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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 aprile 2026

Cassazione n. 15463/2026

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Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 456/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 4363/2026 ALESSANDRO D'[OSCURATO:PERSONA] sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di entrambi i ricorsi.

Udita l'avvocata [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] la quale si riporta alla memoria depositata chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ed anche quale delegato dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede l'accoglimento di entrambi i ricorsi. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione emessa dal G.i.p. del Tribunale di Tivoli in data 23 gennaio 2025, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in sede di rito abbreviato, erano stati dichiarati responsabili dei reati loro ascritti ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, e 80 d.P.R. n. 309 del 1990 e condannati alla pena ritenuta di giustizia.

In particolare, agli imputati è stata contestata la detenzione illecita e l'occultamento, tra l'esterno e l'interno di un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish, pari a circa 22 chilogrammi, suddivisi in numerosissimi panetti di peso variabile, nonché di 407 sigarette elettroniche contenenti THC.

La sostanza sequestrata, in ragione della quantità complessiva di principio attivo, pari a 8.670.769 milligrammi di THC, avrebbe consentito il ricavo di circa 346.831 dosi singole.

Per modalità di confezionamento, detenzione e per le ulteriori circostanze dell'azione - tra cui il rinvenimento di bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, fogli recanti annotazioni di contabilità rudimentale, macchine per il sottovuoto e coltelli intrisi di sostanza stupefacente - la droga è stata ritenuta provento di traffici illeciti e destinata a una prossima immissione in commercio.

È stata, pertanto, contestata l'aggravante dell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente, con riferimento ai fatti accertati in [OSCURATO:PERSONA] in data 1° febbraio 2024.

2. Avverso tale sentenza propone, a mezzo del difensore, ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - con il primo motivo, deduce l'inosservanza della legge penale in relazione all'art. 59, comma 2, cod. pen. quanto al rapporto intercorrente tra l'elemento soggettivo e l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 nonché la violazione del principio di colpevolezza di cui all'art. 27 Cost., contestando l'automatica applicazione dell'aggravante dell'ingente quantitativo senza adeguata verifica dell'elemento soggettivo.

Il ricorrente denuncia l'assenza di una effettiva attività istruttoria volta ad accertare la concreta consapevolezza, o quantomeno la conoscibilità, da parte dell'imputato del quantitativo di sostanza stupefacente detenuta o depositata presso la propria abitazione.

Assume che tale profilo avrebbe dovuto essere esaminato alla luce dell'art. 59, comma 2, cod. pen., il quale subordina l'applicazione delle circostanze aggravanti alla loro conoscenza ovvero alla colpevole ignoranza da parte dell'agente. 2 g/uNel caso di specie, l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 si sarebbe fondata su un mero dato quantitativo, desunto in termini aritmetici dalla sostanza sequestrata, in assenza di qualsiasi indagine sul versante soggettivo.

Tale impostazione, secondo il ricorrente, contrasta con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che escludono automatismi fondati sul solo dato ponderale e impongono una valutazione complessiva del fatto.

La sentenza impugnata, sul punto, sarebbe affetta da motivazione apparente, limitandosi a congetture tratte dal rinvenimento di elementi idonei a sostenere la responsabilità per la detenzione finalizzata alla cessione, senza tuttavia fornire adeguata dimostrazione dell'elemento soggettivo necessario ai fini della contestata aggravante.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione, che ritiene manifestamente illogica e contraddittoria, in ordine alla sussistenza dei presupposti dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, reiterando le doglianze già formulate in sede di appello.

Il ricorrente deduce l'inadeguatezza della motivazione resa dalla Corte di appello nel disattendere i motivi difensivi proposti avverso la sentenza di primo grado, rilevandone l'estrema esiguità e la carenza di un coerente percorso logico-argomentativo.

Con l'atto di impugnazione si intendeva, in particolare, sottoporre a critica il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, richiamando, a sostegno, i più recenti arresti giurisprudenziali in materia.

La decisione impugnata, tuttavia, si sarebbe limitata a valorizzare due soli elementi, estrapolati da un contesto fattuale ben più ampio e complesso, dedicando alla questione un esame frammentario e meramente assertivo.

In particolare, l'affermazione secondo cui l'imputato non avrebbe fornito chiarimenti sul quantitativo di sostanza rinvenuto si porrebbe in contrasto con l'atteggiamento collaborativo riconosciuto allo stesso già in fase di indagine e valorizzato ai fini del giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche.

Parimenti inconferente risulterebbe il richiamo a un isolato frammento di conversazione telefonica, incongruamente estrapolato da un contesto dialogico più ampio e non adeguatamente esaminato, dal quale, al più, potrebbe desumersi la consapevolezza della condotta illecita, ma non anche quella dell'ingente quantitativo detenuto.

In definitiva, la motivazione impugnata difetterebbe di una compiuta e intelligibile spiegazione delle ragioni poste a fondamento del riconoscimento della contestata aggravante, essendosi il giudice di merito limitato a generici riferimenti alla capacità organizzativa, alla disponibilità di mezzi finanziari e al concorso di più persone, senza un effettivo accertamento della necessaria consapevolezza soggettiva.

32.1. Avverso la sentenza propone altresì ricorso, a mezzo del difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo, i seguenti motivi, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione del concorso di persone nel reato, contestando l'assenza di prova di un proprio contributo consapevole e causalmente rilevante.

Richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, il concorso non può fondarsi sulla mera connivenza, ma richiede un apporto volontario e significativo alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso.

Nel caso di specie, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto integrato il concorso valorizzando elementi neutri, quali la disponibilità delle abitazioni di via del Castagneto e la loro contiguità fisica, elementi che, secondo il ricorrente, sono privi di effettiva valenza probatoria.

In particolare, la dedotta accessibilità del sottotetto dall'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata affermata in modo apodittico, in contrasto con la consulenza tecnica difensiva, che aveva escluso qualsiasi collegamento funzionale tra i due immobili, prova liquidata senza adeguata motivazione.

Ulteriori profili di illogicità e contraddittorietà emergerebbero dall'affermazione secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto la disponibilità dell'immobile al civico 31, laddove dagli atti risultava che solo il [OSCURATO:PERSONA] ne possedeva le chiavi.

Analogamente apodittica sarebbe l'identificazione del ricorrente quale interlocutore di una conversazione su Telegram rinvenuta nel telefono del [OSCURATO:PERSONA], fondata su mere congetture.

La sentenza impugnata, infine, avrebbe omesso di valutare elementi decisivi, tra cui le spiegazioni fornite dal ricorrente sul contenuto dei contatti telefonici e il rinvenimento, presso la sua abitazione, di un modesto quantitativo di hashish compatibile con l'uso personale, circostanze che avrebbero dovuto essere considerate nella valutazione complessiva dell'asserita responsabilità concorsuale.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce il mancato accertamento dell'elemento soggettivo dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990.

La sentenza impugnata avrebbe infatti fondato il riconoscimento dell'aggravante esclusivamente sul dato oggettivo del quantitativo risultante dagli accertamenti chimici, ritenuto superiore alla soglia individuata dalla giurisprudenza di legittimità, senza svolgere alcuna autonoma valutazione in ordine alla necessaria consapevolezza dell'agente, in violazione dell'art. 59, comma 2, cod. pen.

Pur non contestandosi la sussistenza oggettiva dell'ingente quantità, il ricorrente evidenzia che nel caso di specie difetterebbe la prova della conoscenza del quantitativo complessivo, atteso che presso la propria abitazione erano stati 4 )1Arinvenuti soli grammi 9,97 di hashish, mentre la restante e ben più consistente parte dello stupefacente era occultata nell'immobile del civico 31.

Ne deriverebbe l'illegittima applicazione dell'aggravante per effetto di un automatismo valutativo, essendosi il giudice di merito limitato al rilievo del dato quantitativo, senza accertare la colpevolezza dell'agente anche con riferimento alla circostanza aggravante contestata.

Con il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

La Corte d'appello ha erroneamente escluso l'applicabilità della fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con una motivazione apodittica e priva di adeguato approfondimento, limitandosi a richiamare il dato ponderale della sostanza e i presunti collegamenti con canali di spaccio.

In tal modo, il giudice di merito ha omesso ogni concreta valutazione del quantitativo effettivamente nella disponibilità del ricorrente, presso la cui abitazione erano stati rinvenuti soltanto grammi 9,97 di hashish, nonché dell'assenza di elementi organizzativi o strumentali indicativi di un'attività di spaccio strutturata.

Parimenti trascurata è rimasta la personalità dell'imputato, incensurato e alla prima esperienza giudiziaria.

Tale motivazione si pone in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che impongono una valutazione complessiva e non meramente quantitativa ai fini della riqualificazione del fatto nella forma attenuata.

Con il quarto motivo lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, in ragione del contributo marginale, della collaborazione processuale, della personalità dell'imputato, del rispetto delle prescrizioni cautelari e della scelta del rito alternativo.

2. All'udienza odierna, richiesta la trattazione orale, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.

Considerato in diritto

1. Entrambi i ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità.

2. È opportuno far precedere la disamina dei motivi dalla rappresentazione della struttura motivazionale della sentenza impugnata relativamente alla affermazione della fattispecie di concorso dei ricorrenti nella fattispecie delittuosa aggravata oggetto di contestazione.

3. La sentenza impugnata ha esposto che il giudice di primo grado aveva accertato che, all'esito di una attività di indagine, in data 30 gennaio 2024, i Carabinieri avevano tratto in arresto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], trovati in possesso di circa quattro chilogrammi di hashish e di oltre 40.000 euro in contanti.

I due soggetti erano stati in precedenza più volte osservati mentre si recavano nei 5pressi del civico 29/A di via del Castagneto e, in occasione dell'intervento operato dai militari, erano stati fermati subito dopo essersi nuovamente portati a tale indirizzo, venendo trovati in possesso della sostanza stupefacente suddivisa in numerosi panetti, alcuni dei quali recanti etichette con denominazioni specifiche.

A seguito della perquisizione dell'immobile sito al civico corrispondente, nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], gli operanti rinvenivano, all'interno di un mobile del soggiorno, due vasetti recanti la scritta "Tropicali", contenenti hashish per complessivi 1.773 milligrammi di THC, dai quali era possibile ricavare 71 dosi singole, nonché materiale utile al confezionamento della droga, coltelli sporchi di sostanza stupefacente, due macchine per il sottovuoto, buste per il confezionamento e un telefono cellulare con una SIM associata a un'utenza sulla quale risultava registrata una conversazione con [OSCURATO:PERSONA] alle ore 16:11 del 30 gennaio 2024, orario coincidente con la presenza di quest'ultimo presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], dalla quale usciva poco dopo in possesso di hashish, parte del quale contrassegnato dalla medesima dicitura "Tropicali" rinvenuta nei barattoli conservati nell'abitazione.

L'ispezione esterna dell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] consentiva inoltre di individuare una scala che permetteva l'accesso alla proprietà confinante, con ingresso dal civico 31 di via del Castagneto, all'interno della quale, in un sottotetto liberamente accessibile, venivano rinvenute tre buste di plastica contenenti complessivamente 160 panetti di hashish, contrassegnati da varie diciture, tra cui "Gelato 41 Premium", "Tropicali" e "[OSCURATO:PERSONA]".

Su indicazione del proprietario di tale immobile, il quale dichiarava di averlo locato a [OSCURATO:PERSONA], gli operanti rintracciavano quest'ultimo sul luogo di lavoro e lo trovavano in possesso delle chiavi di accesso.

Estesa la perquisizione all'immobile sito al civico 31, i militari rinvenivano, all'interno di un'intercapedine ricavata sotto una mensola appoggiata al termocamino del soggiorno, ulteriori 62 panetti di hashish, recanti diciture quali "[OSCURATO:PERSONA]", "[OSCURATO:PERSONA]" e "Larry OG", corrispondenti ad alcune di quelle rinvenute nel sottotetto.

Nella camera da letto di [OSCURATO:PERSONA] venivano inoltre trovate 407 sigarette elettroniche contenenti la medesima sostanza stupefacente, mentre nel soggiorno e nella cucina erano presenti materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione, quattro coltelli sporchi di sostanza e un quaderno contenente annotazioni riconducibili a una contabilità.

3.1. Complessivamente, l'hashish sequestrato nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] ammontava a circa 22 chilogrammi lordi, contenenti 8.670.769 milligrammi di THC, dai quali era possibile ricavare 346.831 dosi singole, oltre alle circa 400 sigarette elettroniche contenenti THC.

Dall'analisi del telefono cellulare in uso a [OSCURATO:PERSONA] emergeva una chat sull'applicazione Telegram con un interlocutore 6rimasto ignoto, nella quale l'imputato manifestava preoccupazione per l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], venendo rassicurato dall'interlocutore con espressioni del tipo: "la polizia sarebbe già andata lì se sapevano" e "non sanno nemmeno di Lucio".

Sul telefono del [OSCURATO:PERSONA] veniva inoltre rinvenuta una chat WhatsApp con interlocutore ignoto che gli chiedeva "3/4 penne", nonché contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3.2. Il G.i.p. dava atto che entrambi gli imputati si erano avvalsi della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava spontaneamente di avere la disponibilità materiale dell'immobile di via del Castagneto n. 31, ma di ignorare la presenza dello stupefacente, affermando di limitarsi a lasciare le chiavi all'interno di un contatore ENEL e a ricevere un compenso con le medesime modalità. [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a interrogatorio successivamente, negava ogni addebito, sostenendo di aver rinvenuto un borsone nei pressi di un cassonetto e di averlo portato in casa senza accorgersi che contenesse sostanza stupefacente, fornendo ulteriori spiegazioni ritenute incongrue.

4. Sulla base di tali elementi, veniva affermata la responsabilità concorsuale degli imputati per la detenzione dell'intero quantitativo di sostanza stupefacente, ritenuto ampiamente superiore alla soglia individuata dalla giurisprudenza di legittimità per l'integrazione dell'aggravante dell'ingente quantitativo.

Venivano riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti all'aggravante, valorizzando il comportamento collaborativo tenuto in sede processuale, con conseguente determinazione della pena.

5. La Corte di appello, confermando il giudizio di primo grado, ne integrava i contenuti sulla base di ulteriori considerazioni, evidenziando, in particolare, i rapporti intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], più volte osservati nei pressi di via del Castagneto, nonché l'identità delle denominazioni apposte sui panetti sequestrati.

Veniva altresì valorizzata la conoscenza reciproca tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non credibilmente ricondotta a meri rapporti di buon vicinato, nonché la funzione svolta dall'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] quale punto di accesso all'immobile adiacente utilizzato per l'occultamento della droga, con evidenti vantaggi logistici.

5.1. Ulteriori elementi di responsabilità venivano individuati nel rinvenimento di materiale per il confezionamento presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], nella detenzione di hashish contrassegnato dalla medesima dicitura "Tropicali", nella chat relativa alla richiesta di "penne" contenenti THC, nonché nelle conversazioni rinvenute sul telefono di [OSCURATO:PERSONA] successive all'arresto di [OSCURATO:PERSONA].

Veniva inoltre ritenuta del tutto inverosimile la versione difensiva fornita dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio, giudicata incompatibile con una condotta realizzata in buona fede. 7Anche limitando la responsabilità alla sola sostanza rinvenuta nel sottotetto dell'immobile di via del Castagneto n. 31, il quantitativo, pari a 160 panetti su 222 complessivi, veniva comunque ritenuto idoneo a integrare l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.

Dalle conversazioni intercettate e dagli elementi raccolti, la Corte traeva il convincimento dell'esistenza di un'attività illecita connotata da basi logistiche, notevole capacità di approvvigionamento, disponibilità di mezzi finanziari e organizzazione, spiegabile solo con la piena consapevolezza dei quantitativi trattati.

6. Alla stregua di tale complessiva giustificazione della decisione, sia relativamente alla fattispecie del concorso di persone nel reato che con riferimento ai presupposti oggettivi e soggettivi della ritenuta aggravante prevista dall'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, si palesa evidente la manifesta infondatezza e la inevitabile finalità di indurre alla rivalutazione dei fatti contenuta nei motivi di ricorso.

Si ricorda che non è compito del giudice di legittimità operare una rivalutazione del compendio probatorio effettuato (nella specie in c.d.

"doppia conforme") dai giudici di merito.

Il controllo del giudice di legittimità sul vizio della motivazione attiene difatti solo alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009, n. 12110, Rv. 243247).

In altri termini, il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell'atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Rv 255542).

7. Sulla base dei reciprochi rapporti accertati tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], descritti in dettaglio alla pagina 6 della sentenza impugnata, gli operanti decisero di intervenire la sera del 30 gennaio 2024 presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] di via del Castagneto 29/A, in cui fu trovata la sostanza stupefacente sopra descritta, analoga per caratteristica e denominazione a quella trovata nel sottotetto del dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e quest'ultima era pure analoga a quella trovata in possesso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In modo plausibile, attesa la conoscenza certa tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], i giudici hanno ritenuto che entrambi concorressero nella detenzione a fine di spaccio.

Anche perché si era scoperta la possibilità materiale di accedere all'appartamento del [OSCURATO:PERSONA] passando per l'immobile detenuto dal [OSCURATO:PERSONA], essendo invece irrilevante che gli immobili avessero ingressi separati.

88. Si tratta di motivazione non illogica che dà conto dell'apprezzamento di circostanze fattuali certamente idonee a supportare la fattispecie di concorso nel delitto.

Va infatti ricordato l'insegnamento più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui, ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà (Sez. 4, n. 52791 del 08/11/2018, Rv. 274521 - 01).

9. Ugualmente manifestamente infondati sono i motivi con i quali si censura il punto relativo al riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità.

Dalla ricostruzione dei fatti sopra riportata, come spiegato dalla sentenza impugnata, il dato quantitativo emerge con particolare rilevanza e infatti i ricorrenti tentano di introdurre ragioni di dubbio circa l'adeguatezza della indagine relativa all'elemento soggettivo.

Tuttavia, neanche sotto tale profilo la sentenza è incorsa nei vizi che si intende attribuirle, dal momento che la stessa ha fatto corretta e giustificata applicazione dei canoni elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente premesso che l'aggravante dell'ingente quantità di sostanze stupefacenti può essere riconosciuta soltanto quando sia accertato che l'agente conosceva l'entità della sostanza, ovvero che la ignorava per colpa o che la riteneva non ingente per errore dovuto a colpa (così, Sez. 4, 06/07/2023, n. 40724; Sez. 4, 14/04/2022, n. 18049.

Si è affermato (Sez. 7, ordinanza n. 11663/2025) che il coefficiente psichico dell'aggravante dell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente, secondo la previsione dell'art. 59, comma 2, cod. pen., non richiede il dolo (ovvero la piena consapevolezza ed accettazione dell'evento accessorio), essendo solo necessario che la circostanza che aggrava la condotta sia, in alternativa, (a) conosciuta, (b) ignorata per colpa, (c) ritenuta inesistente per errore determinato da colpa.

Il suddetto criterio di imputazione è operativo nei casi in cui la circostanza è di natura oggettiva e, dunque, è estensibile ai concorrenti (art. 118 cod. pen.), in capo ai quali tale minimo coefficiente soggettivo deve essere comunque sussistente e riconoscibile.

Difatti, l'art.118 cod., pen., che indica i criteri di valutazione delle circostanze in caso di "concorso di persone", sì limita a prescrivere che alcune circostanze "soggettive" devono essere valutate in relazione al singolo concorrente, ma non modifica il criterio "generale" di imputazione soggettiva delle aggravanti, previsto dall'art. 59 cod. pen.

Ad uguale conclusione è pervenuta la precedente Sez. 4, n. 18049/2022, la quale ha ritenuto che, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante dell'ingente quantità, di cui all'art. 980, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è necessario che sia accertata la colpevolezza dell'agente in relazione alla predetta circostanza, per la quale è sufficiente la prova che questi l'abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa (in una fattispecie relativa alla importazione di 21 chilogrammi di cocaina, in cui la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante per il concorrente che abbia assunto il ruolo di corriere, in ragione della cospicua somma di denaro impiegata per l'acquisto e per le cautele adottate nella sua consegna).

La pronuncia citata si attaglia al caso che ne occupa; anche nel presente procedimento, infatti, la Corte di merito, nella coerenza della intera motivazione, ha chiarito perfettamente le ragioni per cui la effettiva ingente entità della quantità detenuta doveva esser nota ai ricorrenti, attesi i rispettivi ruoli di detentori consapevoli delle concrete modalità di approvvigionamento e stoccaggio dello stupefacente.

I motivi risultano, dunque, genericamente contestativi, e comunque manifestamente infondati.

10. È infine del tutto aspecifico e dunque inammissibile il terzo motivo dedotto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con il quale si invoca la qualificazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. [OSCURATO:PERSONA].

U. n. 27727 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (dep. 2024) Rv. 286581 - 01 abbiano affermato che in tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico può configurare, in presenza dei diversi presupposti, nei confronti di un concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 1 ovvero comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e nei confronti di altro concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R., il ricorrente, non si confronta con i contenuti della decisione che hanno ritenuto l'imputato concorrente nel reato di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente, valendo anche nei suoi confronti, in quanto consapevole delle concrete modalità di gestione del traffico, l'aggravante dall'art. 80 d.P.R. n. 309/1990, e prospetta una lettura frammentaria dell'accertamento di responsabilità, in cui la condotta delittuosa contestagli sarebbe limitata al possesso di circa 9, 97 grammi di hashish, con evidente difetto di correlazione rispetto al provvedimento impugnato che priva della necessaria specificità l'odierna impugnazione.

11. Infine è pure inammissibile il quarto motivo proposto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], posto che in sede di giudizio di legittimità non è deducibile genericamente il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, giacché il giudizio di bilanciamento tra le circostanze costituisce tipica attività di apprezzamento spettante al giudice del merito, estranea al perimetro del giudice di legittimità laddove non si traduca in ipotesi di giudizio arbitrario o manifestamente illogico, ipotesi qui neanche dedotta (Sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017 270450 - 01). 1012.

Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 456/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 4363/2026 ALESSANDRO D'[OSCURATO:PERSONA] sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. Udita l'avvocata [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] la quale si riporta alla memoria depositata chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ed anche quale delegato dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede l'accoglimento di entrambi i ricorsi. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione emessa dal G.i.p. del Tribunale di Tivoli in data 23 gennaio 2025, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in sede di rito abbreviato, erano stati dichiarati responsabili dei reati loro ascritti ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, e 80 d.P.R. n. 309 del 1990 e condannati alla pena ritenuta di giustizia. In particolare, agli imputati è stata contestata la detenzione illecita e l'occultamento, tra l'esterno e l'interno di un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish, pari a circa 22 chilogrammi, suddivisi in numerosissimi panetti di peso variabile, nonché di 407 sigarette elettroniche contenenti THC. La sostanza sequestrata, in ragione della quantità complessiva di principio attivo, pari a 8.670.769 milligrammi di THC, avrebbe consentito il ricavo di circa 346.831 dosi singole. Per modalità di confezionamento, detenzione e per le ulteriori circostanze dell'azione - tra cui il rinvenimento di bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, fogli recanti annotazioni di contabilità rudimentale, macchine per il sottovuoto e coltelli intrisi di sostanza stupefacente - la droga è stata ritenuta provento di traffici illeciti e destinata a una prossima immissione in commercio. È stata, pertanto, contestata l'aggravante dell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente, con riferimento ai fatti accertati in [OSCURATO:PERSONA] in data 1° febbraio 2024. 2. Avverso tale sentenza propone, a mezzo del difensore, ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - con il primo motivo, deduce l'inosservanza della legge penale in relazione all'art. 59, comma 2, cod. pen. quanto al rapporto intercorrente tra l'elemento soggettivo e l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 nonché la violazione del principio di colpevolezza di cui all'art. 27 Cost., contestando l'automatica applicazione dell'aggravante dell'ingente quantitativo senza adeguata verifica dell'elemento soggettivo. Il ricorrente denuncia l'assenza di una effettiva attività istruttoria volta ad accertare la concreta consapevolezza, o quantomeno la conoscibilità, da parte dell'imputato del quantitativo di sostanza stupefacente detenuta o depositata presso la propria abitazione. Assume che tale profilo avrebbe dovuto essere esaminato alla luce dell'art. 59, comma 2, cod. pen., il quale subordina l'applicazione delle circostanze aggravanti alla loro conoscenza ovvero alla colpevole ignoranza da parte dell'agente. 2 g/uNel caso di specie, l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 si sarebbe fondata su un mero dato quantitativo, desunto in termini aritmetici dalla sostanza sequestrata, in assenza di qualsiasi indagine sul versante soggettivo. Tale impostazione, secondo il ricorrente, contrasta con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che escludono automatismi fondati sul solo dato ponderale e impongono una valutazione complessiva del fatto. La sentenza impugnata, sul punto, sarebbe affetta da motivazione apparente, limitandosi a congetture tratte dal rinvenimento di elementi idonei a sostenere la responsabilità per la detenzione finalizzata alla cessione, senza tuttavia fornire adeguata dimostrazione dell'elemento soggettivo necessario ai fini della contestata aggravante. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione, che ritiene manifestamente illogica e contraddittoria, in ordine alla sussistenza dei presupposti dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, reiterando le doglianze già formulate in sede di appello. Il ricorrente deduce l'inadeguatezza della motivazione resa dalla Corte di appello nel disattendere i motivi difensivi proposti avverso la sentenza di primo grado, rilevandone l'estrema esiguità e la carenza di un coerente percorso logico-argomentativo. Con l'atto di impugnazione si intendeva, in particolare, sottoporre a critica il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, richiamando, a sostegno, i più recenti arresti giurisprudenziali in materia. La decisione impugnata, tuttavia, si sarebbe limitata a valorizzare due soli elementi, estrapolati da un contesto fattuale ben più ampio e complesso, dedicando alla questione un esame frammentario e meramente assertivo. In particolare, l'affermazione secondo cui l'imputato non avrebbe fornito chiarimenti sul quantitativo di sostanza rinvenuto si porrebbe in contrasto con l'atteggiamento collaborativo riconosciuto allo stesso già in fase di indagine e valorizzato ai fini del giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche. Parimenti inconferente risulterebbe il richiamo a un isolato frammento di conversazione telefonica, incongruamente estrapolato da un contesto dialogico più ampio e non adeguatamente esaminato, dal quale, al più, potrebbe desumersi la consapevolezza della condotta illecita, ma non anche quella dell'ingente quantitativo detenuto. In definitiva, la motivazione impugnata difetterebbe di una compiuta e intelligibile spiegazione delle ragioni poste a fondamento del riconoscimento della contestata aggravante, essendosi il giudice di merito limitato a generici riferimenti alla capacità organizzativa, alla disponibilità di mezzi finanziari e al concorso di più persone, senza un effettivo accertamento della necessaria consapevolezza soggettiva. 32.1. Avverso la sentenza propone altresì ricorso, a mezzo del difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo, i seguenti motivi, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione del concorso di persone nel reato, contestando l'assenza di prova di un proprio contributo consapevole e causalmente rilevante. Richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, il concorso non può fondarsi sulla mera connivenza, ma richiede un apporto volontario e significativo alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso. Nel caso di specie, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto integrato il concorso valorizzando elementi neutri, quali la disponibilità delle abitazioni di via del Castagneto e la loro contiguità fisica, elementi che, secondo il ricorrente, sono privi di effettiva valenza probatoria. In particolare, la dedotta accessibilità del sottotetto dall'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata affermata in modo apodittico, in contrasto con la consulenza tecnica difensiva, che aveva escluso qualsiasi collegamento funzionale tra i due immobili, prova liquidata senza adeguata motivazione. Ulteriori profili di illogicità e contraddittorietà emergerebbero dall'affermazione secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto la disponibilità dell'immobile al civico 31, laddove dagli atti risultava che solo il [OSCURATO:PERSONA] ne possedeva le chiavi. Analogamente apodittica sarebbe l'identificazione del ricorrente quale interlocutore di una conversazione su Telegram rinvenuta nel telefono del [OSCURATO:PERSONA], fondata su mere congetture. La sentenza impugnata, infine, avrebbe omesso di valutare elementi decisivi, tra cui le spiegazioni fornite dal ricorrente sul contenuto dei contatti telefonici e il rinvenimento, presso la sua abitazione, di un modesto quantitativo di hashish compatibile con l'uso personale, circostanze che avrebbero dovuto essere considerate nella valutazione complessiva dell'asserita responsabilità concorsuale. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce il mancato accertamento dell'elemento soggettivo dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990. La sentenza impugnata avrebbe infatti fondato il riconoscimento dell'aggravante esclusivamente sul dato oggettivo del quantitativo risultante dagli accertamenti chimici, ritenuto superiore alla soglia individuata dalla giurisprudenza di legittimità, senza svolgere alcuna autonoma valutazione in ordine alla necessaria consapevolezza dell'agente, in violazione dell'art. 59, comma 2, cod. pen. Pur non contestandosi la sussistenza oggettiva dell'ingente quantità, il ricorrente evidenzia che nel caso di specie difetterebbe la prova della conoscenza del quantitativo complessivo, atteso che presso la propria abitazione erano stati 4 )1Arinvenuti soli grammi 9,97 di hashish, mentre la restante e ben più consistente parte dello stupefacente era occultata nell'immobile del civico 31. Ne deriverebbe l'illegittima applicazione dell'aggravante per effetto di un automatismo valutativo, essendosi il giudice di merito limitato al rilievo del dato quantitativo, senza accertare la colpevolezza dell'agente anche con riferimento alla circostanza aggravante contestata. Con il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte d'appello ha erroneamente escluso l'applicabilità della fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con una motivazione apodittica e priva di adeguato approfondimento, limitandosi a richiamare il dato ponderale della sostanza e i presunti collegamenti con canali di spaccio. In tal modo, il giudice di merito ha omesso ogni concreta valutazione del quantitativo effettivamente nella disponibilità del ricorrente, presso la cui abitazione erano stati rinvenuti soltanto grammi 9,97 di hashish, nonché dell'assenza di elementi organizzativi o strumentali indicativi di un'attività di spaccio strutturata. Parimenti trascurata è rimasta la personalità dell'imputato, incensurato e alla prima esperienza giudiziaria. Tale motivazione si pone in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che impongono una valutazione complessiva e non meramente quantitativa ai fini della riqualificazione del fatto nella forma attenuata. Con il quarto motivo lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, in ragione del contributo marginale, della collaborazione processuale, della personalità dell'imputato, del rispetto delle prescrizioni cautelari e della scelta del rito alternativo. 2. All'udienza odierna, richiesta la trattazione orale, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. Considerato in diritto 1. Entrambi i ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità. 2. È opportuno far precedere la disamina dei motivi dalla rappresentazione della struttura motivazionale della sentenza impugnata relativamente alla affermazione della fattispecie di concorso dei ricorrenti nella fattispecie delittuosa aggravata oggetto di contestazione. 3. La sentenza impugnata ha esposto che il giudice di primo grado aveva accertato che, all'esito di una attività di indagine, in data 30 gennaio 2024, i Carabinieri avevano tratto in arresto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], trovati in possesso di circa quattro chilogrammi di hashish e di oltre 40.000 euro in contanti. I due soggetti erano stati in precedenza più volte osservati mentre si recavano nei 5pressi del civico 29/A di via del Castagneto e, in occasione dell'intervento operato dai militari, erano stati fermati subito dopo essersi nuovamente portati a tale indirizzo, venendo trovati in possesso della sostanza stupefacente suddivisa in numerosi panetti, alcuni dei quali recanti etichette con denominazioni specifiche. A seguito della perquisizione dell'immobile sito al civico corrispondente, nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], gli operanti rinvenivano, all'interno di un mobile del soggiorno, due vasetti recanti la scritta "Tropicali", contenenti hashish per complessivi 1.773 milligrammi di THC, dai quali era possibile ricavare 71 dosi singole, nonché materiale utile al confezionamento della droga, coltelli sporchi di sostanza stupefacente, due macchine per il sottovuoto, buste per il confezionamento e un telefono cellulare con una SIM associata a un'utenza sulla quale risultava registrata una conversazione con [OSCURATO:PERSONA] alle ore 16:11 del 30 gennaio 2024, orario coincidente con la presenza di quest'ultimo presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], dalla quale usciva poco dopo in possesso di hashish, parte del quale contrassegnato dalla medesima dicitura "Tropicali" rinvenuta nei barattoli conservati nell'abitazione. L'ispezione esterna dell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] consentiva inoltre di individuare una scala che permetteva l'accesso alla proprietà confinante, con ingresso dal civico 31 di via del Castagneto, all'interno della quale, in un sottotetto liberamente accessibile, venivano rinvenute tre buste di plastica contenenti complessivamente 160 panetti di hashish, contrassegnati da varie diciture, tra cui "Gelato 41 Premium", "Tropicali" e "[OSCURATO:PERSONA]". Su indicazione del proprietario di tale immobile, il quale dichiarava di averlo locato a [OSCURATO:PERSONA], gli operanti rintracciavano quest'ultimo sul luogo di lavoro e lo trovavano in possesso delle chiavi di accesso. Estesa la perquisizione all'immobile sito al civico 31, i militari rinvenivano, all'interno di un'intercapedine ricavata sotto una mensola appoggiata al termocamino del soggiorno, ulteriori 62 panetti di hashish, recanti diciture quali "[OSCURATO:PERSONA]", "[OSCURATO:PERSONA]" e "Larry OG", corrispondenti ad alcune di quelle rinvenute nel sottotetto. Nella camera da letto di [OSCURATO:PERSONA] venivano inoltre trovate 407 sigarette elettroniche contenenti la medesima sostanza stupefacente, mentre nel soggiorno e nella cucina erano presenti materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione, quattro coltelli sporchi di sostanza e un quaderno contenente annotazioni riconducibili a una contabilità. 3.1. Complessivamente, l'hashish sequestrato nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] ammontava a circa 22 chilogrammi lordi, contenenti 8.670.769 milligrammi di THC, dai quali era possibile ricavare 346.831 dosi singole, oltre alle circa 400 sigarette elettroniche contenenti THC. Dall'analisi del telefono cellulare in uso a [OSCURATO:PERSONA] emergeva una chat sull'applicazione Telegram con un interlocutore 6rimasto ignoto, nella quale l'imputato manifestava preoccupazione per l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], venendo rassicurato dall'interlocutore con espressioni del tipo: "la polizia sarebbe già andata lì se sapevano" e "non sanno nemmeno di Lucio". Sul telefono del [OSCURATO:PERSONA] veniva inoltre rinvenuta una chat WhatsApp con interlocutore ignoto che gli chiedeva "3/4 penne", nonché contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Il G.i.p. dava atto che entrambi gli imputati si erano avvalsi della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava spontaneamente di avere la disponibilità materiale dell'immobile di via del Castagneto n. 31, ma di ignorare la presenza dello stupefacente, affermando di limitarsi a lasciare le chiavi all'interno di un contatore ENEL e a ricevere un compenso con le medesime modalità. [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a interrogatorio successivamente, negava ogni addebito, sostenendo di aver rinvenuto un borsone nei pressi di un cassonetto e di averlo portato in casa senza accorgersi che contenesse sostanza stupefacente, fornendo ulteriori spiegazioni ritenute incongrue. 4. Sulla base di tali elementi, veniva affermata la responsabilità concorsuale degli imputati per la detenzione dell'intero quantitativo di sostanza stupefacente, ritenuto ampiamente superiore alla soglia individuata dalla giurisprudenza di legittimità per l'integrazione dell'aggravante dell'ingente quantitativo. Venivano riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti all'aggravante, valorizzando il comportamento collaborativo tenuto in sede processuale, con conseguente determinazione della pena. 5. La Corte di appello, confermando il giudizio di primo grado, ne integrava i contenuti sulla base di ulteriori considerazioni, evidenziando, in particolare, i rapporti intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], più volte osservati nei pressi di via del Castagneto, nonché l'identità delle denominazioni apposte sui panetti sequestrati. Veniva altresì valorizzata la conoscenza reciproca tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non credibilmente ricondotta a meri rapporti di buon vicinato, nonché la funzione svolta dall'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] quale punto di accesso all'immobile adiacente utilizzato per l'occultamento della droga, con evidenti vantaggi logistici. 5.1. Ulteriori elementi di responsabilità venivano individuati nel rinvenimento di materiale per il confezionamento presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], nella detenzione di hashish contrassegnato dalla medesima dicitura "Tropicali", nella chat relativa alla richiesta di "penne" contenenti THC, nonché nelle conversazioni rinvenute sul telefono di [OSCURATO:PERSONA] successive all'arresto di [OSCURATO:PERSONA]. Veniva inoltre ritenuta del tutto inverosimile la versione difensiva fornita dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio, giudicata incompatibile con una condotta realizzata in buona fede. 7Anche limitando la responsabilità alla sola sostanza rinvenuta nel sottotetto dell'immobile di via del Castagneto n. 31, il quantitativo, pari a 160 panetti su 222 complessivi, veniva comunque ritenuto idoneo a integrare l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. Dalle conversazioni intercettate e dagli elementi raccolti, la Corte traeva il convincimento dell'esistenza di un'attività illecita connotata da basi logistiche, notevole capacità di approvvigionamento, disponibilità di mezzi finanziari e organizzazione, spiegabile solo con la piena consapevolezza dei quantitativi trattati. 6. Alla stregua di tale complessiva giustificazione della decisione, sia relativamente alla fattispecie del concorso di persone nel reato che con riferimento ai presupposti oggettivi e soggettivi della ritenuta aggravante prevista dall'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, si palesa evidente la manifesta infondatezza e la inevitabile finalità di indurre alla rivalutazione dei fatti contenuta nei motivi di ricorso. Si ricorda che non è compito del giudice di legittimità operare una rivalutazione del compendio probatorio effettuato (nella specie in c.d. "doppia conforme") dai giudici di merito. Il controllo del giudice di legittimità sul vizio della motivazione attiene difatti solo alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009, n. 12110, Rv. 243247). In altri termini, il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell'atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Rv 255542). 7. Sulla base dei reciprochi rapporti accertati tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], descritti in dettaglio alla pagina 6 della sentenza impugnata, gli operanti decisero di intervenire la sera del 30 gennaio 2024 presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] di via del Castagneto 29/A, in cui fu trovata la sostanza stupefacente sopra descritta, analoga per caratteristica e denominazione a quella trovata nel sottotetto del dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e quest'ultima era pure analoga a quella trovata in possesso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In modo plausibile, attesa la conoscenza certa tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], i giudici hanno ritenuto che entrambi concorressero nella detenzione a fine di spaccio. Anche perché si era scoperta la possibilità materiale di accedere all'appartamento del [OSCURATO:PERSONA] passando per l'immobile detenuto dal [OSCURATO:PERSONA], essendo invece irrilevante che gli immobili avessero ingressi separati. 88. Si tratta di motivazione non illogica che dà conto dell'apprezzamento di circostanze fattuali certamente idonee a supportare la fattispecie di concorso nel delitto. Va infatti ricordato l'insegnamento più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui, ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà (Sez. 4, n. 52791 del 08/11/2018, Rv. 274521 - 01). 9. Ugualmente manifestamente infondati sono i motivi con i quali si censura il punto relativo al riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità. Dalla ricostruzione dei fatti sopra riportata, come spiegato dalla sentenza impugnata, il dato quantitativo emerge con particolare rilevanza e infatti i ricorrenti tentano di introdurre ragioni di dubbio circa l'adeguatezza della indagine relativa all'elemento soggettivo. Tuttavia, neanche sotto tale profilo la sentenza è incorsa nei vizi che si intende attribuirle, dal momento che la stessa ha fatto corretta e giustificata applicazione dei canoni elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente premesso che l'aggravante dell'ingente quantità di sostanze stupefacenti può essere riconosciuta soltanto quando sia accertato che l'agente conosceva l'entità della sostanza, ovvero che la ignorava per colpa o che la riteneva non ingente per errore dovuto a colpa (così, Sez. 4, 06/07/2023, n. 40724; Sez. 4, 14/04/2022, n. 18049. Si è affermato (Sez. 7, ordinanza n. 11663/2025) che il coefficiente psichico dell'aggravante dell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente, secondo la previsione dell'art. 59, comma 2, cod. pen., non richiede il dolo (ovvero la piena consapevolezza ed accettazione dell'evento accessorio), essendo solo necessario che la circostanza che aggrava la condotta sia, in alternativa, (a) conosciuta, (b) ignorata per colpa, (c) ritenuta inesistente per errore determinato da colpa. Il suddetto criterio di imputazione è operativo nei casi in cui la circostanza è di natura oggettiva e, dunque, è estensibile ai concorrenti (art. 118 cod. pen.), in capo ai quali tale minimo coefficiente soggettivo deve essere comunque sussistente e riconoscibile. Difatti, l'art.118 cod., pen., che indica i criteri di valutazione delle circostanze in caso di "concorso di persone", sì limita a prescrivere che alcune circostanze "soggettive" devono essere valutate in relazione al singolo concorrente, ma non modifica il criterio "generale" di imputazione soggettiva delle aggravanti, previsto dall'art. 59 cod. pen. Ad uguale conclusione è pervenuta la precedente Sez. 4, n. 18049/2022, la quale ha ritenuto che, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante dell'ingente quantità, di cui all'art. 980, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è necessario che sia accertata la colpevolezza dell'agente in relazione alla predetta circostanza, per la quale è sufficiente la prova che questi l'abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa (in una fattispecie relativa alla importazione di 21 chilogrammi di cocaina, in cui la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante per il concorrente che abbia assunto il ruolo di corriere, in ragione della cospicua somma di denaro impiegata per l'acquisto e per le cautele adottate nella sua consegna). La pronuncia citata si attaglia al caso che ne occupa; anche nel presente procedimento, infatti, la Corte di merito, nella coerenza della intera motivazione, ha chiarito perfettamente le ragioni per cui la effettiva ingente entità della quantità detenuta doveva esser nota ai ricorrenti, attesi i rispettivi ruoli di detentori consapevoli delle concrete modalità di approvvigionamento e stoccaggio dello stupefacente. I motivi risultano, dunque, genericamente contestativi, e comunque manifestamente infondati. 10. È infine del tutto aspecifico e dunque inammissibile il terzo motivo dedotto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con il quale si invoca la qualificazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. [OSCURATO:PERSONA]. U. n. 27727 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (dep. 2024) Rv. 286581 - 01 abbiano affermato che in tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico può configurare, in presenza dei diversi presupposti, nei confronti di un concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 1 ovvero comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e nei confronti di altro concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R., il ricorrente, non si confronta con i contenuti della decisione che hanno ritenuto l'imputato concorrente nel reato di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente, valendo anche nei suoi confronti, in quanto consapevole delle concrete modalità di gestione del traffico, l'aggravante dall'art. 80 d.P.R. n. 309/1990, e prospetta una lettura frammentaria dell'accertamento di responsabilità, in cui la condotta delittuosa contestagli sarebbe limitata al possesso di circa 9, 97 grammi di hashish, con evidente difetto di correlazione rispetto al provvedimento impugnato che priva della necessaria specificità l'odierna impugnazione. 11. Infine è pure inammissibile il quarto motivo proposto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], posto che in sede di giudizio di legittimità non è deducibile genericamente il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, giacché il giudizio di bilanciamento tra le circostanze costituisce tipica attività di apprezzamento spettante al giudice del merito, estranea al perimetro del giudice di legittimità laddove non si traduca in ipotesi di giudizio arbitrario o manifestamente illogico, ipotesi qui neanche dedotta (Sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017 270450 - 01). 1012. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 15463/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris