CNELTesto definitivoSezione Pubblica AmministrazioneDecisione del 1 gennaio 2022
CNEL n. S105/2022
Testo integrale del provvedimento
CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: S105
Titolo CCNL: CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali
Titolo accordo: CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2022-2024
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Sottosettori: —
Parti datoriali: ARAN
Parti sindacali: CISL; UIL FPL; UIL; CSA RAL; CISAL; CISL FP
Decorrenza: 2022-01-01
Scadenza: 2024-12-31
Stipula: 2026-02-23
Stato: Acquisito
Identificativo: 20973
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=239724
--- Testo contratto ---
VIA G.B. MORGAGNI, 30/E
00161 ROMA
TEL +39 06 32483 1
PEC protocollo@pec.aranagenzia.it
C.F. 97104250580
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO
AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI
TRIENNIO 2022 - 2024
Il giorno 23 febbraio 2026 , alle ore 12,30, presso la sede dell’A.Ra.N, ha avuto luogo l’incontro tra
l’A.Ra.N e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative.
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’ allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
del Comparto Funzioni Locali 2022-2024.
Per l’A.Ra.N. il Presidente Cons. Antonio Naddeo Firmato
Per le: Organizzazioni Sindacali Per le: Confederazioni Sindacali
FP CGIL Non firmato CGIL Non firmato
CISL FP Firmato CISL Firmato
UIL FPL Firmato UIL Firmato
CSA RAL Firmato CISAL Firmato
1
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
relativo al personale
del Comparto FUNZIONI LOCALI
Triennio 2022-2024
2
Indice
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI .................................................................................... 5
Capo I Applicazione, durata, tempi e decorrenza................................................................................. 5
Art. 1 Campo di applicazione ....................................................................................... 5
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto ................ 5
TITOLO II RELAZIONI SINDACALI ...................................................................................... 7
Capo I Sistema delle relazioni sindacali ................................................................................................. 7
Art. 3 Obiettivi e strumenti ........................................................................................... 7
Art. 4 Informazione ...................................................................................................... 8
Art. 5 Confronto ........................................................................................................... 9
Art. 6 Organismo paritetico per l’innovazione ........................................................... 11
Art. 7 Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie .................................. 13
Art. 8 Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure ................................. 16
Art. 9 Contrattazione collettiva integrativa di livello territoriale ............................... 18
Art. 10 Clausole di raffreddamento ........................................................................... 19
Art. 11 Diritto di assemblea ....................................................................................... 19
TITOLO III ORDINAMENTO PROFESSIONALE .............................................................. 20
Capo I Sistema di classificazione ......................................................................................................... 20
Art. 12 Modifiche ad alcuni aspetti della disciplina in materia di sistema di
classificazione professionale ................................................................... 20
Art. 13 Progressioni tra le aree ................................................................................... 20
Art. 14 Progressioni economiche all’interno delle aree ............................................. 21
Capo II Disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione ............................................................ 24
Art. 15 Incarichi di Elevata Qualificazione ................................................................ 24
Art. 16 Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato .................................... 25
Art. 17 Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ ......................................... 26
Capo III Disposizioni particolari per enti in convenzione.................................................................. 27
Art. 18 Personale utilizzato a tempo parziale mediante convenzione ........................ 27
Capo IV Disposizioni particolari per gli enti senza la dirigenza ....................................................... 29
Art. 19 Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ ................................................ 29
Art. 20 Disposizioni particolari per enti senza la dirigenza ....................................... 30
TITOLO IV RAPPORTO DI LAVORO .................................................................................. 31
Capo I Costituzione del rapporto di lavoro ......................................................................................... 31
Art. 21 Periodo di prova ............................................................................................. 31
3
Capo II Istituti collegati all’orario di lavoro ....................................................................................... 32
Art. 22 Articolazione dell’orario di lavoro ................................................................. 32
Art. 23 Orario multiperiodale ..................................................................................... 33
Art. 24 Orario di lavoro flessibile .............................................................................. 33
Art. 25 Turnazioni ...................................................................................................... 34
Art. 26 Trattamento per attività prestata in giorno festivo, festivo
infrasettimanale, feriale non lavorativo ................................................... 36
Art. 27 Servizio mensa e buono pasto ........................................................................ 37
Capo III Permessi assenze e congedi .................................................................................................... 38
Art. 28 Ferie, recupero festività soppresse e festività del santo patrono .................... 38
Art. 29 Infortuni sul lavoro, malattie professionali e malattie dovute a causa di
servizio .................................................................................................... 40
Art. 30 Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie
salvavita ................................................................................................... 41
Art. 31 Permessi retribuiti .......................................................................................... 41
Art. 32 Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari ............. 42
Art. 33 Assenze e permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni
specialistiche od esami diagnostici .......................................................... 43
Art. 34 Diritto allo studio ........................................................................................... 46
Art. 35 Congedi dei genitori ....................................................................................... 47
Art. 36 Assenze per malattia ...................................................................................... 49
Capo IV Formazione e strumenti di age management ....................................................................... 51
Art. 37 Destinatari e processi della formazione ......................................................... 51
Art. 38 Obiettivi e strumenti di age management ...................................................... 53
Capo V Estinzione del rapporto di lavoro ........................................................................................... 54
Art. 39 Termini del preavviso .................................................................................... 54
Capo VI Lavoro a distanza ................................................................................................................... 55
Art. 40 Accesso al lavoro agile .................................................................................. 55
Art. 41 Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla
disconnessione ......................................................................................... 56
Art. 42 Lavoro da remoto ........................................................................................... 57
Capo VII Disposizioni comuni su istituti economici ........................................................................... 59
Art. 43 Patrocinio legale ............................................................................................. 59
Art. 44 Patrocinio legale in caso di aggressioni ......................................................... 60
Art. 45 Welfare integrativo ........................................................................................ 60
Art. 46 Trattamento economico del personale in distacco sindacale ....................... 61
Art. 47 Indennità di servizio esterno .......................................................................... 62
Art. 48 Differenziazione del premio individuale ........................................................ 63
Art. 49 Indennità per centralinisti non vedenti ........................................................... 64
4
TITOLO V RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE................................................................ 65
Art. 50 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale ................................. 65
TITOLO VI tipologie flessibili del rapporto di lavoro ............................................................ 67
Capo I Lavoro a tempo determinato .................................................................................................... 67
Art. 51 Contratto di lavoro a tempo determinato ....................................................... 67
Art. 52 Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo
determinato .............................................................................................. 70
Capo II Lavoro a tempo parziale ......................................................................................................... 72
Art. 53 Rapporto di lavoro a tempo parziale .............................................................. 72
Art. 54 Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale........ 75
Art. 55 Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro
a tempo parziale ....................................................................................... 75
TITOLO VII TRATTAMENTO ECONOMICO .................................................................... 79
Art. 56 Incrementi degli stipendi tabellari .................................................................. 79
Art. 57 Effetti dei nuovi stipendi ................................................................................ 79
Art. 58 Fondo risorse decentrate: integrazione alla disciplina dei precedenti
CCNL ...................................................................................................... 80
Art. 59 Fondo risorse decentrate: utilizzo .................................................................. 80
Art. 60 Parziale conglobamento nello stipendio tabellare della indennità di
comparto di cui all’art. 33 del CCNL del 22 gennaio 2004 .................... 82
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1 ............................................................................................... 85
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2 ............................................................................................... 85
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 3 ............................................................................................... 85
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 4 ............................................................................................... 85
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 5 ............................................................................................... 86
5
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Applicazione, durata, tempi e decorrenza
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del
comparto indicate all’art. 4 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione
collettiva del 22.02.2024.
2. Il presente contratto si applica, altresì, al personale in servizio addetto alle attività di
informazione e di comunicazione istituzionale degli enti.
3. Con il termine “enti” si intendono tutte le Amministrazioni ricomprese nel comparto
Funzioni Locali, di cui al comma 1.
4. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni
ed integrazioni è riportato come “D. Lgs. n. 165/2001”.
Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024, sia
per la parte giuridica che per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa
prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza
delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico
sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui
al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora
non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata o a mezzo p osta
elettronica certificata, almeno sei mesi prima della scadenza o, se firmato
successivamente a tale data, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva. In caso
6
di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a
quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale
sono presentate sei mesi prima della sca denza del rinnovo del contratto o, se firmato
successivamente a tale data, entro tre mesi dalla sua sottoscrizione definitiva e
comunque in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa. Durante tale periodo
le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. L’anticipazione economica di cui all’art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n.
165 del 2001, nelle more della definizione del CCNL relativo al triennio 2025 -2027,
continua ad essere corrisposta nelle misure e con le modalità previste dall’art. 1,
comma 128, secondo periodo della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio
per il 2025).
7. Le clausole dei contratti collettivi nazionali possono essere oggetto di interpretazione
autentica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle
parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua
interpretazione. L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell’art. 64
del medesimo decreto legislativo.
8. Le disposizioni contrattuali non disapplicate o sostituite in forza dei precedenti
CCNL del comparto Funzioni Locali continuano a trovare applicazione, ove non
espressamente disapplicate o sostituite dalle norme del presente CCNL.
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TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
Capo I
Sistema delle relazioni sindacali
Art. 3
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra
enti e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo
costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi,
anche al fine di garantire la esigibilità e la corretta applicazione del contratto e
contribuire in tal modo alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. Al fine di favorire
la semplificazione procedurale è possibile attivare, anche su proposta della parte
datoriale o di una o più organizzazioni sindacali, modalità di riunione da remoto.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
- si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle
amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei
lavoratori;
- si migliora la qualità delle decisioni assunte;
- si sostengono e si favoriscono la crescita professionale , la sicurezza e il
miglioramento delle condizioni di lavoro , l’aggiornamento del personale,
nonché i processi di innovazione organizzativa , tecnologica e di riforma della
pubblica amministrazione;
- si attua la garanzia di sicure condizioni di lavoro;
- si promuovono e si favoriscono modalità di lavoro che consentano una migliore
armonizzazione con la vita privata e familiare.
3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei
soggetti sindacali, le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali:
a) partecipazione;
b) contrattazione collettiva integrativa, anche di livello territoriale con la
partecipazione di più enti, secondo la disciplina dell’art. 9 (Contrattazione
collettiva integrativa di livello territoriale).
4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti,
su tematiche, atti e decisioni di valenza generale degli enti, in materia di
organizzazione, di salute, sicurezza e condizioni di lavoro o di tematiche aventi riflessi
8
sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si
articola, a sua volta, in:
- informazione;
- confronto;
- organismi paritetici di partecipazione.
5. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che
obbligano reciprocamente le parti. Le clausole dei contratti integrativi sottoscritti
possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di
una delle parti. L’even tuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le
procedure di cui all’art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure) ,
sostituisce la clausola controversa, sin dall’inizio della vigenza del contratto
integrativo.
6. È istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi
e le modalità con cui ciascun ente adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi
dell’art. 40, comma 3-ter, D. Lgs. n. 165/2001. L'osservatorio verifica altresì che tali
atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla
funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi,
gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.
L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali
che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi
generalizzati.
7. Alle organizzazioni sindacali sono garantite tutte le forme di accesso previste dalla
disciplina di legge in materia di trasparenza.
8. Ferme restando le disposizioni sulle relazioni sindacali del presente Titolo II, sono
fatte salve le eventuali specifiche disposizioni in materia di relazioni sindacali
contenute nelle Sezioni del presente contratto.
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 3 del CCNL del 16.11.2022.
Art. 4
Informazione
1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e
dei suoi strumenti. Pertanto, essa è resa preventivamente e in forma scritta dagli Enti
ai soggetti sindacali di cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e
materie) secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di
legge vigenti, l’informazione consiste nella preventiva trasmissione di dati ed elementi
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conoscitivi, da parte dell’ente, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di
prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla.
3. L’informazione deve essere resa nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire
ai soggetti sindacali di cui all’art . 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e
materie), di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle
misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali gli articoli 5 (Confronto)
e 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) prevedano il confronto o
la contrattazione collettiva integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
5. Sono, altresì, oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di
cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di
personale, ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle
OO.SS. L’informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni
lavorativi prima dell’adozione degli atti. L’informativa relativa al piano triennale dei
fabbisogni di personale ed alle modalità attuative dello stesso è seguita da un incontro
di approfondimento con i soggetti sindacali di cui all’art. 7, comma 2 (Contrattazione
collettiva integrativa soggetti e materie).
6. Sono, inoltre, oggetto di sola informazione semestrale, negli enti in cui non vi sia
l’obbligo di costituzione dell’Organismo Paritetico per l’Innovazione di cui all’art. 6,
o negli enti che non lo costituisc ano entro i termini di cui al comma 3 dello stesso
articolo, i dati sulle ore di lavoro straordinario e supplementare del personale a tempo
parziale, il monitoraggio sull’utilizzo della Banca delle ore, i dati sui contratti a tempo
determinato, i dati sui contratti di somministrazione, i dati sulle assenze del personale
di cui all’art. 70 del CCNL del 21 .05.2018, i dati relativi alle attività trasferite e
conferite ad altri soggetti mediante convenzione o altre forme associative, ivi compresi
i consorzi, i dati relativi alla copertura assicurativa di cui all’art. 58 del CCNL
16.11.2022 e dell’art. 2 comma 4 del D.Lgs 36/2023, nonché l’affidamento a soggetti
terzi di attività dell’ente in assenza di trasferimento del personale.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 4 del CCNL del 16.11.2022.
Art. 5
Confronto
1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle
materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di
cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie) di esprimere
valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che
l'amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi
sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della
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trasmissione delle informazioni, ente e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni
lavorativi dall'informazione , il confronto è richiesto da questi ultimi , anche
singolarmente; l’incontro, se richiesto, deve comunque avvenire non oltre 10 giorni
lavorativi dalla richiesta, anche con modalità telematiche. L’incontro può anche essere
proposto dall’ente contestualmente all’invio dell’informazione e anche in tale ipotesi
le parti si incontrano, comunque, non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. Il periodo
durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al
termine del confronto, redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse,
l’amministrazione può procedere all’adozione dei provvedimenti nelle materie oggetto
del medesimo.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui all’art . 7, comma 2
(Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie):
a) l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro , ivi compresa quella a seguito
della riduzione dell’orario di lavoro, l’articolazione in turni, l’articolazione dell’orario
multiperiodale, la collocazione temporale della pausa, nonché l’articolazione in via
sperimentale su quattro giorni settimanali di cui all’art. 22 del presente CCNL;
b) i criteri generali de l sistema di valutazione della performance dei cui esiti si tiene
conto anche ai fini delle progressioni economiche;
c) l’individuazione dei profili professionali;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione;
e) i criteri per la graduazione de gli incarichi di Elevata Qualificazione , ai fini
dell’attribuzione della relativa retribuzione;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai
sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 165/2001 e la condizione di tutela del personale
impiegato nei servizi e nelle attività oggetto di trasferimento o conferimento;
g) la verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione
a quanto previsto dall’art. 16, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di
risultato) del presente CCNL;
h) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'amministrazione;
i) la definizione delle linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività
formative e di aggiornamento, ivi compresa la individuazione, nel piano della
formazione delle materie comuni a tutto il personale, di quelle rivolte ai diversi ambiti
e profili professionali presenti nell’ente, tenendo conto dei principi di pari opportunità
tra tutti i lavoratori, e dell’obiettivo delle ore di formazione da erogare nel corso
dell’anno e del rispetto delle risorse minime da stanziare di cui all’art. 37, comma 13;
i bis) criteri per la scelta del personale dipendente qualificato, di cui all’art. 37, comma
8, da adibire, in qualità di docente, per i percorsi formativi di aggiornamento rivolti a
tutto il personale;
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l) i criteri generali d elle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto ,
criteri generali per l’individuazione dei processi e delle attività di lavoro, con
riferimento al lavoro agile e al lavoro da remoto;
m) istituzione servizio di mensa o, in alternativa, attribuzione di buoni pasto sostitutivi;
n) le materie individuate quali oggetto di confronto ai sensi del comma 6 dell’art . 6
(Organismo paritetico), in sede di Organismo Paritetico per l’Innovazione, qualora lo
stesso non veng a istituito entro il termine previsto dall’art . 6 comma 3, del presente
CCNL;
o) criteri per l’effettuazione delle procedure di cui all’art . 13, comma 7 (Norme di
prima applicazione) del CCNL 16.11.2022;
p) gli andamenti occupazionali;
q) linee generali di indirizzo per l’adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle
aggressioni e delle molestie sul lavoro;
r) materie individuate quali oggetto di confronto nella Sezione Personale educativo e
scolastico del CCNL del 16.11.2022;
s) criteri per l’applicazione della disciplina di cui all’art. 105 del CCNL 16/11/2022;
t) monitoraggio delle politiche di age-management ai sensi dell’art. 38, comma 5;
u) criteri per l’individuazione delle coperture assicurative di cui all’art. 58 del CCNL
16.11.2022 e dell’art. 2 comma 4 del D.Lgs n. 36/2023;
v) criteri per il conferimento delle mansioni superiori.
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 5 del CCNL del 16.11.2022.
Art. 6
Organismo paritetico per l’innovazione
1. L’organismo paritetico per l’innovazione realizza, negli enti, comprese le Unioni dei
comuni, con più di 70 dipendenti, una modalità relazionale finalizzata al
coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all’art. 7, comma 2,
lett. b) (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), su tutto ciò che abbia
una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo
dell’ente. Le Province e le Città Metropolitane possono costituire l’organismo in forma
associata, sulla base di protocolli di intesa tra gli enti interessati e le organizzazioni
sindacali di cui al periodo precedente.
2. L’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente
relazioni aperte e collaborative su attività aventi un impatto sull’ organizzazione e di
innovazione anche tecnologica, miglioramento dei servizi promozione della legalità,
della qualità del lavoro e del benessere organizzativo , anche con riferimento alle
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politiche formative, al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ,
allo stress lavoro correlato e su fenomeni di burn -out, nonché su cambiamenti
conseguenti a percorsi di transizione ecologica e digitale, incluso l’utilizzo
dell’intelligenza artificiale (IA) , al fine di formulare proposte all'ente o alle parti
negoziali della contrattazione collettiva integrativa.
3. L’organismo paritetico per l’innovazione è istituito presso ciascuno degli enti di cui
al comma 1. Gli stessi enti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL provvedono
ad attivarlo, previa istituzione ove non presente, e ad aggiornarne la composizione.
Esso:
a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna
delle organizzazioni sindacali di cui all’art . 7, c. 2. lett. b) (Contrattazione collettiva
integrativa soggetti e materie) nonché da una rappresentanza dell’Ente, con rilevanza
pari alla componente sindacale;
b) si riunisce obbligatoriamente almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta
l’ente o le organizzazioni sindacali di cui all’art. 7 comma 2, lett. b) (Contrattazione
integrativa collettiva: soggetti e materie) manifestino un’intenzione di progettualità
organizzativa innovativa, complessa, per modalità e tempi di attuazione, e
sperimentale;
c) trasmette proprie proposte progettuali, all’esito positivo dell’analisi di fattibilità di
cui al comma 4, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di
competenza di quest’ultima, o all’ente;
d) adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento;
e) svolge analisi, indagini e studi, e può esprimere pareri non vincolanti in riferimento
a quanto previsto dall’art. 70 del CCNL del 21.05.2018;
f) redige un report annuale delle proprie attività.
4. All’organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e
programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all’art. 7, comma 2, lett. b)
(Contrattazione integrativa collettiva: soggetti e materie) o da gruppi di lavoratori. In
tali casi, l’organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto
al comma 3, lett. c).
5. Costituiscono, inoltre, oggetto di informazione, nell’ambito dell’organismo di cui al
presente articolo, con cadenza semestrale, i dati sulle ore di lavoro straordinario e
supplementare del personale a tempo parziale, il monitoraggio sull’utilizzo della Banca
delle ore, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di
somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all’art.
70 del CCNL del 2 1.05.2018, i dati relativi alle attività trasferite e conferite ad altri
soggetti mediante convenzione o altre forme associative, ivi compresi i consorzi, i dati
relativi alla copertura assicurativa di cui all’art. 58 del CCNL 16.11.2022 e dell’art. 2
comma 4 del D.Lgs n. 36/2023, nonché l’affidamento a soggetti terzi di attività
dell’ente in assenza di trasferimento del personale.
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6. Nel caso in cui l’Organismo di cui al presente articolo non venga istituito entro il
termine previsto dal comma 3 e fino alla sua costituzione , le materie del comma 2
diventano oggetto di Confronto, ai sensi dell’art. 5 (Confronto) del presente CCNL, nel
rispetto delle procedure ivi previste. Tale disposizione si applica, altresì, nel caso in cui
l’organismo non si riunisca almeno due volte all’anno ai sensi del comma 3 lett. b).
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 6 del CCNL del 16.11.2022.
Art. 7
Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie
1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite
dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al
comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3.
2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:
a) la RSU;
b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del
presente CCNL.
3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente,
sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.
4. Sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa:
a) i criteri di ripartizione , espressi in termini percentuali o in valori assoluti , delle
risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 59, comma 1, tra le
diverse modalità di utilizzo;
b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance , anche con riguardo
all’eventuale correlazione con i compensi derivanti da specifiche disposizioni di legge,
nonché, con riguardo agli enti senza dirigenza, alle previsioni di cui all’art. 20 comma
1 lett. a) (disposizioni particolari enti senza la dirigenza);
c) le procedure per le progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all’art. 14.
(Progressione economica all’interno delle aree) comma 2, lettere a), b), d), e), f), g), h)
e comma 8 , con l’individuazione del conseguente numero di differenziali attribuibili
per singola area;
d) l’individuazione delle misure dell’indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui
all’art. 70 -bis del CCNL del 21 .05.2018, entro i valori minimi e massimi , come
rideterminati dall’art. 84-bis del CCNL 16.11.2022 e nel rispetto dei criteri ivi previsti,
nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione, tenuto conto di quanto
previsto del comma 3-bis dell’art. 59 (Fondo risorse decentrate: utilizzo);
e) l’individuazione delle misure dell’indennità di servizio esterno di cui all’art. 47 del
presente CCNL, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti,
14
nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione, tenuto conto di quanto
previsto del comma 3-bis dell’art. 59 (Fondo risorse decentrate: utilizzo);
f) i criteri generali per l'attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui
all’art. 84 del CCNL 16.11.2022;
g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi
operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo e definizione
dell’eventuale finanziamento a carico del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell’art.
45, comma 2 del presente CCNL;
i) l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità prevista dall’art. 24 del CCNL
del 21.05.2018;
j) la correlazione tra i compensi di cui all’art. 17, comma 1, lett. h) (Compensi
aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) e la retribuzione di risultato dei titolari di
incarico di EQ;
k) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 24 del CCNL del 21.05.2018 per il numero
dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la
determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile non
superiore al trimestre;
l) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 25, commi 2 e 4, in merito ai turni notturni
effettuabili nel mese;
m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti
la salute e sicurezza sul lavoro;
n) l’elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art.
53, comma 2 e 7;
o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai
sensi dell’art. 33 del CCNL 16.11.2022;
p) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in
uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita
familiare;
p-bis) criteri per l’implementazione di modalità di lavoro che consentano una maggiore
conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, con esclusione delle modalità di lavoro
a distanza;
q) l’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione
dell’orario multiperiodale, ai sensi dell’art. 23, comma 2;
r) l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi,
l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi
dell’art. 29, comma 2 del CCNL 16.11.2022;
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s) l’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art.
32, comma 3 (Lavoro straordinario) del CCNL 16.11.2022;
t) le implicazioni in ordine alla qualità del lavoro ed alla professionalità dei dipendenti
in conseguenza delle innovazioni tecnologiche inerenti all’organizzazione dei servizi;
u) l’incremento delle risorse di cui all’art. 16, comma 6 (Retribuzione di posizione e
retribuzione di risultato) attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di
posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, ove implicante, ai fini
dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2 , del D. Lgs. n. 75/2017, una
riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 79 del CCNL 16.11.2022;
v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di
incarico di EQ;
w) il valore dell’indennità di cui all’art . 97 (Indennità di funzione) del CCNL
16.11.2022, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al
comma 2 di tale articolo;
z) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall’art . 25, comma 8
(Turno), in materia di turni di lavoro notturni, con particolare ri guardo al personale
prossimo alla pensione;
aa) individuazione delle figure professionali , nonché della durata della pausa di cui
all’art. 27, comma 10 (Servizio mensa e buono pasto);
ab) definizione degli incentivi economici per le attività ulteriori rispetto a quelle
individuate nel calendario scolastico per il personale degli asili nido , delle scuole
dell’infanzia, delle scuole gestite dagli enti locali e per il personale docente addetto al
sostegno operante anche presso le scuole statali;
ac) previsione della facoltà, per i lavoratori turnisti che abbiano prestato la propria
attività in una giornata festiva infrasettimanale, di optare per un numero equivalente di
ore di riposo compensativo in luogo della corresponsione dell’indennità di turno di cui
all’art. 25, comma 5, lett . d); resta inteso che, anche in caso di fruizione del riposo
compensativo, è computato figurativamente a carico del Fondo l’onere relativo alla
predetta indennità di turno;
ad) modalità per l’attuazione della riduzione dell’orario di cui all’art. 22 del CCNL del
1.04.1999;
ae) definizione della misura percentuale della maggiorazione di cui all’art. 48, comma
2 (Differenziazione del premio individuale) , della quota limitata di cui al comma 3,
tenuto conto di quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo e dei criteri in caso
di parità;
af) criteri per la definizione di un incentivo economico a favore del personale utilizzato
in attività di docenza ai sensi dell’art . 37, comma 8 (Destinatari e processi della
formazione), con relativi oneri a carico del Fondo di cui all’art . 79 (Fondo risorse
decentrate: costituzione) del CCNL 16.11.2022;
16
ag) criteri per l’attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di Funzioni tecniche
previsti dall’art. 45 del D.lgs. n. 36/2023;
ah) criteri di priorità per l’accesso al lavoro agile ed al lavoro da remoto nonché
individuazione de i casi in cui è possibile estendere il numero delle giornate di
prestazione rese in modalità agile o da remoto;
ai) la definizione di quanto demandato alla contrattazione integrativa dall’art . 46,
commi 2 e 3 (trattamento economico del personale in distacco sindacale);
al) destinazione di ulteriori risorse finanziarie alla corresponsione dei compensi per il
lavoro straordinario, in aggiunta a quelle già previste ai sensi dell’art. 14 del CCNL
1.4.1999, nel rispetto del limite di cui all’art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, senza
che ciò comporti, per gli enti con dirigenza, una riduzione delle risorse del Fondo di
cui all’art. 79 del CCNL 16 .11.2022; per gli enti senza la dirigenza si rinvia alla
disciplina di cui all’art. 20 comma 1 lett. b) (Disposizioni particolari per enti senza la
dirigenza);
am) criteri di ripartizione delle risorse in favore del personale di cui all’art. 98 del
CCNL 16.11.2022 tra le diverse finalità di utilizzo ivi previste;
an) criteri per la corresponsione, a carico del Fondo di cui all’art 79 del CCNL del
16.11.2022 di forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti
accessori collegati alla prestazione in favore del personale utilizzato in convenzione ai
sensi dell’art. 18 del presente CCNL;
ao) definizione della percentuale di incremento dell’importo riconosciuto ai
centralinisti non vedenti, a titolo di indennità giornaliera , di cui all’art. 9, comma 1
della L. 113/1985, come richiamata nell’art. 49.
5. Nella definizione del contratto integrativo le parti favoriscono l’adozione di
strumenti volti a favorire l’inserimento del personale neo-assunto, quali ad esempio
politiche di welfare e/o accesso al lavoro a distanza.
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 7 del CCNL del 16.11.2022.
Art. 8
Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure
1. Il contratto collettivo integrativo , da trattare in un’unica sessione negoziale, fatte
salve esigenze sopravvenute condivise tra le parti, ha durata triennale e si riferisce a
tutte le materie di cui all’art. 7 (Contrattazione integrativa soggetti e materie), comma
4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all’art. 7
lett. a) del citato comma 4 devono essere negoziati con cadenza annuale, salvo il caso
in cui siano stati definiti in sede di contrattazione integrativa triennale.
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2. L'ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 7 (Contrattazione
collettiva integrativa soggetti e materie), comma 3 entro trenta giorni dalla stipulazione
del presente contratto.
3. L’ente convoca la delegazione sindacale di cui all'art . 7 (Contrattazione collettiva
integrativa soggetti e materie), comma 1 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni
dalla presentazione delle piattaforme.
4. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli
istituti contrattuali, entro il primo quadrimestre dell’anno di riferimento,
compatibilmente con l’avvenuta adozione del bilancio di previsione e del PIAO, l’ente
provvede alla costituzione del Fondo delle risorse decentrate ed avvia la sessione
negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo. Ai fini dell’avvio di tale sessione
negoziale, l’Ente fornisce una esaustiva informativa sui dati relativi alla costituzione
del fondo di cui all’art. 79 del CCNL 16.11.2022, nonché i dati a consuntivo
sull’utilizzo delle risorse del Fondo dell’anno precedente.
5. Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento
indicati dall’art . 10 (Clausole di raffreddamento) , qualora, decorsi trenta giorni
dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori
trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive
prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art . 7
(Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie) , comma 4, lettere k), l), m),
n), o), p), p bis) q), r), s), t), z), aa), ad), ah).
6. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all’art . 7 (Contrattazione
collettiva integrativa soggetti e materie), comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i),
j), u), v), w), ab), ac), ae) e af), ag), ai), al) am), an) e ao) e il protrarsi delle trattative
determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel
rispetto dei principi di comportamento di cui all’art . 10 (Clausole di raffreddamento),
l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato
accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire
in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni
negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni,
eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
7. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa
con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati
dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40 -bis, comma 1 del
D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle
parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo
entro dieci giorni dalla sottoscrizione, per il prescritto parere di competenza. In caso di
rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’ente può
autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
del contratto.
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8. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi,
modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia
fino alla stipulazione, presso ciascuna ente, dei successivi contratti collettivi
integrativi.
9. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al
CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto
collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati
dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.
10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 8 del CCNL 16.11.2022.
Art. 9
Contrattazione collettiva integrativa di livello territoriale
1. La contrattazione collettiva integrativa può svolgersi anche a livello territoriale sulla
base di protocolli di intesa tra gli enti interessati e le organizzazioni sindacali territoriali
firmatarie del presente contratto. L’iniziativa può essere assunta, oltreché dalle
associazioni nazionali rappresentative degli enti del comparto, da ciascuno dei soggetti
titolari della contrattazione collettiva integrativa, ivi compresa l’Unione dei comuni nei
confronti dei comuni ad essa aderenti e delle parti sindacali.
2. I protocolli devono precisare:
a) la composizione della delegazione trattante di parte pubblica;
b) la composizione della delegazione sindacale, prevedendo la partecipazione di
rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di cui all’art. 7, comma 2, lett.
b), nonché forme di rappresentanza delle RSU di ciascun ente aderente;
c) la procedura per la autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato
integrativo territoriale, ivi compreso il controllo di cui all’art. 8;
d) gli eventuali adattamenti per consentire alle rappresentanze sindacali la corretta
fruizione delle tutele e dei permessi.
3. Gli enti che aderiscono ai protocolli definiscono, in una apposita intesa, secondo i
rispettivi ordinamenti, le modalità di partecipazione alla contrattazione di livello
territoriale, con riferimento ad aspetti quali la formulazione degli indirizzi, le materie,
la composizione della delegazione datoriale, il finanziamento degli oneri della
contrattazione a carico dei rispetti fondi e bilanci.
4. Alla contrattazione collettiva integrativa territoriale si applica , comunque, quanto
previsto dall’art. 8.
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 9 del CCNL 21.05.2018.
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Art. 10
Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità,
correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione
dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla
contrattazione collettiva integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né
procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per
raggiungere l’accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono
iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 9 del CCNL del 16.11.2022.
Art. 11
Diritto di assemblea
1. I dipendenti degli enti del Comparto Funzioni Locali hanno diritto di partecipare,
durante l’orario di lavoro, anche in modalità telematica, ad assemblee sindacali in
idonei locali concordati con l’amministrazione, per 12 ore annue pro capite senza
decurtazione della retribuzione.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai dipendenti che
effettuano lavoro agile e lavoro da remoto secondo la disciplina di cui al Titolo VI del
CCNL 16.11.2022 come integrata da quella di cui al Titolo IV, capo VI del presente
CCNL.
3. Il personale esercita il diritto di assemblea computando i tempi di percorrenza
necessari al raggiungimento dell a sede individuata per lo svolgimento della stessa,
all’interno del monte ore individuale di cui al comma 1.
4. Sulle prerogative e permessi sindacali del CCNQ del 4.12.2017 e ss.mm.ii., le ore di
permesso per partecipare all’assemblea sono utili alla quantificazione della durata della
prestazione ai fini dell’erogazione del buono pasto, nei limiti di tre ore per ciascuna
assemblea.
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 10 del CCNL 16.11.2022
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TITOLO III
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Capo I
Sistema di classificazione
Art. 12
Modifiche ad alcuni aspetti della disciplina in materia di sistema di
classificazione professionale
1. All’art. 13, comma 6 del CCNL 16.11.2022, le parole “maturate ed effettivamente
utilizzate dalla amministrazione di appartenenza” sono sostituite dalle parole “maturate
ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni di appartenenza”, ed inoltre le parole
“31.12.2025” sono sostituite dalle parole “31.12.2026”.
2. Alla Tabella C – tabella di Corrispondenza, allegata al CCNL Funzioni locali del
16.11.2022 dopo le parole “diploma di scuola secondaria di secondo grado” sono
aggiunte le parole “o titolo equipollente secondo quanto stabilito, in materia, da norme
di legge o di regolamento”.
Art. 13
Progressioni tra le aree
1. Ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001, fatta salva una riserva di
almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, nel
rispetto del piano triennale dei fabbisogni di personale, gli Enti disciplinano le
progressioni tra le aree tramite procedura comparativa basata:
- sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio,
o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia
stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in r elazione ad
una delle annualità;
- sull’assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni;
- sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a
quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno;
- sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.
21
2. In caso di passaggio all’area immediatamente superiore, il dipendente è esonerato
dal periodo di prova , con il consenso dello stesso, ai sensi dell’art. 21 (Periodo di
prova), comma 2 del presente CCNL e, nel rispetto della disciplina vigente, conserva
le giornate di ferie maturate e non fruite. Conserva, inoltre la retribuzione individuale
di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nel Fondo risorse decentrate.
3. Al dipendente viene attribuito il tabellare inziale per la nuova area. Qualora il
trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione
economica risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente
conserva a titolo di assegno personale, a valere sul Fondo risorse decentrate, la
differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche all’interno della stessa
area. Non si dà luogo al riassorbimento dell’assegno ad personam se l’incremento del
trattamento tabellare è derivante dai rinnovi contrattuali.
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 15 del CCNL 16.11.2022
Art. 14
Progressioni economiche all’interno delle aree
1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale
progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie
dell’area, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più
“differenziali stipendiali” di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello
stipendio. La misura annua lorda di ciascun “differenziale stipendiale”, da
corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per
ciascuna area e se zione del sistema di classificazione, nell’allegata Tabella A del
CCNL 16.11.2022. La medesima tabella evidenzia, altresì, il numero massimo di
“differenziali stipendiali” attribuibili a ciascun dipendente, per tutto il periodo in cui
permanga l’inquadrame nto nella medesima area. A tal fine, si considerano i
“differenziali stipendiali” conseguiti dall’entrata in vigore della presente disciplina fino
al termine del rapporto di lavoro, anche con altro ente o amministrazione ove il
dipendente sia transitato per mobilità. Per il personale delle Sezioni Speciali si applica
quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 92, 96, 102 e 106 del CCNL 16.11.2022.
2. L’attribuzione dei “differenziali stipendiali”, che si configura come progressione
economica all’interno dell’area ai sensi dell’art. 52 comma 1-bis del D.gs. n. 165/2001
e non determina l’attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura
selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo
risorse decentrate di cui all’art. 79 del presente CCNL 16.11.2022, nel rispetto delle
modalità e dei criteri di seguito specificati:
a) possono partecipare alla procedura selettiva , i lavoratori in servizio alla data di
decorrenza del beneficio, che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna
progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle
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date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate . In sede di contrattazione
collettiva integrativa di cui all’art. 7 , comma 4 , lett. c) (Contrattazione collettiva
integrativa: soggetti, livelli e materie), tale termine può essere ridotto a 2 anni o elevato
a 4. È inoltre condizione necessaria l’assenza, negli ultimi due anni, di provvedimenti
disciplinari superiori alla multa.
b) il numero di “differenziali stipendiali” attribuibili nell’anno per ciascuna area viene
definito in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett.
c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), in coerenza con le
risorse di cui al comma 3 previste per la copertura finanziaria degli stessi;
c) non è possibile attribuire più di un differenziale stipendiale per dipendente per
ciascuna procedura selettiva; in caso di concorrenza delle condizioni che danno diritto
alla maggiorazione dei differenziali di cui agli artt . 92, 96 e 102 del CCNL del
16.11.2022 prevale quello di maggiore importo;
d) i “differenziali stipendiali” sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per
ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in
base ai seguenti criteri:
1) media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le
ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato
possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad
di una o più delle annualità; nel caso in cui il requisito di cui al comma 2 lett. a)
sia fissato in due anni dalla contrattazione collettiva integrativa, nella medesima
sede di contrattazione è possibile stabilire che la media delle valutazioni sia
calcolata sulle ultime due anziché sulle ultime tre;
2) esperienza professionale. Per “esperienza professionale” si intende quella
maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di
continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra
amministrazione del comparto di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) nonché,
nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti
diversi;
3) ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui
all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli
e materie) correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche
attraverso i percorsi formativi attivati dall’ente, di cui all’art. 37 (Destinatari e
processi della formazione);
e) la ponderazione dei criteri di cui alla lettera d) è effettuata in sede di contrattazione
collettiva integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva
integrativa: soggetti, livelli e materie); in ogni caso al criterio di cui al punto 1 della
lettera d) non può essere attribuito un peso inferiore al 40% del totale ed al criterio di
cui al punto 2, della stessa lettera d), non può essere attribuito un peso superiore al 40%
del totale.
23
f) per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche almeno da 6 anni
è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo complessivamente non superiore al 5%
del punteggio ottenuto con l’applicazione del criterio di cui alla lettera d). Tale
punteggio aggiuntivo, definito in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui
all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e
materie), può anche essere differenziato in relazione al numero di anni trascorsi
dall’ultima progressione economica attribuita al dipendente;
g) in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione
collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) possono essere, inoltre, definiti i criteri
di priorità in caso di parità dei punteggi determinati ai sensi delle lettere precedenti, nel
rispetto del principio di non discriminazione;
h) in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c)
(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) qualora si possa no
creare situazioni di conflitto di interesse tra valutato e valutatore, sono previste distinte
graduatorie, nell’ambito dell’Area dei Funzionari ed EQ, tra il personale titolare di
incarico di EQ e il personale non titolare del predetto incarico.
3. La progressione economica di cui al presente articolo è finanziata con risorse aventi
caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo risorse decentrate di cui
all’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione) del CCNL 16.11.2022 ed è
attribuita, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione
definitiva del contratto integrativo.
4. Ai “differenziali stipendiali” di cui al presente articolo si applica quanto previsto
all’art. 78 (Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione)
del CCNL 16.11.2022.
5. I differenziali stipendiali di cui al presente articolo, unitamente a quelli previsti
dall’art. 78, comma 3, lett. b), del CCNL 16.11.2022 cessano di essere corrisposti in
caso di passaggio tra aree, fatto salvo quanto previsto all’art. 13, comma 3
(Progressioni tra le aree) del presente CCNL.
6. L’esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale sia
stata prevista l’attribuzione della progressione economica all’interno dell’area.
7. Il personale comandato o distaccato presso altre amministrazioni pubbliche, anche di
diverso comparto, ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali
presso l’ente di appartenenza. A tal fine l’ente di appartenenza concorda le modalità per
acquisire dall’amministrazione utilizzatrice le informazioni e le valutazioni.
8. Negli enti privi di dirigenza, la contrattazione collettiva integrativa di cui all’art. 7,
comma 4 lett. c) può stabilire che l’attribuzione delle progressioni economiche sia
effettuata con unica graduatoria di ente, anziché attraverso distinte graduatorie.
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 14 del CCNL 16.11.2022
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Capo II
Disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione
Art. 15
Incarichi di Elevata Qualificazione
1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata
autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle
proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un
incarico a termine di EQ, conferito in conformità all’art. 18 del CCNL 16/11/2022. Tali
posizioni richiedono:
- responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni
specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative
e di coordinamento di unità di personale anche appartenente alla stessa Area di
Funzionari ed EQ; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate
affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente,
implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti
delle amministrazioni;
- conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata
da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a
consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di
funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o
di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività
progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo;
2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:
a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare
complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle
comportanti anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza
specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistem a
educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative
in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal
curriculum.
3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2,
possono essere affidati a personale inquadrato nell’area dei Funzionari e dell’Elevata
Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall’esterno ed inquadrato nella
medesima area.
4. Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell’area dei Funzionari e
dell’Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica:
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a) ai dipendenti classificati nell’area degli Istruttori o degli Operatori esperti;
b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nell’area degli Istruttori.
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 16 del CCNL 16.11.2022
Art. 16
Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato
1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di
cui all’art. 15 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato.
Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal
contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.
2. L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un
massimo di € 22.000, lordi per tredici mensilità , sulla base della graduazione di
ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri
predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle
responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ai fini della graduazione
delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano rilievo anche
l’ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri
di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle
vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
3. Nelle ipotesi considerate nell’art. 15 comma 4 (Incarichi di elevata qualificazione),
l’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo
di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.
4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale della
retribuzione di risultato degli incarichi di EQ, destinando a tale particolare voce
retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizza te
alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti
dal proprio ordinamento.
5. Nell’ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di incarico di EQ, di un
incarico ad interim relativo ad altro incarico di EQ (come individuato da ciascun Ente),
per la durata dello stesso, al lavoratore, nell’ambito della retribuzione di ri sultato, è
attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore
economico della retribuzione di posizione prevista per l’incarico di EQ oggetto del
conferimento ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l’ente t iene conto
della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all’incarico
attribuito nonché degli esiti della valutazione di performance individuale.
6. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di
quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, secondo
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quanto previsto dall’art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, le risorse destinate al
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui al presente articolo
continuano ad essere corrisposte a carico dei bilanci degli enti. Per effetto di qu anto
previsto dall’art. 79 comma 6, del CCNL 16.11.2022, in caso di riduzione delle risorse
destinate alla retribuzione di posizione e di risultato, si determina un corrispondente
ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli
strumenti a tal fine previsti dall’art. 79 del CCNL 16.11.2022.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 17 del CCNL 16.11.2022
Art. 17
Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ
1. Ai titolari di incarico di EQ, di cui all’art. 15 del presente CCNL, in aggiunta alla
retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i seguenti
trattamenti accessori:
a) l'indennità di vigilanza prevista dall'art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del
CCNL del 6.07.1995, ai sensi dell’art. 35 del CCNL del 14.09.2000 come integrata
dall’art. 99 (Incremento della indennità di vigilanza) del CCNL del16.11.2022;
b) i compensi ISTAT, ai sensi dell’art.70-ter del CCNL del 21.05.2018;
c) i compensi per lo straordinario elettorale;
d) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo
settimanale, ai sensi dell’art. 39, comma 3, del CCNL del 14.09.2000, introdotto
dall’art.16, comma 1, del CCNL del 5.10.2001;
e) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art. 40
del CCNL del 22.01.2004 o per interventi per calamità pubbliche di carattere igienico-
sanitarie; tali compensi sono riconosciuti solo nell’ambito delle risorse finanziarie
assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti
da calamità naturali o per interventi per calamità pubbliche di carattere igienico -
sanitarie;
f) i compensi di cui all’art. 56 ter del CCNL 21.05.2018 e gli incentivi monetari di cui
all’art. 98 del CCNL 16.11.2022, previsti per il personale dell’area della vigilanza ,
nonché l’indennità di ordine pubblico di cui alla D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147;
g) l’indennità di funzione del personale addetto alle case da gioco;
h) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore
del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non
esaustivo:
- gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni di cui all’art. 45 del D.
Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
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- i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell’art. 9 della L. n.114 del 2014;
- i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le
disposizioni della L. n. 326 del 2003; ai sensi dell’art. 6 del CCNL del 9.05.2006;
- i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell’evasione dei tributi
locali, ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 1091 della L. 145 del 30.12.2018;
- i compensi connessi agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b), del D.L.
n. 437 del 1996, convertito nella L. n. 556/1996, spese del giudizio.
- compensi per lo svolgimento di un servizio aggiuntivo, ai sensi dell’art. 43 della
L. 449/1997.
2. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL 16.11.2022.
Capo III
Disposizioni particolari per enti in convenzione
Art. 18
Personale utilizzato a tempo parziale mediante convenzione
1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire
una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei
lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL
per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante
convenzione. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione,
nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartiz ione degli oneri
finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.
2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall’ente di
provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di
conoscenza da parte dell’ente di utilizzazione.
3. La contrattazione collettiva integrativa dell’ente utilizzatore può disciplinare, con
oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di
riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale
assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell’art. 59 (Fondo risorse decentrate:
utilizzo).
4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, con oneri a carico dell’ente
utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute alle condizioni e nei limiti indicati
nell’art. 57 (Trattamento di trasferta) del CCNL 16.11.2022.
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5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all’art. 15 del presente CCNL,
a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione,
ivi compreso il caso dell’utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni,
secondo la disciplina già prevista dall’art. 22, comma 6 del CCNL del 16.11.2022, le
retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale , sono corrisposte
secondo quanto di seguito precisato e specificato:
- l’ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le
retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella
rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta
riduzione della prestazione lavorativa e delle connesse responsabilità;
- l’ente presso il quale è stato disposto l’utilizzo a tempo parziale corrispondono, con
onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli
stessi stabiliti;
- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di
lavoro, l’ente utilizzatore corrisponde una maggiorazione della retribuzione di
posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza
al limite complessivo di cui all’art. 16 comma 2 del presente CCNL; per finalità di
cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l’ente di provenienza,
secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico del le
risorse destinate ai titolari di incarichi di EQ stanziate presso ciascun ente.
6. La disciplina dei commi 3, 4, 5 trova applicazione anche nei confronti del personale
utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in forma associata o consortile e
nelle Unioni dei comuni.
7. Nel caso di cui all’art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l’Ente, legittimato a servirsi
dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al
suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell’art. 15 del presente CCNL e/o
riconoscere - in ragione della ridotta durata della prestazione di lavoro e con relativi
oneri a carico del Fondo risorse decentrate - i differenziali stipendiali maturati nell’ente
con il quale è instaurato l’altro rapporto di lavoro. Nella determinazione dei valori della
retribuzione di posizione, correlata all’incarico di EQ, trova applicazione il principio
del riproporzionamento di cui all’art. 55, comma 10 (Trattamento economico e
normativo tempo parziale).
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 23 del CCNL 16.11.2022.
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Capo IV
Disposizioni particolari per gli enti senza la dirigenza
Art. 19
Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ
1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile
di ciascuna struttura apicale, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono
automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai
sensi dell’art. 15 del presente CCNL.
2. Negli enti privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti
appartenenti all’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, ove tuttavia non
siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure
essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli
stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal
fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è
possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico di EQ anche a personale
dell’area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze
professionali.
3. Gli enti possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 2 per una sola
volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza
che siano già state avviate le procedure per l’acquisizione di personale dell’area dei
Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente
procedersi anche alla revoca anticipata dell’incarico conferito.
4. Il dipendente appartenente all’area degli Istruttori, cui sia stato conferito un incarico
di EQ, ai sensi de i commi 2 e 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di
risultato previste per l’incarico di EQ di cui all’art. 16 comma 2 (Retribuzione di
posizione e di risultato), nonché , sussistendone i presupposti, anche ai compensi
aggiuntivi dell’art. 17 (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ), con
esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per
mansioni superiori di cui all’art. 8 del CCNL del 14.09.2000.
5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ a personale utilizzato a tempo
parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso
dell’utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, si rinvia alla disciplina
prevista dall’art. 22 del CCNL 16.11.2022 e dall’art. 18 (Personale utilizzato a tempo
parziale mediante convenzione) del presente CCNL.
6. Per gli incarichi di cui al comma 1, in materia di conferimento, revoca e di durata
degli stessi, trovano applicazione le regole generali previste dall’art. 18 (Conferimento
e revoca degli incarichi di EQ) del CCNL 16.11.2022, con eccezione della durata che
può essere fino a 5 anni. Nel caso di conferimento al titolare di EQ anche dell’incarico
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di Vicesegretario, l’ente può tenerne conto in sede di graduazione della retribuzione di
posizione.
7. Gli Enti privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative
derivanti dall’ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via
temporanea, le posizioni di incarico di EQ che possono essere conferite anche al
personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a
tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova
applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione.
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 19 del CCNL 16.11.2022
Art. 20
Disposizioni particolari per enti senza la dirigenza
1. Negli enti senza la dirigenza, oltre alle previsioni speciali contenute all’art. 14
comma 8 (Progressioni economiche all’interno dell’area) , all’art. 15 comma 4
(Incarichi di Elevata Qualificazione) e all’art. 19 (Disposizioni particolari sugli
incarichi di EQ) , al fine di garantire l’efficienza dell’azione amministrativa, trovano
applicazione le seguenti discipline speciali:
a) in sede di contrattazione collettiva integrativa, le parti valutano la previsione di
forme di incentivazione rivolte al personale assegnato ai servizi in forma associata, con
particolare riferimento alle stazioni appaltanti e ai servizi tecnici associati , anche per
finalità legate alla protezione civile e ai progetti del PNRR , nonché di forme di
incentivazione in favore del personale inquadrato in profili legati all’innovazione
tecnologica;
b) gli enti possono destinare ulteriori risorse finanziarie alla corresponsione dei
compensi per il lavoro straordinario, in aggiunta a quelle già previste ai sensi dell’art.
14 del CCNL 1/4/1999, nel rispetto del limite di cui all’art. 23, comma 2 del d. lgs. n.
75/2017, previa contrattazione integrativa , ove l’incremento determini una riduzione
del Fondo risorse decentrate;
2. Ai fini di supportare gli enti di cui al presente articolo nelle procedure relative alla
contrattazione integrativa, sarà demandato all’approfondimento tecnico di una
commissione paritetica, co mposta da rappresentanti di ARAN, ANCI e UPI e delle
organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, la definizione di uno schema
tipo di contratto collettivo integrativo, nonché di uno schema tipo di protocollo d’intesa
per avviare la contrattazione territoriale, ai sensi dell’art. 9, comma 2 (Contrattazione
collettiva territoriale).
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TITOLO IV
RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 21
Periodo di prova
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di
prova la cui durata è stabilita come segue:
- due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori
Esperti;
- sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree.
2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i
dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale
oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso
comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti
che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree presso la
medesima amministrazione.
3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio
effettivamente prestato.
4. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 36
(Assenze per malattie), dell’art. 29 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali),
dell’art. 30 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge
o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto
per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In
caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di serviz io si applica l'art.
29 (Infortunio).
5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono
soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.
6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto
in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del
preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal
momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere
motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di
posta elettronica certificata.
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7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il
dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal
giorno dell'assunzione.
8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo
servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati.
9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a
seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto alla
conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco
temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni
contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato
superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a
domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità
di provenienza.
10. bis La disciplina d i cui a l comma 10 si applica , altresì, al dipendente assunto
nell’area superiore, a seguito di una procedura di progressione tra le aree, che non si è
avvalso dell’esonero del periodo di prova di cui al comma 2 del presente articolo.
11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato,
vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di
appartenenza.
12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un
ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina.
13. Al personale assunto a tempo determinato si applica la disciplina di cui all’art .52,
comma 2 (Trattamento economico-normativo con contratto a tempo determinato).
14. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 25 del CCNL del 16.11.2022.
Capo II
Istituti collegati all’orario di lavoro
Art. 22
Articolazione dell’orario di lavoro
1. In via sperimentale e ferma restando la garanzia del livello dei servizi resi all’utenza,
le amministrazioni, previo Confronto di cui all’art. 5 comma 3 lett. a), possono
articolare l’orario ordinario di lavoro di 36 ore settimanali previsto dall’art. 29, comma
1, del CCNL del 16.11.2022, su quattro giorni.
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2. L’adesione all’articolazione oraria su quattro giorni da parte del lavoratore è
volontaria.
3. L’articolazione dell’orario di lavoro su quattro giorni comporta un
riproporzionamento delle giornate di ferie annue nonché di tutte le altre assenze
giornaliere dal servizio previste dalla legge e/o dal CCNL, fatto salvo il permesso per
matrimonio.
Art. 23
Orario multiperiodale
1. La programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario, nell’ambito di
quanto previsto dall’art. 29, comma 4, lettera c) (Orario di lavoro) del CCNL
16.11.2022, è effettuata in relazione a prevedibili esigenze di servizio di determinati
uffici e servizi, anche in corrispondenza di variazioni di intensità dell’attività
lavorativa, nonché in relazione alle esigenze di conciliazione vita -lavoro, comunque
compatibili con le suddette esigenze di servizio, eventualmente individuate in sede di
contrattazione collettiva integrativa ai sensi dell’art. 7, comma 4 lett. p bis).
2. I periodi di maggiore e di minore concentrazione dell'orario devono essere
individuati contestualmente di anno in anno e di norma non possono superare,
rispettivamente, le 13 settimane.
3. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate
mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario oppure attraverso la
riduzione del numero delle giornate lavorative.
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 31 del CCNL del 16.11.2022.
Art. 24
Orario di lavoro flessibile
1. Nel quadro delle modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra vita
lavorativa e vita familiare, l’orario flessibile giornaliero consiste nell’individuazione
di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita. Compatibilmente con le esigenze
di servizio, il dipendente può avvalersi di entrambe le facoltà nell’ambito della
medesima giornata.
2. Nella definizione di tale tipologia di orario, occorre tener conto sia delle esigenze
organizzative e funzionali degli uffici, sia delle eventuali esigenze del personale, anche
in relazione alle dimensioni del centro urbano ove è ubicata la sede di lavoro.
34
3. L’eventuale debito orario derivante dall’applicazione del comma 1 deve essere
recuperato entro i due mesi successivi dalla maturazione dello stesso, secondo le
modalità e i tempi concordati con il dirigente.
4. In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono favoriti
nell'utilizzo dell'orario flessibile, anche con forme di flessibilità ulteriori rispetto al
regime orario adottato dall’ufficio di appartenenza, compatibilmente con le e sigenze
di servizio e su loro richiesta, i dipendenti che:
- beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al D.lgs. n. 151/2001;
- assistano familiari o siano portatori di handicap ai sensi della L. n. 104/1992;
- siano inseriti in progetti terapeutici di recupero di cui all’art. 44 del CCNL
21.05.2018;
- si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili
nido, scuole materne e scuole primarie;
- siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti;
- familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell’istruzione con DSA che
siano impegnati nell’assistenza alle attività scolastiche a casa, come previsto all’art. 6
della L. 170/2010.
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 36 del CCNL del 16.11.2022.
Art. 25
Turnazioni
1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, possono
istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del
personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliere.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della
relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco di un mese, sulla base della
programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed
avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto,
notturno, in relazione all’articolazione adottata dall’ente.
3. Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri:
a) la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle
professionalità necessarie in ciascun turno;
b) l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra
il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze
dello scambio delle consegne o per comprovate e sopravvenute esigenze di servi zio.
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Per i servizi educativi e scolastici fanno eccezione i periodi di sovrapposizione dovuti
alle esigenze di compresenza stabiliti dal progetto didattico educativo adottato.
c) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di
almeno 11 ore consecutive;
d) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture
operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;
e) per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6
del giorno successivo; per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo
compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22
del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
4. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità
naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun
dipendente non può essere superiore a 10, salvo diversa previsione adottata in sede di
contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell’art. 7 comma 4 lett. l).
5. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione
dell’orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono
stabiliti come segue:
a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione
oraria del 10% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del CCNL
16.11.2022;
b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui
all’art. 74, comma 2, lett. c) del CCNL 16.11.2022;
c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art.
74, comma 2, lett. c) del CCNL 16.11.2022;
d) turno festivo infrasettimanale: maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di
cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del CCNL 16.11.2022.
5. bis. L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale da parte del personale
turnista, da titolo all’indennità di cui al comma 5, lett. d), fatto salvo quanto previsto
dall’art. 7, comma 4 lett. ac) del presente CCNL.
6. L’indennità di cui al comma 5 è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione
in turno.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse
previste dall’art. 79 Fondo risorse decentrate: costituzione) del CCNL 16.11.2022.
8. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all’art.
36, comma 4 del CCNL 16.11.2022 può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione
di turni notturni, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 53, comma 2, del D. Lgs.
n. 151/2001. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e
nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.
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9. Nelle giornate festive infrasettimanali, gli enti possono programmare la presenza di
un numero ridotto di lavoratori turnisti, compatibilmente con le esigenze prestazionali
e di servizio. Nei confronti dei lavoratori turnisti ai quali non è richiesta la prestazione,
tali giornate sono considerate festive e non dan no luogo a debito orario .
Conseguentemente, non è corrisposto il compenso per lavoro in turno.
10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 30 del CCNL del 16.11.2022.
Art. 26
Trattamento per attività prestata in giorno festivo, festivo infrasettimanale,
feriale non lavorativo
1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di
riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente
prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all’art.
74, comma 2, lett. b) del CCNL del 16.11.2022, con diritto al riposo compensativo di
almeno 24 ore consecutive da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il
bimestre successivo.
2. L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del
dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per
lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
3. L’attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro
su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo
compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.
4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio
collegato alla prestazione.
5. Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e
festivo, è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all’art. 74, comma
2, lett. b) del CCNL del 16.11.2022 nella misura:
- del 20% nel caso di prestazione lavorativa resa in via ordinaria, in fascia notturna o
in giornata festiva;
- del 30% nel caso di prestazione lavorativa resa in via ordinaria in fascia notturna -
festiva.
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 24 del CCNL 14.9.2000, come
integrato dall’art. 14 CCNL 5.10.2001.
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Art. 27
Servizio mensa e buono pasto
1. Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le
risorse disponibili, possono istituire un servizio di mensa o, in alternativa, attribuire al
personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
2. Possono usufruire della mensa o percepire il buono pasto sostitutivo i dipendenti che
prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane o,
alternativamente, al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore
serali con prosecuzione notturna, con una pausa non inferiore a trenta minuti; è, in ogni
caso, esclusa la possibilità di riconoscere, su base giornaliera, più di un buono pasto.
La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni d i lavoro
straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di servizio.
3. Sono fatti salvi gli eventuali accordi di maggior favore in atto.
4. Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del
costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un
corrispettivo parti ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa
è gestita direttamente dall’ente.
5. Il servizio di mensa gratuito, o il buono pasto sostitutivo, sono riconosciuti
indipendentemente dalla durata della giornata lavorativa, per il personale che
contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l’assistenza ai minori ed alle
persone non autosufficienti e per il personale degli enti che gestiscono le mense nonché
quelli per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare il pasto in orari
particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa ed il temp o
relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell’orario di servizio.
6. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.
7. Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che l’ente
sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4, fatto salvo quanto previsto
da specifiche disposizioni di legge.
8. I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull’orario adottata
dall’ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale siano
soddisfatte le condizioni di cui al comma 2.
9. Il personale in posizione di comando o altre forme di assegnazione temporanea, che
si trovi nelle condizioni previste dal presente articolo riceve i buoni pasto dall’ente ove
presta servizio, salvo diverso accordo tra gli enti.
10. Gli enti individuano, in sede di contrattazione collettiva integrativa, quelle
particolari figure professionali che, in considerazione dell’esigenza di garantire il
regolare svolgimento dei servizi, con specifico riferimento alle attività di protezione
civile, di vigilanza e di polizia locale, nonché quelle rientranti nell’ambito scolastico
ed educativo, bibliotecario e museale, fermo restando l’attribuzione del buono pasto,
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possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede
di contrattazione collettiva integrativa, che potrà essere collocata anche all’inizio o alla
fine di ciascun turno di lavoro.
11. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 35 del CCNL 16.11.2022.
Capo III
Permessi assenze e congedi
Art. 28
Ferie, recupero festività soppresse e festività del santo patrono
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.
Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione ivi compresa la
retribuzione di posizione prevista per i titolari di incarico di EQ ed esclusi i compensi
per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo
svolgimento della prestazione lavorativa e quelle che non siano erogate per dodici
mensilità.
2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la durata
delle ferie è di 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall' articolo
1, comma 1, lettera "a", della L. n. 937/1977.
3. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni, la durata del
periodo di ferie è di 32 giorni, comprensivi delle due giornate previste dall' art.1,
comma 1, lettera "a", della L. n. 937/1977.
4. Per i dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, a
seconda che l’articolazione oraria sia su cinque o su sei giorni, la durata delle ferie è
rispettivamente di 26 e di 30 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste
dai commi 2 e 3.
5. Dopo tre anni di servizio presso una qualsiasi pubblica amministrazione, anche con
qualifica o inquadramento diverso, ai dipendenti di cui al comma 4 spettano i giorni di
ferie stabiliti nei commi 2 e 3.
6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno
solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata L. n. 937/77. È altresì
considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo patrono della località in cui il
dipendente presta servizio, purché ricadente in un giorno lavorativo.
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7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è
determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese
superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all’art. 31 del presente
CCNL (Permessi retribuiti) e 33 del CCNL del 21.05.2018 conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite,
previa tempestiva autorizzazione, in tempo congruo nel corso di ciascun anno solare,
in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del
dipendente. Il diniego delle ferie da parte dell’amministrazione deve avvenire in forma
scritta, anche mediante comunicazione in forma digitale.
10. L’ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse
nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. L’ente monitora nel corso
dell’anno l’effettiva fruizione delle ferie programmate. Ove si verifichino i casi di cui
ai commi 14 e 15 le ferie dovranno essere ripianificate entro il mese di febbraio
dell’anno successivo a quello di maturazione ed il datore di lavoro dovrà assicurarsi
che il lavoratore ne fruisca invitandolo formalmente a farlo nel rispetto dei termini
previsti.
11. Fermo restando quanto previsto nel comma 10, le ferie maturate e non godute per
esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di
lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.
12. Compatibilmente con le esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie
in più periodi. Esse sono fruite nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando
comunque, al dipendente che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno due
settimane continuative nel periodo 1° giugno - 30 settembre.
13. Qualora le ferie già in godimento siano motivatamente interrotte o sospese dall’ente
per esigenze di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate
per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle
ferie. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di
ferie non godute.
14. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il
godimento delle ferie nel corso dell'anno di maturazione, le ferie dovranno essere fruite
entro il primo semestre dell'anno successivo.
15. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le
esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro
primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione.
16. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si
siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. È cura
del dipendente informare tempestivamente l’ente, ai fini di consentire all o stesso di
compiere gli accertamenti dovuti. Le ferie sono altresì sospese per lutto, nelle ipotesi
considerate all’art. 40, comma 1, secondo alinea.
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17. Fatta salva l’ipotesi di malattia non retribuita di cui all’art. 36, comma 3 (Assenze
per malattia) del presente CCNL, il periodo di ferie non è riducibile per assenze dovute
a malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare.
In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente
in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termini di cui ai commi 14 e 15.
18. Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, nei casi in cui la monetizzazione deve
ritenersi ancora possibile, ai sensi del comma 11, è determinato, per ogni giornata, con
riferimento all’anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la no zione di
retribuzione di cui all’art.74, comma 2, lett. c), del CCNL 16.11.2022; trova in ogni
caso applicazione la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art. 74.
19. Nell’ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo, di cui al comma
6, il trattamento economico è lo stesso previsto per i giorni di ferie.
20. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 38 del CCNL del 16.11.2022.
Art. 29
Infortuni sul lavoro, malattie professionali e malattie dovute a causa di servizio
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o
all’abrogata infermità riconosciuta al dipendente da causa di servizio, seppure nei limiti
di cui al successivo comma 3, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino
a guarigione clinica, certificata dall’ente istituzionalmente preposto e, comunque, non
oltre il periodo di conservazione del posto pari a 18 mesi prorogabili per ulteriori 18 in
casi particolarmente gravi. In tale periodo di comporto, che è diverso e non cumulabile
con quello previsto per la malattia ordinaria, al dipendente spetta la retribuzione di cui
all’art. 36, comma 11, lett. a) (Assenze per malattia) del presente CCNL, comprensiva
del trattamento accessorio ivi previsto.
2. Al fine di fornire la dovuta conoscenza al personale del proprio periodo di comporto
maturato, l’Ente provvede, almeno 60 gg prima della scadenza del periodo di comporto
massimo di cui al comma precedente, a darne comunicazione al singolo dipendente.
3. Per la malattia dovuta a causa di servizio, la disciplina di cui al presente articolo si
applica nei limiti di cui all’art. 6 del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011,
solo per i dipendenti che hanno avuto il riconoscimento della causa di se rvizio prima
dell’entrata in vigore delle citate disposizioni.
4. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto di cui al comma l, le ulteriori
assenze non sono retribuite e trova applicazione quanto previsto dall'art. 36, (Malattia),
commi 5 e 6.
5. Per il personale della polizia locale, trova comunque applicazione la speciale
disciplina dell’art. 7, comma 2-ter della L. n. 48/2017.
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 49 del CCNL 16.11.2022.
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Art. 30
Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita
1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come
ad esempio l’emodialisi o la chemioterapia, attestate secondo le modalità di cui al
comma 2, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione
del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital,
accessi ambulatoriali, nonché i giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle citate
terapie, visite specialistiche, esami diagnostici e follow-up specialistico. In tali giornate
il dipendente ha diritto all’intera retribuzione prevista dall' art. 36, comma 11 lettera a)
(Assenze per malattia) del presente CCNL.
2. L’attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie
salvavita di cui al comma 1 deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico -
legali delle Aziende sanitarie locali o dalle strutture con competenze mediche delle
pubbliche amministrazioni o da enti accreditati.
3. Rientrano nella disciplina del comma 1, anche i giorni di assenza dovuti agli effetti
collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa , certificati anche dal
medico di medicina generale.
4. I giorni di assenza dovuti alle casistiche di cui al comma 1 e agli effetti collaterali di
cui al comma 3, sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata che
ha reso la prestazione o dall’organo medico competente.
5. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e,
dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni di cui ai commi
precedenti.
6. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per l’effettuazione delle
terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del
presente contratto collettivo nazionale anche con riferimento a patologie preesistenti e
ricomprende anche i casi di trapianti di organi e tessuti.
7. In materia di esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità, trovano applicazione le
previsioni della vigente normativa.
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 50 del CCNL 16.11.2022.
Art. 31
Permessi retribuiti
1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da
documentare debitamente:
- partecipazione a concorsi, procedure selettive o comparative, anche di mobilità, o
esami, procedure selettive per i passaggi tra le aree, limitatamente ai giorni di
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svolgimento delle prove o per aggiornamento professionale connesso all’attività di
servizio ove non rientrante nei piani formativi adottati dall’Ente: giorni otto all'anno;
- lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo
grado o il convivente ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 50 della L. n. 76/2016: giorni tre
per evento da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso, ovvero in caso di motivate
esigenze, entro il mese successivo a quello del decesso.
2. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione
del matrimonio la cui fruizione deve iniziare entro 45 giorni dalla data in cui è stato
contratto il matrimonio. Nel caso di eventi imprevisti che rendano oggettivamen te
impossibile la fruizione del permesso entro tale termine, il dirigente, compatibilmente
con le esigenze di servizio, potrà concordare con il dipendente un ulteriore periodo per
il godimento dello stesso.
3. I permessi dei commi 1 e 2 non riducono le ferie e sono valutati agli effetti
dell'anzianità di servizio.
4. Durante i predetti permessi al dipendente spetta l'intera retribuzione, ivi compresa la
retribuzione di posizione prevista per gli incarichi di EQ, le indennità per specifiche
responsabilità e l’indennità di funzione di cui all’art. 59, (Fondo risorse decentrate:
utilizzo) comma 2, rispettivamente, lett. e) ed f) del presente CCNL, esclusi i compensi
per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo
svolgimento della prestazione lavorativa.
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 40 del CCNL del 16.11.2022.
Art. 32
Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari
1. Al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le
esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell'anno, per particolari motivi
personali o familiari, senza necessità di specifica documentazione e/o giustificazione.
Il diniego deve essere motivato e formalizzato.
2. I permessi orari retribuiti del comma 1:
a) non riducono le ferie;
b) sono fruibili per frazioni di ora dopo la prima ora;
c) sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio;
d) non possono essere fruiti consecutivamente nella stessa giornata ad altre tipologie
di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché
con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore. Fanno
eccezione i permessi di cui all’art. 33 della L. 104/1992 e i permessi e congedi
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disciplinati dal D. Lgs. n. 151/2001 nonché i permessi di cui all’art. 42 (Permessi brevi)
del CCNL 16.11.2022.
e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata
lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del
dipendente è convenzionalmente pari a sei ore;
f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell’anno, dei permessi giornalieri
previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
3. Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l'intera retribuzione, ivi
compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative, le
indennità per specifiche responsabilità. e l’indennità di funzione cui all’art. 59, comma
2, rispettivamente, lett. e) ed f) (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente CCNL
esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che
richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il diritto alla fruizione delle 18 ore di permesso retribuito di cui al comma 1 è
riconosciuto per intero al dipendente che sia risultato vincitore, nel corso dell’anno, di
un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato presso il medesimo ente o presso
ente diverso, anche qualora lo stesso ne abbia già fruito in tutto o in parte nel precedente
rapporto di lavoro. La presente clausola si applica altresì nei casi di progressione tra le
aree di cui agli art. 13 comma 6 del CCN L 16.11.2022 e art. 13 (progressioni tra le
aree) del presente CCNL.
5. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede al riproporzionamento delle
ore di permesso di cui al comma 1.
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 41 del CCNL 16.11.2022.
Art. 33
Assenze e permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche
od esami diagnostici
1. Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite,
terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera
che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi d i
percorrenza da e per la sede di lavoro o del tempo di percorrenza dal domicilio del
dipendente, in caso di permesso collocato all’inizio dell’orario di lavoro.
2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del
computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico
delle stesse.
3. I permessi orari di cui al comma 1:
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a) non possono essere fruiti consecutivamente nella medesima giornata delle altre
tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione
collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative. Fanno
eccezione i permessi di cui all’art. 33 della L. 1 04/1992 e i permessi e congedi
disciplinati dal D.lgs. n. 151/2001 nonché i permessi di cui all’art. 42 (Permessi brevi)
del CCNL 16.11.2022;
b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio
prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni;
c) sono fruibili per frazioni di ora dopo la prima ora.
4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria
corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per
la durata dell’intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul
monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di
lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio
del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente
legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle
ore di permesso di cui al comma 1.
8. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un
termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza
o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione
e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente
intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.
9. L’assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante attestazione di
presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo
della struttura, o dal professionista, anche privati, che hanno svolto la visita o la
prestazione.
10. L’attestazione è inoltrata all’ente dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a
quest’ultima, anche per via telematica, a cura dei soggetti di cui al comma 9.
11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione
di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del
dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputat a alla
malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine
al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l’assenza per malattia è
giustificata mediante:
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a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto
dalle vigenti disposizioni, comunicata all’amministrazione secondo le modalità
ordinariamente previste in tale ipotesi;
b) attestazione di presenza, secondo le previsioni dei commi 9 e 10. Nelle ipotesi di cui
al comma 12, la stessa deve precisare l’insorgenza dell’incapacità lavorativa.
12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l’incapacità
lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle
visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa
assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale
e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso
l’assenza è giustificata mediante le attestazioni di cui al comma 11, lett. b).
13. Nell’ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata
dall’attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9,
10, 11.
14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi
periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è
sufficiente anche un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti
la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo
cicli o un calendario stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione
all’ente prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove sussistente.
A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei
commi 9, 10, 11 dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste,
nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di
terapie prescritto dal medico.
15. Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma 1, di
fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi brevi a
recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca
delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la
disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dalla
contrattazione collettiva.
16. Il diritto alla fruizione delle 18 ore di permesso retribuito di cui al comma 1 è
riconosciuto per intero al dipendente che sia risultato vincitore, nel corso dell’anno, di
un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato presso il medesimo ente o presso
ente diverso, anche qualora lo stesso ne abbia già fruito in tutto o in parte nel precedente
rapporto di lavoro. La presente clausola si applica altresì nei casi di progressione tra le
aree di cui agli art. 13 comma 6 del CCNL 16.11.2022 e art. 13 (progressione tra le
aree) del presente CCNL.
17. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 44 del CCNL 16.11.2022.
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Art. 34
Diritto allo studio
1. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate
dall’amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore
per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3%
del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione,
all’inizio di ogni anno.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a
tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche
di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già
stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al
medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di
riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche
in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-
universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazion e
professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al
rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento
pubblico e per sostenere i relativi esami.
4. Nel caso in cui la frequenza di tirocini/ stages sia parte integrante del percorso di
studi intrapreso, senza la quale non sia possibile il conseguimento del titolo di studio,
nel monte ore indicato al comma 1 possano rientrare anche le ore richieste per
l’espletamento di detti tirocini.
5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione
a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami
e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni
festivi o di riposo settimanale.
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1,
per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari
o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni
precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e
successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni
ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-
universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle
condizioni di cui alle lettere a) e b).
47
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è
accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media
inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista
ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano
mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di
ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
8-bis. In caso di rinuncia, in corso d’anno, alla fruizione dei permessi da parte di un
beneficiario, anche a seguito dell’avvenuto conseguimento del titolo di studio, l’Ente
è legittimato a scorrere l’elenco dei richiedenti in base ai criteri di priorità di cui ai
commi 7 e 8, fermo restando il limite di cui al comma 6.
9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati
devono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine
degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con
esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono
considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi
compensativi per straordinario già effettuato.
10. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato,
ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a
tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridott a, in
proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella
stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 3 il dipendente può
utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art.
31, comma 1, primo alinea.
12. Nel caso in cui il conseguimento del titolo di studio preveda un periodo di tirocinio,
l’ente valuta , su richiesta del dipendente, un’articolazione oraria che favorisca
l’effettuazione del suddetto tirocinio, nel rispetto delle esigenze di servizio.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 46 del CCNL 16.11.2022.
Art. 35
Congedi dei genitori
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità contenute nel D.lgs. n. 151/2001, come
modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di
cui al presente articolo.
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2. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16, 17, 27 bis e
28 del D.Lgs. n. 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione
fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del tr attamento
accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione prevista per gli
incarichi di Elevata Qualificazione, nonché i premi correlati alla performance secondo
i criteri previsti dalla contrattazione collettiva integrativa ed in rela zione all’effettivo
apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro
straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la
salute.
2. bis. I periodi di congedo di cui al comma 2 e 3 sono computati per intero nella
tredicesima mensilità e non comportano riduzioni di ferie e riposi, ai sensi dell’art. 34,
comma 5, del D.lgs. 151/2001 e ss.mmii.
3. Nell’ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall’art. 32, comma 1
del D.Lgs. n. 151 del 2001 e ss .mm.ii, per le lavoratrici madri o in alternativa per i
lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i
genitori, sono fruibili anche frazionatamente e sono retribuiti per intero secondo quanto
previsto dal comma 2.
4. Successivamente al congedo per maternità o di paternità, di cui al comma 2 e fino al
terzo anno di vita di ciascun bambino , nei casi di congedo per la malattia del figlio,
previsti dall’art. 47 del D.Lgs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri
sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per
entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al comma 3.
5. I periodi di assenza del congedo parentale, nonché quelli di cui al comma 3 e 4, nel
caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che
ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche
nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano int ervallati
dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, si applica
l’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001.
7. La lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la domanda, con la indicazione
della durata, all’ufficio di appartenenza, entro i termini previsti dalla richiamata norma
di legge. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel
rispetto del suddetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione
anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. In presenza di
particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile
il rispetto del termine di cui all’art. 32 comma 3 del D.Lgs 151/2001, la domanda può
essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione
dal lavoro.
8. I genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo
pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo
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parentale. In tale ipotesi, fermo restando, un termine di preavviso pari a 2 giorni, ai fini
del computo dei giorni di congedo parentale fruiti da un lavoratore a tempo pieno, 6
ore di congedo parentale sono convenzionalmente equiparate ad un giorno. In caso di
part time il suddetto numero di ore è riproporzionato per tenere conto della mino re
durata della prestazione lavorativa. I congedi parentali ad ore sono cumulabili con
permessi e riposi di cui al D.Lgs 151/2001 e non sono, in ogni caso, fruibili per meno
di un’ora e non riducono le ferie.
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 16.11. 2022.
Art. 36
Assenze per malattia
1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del
posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si
sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ult imo
episodio morboso in corso.
2. Al fine di fornire la dovuta conoscenza al personale del proprio periodo di comporto
maturato, l’Ente provvede, almeno 60 gg prima della scadenza del periodo di comporto
di cui al comma 1, a darne comunicazione al singolo dipendente, informando lo stesso
che qualora intenda avvalersi della possibilità di cui al comma 3, deve farne formale
richiesta.
3. Superato il periodo previsto dal comma 1, al dipendente che ne faccia richiesta può
essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente
gravi.
4. Prima di concedere l’ulteriore periodo di cui al comma 3, l’ente, dandone preventiva
comunicazione all’interessato o su iniziativa di quest’ultimo, procede all'accertamento
delle condizioni di salute del lavoratore, per il tramite dell’organo medico competente
ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause
di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
5. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 o 3, nel caso che
il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro, ma non allo svolgimento delle
mansioni del proprio profilo professionale, l’ente procede secondo quanto previsto dal
DPR n. 171/2011.
6. Ove non sia possibile applicare il comma 5, oppure nel caso di inidoneità permanente
assoluta, l’ente, con le procedure di cui al DPR n. 171/2011, risolve il rapporto di
lavoro, previa comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del
verbale di accertamento medico, corrispondendo l’indennità di preavviso.
7. L’ente può richiedere, con le procedure di cui al comma 4, l’accertamento della
idoneità psicofisica del dipendente, anche prima dei termini temporali di cui ai commi
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1 o 3, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza
di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l’inidoneità permanente
assoluta o relativa al servizio oppure l’impossibilità di rendere la prestazione.
8. Qualora, a seguito dell’accertamento medico effettuato ai sensi del comma 7, emerga
una inidoneità permanente solo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo,
l’ente procede secondo quanto previsto dal comma 5, con l’applicazione delle
previsioni di cui all’art. 7 comma 4 del DPR 171/2011 e, ove non sia possibile applicare
il comma 5, secondo quanto previsto dal comma 6. Analogamente, nell’ipotesi in cui
il dipendente venga dichiarato assolutamente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, si
provvede secondo quanto previsto dal comma 6.
9. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 3 del presente
articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
10. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
11. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia, fermo
restando quanto previsto dall’art. 71 del D.L. n. 112/2008, è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio,
comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo,
dall’undicesimo giorno di malattia nell’ipotesi di malattie superiori a dieci giorni o in
caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero,
al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 74 , comma 2 , lett. c)
(Retribuzione e sui definizioni) del CCNL 16.11.2022 , nonché le indennità in
godimento a carattere fisso e continuativo corrisposte per 1 2 mensilità, esclusi i
compensi per il lavoro straordinario, nonché le indennità legate allo svolgimento della
prestazione lavorativa;
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di
conservazione del posto previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 3 non sono retribuiti;
e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell’anno competono, secondo i
criteri definiti ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. b) del presente CCNL se e nella misura
in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per effetto dell’attività
svolta nel corso dell’anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non
necessariamente proporzionale a queste ultime.
12. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in
caso di malattia, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato
dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero
ospedaliero o nei casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero,
sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi
di convalescenza.
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13. L'assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata
all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro
del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza.
14. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso
da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione all’ufficio competente,
precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
15. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del
medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'ente, in
ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle
disposizioni vigenti. Sono fatti salvi i casi di esclusione dall’obbligo di reperibilità
previsti dalla vigente normativa.
16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità,
dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici
o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a
darne preventiva comunicazione all'ente.
17. Nel caso in cui l'infermità sia riconducibile alla responsabilità di un terzo, il
risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile è versato
dal dipendente all'ente fino a concorrenza di quanto dall o stesso erogato durante il
periodo di assenza ai sensi del comma 1 1, compresi gli oneri riflessi inerenti. La
presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'ente, di eventuali azioni
dirette nei confronti del terzo responsabile.
18. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 48 del CCNL 16.11.2022.
Capo IV
Formazione e strumenti di age management
Art. 37
Destinatari e processi della formazione
1. Le attività formative sono programmate nei piani della formazione del personale. I
suddetti piani individuano le risorse finanziarie da destinare alla formazione, ivi
comprese quelle attivabili attraverso canali di finanziamento esterni, comunitari,
nazionali o regionali.
2. Le iniziative di formazione del presente articolo riguardano tutti i dipendenti,
compreso il personale in distacco sindacale. Il personale in assegnazione temporanea
presso altre amministrazioni effettua la propria formazione nelle amministrazioni di
destinazione, salvo per le attività di cui al comma 3.
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3. Nell’ambito dei piani di formazione sono individuate attività di formazione che si
concludono con l’accertamento dell’avvenuto accrescimento della professionalità del
singolo dipendente, attestato attraverso certificazione finale delle competenze
acquisite, da parte dei soggetti che l’hanno attuata, in collegamento con le progressioni
economiche.
4. I piani di formazione definiscono anche metodologie innovative quali formazione a
distanza, formazione sul posto di lavoro, formazione mista (sia in aula che sul posto di
lavoro), comunità di apprendimento, comunità di pratica, tenuto conto anche delle
disposizioni che disciplinano la formazione dei lavoratori a distanza.
5. Gli enti possono assumere iniziative di collaborazione con altri enti o
amministrazioni finalizzate a realizzare percorsi di formazione comuni ed integrati.
6. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate
dall’amministrazione o comunque disposte dalla medesima è considerato in servizio a
tutti gli effetti, anche ai fini della maturazione del buono pasto . I relativi oneri sono a
carico della stessa amministrazione.
7. Le attività formative sono tenute durante l’orario di lavoro. Qualora le attività si
svolgano oltre fuori dalla sede di servizio al personale spetta il rimborso delle spese di
viaggio, ove ne sussistano i presupposti.
8. Gli enti possono individuare, all’interno dei propri organici, personale qualificato da
impiegare, durante l’orario di lavoro, come docente per i percorsi formativi di
aggiornamento rivolti a tutto al personale.
9. Le amministrazioni individuano i dipendenti che partecipano alle attività di
formazione sulla base dei fabbisogni formativi, garantendo comunque pari opportunità
di partecipazione. In sede di organismo paritetico di cui all’art. 6 (Organismo paritetico
per l’innovazione) possono essere formulate proposte di criteri per la partecipazione
del personale, in coerenza con il presente comma.
10. Le amministrazioni curano, per ciascun dipendente, la raccolta di informazioni
sulla partecipazione alle iniziative formative attivate in attuazione del presente articolo,
concluse con accertamento finale delle competenze acquisite, inserendo le risult anze
di detti processi nel fascicolo personale di cui all’art. 27 (Fascicolo Personale) del
CCNL 16.11.2022.
11. Nell’ambito dell’Organismo Paritetico di cui all’art. 6, comma 2 del presente
CCNL:
a) possono essere acquisiti elementi di conoscenza relativi ai fabbisogni formativi del
personale;
b) possono essere formulate proposte all’amministrazione, per la realizzazione delle
finalità di cui al presente articolo;
c) possono essere realizzate iniziative di monitoraggio sulla attuazione dei piani di
formazione e sull’utilizzo delle risorse stanziate.
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12. Nell’ambito della formazione continua prevista dai piani di formazione degli enti,
gli enti promuovono una formazione specifica per il personale iscritto ad Albi , in
relazione alle esigenze formative previste per l’esercizio della professione all’interno
degli enti, favorendo altresì la partecipazione alle attività formative obbligatorie
organizzate dagli Ordini professionali. Il personale che vi partecipa, nell’ambito delle
iniziative formative pianificate, è considerato in servizio a tutti gli effetti.
13. Al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una quota
annua non inferiore all’1% del monte salari relativo al personale destinatario del
presente CCNL, comunque nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di
legge in materie. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi
derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari,
nazionali o regionali, nonché le risorse riferibili ai fondi interprofessionali di cui all’art.
118 della L. n. 388/2000 nei limiti ivi previsti.
14. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 55 del CCNL 16.11.2022.
Art. 38
Obiettivi e strumenti di age management
1. Il progressivo aumento dell’età degli organici è uno dei fenomeni che ha avuto e sta
avendo maggior impatto sull’organizzazione e sul funzionamento degli Enti. È
necessario attivare azioni per definire politiche e regole di gestione del personale che
si basino esplicitamente sulla gestione dell’età, considerata la forte relazione tra
limitazioni lavorative, logoramento del personale dovuto anche a fenomeni di burn out
e l’età anagrafica dei lavoratori che incidono in modo significativo sul saldo futuro tra
assunzioni e dimissioni del personale.
2. Gli enti devono porre particolare attenzione al fenomeno dell’aumento dell’età
media del personale e devono mettere in atto tutte le strategie necessarie finalizzate al
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- valorizzazione della persona lungo l’intero percorso della vita lavorativa,
ampliandone le opportunità di espressione e di sviluppo professionale;
- promozione delle migliori condizioni di salute possibili, prevenendo l’insorgenza di
malattie professionali ed infortuni sul lavoro;
- promozione di contesti lavorativi che sostengano la produttività individuale e
l’efficacia dell’organizzazione, salvaguardando le specificità della persona.
3. La realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2 potrà avvenire , nel rispetto delle
relazioni sindacali di cui al Titolo II, attraverso, in particolare:
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- la valorizzazione del ruolo attivo del personale con maggiore esperienza all’interno
dell’amministrazione, come portatore di un prezio so patrimonio di competenze e
conoscenze da trasmettere alle nuove generazioni. A tal fine, le amministrazioni
promuovono un dialogo intergenerazionale mediante adeguate forme di affiancamento
per i neoassunti e momenti di formazione peer -to-peer volti a favorire lo scambio di
competenze tra le diverse generazioni, riducendo così il rischio di isolamento e
agevolando l’integrazione delle nuove risorse;
- un monitoraggio costante delle condizioni ambientali e di salute;
- l’introduzione di una maggiore flessibilità nella gestione del lavoro del personale ,
mediante ad es. la promozione di modalità di lavoro a distanza e di tempo parziale e
l’individuazione di turni che favoriscano la conciliazione dei tempi di vita e lavoro.
4. Il patrimonio di competenze e l’esperienza del personale in età più avanzata deve
poter essere trasmesso alle nuove generazioni promovendo il dialogo
intergenerazionale che favoriscano il passaggio di esperienze e competenze attraverso:
- l’implementazione di nuovi modelli organizzativi e/o strumenti;
- l’affiancamento specifico al neoassunto di personale senior, specie nelle aree ad alto
contenuto tecnico-specialistico.
5. Gli enti effettuano annualmente il monitoraggio delle politiche di age -management
realizzate. Le risultanze di tale monitoraggio sono oggetto di Confronto con i soggetti
sindacali di cui all’art. 5 del presente CCNL.
Capo V
Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 39
Termini del preavviso
1. In tutti i casi in cui la disciplina contrattuale prevede la risoluzione del rapporto con
preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini
sono fissati come segue:
a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.
2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla
metà.
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3. I termini di preavviso decorrono dal giorno successivo a quello di comunicazione
della risoluzione del rapporto di lavoro.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai
commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della
retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto
di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente
alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi n on dato, senza pregiudizio per
l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
5. E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di
lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso,
con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.
6. Durante il periodo del preavviso è possibile fruire delle ferie.
7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del dipendente, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto
l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del Codice
civile nonché, ove consentito ai sensi dell’art. 28, comma 11 (Ferie e recupero Festività
soppresse), una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando: la retribuzione
individuale mensile di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del CCNL del 16 novembre
2022; l’assegno per il nucleo familiare, ove spettante; il rateo della tredicesima
mensilità maturato, in conformità alla disciplina dell’art. 75 del CCNL del 16
novembre 2022; l’indennità di comparto, di cui all’art.33 del CCNL del 22.1.2004; le
altre voci retributive già considerate utili ai fini della determinazione del trattamento
di fine rapporto di lavoro, di cui all’art.49 del CCNL del 14.9.2000.
10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 12 del CCNL del 9.05.2006.
Capo VI
Lavoro a distanza
Art. 40
Accesso al lavoro agile
1. L’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutti
i lavoratori – siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e
indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato
o determinato – con le precisazioni di cui al Titolo VI (Lavoro a distanza) d el CCNL
del 16.11.2022.
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2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 5 (Confronto), l’amministrazione individua
le attività che possono essere effettuate in lavoro agile. Sono esclusi i lavori in turno e
quelli che richiedono l’utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili.
3. L’amministrazione nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze
di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio
pubblico, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività. Fatte s alve queste
ultime e fermi restando i diritti di priorità sanciti dalle normative tempo per tempo
vigenti e l'obbligo da parte dei lavoratori di garantire prestazioni adeguate,
l’amministrazione - previa contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell ’art. 7,
comma 4 lett. ah) - avrà cura di facilitare l’accesso al lavoro agile ai lavoratori che si
trovano in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure. In
particolare, per i lavoratori che documentino particolari esigenze di salute o che
assistano familiari con disabilità in situazioni di gravità ai sensi della L. 104/1992 o
che godano dei benefici previsti dal D.Lgs 151/2001 a sostegno della genitorialità e per
le altre casistiche individuate in sede di contrattazione collettiva integrativa, con
l’accordo individuale di cui all’art. 65 del CCNL 16.11.2022 è possibile estendere il
numero di giorni di attività resa in modalità agile rispetto a quelle previste per il restante
personale.
4. il presente articolo disapplica e sostituisce l’articolo 64 del CCNL 16.11.2022.
Art. 41
Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione
1. La prestazione lavorativa in modalità agile può essere articolata nelle seguenti fasce
temporali:
a) fascia di contattabilità - nella quale il lavoratore è contattabile sia telefonicamente
che via mail o con altre modalità similari. Tale fascia oraria non può essere superiore
all’orario medio giornaliero di lavoro ed è articolata anche in modo funziona le a
garantire le esigenze di conciliazione vita-lavoro del dipendente;
b) fascia di inoperabilità - nella quale il lavoratore non può erogare alcuna prestazione
lavorativa. Tale fascia comprende il periodo di 11 ore di riposo consecutivo di cui
all’art. 29, comma 6, del CCNL 16.11.2022 a cui il lavoratore è tenuto nonché il
periodo di lavoro notturno tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del giorno successivo.
2. Nelle fasce di contattabilità, il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi
presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme
di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari mo tivi personali o
familiari di cui all’art. 32 (permessi retribuiti per particolari motivi personali o
familiari), i permessi sindacali di cui al CCNQ 4.12.2017 e s.m.i., i permessi per
assemblea di cui all’art. 11 (Diritto di assemblea), i permessi di cui all’art. 33 della L.
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104/1992. Il dipendente che fruisce dei suddetti permessi, per la durata degli stessi, è
sollevato dagli obblighi stabiliti dal comma 1 per le fasce di contattabilità.
3. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è
possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in
condizioni di rischio.
3. bis. Ai fini dell’erogazione del buono pasto, le ore di lavoro convenzionali della
giornata di lavoro resa in modalità agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il
dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in
presenza.
4. In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso
di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell’attività
lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il dipendente è ten uto a
darne tempestiva informazione al proprio dirigente. Questi, qualora le suddette
problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la
prestazione lavorativa, può richiamare, con un congruo preavviso, il dipendente a
lavorare in presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore è tenuto a
completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario
di lavoro.
5. Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile può essere
richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa
del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in servizio non comporta
un automatico diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite.
6. Il lavoratore ha diritto alla disconnessione. A tal fine, fermo restando quanto previsto
dal comma 1, lett.b), e fatte salve le attività funzionali agli obiettivi assegnati, negli
orari diversi da quelli ricompresi nella fascia di cui al comma 1, lett. a) non sono
richiesti i contatti con i colleghi o con il dirigente per lo svolgimento della prestazione
lavorativa, la lettura delle e-mail, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l’accesso e
la connessione al sistema informativo dell’Ente.
4. il presente articolo disapplica e sostituisce l’articolo 66 del CCNL 16.11.2022
Art. 42
Lavoro da remoto
1. Il lavoro da remoto può essere prestato anche, con vincolo di tempo e nel rispetto
dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di
lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione
lavorativa, che comporta la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso
dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.
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2. Il lavoro da remoto di cui al comma 1 - realizzabile con l’ausilio di dispositivi
tecnologici, messi a disposizione dall’amministrazione - può essere svolto nelle forme
seguenti:
a) presso il domicilio del dipendente;
b) altre forme di lavoro a distanza, come presso le sedi di coworking o i centri satellite.
3. Nel lavoro da remoto con vincolo di tempo di cui al presente articolo il lavoratore è
soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa
presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento al rispetto delle dispo sizioni in
materia di orario di lavoro. Sono altresì garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti
disposizioni legali e contrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio, con
particolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento economico.
4. Fermo restando quanto previsto dall’art. 5 (Confronto), le amministrazioni possono
adottare il lavoro da remoto con vincolo di tempo - con il consenso del lavoratore e, di
norma, in alternanza con il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio - nel caso di attività,
previamente individuate dalle stesse amministrazioni, ove è richiesto un presidio
costante del processo e ove sussistono i requisiti tecnologici che consentano la continua
operatività ed il costante accesso alle procedure di lavoro ed ai siste mi informativi
oltreché affidabili controlli automatizzati sul rispetto degli obblighi derivanti dalle
disposizioni in materia di orario di lavoro, pienamente rispondenti alle previsioni di cui
all’art. 29 (Orario di lavoro) del CCNL del 16.11.2022.
5. Fermo restando quanto previsto dall’art. 7 (Contrattazione collettiva Integrativa:
soggetti e materie), comma 4 lett. ah), per i lavoratori che documentino particolari
esigenze di salute o che assistano familiari con disabilità in situazioni di gravità ai sensi
della L. 104/1992 o che godano dei benefici previsti dal D.Lgs 151/2001 a sostegno
della genitorialità e per le altre casistiche individuate in sede di contrattazione collettiva
integrativa, con l’accordo individuale di cui all’art. 65 del CCNL 16.11.2022 è
possibile estendere il numero di giorni di attività resa in modalità da remoto rispetto a
quelle previste per il restante personale.
6. L’amministrazione concorda con il lavoratore il luogo o i luoghi ove viene prestata
l’attività lavorativa ed è tenuta alla verifica della sua idoneità, anche ai fini della
valutazione del rischio di infortuni, nella fase di avvio e, successivamente, con
frequenza almeno semestrale. Nel caso di lavoro prestato presso il domicilio ,
l’amministrazione concorda con il lavoratore tempi e modalità di accesso al domicilio
per effettuare la suddetta verifica.
7. Al lavoro da remoto di cui al presente articolo si applica quanto previsto dall’art. 65
in materia di lavoro agile (Accordo individuale) del CCNL 16.11.2022, con eccezione
del comma 1 lett. e) dello stesso e dall’art. 41 (Articolazione della prestazione in
modalità agile) commi 4 e 5.
8. il presente articolo disapplica e sostituisce l’articolo 68 del CCNL 16.11.2022
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Capo VII
Disposizioni comuni su istituti economici
Art. 43
Patrocinio legale
1. Gli enti , nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un
procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente, per
fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei
compiti di ufficio, assumono a proprio carico, a condizione che non sussista un
presunto e motivato conflitto di interesse, anche solo potenziale, ogni onere di difesa
per tutti i gradi del giudizio - ivi inclusi gli oneri relativi ai consulenti tecnici e alle fasi
preliminari, ove propedeutiche e necessarie per le successive fasi del giudizio facendo
assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all’interessato per il relativo
assenso.
2. Qualora non abbia trovato applicazione il comma 1 e il dipendente intenda
comunque nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia, lo comunica
tempestivamente all’amministrazione che può esprimere il suo motivato diniego non
oltre i successiv i 15 giorni; in questo caso i relativi oneri sono interamente a carico
dell’interessato, fatto salvo il rimborso nei termini e secondo le condizioni di cui ai
commi 3 e 4 e fatte salve eventuali, diverse disposizioni di legge in materia.
3. Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e
specificamente, nell’ambito del procedimento penale, con sentenze o decreti di
assoluzione o di non luogo a procedere, o di archiviazione, che abbiano valore di cosa
giudicata, perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso o per
infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come
reato, nonché per remissione di querela, l’ente procede al rimborso delle spese legali e
di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato
applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al
legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche
nei casi in cui al personale non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1
per presunto confl itto di interesse, anche solo potenziale, ivi inclusi i procedimenti
amministrativo-contabili, ove il rimborso avverrà nei limiti consentiti
dall’ordinamento. Resta ferma, per tutti i procedimenti, la verifica di congruità della
spesa. Gli enti possono concedere anticipazioni del rimborso in caso di sentenza di
assoluzione pronunziata in appello, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva
che accerti la responsabilità.
4. Resta comunque ferma la possibilità per il personale di nominare un proprio legale
o consulente tecnico di fiducia, anche a supporto del legale o del consulente messo a
disposizione dell’ente, anche senza la previa comunicazione all’amministrazione di cui
al comma 2. In tali casi e nel caso in cui l’amministrazione abbia comunicato il suo
60
motivato diniego ai sensi del comma 2, anche ove vi sia la conclusione favorevole del
procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.
5. L’amministrazione dovrà esigere dal di pendente eventualmente condannato con
sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o
colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dalla stessa per la sua difesa ivi inclusi gli oneri
sostenuti nei procedimenti di cui al comma 1.
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 59 del CCNL del 16.11.2022.
Art. 44
Patrocinio legale in caso di aggressioni
1. Gli enti sono tenuti a garantire la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro attuando
tutte le iniziative più opportune per la tutela degli stessi.
2. L’ente nell’ipotesi di aggressione nei confronti del personale dipendente ad opera di
terzi, assume ogni onere a difesa per tutti i gradi di giudizio – ivi inclusi gli oneri
relativi a consulenti tecnici e alle fasi preliminari ove propedeutiche e necessarie per le
successive fasi del giudizio – facendo assistere il dipendente da un legale, previa
comunicazione all’interessato per il relativo assenso. Il dipendente può individuare un
legale e un consulente tecnico diversi, proponendoli all’ente che decide in merito.
3. L’ente nei casi di cui al comma 2 può costituirsi parte civile.
4. Nell’ipotesi di aggressione, l’Ente può prevedere a favore del personale un supporto
psicologico ove richiesto dal personale stesso.
Art. 45
Welfare integrativo
1. Le amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione collettiva integrativa di
cui all’art. 7, comma 4, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in
favore dei propri dipendenti, tra i quali:
a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia;
b) supporto all’educazione, all’istruzione e promozione del merito dei figli;
c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere
ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese
non differibili;
e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale;
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f) incentivazione alla mobilità sostenibile;
g) altre categorie di beni, servizi e benefici che, in base alle vigenti norme fiscali, non
concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti
mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da
precedenti norme, nonché mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all’art. 79
del CCNL 16.11.2022 , nel limite definito in sede di contrattazione collettiva
integrativa. Tra le risorse del Fondo sono prioritariamente utilizzate, anche in deroga
al limite di cui al precedente periodo, quelle di cui all'art . 67, comma 3, lett. b) del
CCNL del comparto Funzioni locali sottoscritto il 21.05.2018.
3. Nelle Camere di commercio l’erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, lett.
e) può avvenire mediante successiva istituzione di - ovvero adesione a - un fondo di
assistenza sanitaria integrativa del servizio sanitario nazionale. In tal caso , il
finanziamento a carico degli enti, che non potrà determinare ulteriori o maggiori oneri,
trova comunque copertura nelle risorse di cui al comma 2.
4. Ai fini della stipula delle polizze di cui al comma 1 lett. e) o, comunque, per una
migliore gestione degli interventi previsti in attuazione del presente articolo, le
amministrazioni possono associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione
già esistente, nel rispetto della normativa vigente.
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 82 del CCNL 16.11.2022.
Art. 46
Trattamento economico del personale in distacco sindacale
1. Il trattamento economico del personale in distacco sindacale si compone:
a) dello stipendio tabellare, ivi compresa la quota di indennità di comparto conglobata
ai sensi dell’art. 60, nonché degli eventuali assegni ad personam o RIA in godimento;
b) di un elemento di garanzia della retribuzione, in una percentuale non inferiore al
60% e non superiore al 90% delle voci retributive conseguite dall’interessato
nell’ultimo anno solare di servizio che precede l’attivazione del distacco, corrisposte a
carico del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79 del CCNL 16.11.2022, con
esclusione delle voci di cui all’art. 59 (Fondo risorse decentrate : utilizzo), comma 2
lett. c), lett. d), lett. f) limitatamente all’indennità di cui al secondo periodo, lett. g) ,
lett. h), lett. i), lett. k).
2. La misura percentuale dell’elemento retributivo di cui al comma 1, lett. b), è definita
in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all’art. 7 , lett. ai) ed il relativo
onere è posto a carico delle risorse disponibili del Fondo risorse decentrate di cui all’art.
59 del presente CCNL.
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3. In sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all’art. 7 è definita , altresì, la
quota dell’elemento retributivo di cui al comma 1, lett. b) erogata con carattere di fissità
e periodicità mensile, entro il tetto dei trattamenti in godimento erogati in precedenza
all’interessato, aventi le medesime caratteristiche.
4. Anche in conseguenza di quanto previsto al comma 3, la natura delle diverse quote
che compongono l’elemento di garanzia non subisce modifiche, agli effetti
pensionistici e dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, rispetto alle voci
retributive precedentemente attribuite all’interessato; pertanto, non si determinano, in
relazione a tali effetti, nuovi o maggiori oneri.
5. Per i distacchi in corso alla data di entrata in vigore del presente CCNL, la cui
attivazione sia avvenuta prima del 2022, la percentuale di cui al comma 1, lett. b) è
applicata al valore medio di ente, nell’anno 2021, delle voci retributive a carico del
Fondo risorse decentrate di cui comma 1, lett. b), computate nell’elemento di garanzia.
6. In caso di distacco part -time o frazionato, l’elemento di garanzia è riproporzionato
in base alla corrispondente percentuale di distacco.
7. La disciplina di cui al presente articolo è applicata, presso le singole
amministrazioni, dalla data di decorrenza della contrattazione collettiva integrativa di
cui ai commi 2 e 3, successiva a quella di sottoscrizione del presente CCNL.
8. Il presente articolo entra in vigore dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di
sottoscrizione del presente CCNL e da tale data disapplica e sostituisce l’art. 47 del
CCNL del 14.9.2000, come integrato dall’art. 39 del CCNL del 22.1.2004, nonché l’art.
19 del CCNL del 5.10.2001.
Art. 47
Indennità di servizio esterno
1. Al personale che rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi
esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera, il cui importo è determinato in
sede di contrattazione collettiva integrativa ai sensi dell’art. 7 comma 4 lett. e), nel
limite massimo di 15,00 euro, tenendo conto del valore minimo previsto dall’art. 59,
(Fondo Risorse decentrate: utilizzo) comma 3-bis. L’indennità può essere frazionata su
base oraria secondo i criteri generali definiti in sede di contrattazione collettiva
integrativa ai sensi del suddetto articolo art. 7.
2. L’indennità di cui al comma 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento
del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all’espletamento
dello stesso in ambienti esterni.
3. L’indennità di cui al presenta articolo:
a) è cumulabile con l’indennità di turno, di cui all’art. 25 (Turno) del presente CCNL;
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b) è cumulabile con le indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del
6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva;
d) è cumulabile con i compensi derivanti da attività svolte per conto di soggetti terzi
con oneri a carico di questi ultimi.
4. Gli oneri per la corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo sono a carico
del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79 del CCNL 16.11.2022.
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 100 del CCNL 16.11.2022.
Art. 48
Differenziazione del premio individuale
1. Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto
dal sistema di valutazione dell’ente, è attribuita una maggiorazione del premio
individuale di cui all’art. 59, comma 2, lett. b), che si aggiunge alla quota di detto
premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi.
2. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione collettiva
integrativa, non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro -capite
dei premi destinati al personale ai sensi del comma 1. Per gli Enti con un numero di
dipendenti pari o inferiore a 10 detta percentuale non potrà comunque essere inferiore
al 25%. Gli enti che abbiano dato attuazione alla disciplina di cui al comma 4 possono
definire un minor valore percentuale, comunque non inferiore al 20%.
3. La contrattazione collettiva integrativa definisce altresì, preventivamente, una
limitata quota massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione può essere
attribuita, nonché i criteri per regolare eventuali casi di parità.
4. In sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all’art. 7 del presente CCNL è
possibile correlare l’effettiva erogazione di una quota delle risorse di cui all’art. 79
comma 2 lett. c) (Fondo risorse decentrate: costituzione) del CCNL 16.11.2022, al
raggiungimento di uno o più obiettivi riferiti agli effetti dell’azione dell’ente nel suo
complesso, oggettivamente misurabili.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione se il numero dei
dipendenti in servizio nell’Ente non è superiore a 5 unità.
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 81 del CCNL 16.11.2022.
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Art. 49
Indennità per centralinisti non vedenti
1.In sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all’art. 7, comma 4 lett. ao) è
possibile incrementare l ’importo riconosciuto ai centralinisti non vedenti, a titolo di
indennità giornaliera di cui all’art. 9, comma 1 della L. 11 3/1985 di un importo non
superiore al 20% dei valori attualmente previsti, con relativi oneri a carico del Fondo
risorse decentrate di cui all’art. 79 del CCNL 16.11.2022.
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TITOLO V
RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE
Art. 50
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale o da
provvedimenti giudiziari inibitori che impediscano la prestazione lavorativa è sospeso
d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di
detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà , o del provvedimento
giudiziario inibitorio della prestazione lavorativa.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione,
anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la
restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’ente
disponga, ai sensi dell’art. 55 -ter del D.Lgs.n.165/2001, la sospensione del
procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 62 del
CCNL 21.05.2018.
3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti
dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.Lgs. n. 235/2012.
4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova
applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga
condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale
della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001.
5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo55 -ter
del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 62 del CCNL 21.05.2018.
6. Ove l’ente proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 72 (Codice
Disciplinare), comma 9, punto 2 del CCNL 16.11.2022, la sospensione del dipendente
disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del
procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente
disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un
periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il
dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che
comportano l’applicazione dell’art. 72, comma 9, punto 2, l’ente ritenga che la
permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della
stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei
cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’ente stesso. In tal
caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la so spensione dal servizio, che sarà
sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato
eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 62 del
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CCNL 21.05.2018, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso
l’applicabilità dell’art. 72, comma 9, punto 2 del CCNL 16.11.2022.
7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità
pari al 50% dello stipendio, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione
individuale di anzianità, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento,
pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”
oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto
corrisposto, d urante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà
conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le
indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio, o a prestazioni di carattere
straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 62, comma
2, secondo periodo, del CCNL 21.05.2018 il conguaglio dovrà tener conto delle
sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di
condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento,
al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato
in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo
svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma
1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
10. Resta fermo quanto previsto dall’art.55 quater comma 3 bis del D.Lgs. n. 165/2001.
11. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 61 del CCNL 21.05.2018.
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TITOLO VI
TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
Lavoro a tempo determinato
Art. 51
Contratto di lavoro a tempo determinato
1. Gli enti possono stipulare contratti individuali per l’assunzione di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001
e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, nonché dei
vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. I contratti a termine hanno la durata massima di trentasei mesi e tra un contratto e
quello successivo è previsto un intervallo di almeno dieci giorni, dalla data di scadenza
di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero almeno venti giorni, dalla da ta di
scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, fermo restando quanto previsto
per le attività stagionali.
3. Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di
somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non
può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio
al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all’unità
superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per gli enti che occupano fino a 5
dipendenti è sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel
caso di inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero
dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell’assunzione.
4. Le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a
quelle individuate dal D.Lgs. n. 81/2015, sono:
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati
all’accrescimento di quelli esistenti;
b) particolari necessità di enti di nuova istituzione;
c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che
abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;
d) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al
personale docente ed educativo degli enti locali;
e) stipulazione di contratti a tempo determinato per l’assunzione di personale da adibire
all’esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali;
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f) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;
g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;
h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di
stabilizzazione.
5. Gli enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei
principi di cui all’art. 35 del D. Lgs. n.165/2001, le procedure selettive per l’assunzione
di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, tenuto conto della
programmazione dei fabbisogni del personale di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001.
6. Nell’ambito delle esigenze straordinarie o temporanee sono ricomprese anche le
seguenti ipotesi di assunzione di personale con contratto di lavoro a termine:
a) sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi
compreso il personale che fruisce dei congedi previsti dagli articoli 4 e 5, della L. n.
53/2000; nei casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro programmate, co n
l’esclusione delle ipotesi di sciopero, l’assunzione a tempo determinato può essere
anticipata fino a trenta giorni al fine di assicurare l’affiancamento del lavoratore che si
deve assentare;
b) sostituzione di personale assente per congedo di maternità, di congedo parentale e
per malattia del figlio, di cui al D. Lgs. n. 151/2001; in tali casi l’assunzione a tempo
determinato può avvenire anche trenta giorni prima dell’inizio del periodo di
astensione.
7. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 6, l’ente può procedere ad assunzioni a
termine anche per lo svolgimento delle mansioni di altro lavoratore, diverso da quello
sostituito, assegnato a sua volta, anche attraverso il ricorso, ai sensi dell’art. 52 del D.
Lgs. n.165/2001 e dell’art. 8 del CCNL del 14.09.2000, al conferimento di mansioni
superiori a quelle proprie del lavoratore assente con diritto alla conservazione del
posto.
8. Nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 6, nel contratto individuale è specificata
per iscritto la causa della sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito,
intendendosi per tale non solo il dipendente assente con diritto alla conserv azione del
posto, ma anche l’altro dipendente di fatto sostituito nella particolare ipotesi di cui al
precedente comma 7. La durata del contratto può comprendere anche periodi di
affiancamento necessari per il passaggio delle consegne.
9. L'assunzione con contratto a tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero
a tempo parziale.
10. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla
scadenza del termine indicato nel contratto individuale o, prima di tale data, comunque,
con il rientro in servizio del lavoratore sostituito, nel caso di contratto a te mpo
determinato stipulato per ragioni sostitutive.
69
11. Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto
stabilito direttamente dalla legge per le attività stagionali, nel caso di rapporti di lavoro
a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per
effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della
medesima area, è possibile derogare alla durata massima di trentasei mesi di cui al
comma 2. Tale deroga non può superare i dodici mesi, o termini diversi previ sti da
disposizioni di leggi speciali, e può essere attuata esclusivamente nei seguenti casi:
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati a
all’accrescimento di quelli esistenti;
b) particolari necessità di enti di nuova istituzione;
c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che
abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;
d) prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e sviluppo;
e) rinnovo o la proroga di un contributo finanziario;
f) progetti pluriennali finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati
g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;
h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di
stabilizzazione;
i) conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali;
l) attività finalizzate a fronteggiare emergenze sismiche.
12. Ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, in deroga alla generale
disciplina legale, nei casi di cui al comma 11, l’intervallo tra un contratto a tempo
determinato e l’altro, nell’ipotesi di successione di contratti, può essere ridotto a cinque
giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi e a dieci giorni per i contratti superiori
a sei mesi. Le disposizioni in materia di intervallo tra contratti non trovano applicazione
nell’ipotesi di stipulazione di contratti a tempo determinat o per il conferimento di
supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali e per l’assunzione di
personale da adibire all’esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli
assistenti sociali.
13. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D. Lgs. n.
165/2001.
14. Per le assunzioni a tempo determinato, restano fermi i casi di esclusione previsti
dall’art. 20 del D.lgs. n. 81/2015.
15. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 60 del CCNL del 16.11.2022.
70
Art. 52
Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo
determinato
1. Al personale assunto con contratto a tempo determinato si applica il trattamento
economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il personale
assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine
e con le precisazioni seguenti e dei successivi commi:
a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato, entro il limite
annuale stabilito per i lavoratori assunti per la prima volta nella pubblica
amministrazione, ai sensi dell’art. 28 (Ferie, recupero festività.) comma 4; nel caso in
cui, tenendo conto della durata di precedenti contratti a tempo indeterminato o
determinato comunque già intervenuti, anche con altre amministrazioni, pure di diverso
comparto, il lavoratore abbia comunque prestato servizio per più di tre anni, le ferie
maturano, in proporzione al servizio prestato, entro il limite annuale di 28 o 32 giorni,
stabilito dall’art. 28 , commi 2 e 3 a seconda dell’articolazione dell’orario di lavoro
rispettivamente su cinque o su sei giorni;
b) in caso di assenza per malattia, fermi restando - in quanto compatibili - i criteri
stabiliti dall’art. 36 (Assenze per malattia):
b1) il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può
in ogni caso superare il termine massimo fissato dall’art. 36 (Assenze per malattia);
b2) ai fini della determinazione del periodo in cui è corrisposto il trattamento
economico si applica l’art. 5 del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni
nella L. n. 638/1983, nel limite massimo retribuito di cui all’art . 36 (Assenze per
malattia), comma 1;
b3) ai fini della determinazione percentuale di retribuzione spettante, secondo i
criteri di cui al medesimo art. 36 (Assenze per malattia) comma 11 i relativi periodi
sono stabili in misura proporzionalmente rapportata al periodo in cui è corrisposto il
trattamento economico, determinati con le modalità indicate alla precedente lettera
b2). In ogni caso, nei primi due mesi di assenza è corrisposto il trattamento
economico in misura intera;
b4) resta fermo che il trattamento economico non può essere comunque erogato oltre
alla cessazione del rapporto di lavoro;
c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un
massimo di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai
sensi dell’art. 31 (Permessi retribuiti), comma 2;
d) nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi
continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, oltre ai permessi di cui alla lett.
c), possono essere concessi i seguenti permessi:
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- permessi retribuiti per motivi personali o familiari, di cui all’art. 32 (Permessi
orari retribuiti per motivi personali);
- permessi per esami o concorsi, di cui all’art. 31 (Permessi retribuiti), comma 1,
primo alinea;
- permessi per visite specialistiche, esami e prestazioni diagnostiche, di cui all’art.
33 (Assenze per visite specialistiche);
- permessi per lutto di cui, all’art.31 (Permessi retribuiti) comma 1, secondo alinea;
- permessi brevi di cui all’art. 42 (Permessi brevi) CCNL 16.11.2022.
e) il numero massimo annuale per ciascuna tipologia dei permessi di cui alla lettera d)
deve essere riproporzionato in relazione alla durata temporale nell’anno del contratto
a termine stipulato, salvo il caso dei permessi per lutto; l’eventuale frazione di unità
derivante dal riproporzionamento è arrotondata all’unità superiore, qualora la stessa sia
uguale o superiore a 0,5;
f) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da
specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, compresa la L. n.53/2000,
anche con riferimento ai permessi per lutto, ai quali si applica la disciplina lega le, nei
casi di rapporto di durata inferiore a sei mesi.
2. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del
rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad un periodo di prova, secondo la disciplina,
dell’art. 21 (Periodo di prova), non superiore comunque a due settimane per i rapporti
di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. In deroga
a quanto previsto dall’art. 21 (Periodo di prova) in qualunque momento del periodo di
prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di prea vviso né di
indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione di cui al comma 4,
indicati nel citato articolo. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla
controparte e ove posto in essere dall’ente deve essere motivato.
3. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in
generale, quando per la brevità del rapporto a termine non sia possibile applicare il
comma 5 dell’art. 24 (Contratto individuale di lavoro) CCNL 16.11.2022, il contratto
è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente.
Nel caso che il dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in
possesso dei requisiti previsti per l’assunzione, il rapporto è r isolto con ef fetto
immediato, salva l’applicazione dell’art. 2126 c.c.
4. In tutti i casi in cui il presente CCNL prevede la risoluzione del rapporto con
preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, ad eccezione di
quelli previsti dal comma 10 dell’art. 51 (Contratto di lavoro a tempo determinato) e
dal comma 2 del presente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo determinato il
termine di preavviso è fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni
contrattualmente stabilito e, comunque, non può superare i 30 giorni, nelle ipotesi di
durata dello stesso superiore all’anno. In caso di dimissioni del dipendente, i termini
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sono ridotti alla metà, con arrotondamento all’unità superiore dell’eventuale frazione
di unità derivante dal computo.
5. I periodi di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, possono essere
adeguatamente valutati, nell’ambito delle procedure di reclutamento o procedure di
progressioni tra le aree o progressioni economiche dello stesso ente o di altro ente o
amministrazione, secondo requisiti o criteri che attengono alla durata di tali periodi ed
alla corrispondenza tra professionalità richiesta nei posti da coprire ed esperienza
maturata nei rapporti di lavoro a termine.
6. Gli enti assicurano ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato
interventi informativi e formativi, con riferimento sia alla tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le previsioni del D. Lgs. n. 81/2008, sia alle
prestazioni che gli stessi sono chiamati a rendere, adeguati all’esperienza lavorativa,
alla tipologia dell’attività ed alla durata del contratto, al pari del personale a tempo
indeterminato.
7. In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a
tempo determinato già prestati dal dipendente anche presso altri Enti con attribuzioni
del medesimo profilo e categoria/area di inquadramento, concorrono a determinare
l’anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l’applicazione di determinati istituti
contrattuali.
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 61 del CCNL del 16.11.2022.
Capo II
Lavoro a tempo parziale
Art. 53
Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle categorie e dei profili a tal fine individuati
nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta
dei dipendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della
dotazione organica complessiva di ciascuna area, rilevata al 31 dicembre di ogni anno,
con esclusione degli incarichi di EQ. Il lavoratore titolare delle stesse può ottenere la
trasformazione del suo rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa
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rinuncia all’incarico conferitogli. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde
arrivare comunque all’unità.
3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale,
i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale
(giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro
subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6.
4. L’ente, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la
trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma
11 oppure nega la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2;
b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere,
comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio
svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si
determini un pregiudizio alla funzionalità dell’ente.
5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di
lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle
previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’art. 73
del D.L. n. 112/2008.
6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione non sia
superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere un’altra attività lavorativa
e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di
incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a
comunicare, entro quindici giorni, all’ente nel quale prestano servizio l’eventuale
successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate
dagli enti in sede di contrattazione collettiva integrativa e tenendo conto delle esigenze
organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore
10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 3, le domande sono
comunque presentate senza limiti temporali.
8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2
e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del
D. Lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione
a tempo pieno;
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e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari
conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi
terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero;
g) i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale stabilizzati ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno
a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del D. Lgs. n. 81/2015.
Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’ent e dà
luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15
giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del
raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7.
10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro
stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro,
della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale
dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo
trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni,
l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni
programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene
mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i
medesimi elementi di cui al comma 10. In tale accordo, le parti possono eventualmente
concordare anche un termine di durata per il rapporto di lavoro a tempo parziale che si
va a costituire.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo
pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un
biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del
biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina
non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla
relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di
chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di
assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto
dei vincoli di legge in materia di assunzioni.
14. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 53 del CCNL del 21.05.2018.
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Art. 54
Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
1. La prestazione lavorativa in tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella
a tempo pieno.
2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:
a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al
tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni
lavorativi (5 o 6 giorni);
b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi
predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno e con articolazione della
prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati period i
dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale
prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana,
mese o anno);
c) misto, ossia con combinazione delle due modalità indicati nelle lettere a) e b).
3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il
dipendente.
4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% con orario su due giorni
settimanali, può recuperare i ritardi ed i permessi orari con corrispondente prestazione
lavorativa in una ulteriore giornata concordata preventivamente con l’ente, senza effetti
di ricaduta sulla regola del proporzionamento degli istituti contrattuali applicabili.
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 54 del CCNL del 21.05.2018.
Art. 55
Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale
1. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto
della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento.
2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e
misto, entro il normale orario di lavoro di 36 ore, può essere richiesta l’effettuazione
di prestazioni di lavoro supplementare, intendendosi per queste ultime quelle svolte
oltre l’orario concordato tra le parti, ma nei limiti dell’orario ordinario di lavoro, come
previsto dall’art. 6, comma 1, del D. lgs. n. 81/2015. La misura massima della
percentuale di lavoro supplementare è pari al 25% della durata dell’orario di lavoro a
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tempo parziale concordata ed è calcolata con riferimento all’orario mensile. Nel caso
di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, con prestazione dell’attività
lavorativa in alcuni mesi dell’anno, la misura del 25% è calcolata in relazione al
numero delle ore annualmente concordate.
3. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze
organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti
da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.
4. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto, le ore di
lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo dell’orario di
lavoro settimanale del corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle
quali non sia prevista la prestazione lavorativa. In presenza di un rapporto di lavoro a
tempo parziale di tipo verticale, le ore di lavoro supplementare possono essere
effettuate entro il limite massimo settimanale, mensile o annuale previsto per il
corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la
prestazione lavorativa.
5. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla
retribuzione oraria globale di fatto di cui all’art. 74, comma 2, lettera d) del CCNL
16.11.2022, maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico
delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.
6. Qualora le ore di lavoro supplementari siano eccedenti rispetto a quelle fissate come
limite massimo dal comma 2, ma rientrino comunque entro l’orario ordinario di lavoro,
la percentuale di maggiorazione di cui al precedente comma 5 è elevata al 25%.
7. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto è
consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario intendendosi per tali le
prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori rispetto all’orario concordato tra le parti
e che superino anche la durata dell’orario normale di lavoro, ai sensi dell’art. 6, comma
3, del D. lgs. n. 81/2015. Per tali prestazioni trova applicazione, anche per le modalità
di finanziamento, la generale disciplina del lavoro straordinario di cui all’art.14 del
CCNL del 1.04.1999 ed all’art. 38 del CCNL del 14.09.2000.
8. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare per
comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale,
previste nei casi di cui all’art. 6, comma 2, del D. lgs. n. 81/2015.
9. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale:
a) il numero di giorni di ferie e giornate di riposo di cui all’art. 28 (Ferie) comma
6 e le altre assenze giornaliere dal servizio previste dalla legge o dai CCNL sono
pari a quelli previsti a favore dei lavoratori a tempo pieno. Il relativo trattamento
economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera;
b) le assenze orarie, previste dalla legge o dai CCNL, sono riproporzionate in
ragione della percentuale di lavoro a tempo parziale.
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9-bis. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale:
a) il numero di giorni di ferie e giornate di riposo di cui all’art. 28 (Ferie) comma
6 e le altre assenze giornaliere dal servizio previste dalla legge o dai CCNL sono
riproporzionate in ragione del rapporto tra il numero di giornate di lavoro teorico
previste per il lavoratore a tempo parziale nell’anno rispetto al numero d i
giornate di lavoro teorico del lavoratore a tempo pieno nell’anno; fanno
eccezione i permessi ex art. 33, commi 3 e 6, L. 104/1992 i quali si
riproporzionano solo qualora nel singolo mese il numero di giornate di lavoro
del lavoratore a tempo parziale sia pari o inferiore al 50% del numero di giornate
di lavoro teorico previste nel medesimo mese per il lavoratore a tempo pieno;
b) le assenze orarie dal servizio – previste dalla legge o dai CCNL, sono
riproporzionate in ragione del rapporto tra il numero di ore lavorative annuali
previste per il lavoratore a tempo parziale rispetto al numero di ore lavorative
annuali previste per il lavoratore a tempo pieno; fanno eccezione i permessi ex
art. 33, commi 3 e 6, L. 104/1992 i quali si riproporzionano solo qualora l’orario
teorico mensile sia pari o inferiore al 50% di quello del personale a tempo pieno;
c) il criterio di proporzionalità di cui alla lettera a) primo periodo si applica anche
alle assenze per malattia, fermo restando che, ai fini della maturazione del
perìodo di conservazione del posto:
c1) si considerano solo le giornate di lavoro teorico del lavoratore a tempo
parziale comprese nel certificato medico;
c2) alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso si sommano le
assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente;
d) il periodo di congedo di maternità e paternità previsto dal D. lgs. n. 151/2001è
riconosciuto per intero, anche per la parte ricadente in periodo non lavorativo; il
relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di congedo di
maternità o paternità, è determinato con le modalità dei commi 10 e 11;
e) il permesso per matrimonio, i riposi giornalieri per maternità ed i permessi per
lutto spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo
restando che il relativo trattamento economico è determinato secondo le
modalità dei commi 10 e 11.
9-ter. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale o misto non si riducono i
termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso. A tal fine i termini previsti
vengono trasformati nel corrispondente numero di giornate di lavoro teorico per i
lavoratori con rapporto di lavoro a tempo pieno; per la maturazione dei termini così
ridefiniti, si considerano solo le giornate effettivamente lavorate dal dipendente con
rapporto di lavoro a tempo parziale.
9-quater. Ai soli fini dell’effettuazione del calcolo delle giorni/ore di lavoro teorico di
cui ai commi 9, 9 -bis e 9-ter le giornate festive infrasettimanali si considerano come
giornate lavorative.
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10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è
proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e
periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa
area o categoria e profilo professionale.
11. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione
di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa,
sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionat a o non
direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai
contratti collettivi integrativi.
12. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte
per intero le aggiunte di famiglia.
13. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in materia di rapporto
di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2015.
14. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 62 del CCNL del 16.11.2022.
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TITOLO VII
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 56
Incrementi degli stipendi tabellari
1. Gli stipendi tabellari, come previsti dal CCNL 16.11.2022 sono incrementati:
- per l’anno 2022: di importi mensili lordi corrispondenti all’anticipazione di cui all’art.
47-bis, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 spettante in tale anno ai sensi dell’art. 1, comma
609 della legge n. 234/2021;
- per l’anno 2023: di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti
all’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 spettante in tale
anno ai sensi dell’art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;
- con decorrenza dall’1/1/2024: degli importi mensili lordi, per tredici mensilità,
indicati nell’allegata Tabella A, colonna 1 , i quali riassorbono e ricomprendono gli
incrementi dei primi due alinea.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del
comma 1, terzo alinea, a decorrere dall’1/1/2024 sono rideterminati nelle misure di cui
all’allegata tabella B, colonna 1.
3. Gli incrementi di cui al presente contratto devono intendersi comprensivi
dell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 corrisposta ai
sensi dell’art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere
dall’1/1/2024, ai sensi dell’art. 1, comma 28 della legge n. 213/2023. L’erogazione
disposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 145/2023, per gli
enti che vi abbiano provveduto, costituisce anticipazione di quanto dovuto, per l’anno
2024, ai sensi del comma 1 terzo alinea.
Art. 57
Effetti dei nuovi stipendi
1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti
dall’art. 56 (Incrementi degli stipendi tabellari) del presente CCNL hanno effetto, dalle
singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione
le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 56 (Incrementi degli
stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti,
tenendo conto delle decorrenze e degli importi previsti dalle Tabelle A e B , nei
confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel
80
periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennità premio di fine
servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR nonché di quella prevista
dall'art. 2122 del C.C., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data d i
cessazione del rapporto.
3. Sono confermati gli effetti del conglobamento della IIS nello stipendio tabellare di
cui all’art. 29, commi 3 e 4, e di cui all’art. 30, comma 3, del CCNL del 22.1.2004.
Art. 58
Fondo risorse decentrate: integrazione alla disciplina dei precedenti CCNL
1. A decorrere dall’1.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all’art.
79 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari al 0,14% del
monte salari dell’anno 2021 di ciascuna amministrazione, relativo al personale
destinatario del presente CCNL.
2. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 121, L. n. 207 del 30.12.2024
(legge di bilancio per il 2025), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono
incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett.
c) dell’art. 79 del CCNL 16.11.2022 e quelle di cui all’art. 16, ( Retribuzione di
posizione e risultato EQ) comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo
0,22 per cento del monte salari di cui al comma 1. Tali risorse, in quanto finalizzate a
quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al
limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse
così individuate ripartendole in misura proporzionale, sulla base degli import i relativi
all’anno 2024, delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all’art. 16,
comma 6 del presente CCNL.
3. Le risorse stanziate ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025 alimentano
la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79, comma 1 del CCNL
16.11.2022.
Art. 59
Fondo risorse decentrate: utilizzo
1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse
decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di
progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui
all’art. 78 (Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione
professionale) comma 3 lett. b) del CCNL 16.11.2022 , e di quelle necessarie a
corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del
fondo: quote dell’indennità di comparto a carico del Fondo; incremento delle indennità
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riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all’art. 31, comma 7, secondo
periodo, del CCNL del 14.09.2000 e di cui all’art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità
che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non
titolare di incarico di Elevata Qualificazione, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del CCNL
del 6.07.1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai
predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi non più corrisposti
a seguito di cessazione del personale o acquisizione di superiore area nell’anno
precedente. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all’art. 79,
comma 1 del CCNL 16.11.2022 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel
rispetto delle disposizioni in materia contabile.
2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai
seguenti utilizzi:
a) premi correlati alla performance organizzativa;
b) premi correlati alla performance individuale;
c) indennità condizioni di lavoro, di cui all’art. 70-bis del CCNL 16.11.2022;
d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all’art. 26,
comma 1 e 5 del presente CCNL (Trattamento per attività prestata in giorno festivo,
festivo infrasettimanale, feriale non lavorativo);
e) indennità per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all’art 84
(Indennità per specifiche responsabilità) del CCNL 16.11.2022;
f) indennità di funzione di cui all’art. 97 di cui al CCNL 16.11.2022 ed indennità di
servizio esterno di cui all’art. 47 del presente CCNL;
g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle
risorse di cui all’art. 67, comma 3 lett. c) del CCNL 21.5.2018 ivi compresi i compensi
di cui all’art. 70-ter (Compensi Istat) del CCNL 21.05.2018;
h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di
cui all’art. 67 comma 3, lett. f) del CCNL 21.05.2018, secondo la disciplina di cui
all’art. 54 del CCNL del 14.09.2000;
i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all’art. 70 -
quater del CCNL 21.05.2018, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all’art. 67 comma
3, lett. g)) del CCNL 21.05.2018 e, eventualmente, per la parte non coperta da tali
risorse, con risorse generali di parte stabile;
j) differenziali stipendiali, finanziate con risorse stabili;
k) risorse destinate all’attuazione dei piani welfare ai sensi dell’art. 45, a valere su
stanziamenti destinati a tale specifica finalità, ad integrazione delle eventuali
disponibilità che le amministrazioni continuano a finanziare fuori dal Fondo per effetto
di norme di settore di cui permane vigenza;
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l) quota dell’ elemento di garanzia distacco sindacale a carico del Fondo risorse
decentrate ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. b);
m) assegno ad personam riassorbibile per progressioni tra le aree di cui all’art. 13,
comma 3;
3. La contrattazione collettiva integrativa destina ai trattamenti economici di cui al
comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), la parte prevalente delle risorse di cui all’art. 79,
comma 2 (Fondo risorse decentrate) del CCNL 16.11.2022 , ove stanziate, con
esclusione delle lettere c), f), g) del comma 3 dell’art. 67 del CCNL 21.05.2018 e,
specificamente, alla performance almeno il 30% delle risorse destinate ai suddetti
trattamenti economici.
3-bis. Nei casi in cui sia stabilito un valore giornaliero inferiore a 2 euro delle indennità
di cui all’art. 84-bis del CCNL 16.11.2022 (Indennità condizioni lavoro) e all’art. 47
(Indennità di servizio esterno) del presente contratto , la contrattazione collettiva
integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. d) e lett. e) destina adeguate risorse per
elevare tale valore minimo ad almeno 2 euro, a valere prioritariamente sulle risorse di
cui all’art. 58 (Fondo risorse decentrate: incrementi), comma 1.
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 80 del CCNL del 16.11.2022.
Art. 60
Parziale conglobamento nello stipendio tabellare della indennità di comparto di
cui all’art. 33 del CCNL del 22 gennaio 2004
1. Con decorrenza primo gennaio dell’anno successivo a quello di sottoscrizione
dell’Ipotesi di CCNL, le quote dell’indennità di comparto indicate nell’allegata tabella
C, colonna 2 e colonna 3 sono conglobate nello stipendio tabellare. Conseguentemente,
a decorrere dalla medesima data, gli importi mensili della indennità di comparto sono
rideterminati come indicato nella stessa tabella C, colonna 4 e sono posti interamente
a carico del Fondo risorse decentrate. L’incremento dello stipendio tabellare derivante
dal parziale conglobamento della indennità di comparto di cui al primo periodo
concorre al calcolo della indennità premio di fine servizio nel rispetto del sistema del
pro-rata.
2. Con la stessa decorrenza indicata al comma 1, la parte stabile del Fondo risorse
decentrate di cui all’art. 79 del CCNL 16/11/2022 è definitivamente e stabilmente
ridotta di un importo annuo determinato sulla base dei valori mensili indicati nella
colonna 3 della tabella C computati per dodici mensilità e delle unità di personale ,
anche a tempo determinato, destinatarie della indennità di comparto alla data d i
decorrenza del conglobamento indicata al comma 1.
3. Per effetto di quanto previsto al comma 1 e con la medesima decorrenza ivi indicata,
gli stipendi tabellari di cui all’art. 56 sono ulteriormente incrementati dei valori mensili
lordi per tredici mensilità di cui all’allegata tabella A, colonna 2.
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4. Gli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione del comma 3, sono rideterminati, a
decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, nelle misure di cui all’allegata tabella
B, colonna 2.
5. La riduzione del Fondo risorse decentrate di cui al comma 2 non determina alcun
ampliamento degli spazi di alimentazione del Fondo risorse decentrate ai fini del
rispetto delle previsioni di cui agli artt. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 e dell’art.
14, comma 1 -bis del D.L. n. 25/2025. Pertanto, detta riduzione continua ad essere
computata figurativamente ai fini del rispetto delle suddette discipline.
Tabella A
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
Area Incremento dal
1.1.2024
Conglobamento
indennità di
comparto
Incremento
complessivo
dalla decorrenza
del conglobamento
(1) (2) (3)
FUNZIONARI E D E LE VATA QUALIFICAZIONE 144,11 14,37 158,48
ISTRUTTORI 132,81 12,68 145,49
OPE RATORI E SPE RTI 118,17 10,89 129,06
OPE RATORI 113,51 8,97 122,48
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Tabella B
Nuova retribuzione tabellare annua
Valori in Euro per 12 mensilità a cui aggiungere la 13^ mensilità
Area Dal 1.1.2024
Dalla decorrenza del
conglobamento
indennità di comparto
(1) (2)
FUNZIONARI E D E LE VATA QUALIFICAZIONE 24.941,67 25.114,11
ISTRUTTORI 22.986,59 23.138,75
OPE RATORI E SPE RTI 20.452,55 20.583,23
OPE RATORI 19.645,43 19.753,07
Tabella C
Indennità di Comparto
Valori mensili in Euro da corrispondere per 12 mensilità
Area
Valori
mensili
di partenza
Quota
conglobata
a carico
del bilancio
Quota
conglobata
a carico
del fondo
Valori
mensili
di uscita
(1) (2) (3) (4)
FUNZIONARI E D E LE VATA QUALIFICAZIONE 51,90 4,95 10,62 36,33
ISTRUTTORI 45,80 4,34 9,40 32,06
OPE RATORI E SPE RTI 39,31 3,73 8,06 27,52
OPE RATORI 32,40 3,09 6,63 22,68
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DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1
Le parti, condividendo l’obiettivo di una maggiore trasparenza e comprensibilità dei
contenuti delle buste paga, ritengono necessario che tutti gli elementi retributivi siano
chiaramente indicati e rappresentati e che sia data una specifica evidenza ai
differenziali stipendiali, indicandola come voce stipendiale caratterizzata da fissità e
continuità. La materia potrà essere oggetto di ulteriore revisione nel CCNL relativo al
triennio contrattuale 2025-2027.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2
Ferme restando le vigenti diposizioni legali e contrattuali in materia di attribuzione dei
buoni pasto, l e parti condividono l’auspicio che , nelle proprie regolamentazioni di
dettaglio, gli enti adottino una uniforme definizione delle fasce orarie considerate ai
fini della maturazione dei requisiti per fruire dei buoni pasto, nei termini di seguito
indicati: prestazioni mattutine (dalle ore 6.01 alle ore 13.00), prestazioni pomeridiane
(dalle ore 13.01 alle ore 19.00), prestazioni serali (dalle ore 19.01 alle ore 21.59) e
prestazioni notturne (dalle ore 22 alle ore 6).
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 3
Le parti condividono l’auspicio che , qualora la contrattazione collettiva integrativa si
svolga a livello territoriale, ai fini di una maggiore semplificazione, gli enti si
avvalgano della possibilità di contrattare anche il riparto delle risorse di cui all’art. 7
comma 4 lett. a) in sede triennale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 4
Le parti concordano sulla necessità di avviare un confronto con il Ministro della
pubblica amministrazione sui temi che riguardano il pubblico impiego e i suoi sviluppi
futuri. In particolare, tali temi dovranno riguardare: graduale superamento dei tetti per
il trattamento economico accessorio in tutti i comparti di contrattazione , welfare
integrativo, agevolazioni fiscali sui premi di produttività , strumenti normativi per lo
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sviluppo delle carriere , formazione, rafforzamento degli istituti partecipativi
nell’ambito delle relazioni sindacali.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 5
Premesso che il Ministro della Funzione pubblica ha trasmesso all’Aran l’atto di
indirizzo quadro relativo ai CCNL del triennio 2025 -2027, riguardanti il personale
contrattualizzato delle amministrazioni pubbliche, le parti sono concordi nel voler
avviare, nel più breve tempo possibile - contestualmente alla sottoscrizione della
presente Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL del comparto Funzioni Locali
relativo al triennio 2022-2024 - le trattative per il successivo triennio contrattuale 2025-
2027.
Sono altresì concordi nel voler concludere tali trattative entro il 2026, anche mediante
anticipazione della sola parte economica, prevedendo - nell’ambito del suddetto
rinnovo - le risorse aggiuntive di cui alla emananda legge di bilancio per il 2026 (DDL
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale
per il triennio 2026 -2028, atto Senato n. 1689, art. 120, comma 4), ivi compresi gli
importi ivi previsti con decorrenza 2028, a valere sul rinnovo contrattuale 2025-2027.
Tutto ciò, al fine di rendere effettivi gli incrementi retributivi così definiti, nonché di
garantire continuità, e se possibile, contestualità tra gli incrementi retributivi relativi al
triennio 2022-2024 e quelli del successivo triennio 2025-2027.
Per il pieno rispetto di quanto previsto nella presente dichiarazione, la parte pubblica
si impegna conseguentemente ad avviare immediatamente le necessarie interlocuzioni
con il Comitato di Settore, al fine di consentire l’apertura del nuovo tavolo negozi ale
nei tempi sopra indicati.