CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17529/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. pJ\ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 6 settembre - 21 ottobre 2022 il Tribunale di Roma, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza 27 luglio 2022 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha applicato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti dello stesso, indagato della ricettazione di un motociclo (capo C), fatto accertato 1'11 settembre 2020. In data 20 settembre 2020, in Torvajanica, veniva commesso un omicidio da due soggetti che erano fuggiti a bordo di motoveicolo Yamaha xmax. Un motoveicolo della stessa marca e dello stesso modello, targato DZ60055, veniva rinvenuto il 22 settembre 2020 in Pomezia, e risultava essere provento di furto. Nel corso di indagini veniva acquisita la messaggistica intercorsa tra diverse utenze cellulari, fra le quali anche quella dell'indagato [OSCURATO:PERSONA]. Il contenuto dei messaggi era significativo, fra le altre circostanze, del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella detenzione dell'indicato motoveicolo, di provenienza illecita. La messaggistica era stata acquisita a seguito di tre ordini europei di indagine penale emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nell'ambito di due indagini, una (rubricata al n. 50299/2019 mod. 21) per reati in materia di stupefacenti e una (n. 29993/2021 r.g.n.r.) per tentato omicidio e violazione della legge sulle armi. In particolare, la richiesta di indagine aveva riguardato l'acquisizione di dati presenti all'interno del database Encrochat inerenti, tra gli altri, all'username melonxxx riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], e nel data-set Sky-Ecc . L'autorità giudiziaria francese dava quindi autorizzazione alla polizia giudiziaria di trasmissione all'autorità giudiziaria italiana richiedente di tutti i dati relativi agli identificativi indicati nella richiesta. L'identificazione dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] come il soggetto cui era attribuibile l'username melonxxx era fondata sul contenuto di diverse conversazioni, convergenti nell'identificare l'interlocutore nell'indagato. Nella considerazione dei dati acquisiti nelle chat di Sky-Ecc veniva identificato l'ID QFRM2W come riferito a [OSCURATO:PERSONA], ancora sulla base del contenuto di alcune interlocuzioni.Quanto al contenuto dei messaggi acquisiti, da una parte, vi sono i messaggi intercorsi tra altri soggetti (tali Molisso e Calderon) aventi ad oggetto la pronta acquisizione di un motoveicolo di cui aveva necessità Calderon, e, dall'altra, i messaggi intercorsi il 10 e 1'11 settembre 2020 tra Molisso, [OSCURATO:PERSONA] e Calderon attestanti i contatti e, infine, la consegna, avvenuta in zona cinecittà, di motoveicolo yamaha xmax da parte di [OSCURATO:PERSONA] a Calderon. Motoveicolo che veniva identificato in quello targato DZ60055, rinvenuto il 22 settembre 2020 e provento di furto commesso in data 20 marzo 2020 in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata l'inutilizzabilità del materiale captativo, costituito da messaggistica, siccome acquisito dall'autorità giudiziaria francese, e il difetto di motivazione in relazione alle specifiche censure proposte dalla difesa. Innanzitutto, la difesa aveva contestato l'attendibilità dei dati trasmessi all'autorità giudiziaria italiana, in quanto erano emersi plurimi errori di trascrizione dei messaggi, riscontrati anche dall'ufficio di Procura, che, in data 13 luglio 2022, aveva segnalato al Giudice per le indagini preliminari alcune precisazioni relative ad alcune interlocuzioni. Inoltre, erano state riscontrate diverse discrasie anche in ordine agli orari. Sul punto, il Tribunale del riesame si era limitato a sostenere il carattere documentale, e quindi insuscettibile di alterazioni, del materiale probatorio acquisito. Il Tribunale, inoltre, non aveva tenuto conto della richiesta, presentata dal difensore di altro indagato, concernente la verifica delle modalità che avevano portato all'attribuzione, a quell'indagato, dei dati indentificativi. L'acquisizione della documentazione relativa alla procedura seguita dall'autorità giudiziaria francese era necessaria per verificare la correttezza della procedura e la genuinità dei dati acquisiti. Sul punto, il Tribunale aveva dato contezza solo delle modalità della trasmissione di dati dall'autorità giudiziaria francese a quella italiana, ma non anche della procedura seguita dall'autorità giudiziaria francese. In particolare, ne sarebbe conseguita la omessa verifica della conformità dell'attività investigativa ai principi e alle norme dell'ordinamento italiano, esigenza, invero, riconosciuta a livello interno ed internazionale.La disciplina dell'utilizzabilità delle prove riguarda anche quelle acquisite a seguito di ordine europeo di indagine. Nel caso in esame, la omessa comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria francese delle modalità di acquisizione dei dati trasmessi determina l'inutilizzabilità del materiale probatorio trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Tanto più che il contenuto delle chat costituisce un flusso comunicativo, la cui captazione rientra nella nozione di intercettazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto. L'unico motivo di ricorso denuncia l'inutilizzabilità della prova costituita dall'acquisizione di messaggi, riconducibili all'indagato [OSCURATO:PERSONA], inviati utilizzando piattaforme digitali. Si deve premettere che, trattandosi dì questione di diritto, non viene in rilievo la adeguatezza, o meno, della motivazione, bensì, unicamente, la legittimità della decisione. 1. Innanzitutto, viene posta la questione dell'utilizzabilità di prove acquisite tramite ordine europeo di indagine, in difetto di dati conoscitivi relativi alla procedura di acquisizione della prova, da parte dell'autorità giudiziaria francese, così da rendere precluso il necessario vaglio di legittimità processuale. L'ordinanza impugnata ha premesso che le prove erano state acquisite a seguito di richieste, risalenti al novembre 2021 e al gennaio 2022, all'autorità giudiziaria francese di trasmissione di dati, già in possesso della polizia giudiziaria o dell'autorità giudiziaria, estrapolati dai database Encrochat e [OSCURATO:PERSONA] e riferibili a determinati identificativi. Premesso che i sistemi in parola sono piattaforme di comunicazione criptata, all'autorità giudiziaria italiana sono stati trasmessi i messaggi, veicolati tramite dette piattaforme, una volta decriptati tramite l'algoritmo utilizzato dal soggetto che detiene la piattaforma. Va precisato che trattasi di dati che sono stati oggetto di decriptazione ex post, e non di captazione durante la comunicazione. La disciplina processuale interna è dunque quella dettata dall'art. 234-bis cod. proc. pen., che consente "/'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi dà quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare". Si tratta di acquisizione compiuta legittimamente tramite ordine europeo di indagine, che, a norma del d.lvo 27 giugno 2017, n. 108, è «una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un'autorità competente di uno stato membro (lo Stato di emissione) per compiere uno o più atti di indagine specifici in un altro Stato membro (Stato di esecuzione)» e «può anche essere emesso per ottenere prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione». La normativa è stata introdotta in esecuzione di direttiva comunitaria, che, nel consentire lo scambio di dati informativi, fa salvi i diritti delle persone sottoposte ad indagine penale, di tal che lo Stato di esecuzione ha l'obbligo di assicurare le procedure e le garanzie dallo stesso stabilite, mentre l'ordine europeo d'indagine deve aver a oggetto una prova acquisibile nello Stato di emissione. La giurisprudenza ha precisato che l'utilizzazione degli atti trasmessi a seguito di attività di cooperazione internazionale non è condizionata a un accertamento da parte del giudice italiano concernente la regolarità delle modalità di acquisizione esperite dall'autorità straniera, in quanto vige la presunzione di legittimità dell'attività svolta e spetta al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità lamentate nella fase delle indagini preliminari (Sez. 1, n. 21673 del 22/01/2009, Pizzata, Rv. 243796; Sez. 5, n. 1405 del 16/11/2016, dep. 2017, Ruso, Rv. 269015). La censura proposta risulta dunque infondata. 2. Il motivo di ricorso concerne anche l'attendibilità della prova documentale acquisita, a fronte delle segnalate incongruenze e discrasie risultanti dal testo dei messaggi decriptati. Il motivo è formulato genericamente, in quanto non esplicita alcun riferimento ai dati probatori utilizzati in relazione alla posizione del ricorrente, né deduce che al Tribunale del riesame fossero state proposte specifiche censure in ordine al contenuto dichiarativo dei messaggi che hanno coinvolto [OSCURATO:PERSONA]. 3. Va, dunque, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. R