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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 23115/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P. AGG. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del danaro e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nel resto; letta la memoria di replica dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] n.q. di difensore di fiducia del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 16 aprile 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, ha ridotto a mesi dieci di reclusione ed euro mille di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto un involucro di hashish del peso complessivo di gr. 7,97 occultato sulla sua persona. [OSCURATO:PERSONA] era notato dalle forze dell'ordine mentre si disfac:eva di un pezzo di sostanza marrone, poi risultata essere hashish.

La responsabilità del Touray per la detenzione dello stupefacente è stata affer- mata sulla base dei seguenti elementi: la sua presenza irregolare sul territorio; lo stato di disoccupazione; il possesso dell'hashish (65 dosi ricavabili) e della somma di euro venticinque in mancanza di qualsiasi giustificazione; il tentativo di allontanarsi alla vista degli agenti.

La Corte di appello non ha concesso l'attenuante di cui all'art 62, n. 4, cod. pen. in quanto il lucro ricavabile dalla cessione di sessantacinque dosi non poteva essere considerato come particolarmente tenue.

Nella sentenza impugnata, inoltre, non è stata disposta la conversione della pena detentiva ai sensi degli artt. 53 e ss.

L. n. 689 del 1981, in considerazione del prece- dente specifico, dell'irregolarità della presenza sul territorio e dell'assenza di una fissa dimora, elementi indicativi della presumibile inosservanza delle prescrizioni connesse al predetto istituto.

La confisca è stata poi disposta alla luce della mancanza di redditi leciti.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimerto all'art. 62, n. 4, cod. pen..

Si osserva che ricorrevano i presupposti per l'applicazione dEll'attenuante previ- sta dall'art. 62, n. 4, cod. pen., alla luce del ridotto quantitativo di stupefacente (solo gr. 1,63 di principio attivo) e della presumibile modesta entità del ricavato in caso di cessione.

Sul punto la Corte di appello non si è confrontata con le deduzioni difensive circa la limitata entità del fatto.

2.2. Violazione degli artt. 53 e 58 L. n. 689 del 1981 e vizio di motivazione.

Si deduce l'illegittimità dell'omessa sostituzione della pena detentiva con la li- bertà controllata o con la semidetenzione alla luce della ratio dell'istituto delle san- zioni sostitutive, finalizzato ad evitare il contatto con l'ambiente carcerario per i sog- getti condannati a pene detentive brevi.

Peraltro, il Touray era gravato di un solo precedente penale.

Inoltre l'assenza di un lavoro e di una dimora non consentivano di escludere l'affidabilità del giovane.

2.3. Violazione dell'art. 240 cod. pen. e vizio di motivazione.

Si rileva che non erano stati acquisiti elementi probatori foncanti l'illecita prove- nienza della somma sequestrata in forza di una pregressa attività di spaccio né emer- gevano fattori idonei a collegare eziologicamente la detenzione col danaro.

3. Nella memoria di replica la difesa del Touray reitera le argomentazioni a so- stegno del ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente al punto relativo alla confisca del danaro sequestrato ed è manifestamente infondato nel resto.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va ricordato che, in base all'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, cui si ritiene di aderire, la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez.

U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo.

Rv. 279499), purché la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro (conseguendo o conseguito) e dell'evento dannoso o pericoloso.

Premesso tale principio, va rilevato che la Corte di merito ha prospettato una lineare motivazione, evidenziando il significativo quantitativo di stupefacente (65 dosi di hashish ricavabili).

Tale argomentazione si colloca nell'alveo del costante orientamento di questa Corte - che va qui riaffermato - secondo cui la circostanza attenuante del consegui- mento di un lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile ai reati relativi agli stupefacenti solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale (Sez. 4, n. 38381 del 21/05/2019, Bajinka, Rv. 277186; Sez. 6, n. 31603 del 16/05/2017, Jaber, Rv. 270571).

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va premesso che, in tema di sostituzione di pene detentive brevi, la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione, ai sensi dell'ari:. 53, legge 24 no- vembre 1981 n. 689, di una pena pecuniaria in sostituzione di una detentiva, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. per la determina- zione della pena, non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contem- plati nella predetta norma (Sez. 7, Ord. n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876, in fattispecie di guida sotto l'influenza dell'alcool, in cui a Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di rigetto dell'istanza di sostituzione sulla sola base di precedente specifico con pena sospesa).

Ciò posto, la Corte territoriale ha motivato il diniego della sostituzione della pena detentiva, sottolineando il precedente specifico, l'irregolarità della presenza sul terri- torio e l'assenza di una fissa dimora, elementi indicativi della presumibile inosser- vanza delle prescrizioni connesse al predetto istituto.

Si tratta di argomentazione priva di vizi logici e coerente con l'insegnamento della Corte sopra riportato, con la conseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni (Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256725).

3. Il terzo motivo di ricorso è fondato.

Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, cui si ritiene di aderire, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204).

Ciò posto sul principio operante in materia, deve osservarsi che, nella fattispecie, la confisca della somma di euro venticinque è stata disposta con motivazione mani- festamente illogica, con riferimento alla luce della mancanza di redditi leciti, in as- senza di qualsiasi nesso pertinenziale tra droga e danaro.

4. Per tali ragioni, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca (con conseguente immediata restituzione del danaro al ricor- rente), non emergendo elementi che consentano ulteriori approfondimenti istruttori al riguardo; il ricorso è inammissibile nel resto.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del da- naro in sequestro e ne dispone la restituzione all'avente diritto.

Dichiara la inammis- sibilità del ricorso nel resto.

Così deciso in Roma il 9 marzo 2022.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P. AGG. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del danaro e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nel resto; letta la memoria di replica dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] n.q. di difensore di fiducia del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 16 aprile 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, ha ridotto a mesi dieci di reclusione ed euro mille di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto un involucro di hashish del peso complessivo di gr. 7,97 occultato sulla sua persona. [OSCURATO:PERSONA] era notato dalle forze dell'ordine mentre si disfac:eva di un pezzo di sostanza marrone, poi risultata essere hashish. La responsabilità del Touray per la detenzione dello stupefacente è stata affer- mata sulla base dei seguenti elementi: la sua presenza irregolare sul territorio; lo stato di disoccupazione; il possesso dell'hashish (65 dosi ricavabili) e della somma di euro venticinque in mancanza di qualsiasi giustificazione; il tentativo di allontanarsi alla vista degli agenti. La Corte di appello non ha concesso l'attenuante di cui all'art 62, n. 4, cod. pen. in quanto il lucro ricavabile dalla cessione di sessantacinque dosi non poteva essere considerato come particolarmente tenue. Nella sentenza impugnata, inoltre, non è stata disposta la conversione della pena detentiva ai sensi degli artt. 53 e ss. L. n. 689 del 1981, in considerazione del prece- dente specifico, dell'irregolarità della presenza sul territorio e dell'assenza di una fissa dimora, elementi indicativi della presumibile inosservanza delle prescrizioni connesse al predetto istituto. La confisca è stata poi disposta alla luce della mancanza di redditi leciti. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimerto all'art. 62, n. 4, cod. pen.. Si osserva che ricorrevano i presupposti per l'applicazione dEll'attenuante previ- sta dall'art. 62, n. 4, cod. pen., alla luce del ridotto quantitativo di stupefacente (solo gr. 1,63 di principio attivo) e della presumibile modesta entità del ricavato in caso di cessione. Sul punto la Corte di appello non si è confrontata con le deduzioni difensive circa la limitata entità del fatto. 2.2. Violazione degli artt. 53 e 58 L. n. 689 del 1981 e vizio di motivazione. Si deduce l'illegittimità dell'omessa sostituzione della pena detentiva con la li- bertà controllata o con la semidetenzione alla luce della ratio dell'istituto delle san- zioni sostitutive, finalizzato ad evitare il contatto con l'ambiente carcerario per i sog- getti condannati a pene detentive brevi. Peraltro, il Touray era gravato di un solo precedente penale. Inoltre l'assenza di un lavoro e di una dimora non consentivano di escludere l'affidabilità del giovane. 2.3. Violazione dell'art. 240 cod. pen. e vizio di motivazione. Si rileva che non erano stati acquisiti elementi probatori foncanti l'illecita prove- nienza della somma sequestrata in forza di una pregressa attività di spaccio né emer- gevano fattori idonei a collegare eziologicamente la detenzione col danaro. 3. Nella memoria di replica la difesa del Touray reitera le argomentazioni a so- stegno del ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al punto relativo alla confisca del danaro sequestrato ed è manifestamente infondato nel resto. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va ricordato che, in base all'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, cui si ritiene di aderire, la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo. Rv. 279499), purché la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro (conseguendo o conseguito) e dell'evento dannoso o pericoloso. Premesso tale principio, va rilevato che la Corte di merito ha prospettato una lineare motivazione, evidenziando il significativo quantitativo di stupefacente (65 dosi di hashish ricavabili). Tale argomentazione si colloca nell'alveo del costante orientamento di questa Corte - che va qui riaffermato - secondo cui la circostanza attenuante del consegui- mento di un lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile ai reati relativi agli stupefacenti solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale (Sez. 4, n. 38381 del 21/05/2019, Bajinka, Rv. 277186; Sez. 6, n. 31603 del 16/05/2017, Jaber, Rv. 270571). 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che, in tema di sostituzione di pene detentive brevi, la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione, ai sensi dell'ari:. 53, legge 24 no- vembre 1981 n. 689, di una pena pecuniaria in sostituzione di una detentiva, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. per la determina- zione della pena, non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contem- plati nella predetta norma (Sez. 7, Ord. n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876, in fattispecie di guida sotto l'influenza dell'alcool, in cui a Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di rigetto dell'istanza di sostituzione sulla sola base di precedente specifico con pena sospesa). Ciò posto, la Corte territoriale ha motivato il diniego della sostituzione della pena detentiva, sottolineando il precedente specifico, l'irregolarità della presenza sul terri- torio e l'assenza di una fissa dimora, elementi indicativi della presumibile inosser- vanza delle prescrizioni connesse al predetto istituto. Si tratta di argomentazione priva di vizi logici e coerente con l'insegnamento della Corte sopra riportato, con la conseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni (Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256725). 3. Il terzo motivo di ricorso è fondato. Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, cui si ritiene di aderire, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204). Ciò posto sul principio operante in materia, deve osservarsi che, nella fattispecie, la confisca della somma di euro venticinque è stata disposta con motivazione mani- festamente illogica, con riferimento alla luce della mancanza di redditi leciti, in as- senza di qualsiasi nesso pertinenziale tra droga e danaro. 4. Per tali ragioni, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca (con conseguente immediata restituzione del danaro al ricor- rente), non emergendo elementi che consentano ulteriori approfondimenti istruttori al riguardo; il ricorso è inammissibile nel resto. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del da- naro in sequestro e ne dispone la restituzione all'avente diritto. Dichiara la inammis- sibilità del ricorso nel resto. Così deciso in Roma il 9 marzo 2022. Il
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