Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 115/1985
ECLI:IT:COST:1985:115
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con ricorso del 31 maggio 1980, il Commissario dello Stato per la
Regione siciliana, ha impugnato gli artt. 1, ultimo capoverso e 4 del
disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella
seduta del 23 maggio 1980, recante "Norme sul regime delle spese
elettorali e sugli onorari ed indennità da corrispondere in occasione
di elezioni regionali, provinciali e comunali".
L'art. 1, ultimo capoverso, di detto disegno di legge, statuisce
che il parere previsto al secondo comma dell'"art. 6 del R.D. 18
novembre 1923, n. 2440, sarà richiesto solo per le forniture
d'importo superiore a lire duecento milioni. L'esecuzione dei contratti
per le stesse forniture può avere luogo anche in pendenza del
controllo della Corte dei conti sul decreto di approvazione degli
stessi contratti".
[OSCURATO:PERSONA] dello Stato, rileva che l'art. 6 del r.d. n. 2440
del 1923 richiede il parere del Consiglio di Stato sui progetti di
contratto, da concludere a trattativa privata, il cui importo sia
superiore a diciotto milioni di lire: parere che a norma del d. leg.vo
n. 654 del 1948 (recante norme di attuazione dello Statuto siciliano),
per i contratti dell'Amministrazione regionale siciliana, deve essere
richiesto al Consiglio di giustizia amministrativa.
L'art. 1, ultimo capoverso, del disegno di legge impugnato, secondo
il Commissario dello Stato, elevando a duecento milioni l'importo dei
contratti al di sopra del quale occorre acquisire il parere del
Consiglio di giustizia amministrativa, interferirebbe illegittimamente
sulla normativa statale che disciplina le attribuzioni di tale organo,
costituendo una palese violazione delle norme di attuazione dello
Statuto speciale concernente l'esercizio, nella Regione siciliana,
delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato. Infatti i decreti di
attuazione non possono essere modificati se non mediante altri decreti,
aventi i medesimi caratteri formali e le disposizioni in essi contenute
costituiscono un limite che la Regione è tenuta ad osservare anche
nelle materie in cui ha competenza legislativa esclusiva.
Parimenti, per gli stessi motivi, il su detto art. 1 sarebbe
illegittimo nella parte in cui prevede la possibilità di dare
esecuzione ai contratti per le forniture elettorali in pendenza del
controllo della Corte dei conti, in contrasto con quanto stabilito
dall'art. 18 del t.u. delle leggi sulla Corte dei conti e dell'art. 117
del regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello
Stato - richiamati per quanto riguarda la Regione siciliana dal d.
leg.vo n. 655 del 1948 - a norma dei quali è prevista la
registrazione di tutti i decreti con i quali si approvano contratti per
importo superiore a lire 4.800.000. E tale registrazione costituisce
condizione sospensiva della loro esecuzione.
Sempre per gli stessi motivi, infine, sarebbe illegittimo l'art. 4
dello stesso disegno di legge, nella parte in cui rende applicabile
l'impugnato disposto dell'art. 1 anche per le forniture effettuate in
relazione alla già avvenuta consultazione elettorale del 1980 e cioè,
con efficacia retroattiva, al fine di sanare irregolarità già
avvenute.
Dinanzi a questa Corte si è costituita la Regione siciliana
chiedendo che il ricorso sia rigettato.
Secondo l'atto di costituzione, dal d. leg.vo n. 654 del 1948
deriverebbe solo che la legge regionale non può sottrarre i contratti
dell'Amministrazione regionale al parere preventivo del Consiglio di
giustizia amministrativa, demandandoli ad un organo diverso. La
Regione, invece, con la sua legge, ben potrebbe mutare l'importo dei
contratti per i quali tale parere è richiesto. Inoltre, secondo la
Regione, la regola generale dell'art. 6 del r.d. n. 2440 del 1923,
secondo la quale è richiesto il parere del Consiglio di Stato sui
progetti di contratti a trattativa privata d'importo superiore ai
diciotto milioni, non sarebbe più vigente, tenuto conto della
successiva legislazione statale.
Norme analoghe a quelle impugnate, del resto - si osserva - erano
state già emanate dalla regione Sicilia, senza dar luogo ad alcuna
questione di legittimità costituzionale.
Identiche considerazioni si prospettano in relazione alla
disposizione che prevede la possibilità di dare esecuzione ai
contratti per forniture elettorali in pendenza del controllo della
Corte dei conti.
Quanto poi alla dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 4
nella parte in cui dispone l'applicazione delle procedure indicate
dall'art. 1, anche alle forniture effettuate in previsione delle
elezioni dell'8-9 giugno 1980, la Regione sostiene che la norma, lungi
dall'essere retroattiva, riguarda procedimenti non ancora esauriti
sotto l'imperio della antecedente normativa.
Comunque, secondo la Regione, le norme impugnate sono norme di
contabilità, nella quale essa ha una potestà legislativa primaria,
cosicché l'applicabilità delle leggi di contabilità dello Stato
nell'ambito della Regione è subordinata al mancato esercizio della
potestà regionale in materia.
Successivamente, con memoria 22 gennaio 1985, il Commissario dello
Stato per la Regione siciliana, ha chiesto che sia dichiarata la
cessazione della materia del contendere, essendo stata la legge
promulgata il 4 giugno 1980, con omissione delle parti impugnate.
Nella discussione orale, la Regione siciliana vi si è opposta.
:
1. - Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la promulgazione,
da parte del Presidente della Regione siciliana di una legge regionale,
con omissione delle parti impugnate dal Commissario dello Stato,
comporta che le parti omesse non possano essere più promulgate e,
quindi, la cessazione della materia del contendere nel giudizio
promosso dal Commissario stesso, relativamente alle parti impugnate e
non promulgate (sentenze n. 142 del 1981; nn. 13 e 54 del 1983).
Infatti, in pendenza dell'impugnazione, il Presidente della Regione
siciliana può - ai sensi dell'art. 29 dello Statuto siciliano -
promulgare o non promulgare, sino alla decisione della Corte, l'intera
legge, secondo una scelta discrezionale e, in tal senso, la mancata
promulgazione non influisce sulla materia del contendere. Viceversa la
promulgazione con omissione delle parti impugnate esaurisce il potere
di promulgazione del Presidente della Regione e non lascia sussistere
alcuna possibilità di una successiva ed autonoma promulgazione delle
norme omesse, determinando, perciò, la cessazione della materia del
contendere.
2. - Nel caso di specie, la legge regionale approvata
dall'Assemblea siciliana il 23 maggio 1980, è stata promulgata il 4
giugno 1980 dal Presidente della Regione - dopo che il 31 maggio
precedente era stata impugnata in alcune sue parti dal Commissario
dello Stato - con omissione delle parti impugnate ed espressa menzione
che le omissioni erano determinate da detta impugnazione.
Ne deriva che, in applicazione dei principi dianzi enunciati,
essendo ormai impossibile la promulgazione delle norme impugnate, la
materia del contendere deve ritenersi cessata.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso 31
maggio 1980 col quale il Commissario dello Stato per la Regione
siciliana ha promosso questione di legittimità costituzionale degli
artt. 1, ultimo capoverso, e 4 della legge approvata dall'Assemblea
regionale nella seduta del 23 maggio 1980, recante: "Norme sul regime
delle spese elettorali e sugli onorari ed indennità da corrispondere
in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali", sollevata
in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale e ai decreti
legislativi 6 maggio 1948, nn. 654 e 655.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1985.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere