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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 34710/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17798-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 54/56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - COOtM [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 899/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] di PESCARA, depositata il 29/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 17798 sez.

MT - ud. 12-10-2022 -2- Rg 17798/2020 [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione chiedendo la riforma della sentenza della CTR dell'Abruzzo sulla liquidazione delle spese, asseritamente al di sotto dei valori tariffari medi, e contestando l'assenza di motivazione sulla contestata compensazione delle spese in primo grado, pur in presenza di soccombenza della controparte. [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata.

La ricorrente deposita memoria.

Considerato che: 1.Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 4 dm 55/2014; art. 2233 c.c., 111 cost. ex art. 360 n. 3 c.p.c.; 2.11 motivo è fondato.

Va dato seguito ai principi di questa Corte secondo cui «in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al decreto ministeriale n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione», per cui «l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura» (Cass., n. 12537 del 10/05/2019, Rv. 653760 - 01; n. 2386 del 31/01/2017, Rv. 642544 - 01; n. 26608 del 09/11/2017, Rv. 646828 - 01; n. 22991 del 02/10/2017, Rv. 645613 - 01; n. 29606 del 11/12/2017, Rv. 647183 — 01; n. 89 del 07/01/2021; Cass. n. 19989/2021).

Essendo stato liquidato nella fattispecie un importo inferiore al minimo dei parametri tabellari, in mancanza di adeguata motivazione, la decisione va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo affinché sia rinnovata la liquidazione in misura compresa tra i valori minimi e i massimi dei parametri tabellari, ovvero sia adeguatamente motivato lo scostannento da tali limiti.

3. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c. e art. 15 d.lgs. 546/92 e art. 111 cost. ex art. 360 n. 3 c.p.c., per non avere la CTR motivato sulla compensazione delle spese in primo grado, oggetto di motivo di appello, non avendo specificato se le spese liquidate dovessero intendersi riferite al primo e secondo grado ovvero solo a quest'ultimo.

Il secondo motivo è infondato, avendo peraltro la stessa ricorrente in appello chiesto "la refusione delle spese del doppio grado di giudizio e/o in subordine la compensazione delle stesse".

In ogni caso la sentenza di primo grado era stata solo parzialmente accolta, il che giustifica la compensazione delle spese.

Conclusivamente va accolto il primo motivo del ricorso e dichiarato inammissibile il secondo.

Nulla sulle spese in mancanza di costituzione della società intimata.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso; rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17798-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 54/56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - COOtM [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 899/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] di PESCARA, depositata il 29/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 17798 sez. MT - ud. 12-10-2022 -2- Rg 17798/2020 [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione chiedendo la riforma della sentenza della CTR dell'Abruzzo sulla liquidazione delle spese, asseritamente al di sotto dei valori tariffari medi, e contestando l'assenza di motivazione sulla contestata compensazione delle spese in primo grado, pur in presenza di soccombenza della controparte. [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata. La ricorrente deposita memoria. Considerato che: 1.Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 4 dm 55/2014; art. 2233 c.c., 111 cost. ex art. 360 n. 3 c.p.c.; 2.11 motivo è fondato. Va dato seguito ai principi di questa Corte secondo cui «in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al decreto ministeriale n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione», per cui «l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura» (Cass., n. 12537 del 10/05/2019, Rv. 653760 - 01; n. 2386 del 31/01/2017, Rv. 642544 - 01; n. 26608 del 09/11/2017, Rv. 646828 - 01; n. 22991 del 02/10/2017, Rv. 645613 - 01; n. 29606 del 11/12/2017, Rv. 647183 — 01; n. 89 del 07/01/2021; Cass. n. 19989/2021). Essendo stato liquidato nella fattispecie un importo inferiore al minimo dei parametri tabellari, in mancanza di adeguata motivazione, la decisione va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo affinché sia rinnovata la liquidazione in misura compresa tra i valori minimi e i massimi dei parametri tabellari, ovvero sia adeguatamente motivato lo scostannento da tali limiti. 3. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c. e art. 15 d.lgs. 546/92 e art. 111 cost. ex art. 360 n. 3 c.p.c., per non avere la CTR motivato sulla compensazione delle spese in primo grado, oggetto di motivo di appello, non avendo specificato se le spese liquidate dovessero intendersi riferite al primo e secondo grado ovvero solo a quest'ultimo. Il secondo motivo è infondato, avendo peraltro la stessa ricorrente in appello chiesto "la refusione delle spese del doppio grado di giudizio e/o in subordine la compensazione delle stesse". In ogni caso la sentenza di primo grado era stata solo parzialmente accolta, il che giustifica la compensazione delle spese. Conclusivamente va accolto il primo motivo del ricorso e dichiarato inammissibile il secondo. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione della società intimata. P.Q.M. Accoglie il primo motivo del ricorso; rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Rom
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