CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 18206/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di tentata rapina già pronunciata dal GIP del Tribunale di Torino con sentenza 15 gennaio 2021 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, AZOUANI [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Le doglianze in punto penale responsabilità e possibile riqualificazione del titolo di reato sono inammissibili sussistendo adeguata e logica motivazione in ordine alla spontaneità e logicità delle dichiarazioni della persona offesa, alla mancanza di volontà calunniatoria anche in conseguenza della omessa costituzione di parte civile, alla presenza di riscontri costituti dalle escoriazioni oggetto di diretta visione da parte degli operanti di PG sopravvenuti che confermano la ricostruzione di fatti dalla stessa resa e alla qualificazione degli stessi in termini di rapina in ragione della violenza diretta alla persona. 3.2. Inammissibili anche le doglianze con cui si lamenta la mancata concessione della circostanza del danno di speciale tenuità in ragione della presenza di una significativa componente violenta e in conseguenza del carattere plurioffensivo del delitto di rapina cui deve necessariamente parametrarsi la valutazione del danno. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decis in Roma, il 5 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore Il P