescindere dal recupero delle dichiarazioni predibattimentali rese dalla persona offesa, avendo l'imputato offerto un contributo partecipativo alla condotta, in ragione del fatto che, dopo l'aggressione armata, commessa dal coimputato, lo stesso avrebbe tenuto una condotta evocativa di una condivisione criminosa. Secondo il ricorrente, però, il ricorrente, dopo la sparatoria, si sarebbe dato alla fuga, così che non potrebbe ritenersi concorrente. La mera presenza sul luogo dell'esecuzione del reato non potrebbe integrare una partecipazione criminosa, non essendovi alcun elemento da cui emerga che l'imputato abbia stimolato o rafforzato il proposito criminoso del complice. Anzi, proprio la reazione spaventata del [OSCURATO:PERSONA] (datosi alla fuga) certificherebbe la totale assenza di condivisione dell'odierno ricorrente rispetto alla volontà del coimputato. Non ci sarebbe stato un previo concerto né un'intesa istantanea né un'adesione all'opera del coimputato, sicché non potrebbe riscontrarsi in capo all'imputato il dolo tipico del concorrente ex articolo 110 cod. pen.;3) violazione di legge e vizi della motivazione con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], per non avere la Corte d'appello dato risposta ai rilievi difensivi, tesi ad evidenziare la mancanza di credibilità della persona offesa. Sotto il profilo della causale della condotta si era evidenziato che il movente, individuato dalla persona offesa nel mancato pagamento di un debito di euro 300,00, era totalmente sproporzionato rispetto all'azione delittuosa, realizzata di giorno e in pieno centro, con delle modalità tali che gli autori del reato sarebbero stati immediatamente individuati da parte delle autorità; sotto il profilo della dinamica degli eventi, era incomprensibile la ragione per cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto porre in essere un attentato a colpi d'arma da fuoco contro la persona offesa per far recuperare un credito di euro 300 a [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale egli era completamente disinteressato. La Corte d'appello non avrebbe effettuato il benché minimo controllo sulla credibilità soggettiva del Santaguida e sull'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni; controllo necessario al fine dell'utilizzo delle dichiarazioni della persona offesa, che, per di più, rispetto al reato contestato al capo d) della rubrica costituirebbero la sola fonte di prova. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 II primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello, conformemente al giudice di primo grado, ha ritenuto sussistenti i presupposti per il recupero delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa ai sensi dell'articolo 500, quarto comma, cod. proc. pen., atteso che, oltre agli elementi intrinseci al fatto, "dipendenti dall'estrema offensività della condotta, altamente intimidatoria", vi erano elementi esterni che consentivano di ritenere che la persona offesa aveva subito una forma di coazione, al fine di indurla a ritrattare platealmente e illogicamente in dibattimento le dichiarazioni precedentemente rese in sede di indagini. Tali elementi sono stati individuati nell'allontanamento del teste da Briatico, che ha fatto seguito alle reiterate esternazioni di timore manifestate dai suoi prossimi congiunti al tenente [OSCURATO:PERSONA] per un prolungato arco temporale, e nell'annotazione di servizio, in cui il predetto tenente ha scritto di avere rilevato che la persona offesa, l'imputato e i suoi familiari erano stati visti a fine udienza confabulare tra loro. La Corte d'appello ha aggiunto che le dichiarazioni, rese dalla persona offesa nella fase delle indagini, risultavano "le uniche attendibili sia per coerenza e logicità intrinseca sia per la piena coerenza con il complessivo quadro probatorio mentre la versione dei fatti, fornita in dibattimento dal San taguida, risultava intrinsecamente illogica e del tutto sganciata dalle emergenze processuali". A fronte di siffatta motivazione deve premettersi che costituisce ius receptum (Sez. 3, n. 19155 del 15/04/2021, Rv. 281879) quello secondo cui, ai fini dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento ex art. 500, comma 4, cod. proc. pen., delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste, che rifiuti di deporre, è richiesta la sussistenza di «elementi concreti» per ritenere che il predetto sia stato sottoposto a pressioni, desumibili da qualunque circostanza sintomatica della subita intimidazione, purché connotata da precisione, obiettività e significatività. Nel caso in esame, ove pure non si tenesse conto delle esternazioni dei parenti della persona offesa al tenente [OSCURATO:PERSONA], residuerebbero comunque elementi da cui desumere che la persona offesa aveva subito pressioni al fine di ritrattare le precedenti dichiarazioni rese. Non è revocabile in dubbio, infatti, che il teste è la vittima dei reati in questione, commessi con modalità intimidatorie; egli si è allontanato per mesi dal luogo di residenza e ha avuto un contegno in dibattimento significativo, avendo reso dichiarazioni, completamente diverse da quelle precedenti, illogiche e sganciate dalle altre emergenze. Giova ricordare, a tal ultimo riguardo, che questa Corte (Sez. 2, n. 41489 del 26/06/2018, Rv. 274261) ha affermato che, in tema di acquisizione al fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese dal testimone prima del dibattimento, le modalità della deposizione e il contegno, tenuto in dibattimento, possono essere valutati quali elementi sintomatici delle indebite pressioni esterne, che consentono l'acquisizione e l'utilizzazione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini. Ne discende che nessun vizio inficia la sentenza impugnata nella parte in cui sono state utilizzate le dichiarazioni predibattimenti, rese dalla persona offesa. 1.2 II secondo motivo del ricorso è privo di specificità. La Corte territoriale ha precisato che si doveva affermare la responsabilità dell'imputato a prescindere dal recupero delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, dovendo egli ritenersi concorrente morale, sulla base delle sole dichiarazioni rilasciate dalla persona offesa in dibattimento. In particolare, il Collegio del merito ha sottolineato che la presenza dell'imputato in auto insieme allo [OSCURATO:PERSONA] risultava qualificante, poiché, appena l'auto con a bordo i coimputati si era accostata alla vittima, non era stato lo [OSCURATO:PERSONA] a prendere la parola ma il [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva "subito evidenziato e sottolineato alla persona offesa, a mo' di rimprovero, di averla in precedenza mandata a chiamare, senza ricevere risposta".Il suindicato Collegio ha aggiunto che "la frase, pronunciata dal Me//uso alla vittima prima dell'esplosione degli spari (ti avevo mandato a chiamare), è stata confermata da parte del Santa guida anche in sede dibattimentale verosimilmente ignorando la portata incriminante per il Me//uso a fronte delle altre più eclatanti ritrattazioni... Infatti, l'esplosione dei colpi d'arma da fuoco, avendo fatto seguito a tale esternazione del Me//uso, dimostra un chiaro ed inequivocabile collegamento della stessa con la conseguente azione aggressiva verso il Santa guida, commessa materialmente dallo [OSCURATO:PERSONA]". Inoltre, la Corte d'appello ha rimarcato che l'imputato, "dopo aver fatto presente al Santa guida di averlo mandato a chiamare, vista la reazione armata del coimputato [OSCURATO:PERSONA], non ha manifestato alcuna reazione volta ad interrompere tale feroce progressione criminosa dell'azione contro la persona offesa, dimostrando così implicitamente di non esserne sorpreso e di condividerla". Così argomentando, il Collegio territoriale ha fatto corretta applicazione dell'insegnamento di questa Corte (Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, Rv. 276990) secondo cui, per la configurabilità del concorso di persone nel reato, è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato. 1.3 L'ultimo motivo del ricorso è anch'esso privo di specificità. I giudici del merito - tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo - hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali erano da ritenere intrinsecamente e oggettivamente attendibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa nella fase predibattimentale. Va, del resto, osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e sulla logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 5/5/2011, Tosto, Rv. 25036201). Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. 2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
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