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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 febbraio 2021

Cassazione n. 30782/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 12268-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ALESSANDRO) MARINI; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 168/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 12/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: con sentenza depositata il 12.2.2021, la Corte d'appello di Lecce, accogliendo l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'INPS, ha riformato la pronuncia di primo grado ed ha dichiarato il diritto dello stesso ad ottenere il ricalcolo della pensione di cui fruiva mediante considerazione dei contributi figurativi pretesi dal 7 gennaio 2013 al 30.10.2020, ritenendo lo stesso ricorrente decaduto dall'azione giudiziaria per il periodo precedente il triennio dalla presentazione della domanda ed ha condannato l'INPS al pagamento in suo favore delle somme calcolate dalla disposta c.t.u., oltre accessori e spese di giudizio; con l'unico motivo) l'Inps denuncia violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 come modificato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38 conv. in L. n. 111 del 2011, nonché del D.L. citato, art. 38, comma 4.

Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto non applicabile la decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 come modificato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), conv. con modif. in L. n. 111 del 2011; rileva che la nuova formulazione dell'art. 47 era applicabile ai giudizi pendenti al 6/7/2011 in primo grado e che nella specie il giudizio era pendente a tale data in quanto introdotto con ricorso del 7/6/2016. [OSCURATO:PERSONA] percepiva la pensione da molto più di tre anni prima della proposizione del ricorso giudiziario e nessun rilievo aveva la domanda amministrativa in quanto il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte; Ric. 2021 n. 12268 sez.

ML - ud. 10-06-2022 (1\- -2- la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO che: la sentenza impugnata ha applicato la disciplina della decadenza triennale ai soli ratei maturati prima del triennio antecedente alla proposizione della domanda giudiziaria in coerenza con gli arresti più recenti di questa Corte di legittimità; la recente Cass. 17/06/2021, n. 17430, sulla scorta di Cass. n. 28416 del 14/12/2020 ha avuto modo di applicare (come già espresso da Cass. nn. 7756 del 2016, 16661 del 2018, 3580 del 2019 e 29754 del 2019) i principi e le ragioni enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 15352 del 2015 (in tema di emotras fusioni, in relazione ai termini introdotti dalla l.. n. 238 del 1997, art. 1, comma 9, per la domanda volta al conseguimento dell'indennizzo da vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali e pensioni da I--IIV) ed ha ritenuto applicabile il nuovo termine anche per i fatti pregressi, ma a decorrere dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni; il termine di decadenza, introdotto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), convertito in L. n. 111 del 2011, con riguardo "alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito", decorrente "dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", trova applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione.

La questione, di diritto transitorio, ha riguardato l'incidenza su una situazione ancora pendente della legge sopravvenuta, che ha introdotto ex novo un termine di decadenza.

Si è escluso che la nuova previsione di un termine di decadenza possa avere effetto Ric. 2021 n. 12268 sez.

MI - ud. 10-06-2022 -3- retroattivo, facendo decorrere il termine prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, e si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa; si è precisato che tale soluzione realizza il bilanciamento tra il fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, ed il fine di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014); inoltre, la decadenza è evitata dalla proposizione dell'azione giudiziaria, stante il tenore letterale della norma ed essendo questo l'atto il cui compimento va effettuato nel termine e dunque - secondo i principi generali in materia di decadenza - il solo atto che possa impedire la decadenza; la decadenza - una volta maturata - copre ogni questione, e dunque inibisce la riliquidazione ulteriore, quale che sia la ragione invocata dalla parte alla base della stessa; nel presente giudizio si dibatte sulla possibilità, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, che la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio ovvero, in generale, ogni differenza comunque dovuta per il titolo in relazione al quale è richiesto l'adeguamento o il ricalcolo; orbene, il dibattito è stato risolto nel primo senso; Ric. 2021 n. 12268 sez.

MI - ud. 10-06-2022 -4- se, infatti, la decadenza definisce una volta per tutte, anche nell'interesse della stabilità dei conti pubblici, l'ammontare della prestazione da erogare, essa è però ipotizzabile solo in quei casi in cui la prestazione nel suo nucleo essenziale sia comunque riconosciuta e mantenuta, trattandosi di prestazione costituzionalmente protetta ed imprescrittibile; ciò deriva dalla lettera delle disposizioni applicabili, posto che l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali il D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito in L. 1 giugno 1991, n. 166, chiarisce che il decorso dei termini previsti dal citato D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, commi 2 e 3, "determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale", precisando poi che in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei; in relazione alla natura del termine decadenziale in genere, esso è stato riferito ai singoli ratei (vedi Cass. 13104 del 2003; n. 152 del 1999; n. 2364 del 2004), in ragione della loro autonoma cadenza temporale; l'art. 6 non riguarda però solo la domanda di pensione, e dunque il caso in cui la pensione sia negata in toto, ma ha portata generale, potendo dunque applicarsi anche alla domanda di riliquidazione; l'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte Costituzionale 26 Ric. 2021 n. 12268 sez.

ML - ud. 10-06-2022 -5- febbraio 2010, n. 71; Corte Costituzionale 22 luglio 1999, n. 345; Corte Costituzionale 15 luglio 85, n. 203); l'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione • dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziale.

Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi Per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta: Può dunaue affermarsi che, in riferimento alla richiesta. di aderarnento o ricalcolo di Prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza. riguardi, in considerazione della natura della, prestazione, IP clifferen7P sui ratei maturati nrecedenti il triennio dalla domanda giudiziale: J.2.

SePtC.P..79 impugnata si è. attenuta n•-innini su estesi e' ricorso va (-37nPup rinettato .spn.se 2C,g13.0,T!.01.2.20(7.Cetnben72. r in. in favcr2 del nentrnrinnt-r.-.s.ntr con di2t-,-?-inrc in f9vnre Aegli 21-777CC9t;. ,^_lc-sn-lrn.

Marini o [OSCURATO:PERSONA],-I2.t, che hanno resc la prescr_tta wrchiarzzlz-:;ne. p n 1\ir / , , L .

La (.:wte rigetta il riecr:;°.

Caridarina il fic3rzeilte al pagarrientc delle.. spese :.i.e, g.,,i.,i,u e'l .egúniiiica ii favoi'e del co-ii..c.ioiieoríe-ii.:e che Ric. 2021 n. 12268 sez.

ML - ud. 10-06-2022 -6- liquida in E. 1500,00 per compensi, oltre ad E. 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi in solido in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12268-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ALESSANDRO) MARINI; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 168/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 12/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con sentenza depositata il 12.2.2021, la Corte d'appello di Lecce, accogliendo l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'INPS, ha riformato la pronuncia di primo grado ed ha dichiarato il diritto dello stesso ad ottenere il ricalcolo della pensione di cui fruiva mediante considerazione dei contributi figurativi pretesi dal 7 gennaio 2013 al 30.10.2020, ritenendo lo stesso ricorrente decaduto dall'azione giudiziaria per il periodo precedente il triennio dalla presentazione della domanda ed ha condannato l'INPS al pagamento in suo favore delle somme calcolate dalla disposta c.t.u., oltre accessori e spese di giudizio; con l'unico motivo) l'Inps denuncia violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 come modificato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38 conv. in L. n. 111 del 2011, nonché del D.L. citato, art. 38, comma 4. Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto non applicabile la decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 come modificato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), conv. con modif. in L. n. 111 del 2011; rileva che la nuova formulazione dell'art. 47 era applicabile ai giudizi pendenti al 6/7/2011 in primo grado e che nella specie il giudizio era pendente a tale data in quanto introdotto con ricorso del 7/6/2016. [OSCURATO:PERSONA] percepiva la pensione da molto più di tre anni prima della proposizione del ricorso giudiziario e nessun rilievo aveva la domanda amministrativa in quanto il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte; Ric. 2021 n. 12268 sez. ML - ud. 10-06-2022 (1\- -2- la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO che: la sentenza impugnata ha applicato la disciplina della decadenza triennale ai soli ratei maturati prima del triennio antecedente alla proposizione della domanda giudiziaria in coerenza con gli arresti più recenti di questa Corte di legittimità; la recente Cass. 17/06/2021, n. 17430, sulla scorta di Cass. n. 28416 del 14/12/2020 ha avuto modo di applicare (come già espresso da Cass. nn. 7756 del 2016, 16661 del 2018, 3580 del 2019 e 29754 del 2019) i principi e le ragioni enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 15352 del 2015 (in tema di emotras fusioni, in relazione ai termini introdotti dalla l.. n. 238 del 1997, art. 1, comma 9, per la domanda volta al conseguimento dell'indennizzo da vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali e pensioni da I--IIV) ed ha ritenuto applicabile il nuovo termine anche per i fatti pregressi, ma a decorrere dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni; il termine di decadenza, introdotto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), convertito in L. n. 111 del 2011, con riguardo "alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito", decorrente "dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", trova applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione. La questione, di diritto transitorio, ha riguardato l'incidenza su una situazione ancora pendente della legge sopravvenuta, che ha introdotto ex novo un termine di decadenza. Si è escluso che la nuova previsione di un termine di decadenza possa avere effetto Ric. 2021 n. 12268 sez. MI - ud. 10-06-2022 -3- retroattivo, facendo decorrere il termine prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, e si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa; si è precisato che tale soluzione realizza il bilanciamento tra il fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, ed il fine di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014); inoltre, la decadenza è evitata dalla proposizione dell'azione giudiziaria, stante il tenore letterale della norma ed essendo questo l'atto il cui compimento va effettuato nel termine e dunque - secondo i principi generali in materia di decadenza - il solo atto che possa impedire la decadenza; la decadenza - una volta maturata - copre ogni questione, e dunque inibisce la riliquidazione ulteriore, quale che sia la ragione invocata dalla parte alla base della stessa; nel presente giudizio si dibatte sulla possibilità, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, che la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio ovvero, in generale, ogni differenza comunque dovuta per il titolo in relazione al quale è richiesto l'adeguamento o il ricalcolo; orbene, il dibattito è stato risolto nel primo senso; Ric. 2021 n. 12268 sez. MI - ud. 10-06-2022 -4- se, infatti, la decadenza definisce una volta per tutte, anche nell'interesse della stabilità dei conti pubblici, l'ammontare della prestazione da erogare, essa è però ipotizzabile solo in quei casi in cui la prestazione nel suo nucleo essenziale sia comunque riconosciuta e mantenuta, trattandosi di prestazione costituzionalmente protetta ed imprescrittibile; ciò deriva dalla lettera delle disposizioni applicabili, posto che l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali il D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito in L. 1 giugno 1991, n. 166, chiarisce che il decorso dei termini previsti dal citato D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, commi 2 e 3, "determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale", precisando poi che in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei; in relazione alla natura del termine decadenziale in genere, esso è stato riferito ai singoli ratei (vedi Cass. 13104 del 2003; n. 152 del 1999; n. 2364 del 2004), in ragione della loro autonoma cadenza temporale; l'art. 6 non riguarda però solo la domanda di pensione, e dunque il caso in cui la pensione sia negata in toto, ma ha portata generale, potendo dunque applicarsi anche alla domanda di riliquidazione; l'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte Costituzionale 26 Ric. 2021 n. 12268 sez. ML - ud. 10-06-2022 -5- febbraio 2010, n. 71; Corte Costituzionale 22 luglio 1999, n. 345; Corte Costituzionale 15 luglio 85, n. 203); l'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione • dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi Per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta: Può dunaue affermarsi che, in riferimento alla richiesta. di aderarnento o ricalcolo di Prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza. riguardi, in considerazione della natura della, prestazione, IP clifferen7P sui ratei maturati nrecedenti il triennio dalla domanda giudiziale: J.2. SePtC.P..79 impugnata si è. attenuta n•-innini su estesi e' ricorso va (-37nPup rinettato .spn.se 2C,g13.0,T!.01.2.20(7.Cetnben72. r in. in favcr2 del nentrnrinnt-r.-.s.ntr con di2t-,-?-inrc in f9vnre Aegli 21-777CC9t;. ,^_lc-sn-lrn. Marini o [OSCURATO:PERSONA],-I2.t, che hanno resc la prescr_tta wrchiarzzlz-:;ne. p n 1\ir / , , L . La (.:wte rigetta il riecr:;°. Caridarina il fic3rzeilte al pagarrientc delle.. spese :.i.e, g.,,i.,i,u e'l .egúniiiica ii favoi'e del co-ii..c.ioiieoríe-ii.:e che Ric. 2021 n. 12268 sez. ML - ud. 10-06-2022 -6- liquida in E. 1500,00 per compensi, oltre ad E. 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi in solido in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di c
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