CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 38593/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. È impugnata, nell'interesse di Giuseppe BERTOLINO, la sentenza resa il 13 gennaio 2021 dalla Corte di appello di Palermo che, all'esito del gravame interposto dallo stesso imputato, ha confermato la pronuncia in data 13 ottobre 2017 con la quale il Tribunale di Palermo aveva affermato, all'esito di giudizio abbreviato, la responsabilità del BERTOLINO per il delitto di furto in abitazione aggravato e lo aveva condannato alle pene ritenute di giustizia.2. Con il ricorso, con il quale è stato articolato un unico motivo, è stata denunciata la nullità della pronuncia poiché essa ha argomentato sulla responsabilità penale di un soggetto diverso dall'imputato (tale Pietro LUCCHESE). 3. Il ricorso è fondato. La motivazione della sentenza di secondo grado ha in effetti fatto riferimento a un reato diverso (furto di energia elettrica), contestato a un soggetto diverso (Pietro LUCCHESE), rispetto al furto in abitazione (delle res indicate in imputazione) ascritto (in concorso con altri) al BERTOLINO; e ha richiamato e confermato le statuizione rese da altro Giudice (il G.i.p. del Tribunale di Palermo con sentenza del 5 dicembre 2018) rispetto a quello che in primo grado aveva affermato - nei termini esposti - la responsabilità del ricorrente. Ricorre, allora, la denunciata nullità in quanto la decisione impugnata è apparente (e, dunque, inesistente) poiché non può in alcun modo riferirsi all'oggetto del procedimento e alle relative risultanze processuali (cfr. Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100 - 01; Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686). Ne deriva che essa deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Così deci