CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 marzo 2026
Cassazione n. 09862/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 2437/2021,depositata il 28 settembre 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenzadella Corte di appello di Venezia, depositata il 28 settembre 2021, direiezione dell’appello per la riforma della sentenza del Tribunale diBelluno che aveva respinto le sue domande di accertamento dellaNumero registro generale 30397/2021Numero sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 9862/2026nullità delle clausole di due contratti di mutuo conclusi con la DUatna ipcurbeblidcaiztio ne 16/04/2026Banca s.p.a. (poi incorporata nella [OSCURATO:SOCIETA].) aventi a oggetto ladeterminazione degli interessi, corrispettivi e moratori, per usurarietàovvero per erronea indicazione del T.A.E.G. e di condanna della bancamedesima alla restituzione di quanto indebitamente riscosso;- la Corte di appello, dopo aver dato atto che il giudice di prime cureaveva respinto le domande attoree, ha disatteso il gravame interpostoevidenziando, in particolare, che i tassi di interesse pattuiti, siacorrispettivi sia moratori, erano inferiori alle soglie previste dai decretiemanati in attuazione della l. 7 marzo 1996, n. 108, e vigenti almomento della conclusione dei contratti e che questi riportavanol’indicatore sintetico dei costi;- il ricorso è affidato a quattro motivi;- resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].;- le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenzaimpugnata per violazione degli artt. 221, quarto comma, d.l. 10 maggio2020, n. 34, e 134, secondo comma, 159, primo comma, e 176,secondo comma, cod. proc. civ., in relazione alla mancatacomunicazione dell’ordinanza con cui la Corte di appello, nell’ambitodella trattazione cd. cartolare dell’udienza del 15 aprile 2021, riservavala causa in decisione;- evidenzia che, ignorando l’avvenuta riserva della causa in decisione,aveva omesso di depositare la comparsa conclusionale e la memoria direplica, apprendendo dell’esito del giudizio solo a seguito dellacomunicazione della cancelleria del relativo provvedimento;- il motivo è inammissibile;- l’art. 221, quarto comma, d.l. n. 34 del 2020, conv., con modif., nellal. 17 luglio 2020, n. 77, prevede che «Il giudice può disporre che leudienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi daiNumero registro generale 30397/2021Numero sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 9862/2026difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematicoD atda ip ubnbolictaezio ne 16/04/2026scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alleparti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che lastessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti untermine fino a cinque giorni prima della predetta data per il depositodelle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza ditrattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione delprovvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Senessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, ilgiudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codicedi procedura civile»;- in attuazione di tale disposizione il Presidente della Sezione dellaCorte di appello cui il procedimento era stato assegnato, con decretodel 15 marzo 2021, ha disposto che l’udienza di precisazione delleconclusioni, già fissata per il 15 aprile 2021, era sostituita dallo scambiodi note scritte, ferma restando la possibilità per ciascuna parte dipresentare istanza di trattazione orale, e con l’espresso avvertimentoche, salva la presentazione di una siffatta istanza o l’adozione di diversiprovvedimenti da parte della Corte e conseguenti ad eventi procedurali,la causa era riservata in decisione con assegnazione dei termini di leggeex art. 190 c.p.c. per il deposito delle compare conclusionali e per lememorie di replica decorrenti dal giorno dell’udienza;- a seguito della comunicazione di tale decreto nessuna delle parti hapresentato istanza di trattazione orale, limitandosi al deposito di notescritte sostitutive della partecipazione all’udienza, per cui la Corte,stante anche l’assenza di esigenze ostative, ha trattenuto la causa indecisione all’esito della cd. udienza cartolare del 15 aprile 2021;- in proposito, può rilevarsi che il richiamato decreto del Presidente diSezione della Corte di appello del 17 marzo 2021 non si è limitato afare applicazione del modello di svolgimento dell’udienza previstodall’art. 221, quarto comma, d.l. n. 34 del 2020, alternativo rispetto aNumero registro generale 30397/2021Numero sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 9862/2026quello ordinario, ma ha, inoltre, previsto che all’esito di tale Duatda pieubnblzicaaz,io ne 16/04/2026salvo richiesta delle parti o esigenze ostative, la causa sarebbe statatrattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190cod. proc. civ., anticipando, in tal modo, il contenuto dell’ordinanza;- orbene, la doglianza omette di prendere in esame tale circostanzaspecifica, esulante dalla fattispecie di cui al richiamato art. 221, quartocomma, non illustrando le ragioni per cui la comunicazione del decretodel 17 marzo 2021 non era idonea ad assolvere l’obbligo dicomunicazione previsto in via generale dall’art. 176, secondo comma,cod. proc. civ. per le ordinanze pronunciate fuori udienza;- più in generale, la ricorrente non indica quale pregiudizio le è derivatodal fatto di non ricevere la comunicazione della decisione assuntaall’esito dell’udienza cartolare del 15 aprile 2021, avuto riguardo alfatto che era già stata avvertita del contenuto del provvedimento cheil collegio avrebbe assunto, e, dunque, in quali termini il suo diritto didifesa era stato compresso;- si osserva, poi, che il contenuto peculiare di tale decreto, in relazionealla previsione dell’anticipazione delle decisioni che sarebbero stateassunte dal collegio, rende non pertinente il precedente di questa Corten. 13735 del 18 maggio 2023, il quale si limita ad affermare il(condivisibile) principio per cui i provvedimenti pronunciati in sede diudienza a trattazione scritta o cartolare devono intendersi emessi fuoriudienza, con la conseguenza che la conoscenza di essi può avveniresoltanto all'esito della comunicazione di cancelleria;- tale principio, infatti, riguarda le ipotesi (ordinarie) in cui ilprovvedimento che il giudice adotta all’esito dell’udienza svolta inassenza delle parti non è stato a queste previamente comunicato e,dunque, non è di loro conoscenza;- con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’omessapronuncia in ordine al primo motivo di appello vertente sulla usurarietàNumero registro generale 30397/2021Numero sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 9862/2026Data pubblicazione 16/04/2026degli interessi pattuiti in quanto superiori ai rispettivi tassi soglia;- lamenta, sul punto, che la Corte di appello avrebbe respinto talemotivo con una motivazione, consistente nella inconfigurabilitàdell’usura sopravvenuta, inconferente con la denuncia articolata;- con il terzo motivo formula censura sostanzialmente analoga inrelazione al diverso paradigma di cui all’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., prospettando un «vizio motivazione connesso allaerrata interpretazione della domanda principale proposta in primogrado e del correlato motivo di appello»;- i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;- le censure, infatti, muovono da una errata o, comunque, non esattaindividuazione della ratio decidendi, la quale è costituitadall’accertamento della coerenza dei tassi pattuiti rispetto alle sogliepreviste dai decreti emanati ai sensi della l.n. 108 del 1996;- la Corte di appello ha, al riguardo, chiarito che i decreti pertinenti aifini dell’accertamento richiesto erano quelli in vigore al momento dellaconclusione dei contratti atteso che la valutazione di usurarietà andavacompiuta con riferimento a quel momento, non assumendo rilievo lacd. usura sopravvenuta;- la motivazione così riassunta risulta congrua rispetto alle censurearticolate che non si confrontano, dunque, con la sentenza impugnata;- con l’ultimo motivo la ricorrente critica la sentenza di appello perviolazione degli artt. 117, quarto e quinto comma, t.u.b. nella parte incui ha omesso di considerare che l’indicazione di un T.A.E.G. erroneodeterminava la nullità del contratto;- il motivo è inammissibile:- in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., non risulta indicato in modospecifico il contenuto del motivo di appello in questione;- in ogni caso il motivo sarebbe comunque infondato;- il T.A.E.G. è un indicatore del costo complessivo del finanziamento,avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totaleNumero registro generale 30397/2021Numero sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 9862/2026Data pubblicazione 16/04/2026effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, per cui lasua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggioreonerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronearappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabiledalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nelcontratto;- ne consegue che, diversamente da quanto sostenuto della ricorrente,esso non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cuierronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 t.u.b. mediante lasostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quellipattuiti (cfr. Cass. 14 febbraio 2023, n. 4597; Cass. 9 dicembre 2021,n. 39169).- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essereaccolto;- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo; P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio dilegittimità, che si liquidano in complessivi euro 2.500,00, oltrerimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi eaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 17 marzo 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]