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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 16833/2023

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 28200/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 2757/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva:

1. il Tribunale, accolta la domanda di [OSCURATO:PERSONA], dottore commercialista, condannò la cliente [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere all’attore la somma di € 99.540,85, a titolo di compensi professionali per la consulenza relativa a un’operazione di “scudo fiscale” di partecipazioni azionarie estere detenute dalla convenuta; - la Corte d’appello di Milano rigettò l’impugnazione d e lla cliente.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la pronuncia d’appello sulla base di tre motivi, dei quali il primo suddistinto in due profili di censura.

Il professionistaresiste con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

3. Si rende preliminare l’esame del secondo motivo.

Assume la ricorrente l’omessa motivazione o motivazione apparentedella sentenza d’appello in ordine a quanto appresso.

Il c.t.u., dissentendo dall’opinione espressa dal c.t.p. della ricorrente, aveva reputato che il compenso del commercialista andasse calcolato sull’ammontare complessivo del capitale azionario detenuto all’estero e non sul valore delle sanzioni tributarie.

Il Tribunale, prosegue la ricorrente, aveva omesso di pronunciarsi su tale specifico snodo, assumendo che il contrasto fra le parti fosse circoscritto solo alla percentuale del compenso (l’1%, invece che il 3%).

Con l’appello l’esponente si era doluta, non solo della percentuale di computo, ma anche della somma sulla quale operare il calcolo (le sanzioni tributarie, invece che il valore delle azioni).

La Corte d’appello aveva confermato la sentenza di primo grado, limitandosi a esprimere giudizio di adesione alla prima decisione solo a riguardo della percentuale di computo (il 3%, invece che l’1%), senza motivare sull’altro profilo di censura esposto con l’appello.

La ricorrente al fine di corroborare il proprio assunto ha allegato al ricorso l’atto d’appello.

In effetti a pag. 31 del già menzionato documento l’appellante aveva rappresentato entrambi i profili di doglianza.

La Corte locale, dopo aver sommariamente riportato, senza specificare, il motivo d’appello, con il quale l’appellante si lamentava della quantificazione del compenso, dichiara di aderire alle valutazioni del c.t.u., il quale aveva correttamente optato per una soluzione mediana nell’ambito della quantificazione del compenso (dall’1 al 5%).

In effetti, resta insondabile e criptica la motivazione del Giudice di secondo grado a riguardo della specifica critica mossa con l’impugnazione riguardante la somma capitale sulla quale calcolare il compenso.

Ciò ben potrebbe assumere i caratteri dell’omessa pronuncia, ove si reputi che la sentenza abbia mancato di pronunciarsi, o, nel caso in cui, abbia inteso pronunciarsi cripticamente, quelli della motivazione apparente.

Qui, in effetti, la Corte di Milano pare non avere obliterato del tutto una parte del motivo, avendo specificato (pag. 7, ultimo periodo) che il compito del commercialista era quello di studiare le partecipazioni societarie detenute all’estero .

Tuttavia, nelle conclusioni si limita, incongruamente, a dichiarare solo l’equità della percentuale di computo, nel resto, con formula di stile, affermando di condividere gli apprezzamenti del c.t.u.

Di conseguenza la motivazione, per vero scarna, appare diretta a giustificare la misura della percentuale (da non porsi nel minimo), ma non spiega apprezzabilmente le ragioni per le quali il compenso avrebbe dovuto calcolarsi sul capitale azionario, invece che sul fiscalmente rilevante.

La questione sulla quale la sentenza offre una giustificazione motivazionale insondabile assume, peraltro, carattere di rilievo in ordine all’entità del compenso, essendo evidente che, un conto è calcolare il compenso sul totale delle sanzioni, ben altro conto sull’ammontare complessivodelle azioni.

La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016 e, più di recente, ancora SSUU n. 2767/2023 in motivazione).

A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto.

Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).

La sentenza di appello, motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, deve considerarsi nulla qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Sez. 6, n. 22022, 21/9/2017, Rv. 645333; si veda pure Cass. n. 16057/2018).

Alla luce dei richiamati principi la sentenza della Corte di Milano deve essere dichiarata nulla, poiché sorretta da un costrutto motivazionale di pura ed evidente apparenza, attraverso il quale il giudice non ha spiegato le ragioni della propria decisione, la quale s’impone e giustifica proprio attraverso la piena visibilità del percorso argomentativo, che non può ridursi al nudo atto di libera, manifestazione del volere, avendo il giudice il dovere di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, non essendo bastevole una sommaria evocazione priva di un'approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (in tal senso, da ultimo, Cass. nn. 9105/2017, 20921/2019, 13248/2020).

In definitiva, resta insondabile il percorso argomentativo seguito dal giudicedi merito.

Accolto il secondo motivo, che impone cassazione con rinvio, gli altri due motivi, con i quali, rispettivamente, la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 2233 cod. civ. e della tariffa (artt. 47, terzo comma, lett.

F e 49 del d.m. n. 169/2010) e dell’art. 385, co. 2 e 3, cod. proc. civ., restano assorbiti. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio regolerà le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie, per quanto in motivazione, il secondo motivo e dichiara assorbiti gli altri; cassa, in relazione all’accolto motivo, la sentenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 28200/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 2757/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva: 1. il Tribunale, accolta la domanda di [OSCURATO:PERSONA], dottore commercialista, condannò la cliente [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere all’attore la somma di € 99.540,85, a titolo di compensi professionali per la consulenza relativa a un’operazione di “scudo fiscale” di partecipazioni azionarie estere detenute dalla convenuta; - la Corte d’appello di Milano rigettò l’impugnazione d e lla cliente. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la pronuncia d’appello sulla base di tre motivi, dei quali il primo suddistinto in due profili di censura. Il professionistaresiste con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. 3. Si rende preliminare l’esame del secondo motivo. Assume la ricorrente l’omessa motivazione o motivazione apparentedella sentenza d’appello in ordine a quanto appresso. Il c.t.u., dissentendo dall’opinione espressa dal c.t.p. della ricorrente, aveva reputato che il compenso del commercialista andasse calcolato sull’ammontare complessivo del capitale azionario detenuto all’estero e non sul valore delle sanzioni tributarie. Il Tribunale, prosegue la ricorrente, aveva omesso di pronunciarsi su tale specifico snodo, assumendo che il contrasto fra le parti fosse circoscritto solo alla percentuale del compenso (l’1%, invece che il 3%). Con l’appello l’esponente si era doluta, non solo della percentuale di computo, ma anche della somma sulla quale operare il calcolo (le sanzioni tributarie, invece che il valore delle azioni). La Corte d’appello aveva confermato la sentenza di primo grado, limitandosi a esprimere giudizio di adesione alla prima decisione solo a riguardo della percentuale di computo (il 3%, invece che l’1%), senza motivare sull’altro profilo di censura esposto con l’appello. La ricorrente al fine di corroborare il proprio assunto ha allegato al ricorso l’atto d’appello. In effetti a pag. 31 del già menzionato documento l’appellante aveva rappresentato entrambi i profili di doglianza. La Corte locale, dopo aver sommariamente riportato, senza specificare, il motivo d’appello, con il quale l’appellante si lamentava della quantificazione del compenso, dichiara di aderire alle valutazioni del c.t.u., il quale aveva correttamente optato per una soluzione mediana nell’ambito della quantificazione del compenso (dall’1 al 5%). In effetti, resta insondabile e criptica la motivazione del Giudice di secondo grado a riguardo della specifica critica mossa con l’impugnazione riguardante la somma capitale sulla quale calcolare il compenso. Ciò ben potrebbe assumere i caratteri dell’omessa pronuncia, ove si reputi che la sentenza abbia mancato di pronunciarsi, o, nel caso in cui, abbia inteso pronunciarsi cripticamente, quelli della motivazione apparente. Qui, in effetti, la Corte di Milano pare non avere obliterato del tutto una parte del motivo, avendo specificato (pag. 7, ultimo periodo) che il compito del commercialista era quello di studiare le partecipazioni societarie detenute all’estero . Tuttavia, nelle conclusioni si limita, incongruamente, a dichiarare solo l’equità della percentuale di computo, nel resto, con formula di stile, affermando di condividere gli apprezzamenti del c.t.u. Di conseguenza la motivazione, per vero scarna, appare diretta a giustificare la misura della percentuale (da non porsi nel minimo), ma non spiega apprezzabilmente le ragioni per le quali il compenso avrebbe dovuto calcolarsi sul capitale azionario, invece che sul fiscalmente rilevante. La questione sulla quale la sentenza offre una giustificazione motivazionale insondabile assume, peraltro, carattere di rilievo in ordine all’entità del compenso, essendo evidente che, un conto è calcolare il compenso sul totale delle sanzioni, ben altro conto sull’ammontare complessivodelle azioni. La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016 e, più di recente, ancora SSUU n. 2767/2023 in motivazione). A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto. Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914). La sentenza di appello, motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, deve considerarsi nulla qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Sez. 6, n. 22022, 21/9/2017, Rv. 645333; si veda pure Cass. n. 16057/2018). Alla luce dei richiamati principi la sentenza della Corte di Milano deve essere dichiarata nulla, poiché sorretta da un costrutto motivazionale di pura ed evidente apparenza, attraverso il quale il giudice non ha spiegato le ragioni della propria decisione, la quale s’impone e giustifica proprio attraverso la piena visibilità del percorso argomentativo, che non può ridursi al nudo atto di libera, manifestazione del volere, avendo il giudice il dovere di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, non essendo bastevole una sommaria evocazione priva di un'approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (in tal senso, da ultimo, Cass. nn. 9105/2017, 20921/2019, 13248/2020). In definitiva, resta insondabile il percorso argomentativo seguito dal giudicedi merito. Accolto il secondo motivo, che impone cassazione con rinvio, gli altri due motivi, con i quali, rispettivamente, la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 2233 cod. civ. e della tariffa (artt. 47, terzo comma, lett. F e 49 del d.m. n. 169/2010) e dell’art. 385, co. 2 e 3, cod. proc. civ., restano assorbiti. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio regolerà le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie, per quanto in motivazione, il secondo motivo e dichiara assorbiti gli altri; cassa, in relazione all’accolto motivo, la sentenza
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