CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 00267/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13127 R.G.anno 2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 1/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); controricorrente avverso la SENTENZA n. 652/2022 emessa da CORTE D'APPELLO Sez. I–RG 13127/2023 camera di consiglio6.12.2024 PERUGIA. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del6 dicembre 2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ AngeloArmadoro, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti dal Tribunale di Spoleto per la somma complessiva di euro 230.103,65; l’intimazion e si fondava sul la fideiussione da loro prestata per un finanziamento erogato a d Armadoro e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c . per l’importo di euro 270.000,00. L’ingiunzione è stata richiesta ed ottenuta da Casse dell’[OSCURATO:SOCIETA]., oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Il Tribunale ha respinto l’opposizione. 2. ─ In sede di gravame la Corte di appello di Perugia ha rigettato l’impugnazione.Con specifico riguardo al primo motivo di appello , con cui era stato lamentato l’omesso rilievo d’ufficio della nullità della fideiussione perché conforme allo schema ABI che la Banca d’Italia ha ritenuto oggetto di intesa restrittiva col provvedimento n. 55 del 2005, ha rilevato che l’accertamento della dedotta nullità non avrebbe determinato la caducazione dell’intero con tratto , che gli appellanti erano decaduti dalla facoltà di eccepire la decadenza di cui all’art. 1957 c.c.e che gli stessi non potevano essere rimess i in termini , quanto al la proposizione dell’eccezione, dalla pronuncia che ave va accertato la denunciata nullità. 3. ─ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , quest’ultima anche nella qualità di erede del defunto [OSCURATO:PERSONA], ricorronoper cassazione, con due motiv i , cui resiste [OSCURATO:PERSONA]. E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c.. Sez. I–RG 13127/2023 camera di consiglio6.12.2024 A fronte di essa, il difensore della parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. Vi sono memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ La proposta ha il tenore che segue: «[I]l primo motivo, che deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la Corte d’appello esaminato la domanda di nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. apposta al contratto di fideiussione, è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendidella pronuncia impugnata, la quale ha ritenuto che, «anche a voler dichiarare la nullità della clausola che deroga alla disciplina della decadenza di cui all’art.1957 c.c.», in ogni caso difetta la tempestiva eccezione di decadenza, in tal modo palesando di aver considerato la domanda; «il secondo motivo, che deduce la violazione degli artt. 1418, 1419, 1957, 2969 c.c., 101 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto necessaria l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., in quanto intende contrastare, senza apportare validi nuovi argomenti, il principio consolidato, secondo cui l'eccezione di cui all'art. 1957 c.c. è eccezione di decadenza, come tale non rilevabile d'ufficio (Cass. 22 febbraio 2018, n. 4373, che lo indica come del tutto pacifico ed affermato sin da Cass. 17 giugno 1963, n. 1613; nonché, fra le altre, Cass5 giugno 2012, n. 8989; Cass . 1 luglio 2005, n. 14089)». 2. ─ [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili tali argomentazioni. In particolare, la conclusio ne cui è pervenut o il Giudice distrettuale è conforme a quanto di recente rilevato dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui se la regola di legge, da applicare, nel contratto «a valle», come conseguenza della nullità parziale derivante dall ’intesa restrittiva «a monte» , è quella di cui all’art. 1957 c.c.,in tema di decadenza del creditore dall’azione verso il fideiussore, è decisivo che la relativa eccezione non si sarebbe potuta proporre per la prima volta in appello, ostandovi l’art. 345 c.p.c. (cfr. : Sez. I–RG 13127/2023 camera di consiglio6.12.2024 Cass. 10 giugno 2024, n. 16119, non massimata in CED; cfr. pureCass.30 maggio 2024, n. 15165, non massimata in CED). Va in conclusione ribadito che la nullità, accertata in giudizio,della clausola di rinuncia alla decadenza di cui all’art. 1957 c.c., secondo cui il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale se il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate,non ha incidenza sul diritto del creditore di esigere la prestazione dal garante ove quest’ultimo non abbia proposto tempestivamente l’eccezione di decadenza, e ciò in quanto tale eccezione è eccezione in senso stretto. 3. ─ Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c..I relativi importi possono fissarsi, rispettivamente, nella stessa somma liquidata a titolo di spese giudiziali e in euro 2.500,00. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 5 .000,00 in favore della parte controricorrente, e di una ulteriore somma di euro2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Così deciso in