CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20172/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministropro tempore, ed [OSCURATO:PERSONA], in persona del legaleNumero registro generale 278/2026Numero sezionale 1556/2026Numero di raccolta generale 20172/2026Data pubblicazione 16/06/2026rappresentante pro tempore, domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,dalla quale sono rappresentati e difesi– controricorrenti –avverso la sentenza n. 807/2025 della CORTE D'APPELLO diGENOVA, depositata in data 30/06/2025;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere Oliva;udito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto dott.uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per parte ricorrente, e gli avv.ti GiovanniCon atto di citazione ritualmente notificato l’Agenzia del Demanio,[OSCURATO:PERSONA] per la Liguria, ed il Ministero dell’Economia e delleTribunale di Genova, chiedendo dichiararsi la nullità dell’atto unilateraleabdicativo della proprietà posto in essere dalla convenuta a rogito notarLa Faja in data 7.6.2018, rep. 123.355, avente ad oggetto alcuniimmobili siti in Altare (SV), censiti al locale N.C.E.U. al foglio 4, mappali116, sub. 16, 17, 18, 24, 25, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], ed al foglio4, mappale 116, sub. 12 e 23, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA].Nella resistenza dei convenuti il Tribunale, con sentenza n.2342/2023 accoglieva la domanda, dichiarando nullo l’atto abdicativodella proprietà.Con la sentenza impugnata, n. 807/2025, la Corte di Appello diGenova rigettava il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] e SilviaAstengo avverso la decisione di prime cure, confermandola. [OSCURATO:PERSONA] riteneva, in particolare, che la possibilità di rinunciare alNumero registro generale 278/2026Numero sezionale 1556/2026Numero di raccolta generale 20172/2026Data pubblicazione 16/06/2026diritto di proprietà su un bene non sarebbe prevista dalle normedell’ordinamento vigente, e che non sarebbe lecito, per il proprietariodi un immobile, liberarsi della sua proprietà per evitare di compiereopere di manutenzione sullo stesso, finalizzate alla sua messa insicurezza. La sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, n.735/2015, che ha ammesso la possibilità del privato di rinunciare aldiritto dominicale sul bene immobile, in alternativa alla richiesta dellarestituzione dello stesso, sarebbe giustificata, secondo il giudice delgravame, solo in un contesto di occupazione sine titulo realizzata dallaP.A. Non sarebbe quindi ravvisabile una causa lecita a sostegno delnegozio unilaterale abdicativo della proprietà posto in essere dagliodierni ricorrenti.Propongono ricorso per la cassazione della predetta decisione MarioAstengo e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.Resistono con controricorso, depositato oltre il termine di 40 giornidalla notificazione del ricorso, l’Agenzia del Demanio ed il Ministerodell’Economia e delle Finanze, sostenendo tuttavia la tempestività dellaloro costituzione in giudizio a fronte della eccepita nullità dellanotificazione del ricorso, eseguita presso l’[OSCURATO:PERSONA] delloStato e non presso l’Avvocatura Generale dello Stato.In prossimità dell’udienza pubblica, il P.G. ha depositato requisitoriascritta e ambo le parti hanno depositato memoria.In pubblica udienza sono comparsi il P.G., nella persona delsostituto dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l’accoglimentodel ricorso; l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte ricorrente, che haconcluso per l’accoglimento del ricorso; e gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA]Alò, per la parte controricorrente, che hanno invocatoinvece il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 278/2026Numero sezionale 1556/2026Numero di raccolta generale 20172/2026Data pubblicazione 16/06/20261. Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta l’errataapplicazione di legge ed interpretazione della normativa di riferimentoin relazione alla ammissibilità della rinuncia abdicativa della proprietà,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte diAppello avrebbe trascurato di tener conto del principio affermato dalleSezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 23093/2025,interpretando in modo erroneo le disposizioni di cui agli artt. 1350.2643, 827 e 923 c.c. Secondo i ricorrenti, il contesto normativo vigenteammetterebbe la possibilità per il privato di rinunciare al diritto diproprietà, trattandosi di manifestazione dell’esercizio dello stesso.2. Con il secondo motivo, invece, viene denunziata l’errataapplicazione di legge ed interpretazione della normativa di riferimentoin relazione alla causa della rinuncia abdicativa della proprietà, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte diAppello avrebbe erroneamente escluso la sussistenza di una causalecita a sostegno del negozio oggetto di causa, trascurando diconsiderare che la decisione delle Sezioni Unite di questa Corterichiamata nel primo motivo del ricorso ammette la possibilità dellarinuncia al diritto dominicale indipendentemente dalla finalità sottesaal negozio abdicativo.3. Con il terzo motivo, infine, i ricorrenti si dolgono dell’omessa,insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo, inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., perché la Cortedistrettuale avrebbe trascurato di tener conto delle risultanze delverbale di ispezione demaniale del 6.4.2023 e relativi allegati, dai qualiemergerebbe la meritevolezza della finalità perseguita dagli Astengocon l’atto di rinuncia oggetto di causa.Numero registro generale 278/2026Numero sezionale 1556/2026Numero di raccolta generale 20172/2026Data pubblicazione 16/06/2026Le prime due censure, suscettibili di esame congiunto, sonofondate, ed il loro accoglimento assorbe il terzo motivo.Deve essere richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite diquesta Corte, secondo cui “La rinuncia alla proprietà immobiliare è attounilaterale e non recettizio, che trova causa in se stesso e nonnell'adesione di un "altro contraente", posto che la sua funzione tipicasi riduce alla dismissione del diritto, quale modalità di esercizio dellafacoltà di disporre della cosa accordata dall'art. 832 c.c., che realizzal'interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta dioriginario, in forza dell'art. 827 c.c., si produce ex lege, qualeconseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene” (Cass.Sez. U, Sentenza n. 23093 del 11/08/2025. Rv. 675840 - 01). Neconsegue che la rinuncia, in sé, costituisce una modalità di eserciziodel diritto dominicale e, dunque, non può non essere consentita.Con la medesima pronuncia, le Sezioni Unite hanno altresìaffermato l’ulteriore principio, secondo cui “La rinuncia abdicativa allaproprietà immobiliare, quale atto di esercizio del potere di disposizionepatrimoniale del proprietario, funzionalmente diretto alla perdita deldiritto, non incorre –ove animata da un fine egoistico– nella nullità percontrasto con l'art. 42, secondo comma, Cost., o per illiceità della causao del motivo, sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate adassicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore,sia perché dall'art. 42, secondo comma, Cost., non può ricavarsi undovere di restare proprietario per motivi di interesse generale, nonessendo, quindi, configurabile un abuso di tale atto, siccome diretto aconcretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica ilriconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato”(Cass. Sez. U, Sentenza n. 23093 del 11/08/2025, Rv. 675840 - 02).Numero registro generale 278/2026Numero sezionale 1556/2026Numero di raccolta generale 20172/2026Data pubblicazione 16/06/2026Ne consegue che l’atto di rinuncia della proprietà non può esseredichiarato nulla sol perché, mediante la stessa, il proprietario intendaliberarsi dall’obbligo di curare la manutenzione del cespite rinunciato.Non appaiono decisivi, a contrario, gli argomenti spesidall’Avvocatura nel controricorso e nella memoria depositata inprossimità dell’udienza pubblica, poiché la dismissione della proprietànon costituisce una liberalità indiretta, bensì atto di disposizione deldiritto dominicale, che rientra nelle prerogative attribuite alproprietario. Quest’ultimo, infatti, come titolare del bene, è liberoanche di disfarsene, nelle forme allo scopo previste dal legislatore perle diverse categorie dei beni. Gli immobili, in particolare, sonoassoggettati al regime di cui all’art. 827 c.c., ma non già per effettodiretto della volontà dismissiva del loro proprietario, bensì per precisascelta del legislatore, che ha previsto che “I beni immobili che non sonoin proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato”. L’uso dellaparola “spettano” evidenzia che la norma non contempla una specificaipotesi di trasferimento ope legis della proprietà dei beni in questioneallo Stato, ma si limita ad escludere la possibilità di configurare un beneimmobile come res nullius e quindi introduce un criterio residuale egenerale, in forza del quale i beni immobili che non appartengono anessuno rientrano nel patrimonio dello Stato.Non si configura, dunque, alcuna elusione della disciplina delladonazione, che imporrebbe l’accettazione da parte dello Stato, poichéil negozio dismissivo è oggettivamente estraneo al paragidma dell’attodi liberalità, diversa essendone causa ed effetti: la donazione, infatti, èfondata sull’animus donandi e comporta la deminutio del patrimoniodel donante allo scopo di assicurare l’accrescimento di quello deldonatario; l’accettazione del donatario, dunque, ha anche la funzionedi assicurare che l’atto di liberalità abbia un reale effetto accrescitivoNumero registro generale 278/2026Numero sezionale 1556/2026Numero di raccolta generale 20172/2026Data pubblicazione 16/06/2026del suo patrimonio, e non si risolva, al contrario, in un danno economicoper il ricevente. L’atto di dismissione della proprietà, invece, costituisceespressione diretta del diritto del proprietario di disporre del propriobene e quindi non è fondato su alcun intento liberale, né ha come scopotipico l’accrescimento patrimoniale dello Stato. Come già detto, infatti,l’effetto previsto dall’art. 827 c.c. non è conseguenza dell’atto didismissione della proprietà, ad opera del privato, bensì la conseguenzadi una precisa scelta di politica legislativa.Quanto invece al riferimento allo scrutinio di meritevolezza delnegozio di dismissione, che l’Avvocatura invoca, anche con riferimentoal dovere, imposto al proprietario dall’art. 42 Cost., di partecipare allasoddisfazione degli interessi generali e di adempiere ai doveriinderogabili di solidarietà sociale ed economica, deve osservarsi che leSezioni Unite di questa Corte hanno espressamente escluso che possaessere introdotto un limite al potere del proprietario di dismettere ilproprio bene. La previsione di una verifica delle ragioni alla base delladecisione di dismettere la proprietà di un determinato bene, del resto,aprirebbe la strada ad una indebita differenziazione tra le ipotesi in cuila scelta del privato sia vantaggiosa, o meno, per lo Stato;differenziazione che non è prevista dalla norma e che, comunque, sirisolverebbe in una limitazione della facoltà dismissiva del titolare delbene, in violazione del principio costituzionale per cui i limiti allaproprietà, ed all’esercizio delle connesse prerogative, può discenderesoltanto da norma di legge. Identico ragionamento vale in relazione alrichiamo, sempre operato nella memoria della parte controricorrente,ai limiti alle prerogative dominicali previsti dagli artt. 41 Cost. e 832c.c.: anche in questo caso, infatti, deve trattarsi di limiti previsti dallalegge, e non rimessi alla discrezionale valutazione di opportunitàconnessa al singolo negozio abdicativo.Numero registro generale 278/2026Numero sezionale 1556/2026Numero di raccolta generale 20172/2026Data pubblicazione 16/06/2026Infine, neppure decisivo appare il richiamo alla presuntaincompatibilità dell’atto di dismissione della proprietà con ledisposizioni in tema di rinuncia all’eredità. Il fatto che l’art. 520 c.c.preveda la nullità della rinuncia parziale all’eredità, infatti, si giustificanella medesima ottica con cui va letto il diritto del donatario diaccettare, o meno, l’atto di liberalità. Al destinatario di una attribuzionepatrimoniale a titolo gratuito, che sia fatta inter vivos, e dunque con laforma della donazione, o che avvenga mortis causa, e dunquemediante istituzione di erede o attribuzione di un legato, l’ordinamentoriserva infatti la facoltà di accettare o meno, gli effetti dell’atto. Nelcaso dell’istituzione di erede, tuttavia, tale facoltà è ulteriormentemitigata dal carattere unitario dell’istituzione, che impedisce all’erededesignato di distinguere tra effetti favorevoli e negativi dell’istituzionestessa, che non si risolve nel trasferimento dal disponente all’erede diuno o più beni, bensì implica la successione del secondo nellamedesima situazione giuridica complessivamente propria del primo.Ciò posto, e rilevata quindi l’erroneità della statuizione di nullitàadottata, nel caso di specie, dalla Corte distrettuale, occorre altresìevidenziare che l’art. 1, comma 731, della legge n. 199 del 30.12.2025,in vigore dal 01.01.2026, prevede espressamente che “L'attounilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, cuiconsegue l'acquisto a titolo originario in capo allo Stato ai sensidell'articolo 827 del codice civile, è nullo se allo stesso non è allegatala documentazione attestante la conformità del bene alla vigentenormativa, ivi compresa quella in materia urbanistica, ambientale esismica” non è applicabile alla fattispecie. In difetto di normatemporanea, tale nuova disciplina non può che operare per l’avvenire,ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 delle preleggi, e dunque non èapplicabile alla fattispecie, posto che l’atto di dismissione oggetto diNumero registro generale 278/2026Numero sezionale 1556/2026Numero di raccolta generale 20172/2026Data pubblicazione 16/06/2026causa risale al 2018 ed ha prodotto, ed esaurito, i suoi effetti tipici nelmomento stesso in cui esso è stato posto in essere.In definitiva, dunque, i primi due motivi del ricorso vanno accolto,con assorbimento del terzo e conseguente cassazione della sentenzaimpugnata, in relazione alle censure accolte. Non essendo necessariulteriori accertamenti di fatto, posta l’inapplicabilità al caso di speciedella normativa sopravvenuta, dianzi richiamata, la causa può esseredecisa nel merito, ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondocomma, c.p.c., con rigetto della domanda originariamente propostadagli odierni controricorrenti e compensazione delle spese dell’interogiudizio di merito e di quello, presente, di legittimità, posto che laquestione della validità del negozio dismissivo della proprietà è stataaffrontata, e risolta, dall’intervento della sentenza delle Sezioni Unitedi questa Corte n. 23093 del 2025, in precedenza richiamata. P.Q.Mla Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito ilterzo, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e,decidendo la causa nel merito ai sensi di quanto previsto dall’art. 384,secondo comma, c.p.c., rigetta la domanda originariamente propostadall’Agenzia del Demanio, [OSCURATO:PERSONA] per la Liguria, e dalMinistero dell’Economia e delle Finanze, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Compensa integralmente tra le parti le spese delgiudizio di merito e di quello, presente, di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 11 giugno 2026.IL PRESIDENTELorenzo OriliaIL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]tefano Oliva