CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2023
Cassazione n. 38842/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Napoli, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha rideterminato la pena inflitta, confermando nel resto (in Afragola, il 22/11/2021). Ritenuto che i motivi dedotti (violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e relativo vizio di motivazione, in relazione al diniego del giudizio di prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche) si appalesano riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. Invero, la sentenza di primo grado, esplicitamente richiamata da quella di appello, ha riconosciuto, in ragione delle dichiarazioni confessorie e dell'atteggiamento processuale dell'imputato, le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva, con motivazione congrua ed incensurabile in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]