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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 25893/2023

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4077-2021proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a , in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – R.G.N.24077/2021 Cron.

Rep.

C.C. 15/06/2023 giurisdizione Contributi alla Gestione separata.

Regime sanzionatorio. -2 - per la cassazione della sentenza n. 1291 del 20 2 1 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 16 marzo 20 2 1 (R.G.N. 3537/2019).

Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 15 giugno 2023dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di accertare l’infondatezza della pretesa avanzata dall’INPS per l’anno 2010, in relazione ai contributi dovuti alla Gestione separata (art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335) e alle connesse sanzioni.

Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, reputando ormai prescritto il credito dell’INPS. 2.–Con sentenza n. 1291 del 2021, depositata il 16 marzo 2021, la Corte d’appello di Napoli ha accolto in parte il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato legittima l’iscrizione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata per l’anno 2010 e fondata la pretesa contributiva.

Quanto alle sanzioni, la Corte territoriale le ha rideterminate ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sulla sortecapitale di Euro 2.004,00. 2.1.–A fondamento della decisione, i giudici del gravame hanno argomentato che la prescrizione quinquennale delle pretese dell’appellante decorre dal 6 luglio 2011, termine di scadenza per il pagamento dei contributi per l’anno 2010.

A fronte del termine così individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 2011, autorizzato a d integra re e ad attuare la fonte primaria ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è tempestiva la richiesta del 4 luglio 2016, formulata allorché la prescrizione non si era ancora compiuta. 2.2.–La Corte territoriale, disattesa l’eccezione di prescrizione, ha poi osservato che la pretesa, nel merito, è fondata. -3 - L’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata può essere esclusosolo al cospetto del versamento d’un contributo soggettivo, che attribuisca «al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell’invalidità e della morte in favore dei superstiti» (pagina 8 della sentenza).

Elemento che, nella vicenda in esame, non si riscontra.

Né si può invocare l’esenzione dall’obbligo in virtù dell’ammontare del reddito prodotto, che, nel caso di specie, si attesta su un importo di Euro 7.500,00 e dunque travalica la soglia di Euro 5.000,00 fissata dalla legge. 2.3.– Per quel che attiene al regime sanzionatorio, la Corte di merito ha escluso l’applicabilità della più severa disciplina dell’evasione, «in presenza di un quadro normativo di riferimento la cui incertezza interpretativa ha reso necessario l’intervento dello stesso legislatore, dovendo anche considerarsi le oscillazioni giurisprudenziali sulla questione» (pagina 10 della sentenza). 3.– L’ INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Napoli, con ricorsonotificato il 13 settembre 20 2 1 . 4.–[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso . 5.–Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, ai sensi dell’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 6.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 7.– Entrambe le parti hanno depositato memori a illustrativ a in vista dell’adunanza in camera di consiglio. 8.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’INPS denuncia violazione dell’art. 116, comma 8, lettere a) e b), della legge n. 388 del 2000 e lamenta che erroneamente la sentenza -4 - impugnata abbia applicato al caso di specie il regime sanzionatorio dell’omissione, senza tener contodel fatto che la lavoratrice autonoma abbia «omesso di comunicare, entro i termini previsti, i dati attinenti al rapporto di lavoro (retributivi e contributivi), rilevanti ai fini del computo dell’importo dell’obbligazione contributiva» (pagina 5 del ricorso per cassazione). 2.–Le censure sono inammissibili. 2.1.–In una controversia affine a quella odierna, questa Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze dell’INPS, volte a inferire il dolo di evasione dal mero dato dell’omissione delle comunicazioni concernenti lo svolgimento dell’attività lavorativa all’ente titolare del rapporto contributivo(Cass., sez. lav., 24 giugno 2022, n. 20446).

La pronuncia menzionata, con argomentazioni che si condividono integralmente e che qui si richiamano anche ai sensi dell’art. 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., ha rilevato che le critiche dell’Istituto, lungi dal denunciare un error in iudicandodella sentenza d’appello, ne contestano, in ultima analisi, l’accertamento di fatto in ordine all’insussistenza del coefficiente doloso dell’evasione.

Nel caso di specie, si deve rimarcare che la Corte di merito si è cimentata con tale accertamento, corroborato da una motivaz ione puntuale e aderente alle risultanze di causa (pagina 10 della sentenza impugnata).

Colgono dunque nel segno i rilievi formulati in via preliminare nel controricorso (pagine 10 e 11) e nella memoria depositata dalla controricorrentein vista dell’adun anza in camera di consiglio (pagina 4), che fanno levasull’attinenza delle censure a profili di fatto.

Dietro lo schermo della violazione di legge, le censure ambiscono a ottenere una rivalutazione, in chiave più favorevole, del materiale istruttorio acquisito e sono, pertanto, inammissibili (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476), anche perché neppure denunciano ritualmente un vizio riconducibile al paradigma dell’art. 360, primo -5 - comma, n. 5, cod. proc. civ. e all’omesso esame d’un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053). 2.2.–A tale rilievo s’affianca la considerazione che il giudice delle leggi, con la sentenza n. 104 del 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale «dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore» (punto 1 del dispositivo della pronuncia di accoglimento).

Le censure del ricorrente sono ancorate a un quadro normativo, oramai profondamente mutato per effetto della declaratoria d’illegittimità costituzionale della disciplina delle sanzioni civili, in relazione al periodo antecedenteall’entrata in vigore del d.l. n. 98 del 2011, come avviene nel caso di specie, in cui si controverte sull’annualità 2010.

Tale sopravvenienza priva d’ogni rilievoe pertinenza gli argomenti che sorreggono l’odierno ricorso e disvela, anche in questa prospettiva, l’inammissibilità dell’impugnazione, per la radicale inidoneità delle critiche, destituite del necessario ubi consistam normativo, a infirmare il percorso ricostruttivo della sentenza d’appello. 2.3.–Tali ragioni d’inammissibilità, già acclarate in altre occasioni della giurisprudenza di questa Corte, si rivelano dirimenti e assorbono -6 - gli ulteriori profili eccepiti, sempre in limine , dalla parte controricorrente.

Si deve perciò soprassedere anche alla disamina dell’istanzadella controricorrente di rim ettere alle sezioni unite la questione dell’improcedibilità del ricorso, quando a redigere l’attestazione di conformità della copia analogica della sentenza impugnata, predisposta per il giudizio di cassazione, sia il difensore che ha assistito la parte nel giudizio di merito e non il difensore già designato per il giudizio di legittimità (cfr., su tale questione, pagine 4 e 5 del controricorso e pagine 2 e 3 della memoria illustrativa).

L’istanza, difatti, concerne un problema ermeneutico priv o d ’incidenza concr eta sul giudizio , per le ragioni già esposte.

Né è dato scorgere i presupposti per rimettere la causaalla pubblica udienza, secondo la richiesta formulata dalla parte ricorrente nell’epigrafe della memoria illustrativa, senza il supporto di argomenti persuasiviche valgano a darle consistenza.

Le questioni trattate n el ricorso sono state scandagliate dalla giurisprudenza di questa Corte, anche alla stregua del novum rappresentato dalla pronuncia del giudice delle leggi, e ai principi di diritto già affermati in molteplici occasioni occorredare continuità .

Non appare perciò necessario sollecitare , con la trattazione in pubblica udienza,l’apporto dialettico delle parti (Cass., S.U., 5 giugno 2018, n. 14437). 3.–Il ricorso, pertanto, dev’essere dichiarato inammissibile.

Dev’essere confermata la pronuncia della Corte d’appello di Napoli, che ha escluso l’applicabilità del più severo regime dell’evasionee ha ricondotto alla fattispecie dell’omissione la condotta dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 4.–Del dictum della Corte costituzio nale , non si può giovare la parte controricorrente, al fine di rivendicare l’integrale esonero dalle sanzioni civili, in quanto si è limitata a chiedere la conferma della -7 - sentenza impugnata, senza ridiscutere in alcun modo l’applicazione delle sanzioni.

Tale circostanza, valorizzata dall’INPS nella memoria illustrativa,è riconosciuta dalla stessa parte controricorrente (pagine 6 e 7 della memoria illustrativa), che prospetta il formarsi del giudicato sulla debenza delle sanzioni.

Come questa Corte ha già affermato nella richiamata sentenza n. 20446 del 2022, l’efficacia retroattiva della declaratoria d’illegittimità costituzionale (art. 136 Cost. e art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87) dev’essere coordinata con i principi generali dell’ordinamento in materia d’impugnazioni.

La mancata impugnazione della parte che potrebbe beneficiare degli effetti della pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale preclude l’operatività di tale pronuncia a detrimento della parte cheha spiegato tempestivo ricorso, al fine diametralmente opposto di ottenere l’inasprimento delle sanzioni applicate.

A un esito siffatto è d’ostacolo il divieto di reformatio in peius , che si può evincere dagli artt. 100 e 112 cod. proc. civ.

Pertanto, «concernendo il ricorso principale dell’INPS la sola questione della configurabilità dell’evasione (invece che dell’omissione) contributiva, non si potrebbe dar corso all’applicazione del ius superveniens costituito dalla declaratoria d ’ incostituzionalità delle sanzioni senza con ciò stesso riformare la sentenza impugnata in danno della parte impugnante» (sentenza n. 20446 del 2022, cit.). 5.–La peculiare complessità dell e questioni dibattute , suffragata anchedalla necessità di un intervento chiarificatore del giudice delle leggi proprio in ordine a l regime sanzionatori o, non consente di ravvisare i presupposti per l’applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ., invocata dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa, e inducea compensare per intero le spese del presente giudizio . -8 - 6.–La declaratoria d’inammissibilità del ricorso, proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato p ari a quello previsto per la s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4077-2021proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a , in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – R.G.N.24077/2021 Cron. Rep. C.C. 15/06/2023 giurisdizione Contributi alla Gestione separata. Regime sanzionatorio. -2 - per la cassazione della sentenza n. 1291 del 20 2 1 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 16 marzo 20 2 1 (R.G.N. 3537/2019). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 15 giugno 2023dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di accertare l’infondatezza della pretesa avanzata dall’INPS per l’anno 2010, in relazione ai contributi dovuti alla Gestione separata (art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335) e alle connesse sanzioni. Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, reputando ormai prescritto il credito dell’INPS. 2.–Con sentenza n. 1291 del 2021, depositata il 16 marzo 2021, la Corte d’appello di Napoli ha accolto in parte il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato legittima l’iscrizione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata per l’anno 2010 e fondata la pretesa contributiva. Quanto alle sanzioni, la Corte territoriale le ha rideterminate ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sulla sortecapitale di Euro 2.004,00. 2.1.–A fondamento della decisione, i giudici del gravame hanno argomentato che la prescrizione quinquennale delle pretese dell’appellante decorre dal 6 luglio 2011, termine di scadenza per il pagamento dei contributi per l’anno 2010. A fronte del termine così individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 2011, autorizzato a d integra re e ad attuare la fonte primaria ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è tempestiva la richiesta del 4 luglio 2016, formulata allorché la prescrizione non si era ancora compiuta. 2.2.–La Corte territoriale, disattesa l’eccezione di prescrizione, ha poi osservato che la pretesa, nel merito, è fondata. -3 - L’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata può essere esclusosolo al cospetto del versamento d’un contributo soggettivo, che attribuisca «al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell’invalidità e della morte in favore dei superstiti» (pagina 8 della sentenza). Elemento che, nella vicenda in esame, non si riscontra. Né si può invocare l’esenzione dall’obbligo in virtù dell’ammontare del reddito prodotto, che, nel caso di specie, si attesta su un importo di Euro 7.500,00 e dunque travalica la soglia di Euro 5.000,00 fissata dalla legge. 2.3.– Per quel che attiene al regime sanzionatorio, la Corte di merito ha escluso l’applicabilità della più severa disciplina dell’evasione, «in presenza di un quadro normativo di riferimento la cui incertezza interpretativa ha reso necessario l’intervento dello stesso legislatore, dovendo anche considerarsi le oscillazioni giurisprudenziali sulla questione» (pagina 10 della sentenza). 3.– L’ INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Napoli, con ricorsonotificato il 13 settembre 20 2 1 . 4.–[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso . 5.–Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, ai sensi dell’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 6.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 7.– Entrambe le parti hanno depositato memori a illustrativ a in vista dell’adunanza in camera di consiglio. 8.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’INPS denuncia violazione dell’art. 116, comma 8, lettere a) e b), della legge n. 388 del 2000 e lamenta che erroneamente la sentenza -4 - impugnata abbia applicato al caso di specie il regime sanzionatorio dell’omissione, senza tener contodel fatto che la lavoratrice autonoma abbia «omesso di comunicare, entro i termini previsti, i dati attinenti al rapporto di lavoro (retributivi e contributivi), rilevanti ai fini del computo dell’importo dell’obbligazione contributiva» (pagina 5 del ricorso per cassazione). 2.–Le censure sono inammissibili. 2.1.–In una controversia affine a quella odierna, questa Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze dell’INPS, volte a inferire il dolo di evasione dal mero dato dell’omissione delle comunicazioni concernenti lo svolgimento dell’attività lavorativa all’ente titolare del rapporto contributivo(Cass., sez. lav., 24 giugno 2022, n. 20446). La pronuncia menzionata, con argomentazioni che si condividono integralmente e che qui si richiamano anche ai sensi dell’art. 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., ha rilevato che le critiche dell’Istituto, lungi dal denunciare un error in iudicandodella sentenza d’appello, ne contestano, in ultima analisi, l’accertamento di fatto in ordine all’insussistenza del coefficiente doloso dell’evasione. Nel caso di specie, si deve rimarcare che la Corte di merito si è cimentata con tale accertamento, corroborato da una motivaz ione puntuale e aderente alle risultanze di causa (pagina 10 della sentenza impugnata). Colgono dunque nel segno i rilievi formulati in via preliminare nel controricorso (pagine 10 e 11) e nella memoria depositata dalla controricorrentein vista dell’adun anza in camera di consiglio (pagina 4), che fanno levasull’attinenza delle censure a profili di fatto. Dietro lo schermo della violazione di legge, le censure ambiscono a ottenere una rivalutazione, in chiave più favorevole, del materiale istruttorio acquisito e sono, pertanto, inammissibili (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476), anche perché neppure denunciano ritualmente un vizio riconducibile al paradigma dell’art. 360, primo -5 - comma, n. 5, cod. proc. civ. e all’omesso esame d’un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053). 2.2.–A tale rilievo s’affianca la considerazione che il giudice delle leggi, con la sentenza n. 104 del 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale «dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore» (punto 1 del dispositivo della pronuncia di accoglimento). Le censure del ricorrente sono ancorate a un quadro normativo, oramai profondamente mutato per effetto della declaratoria d’illegittimità costituzionale della disciplina delle sanzioni civili, in relazione al periodo antecedenteall’entrata in vigore del d.l. n. 98 del 2011, come avviene nel caso di specie, in cui si controverte sull’annualità 2010. Tale sopravvenienza priva d’ogni rilievoe pertinenza gli argomenti che sorreggono l’odierno ricorso e disvela, anche in questa prospettiva, l’inammissibilità dell’impugnazione, per la radicale inidoneità delle critiche, destituite del necessario ubi consistam normativo, a infirmare il percorso ricostruttivo della sentenza d’appello. 2.3.–Tali ragioni d’inammissibilità, già acclarate in altre occasioni della giurisprudenza di questa Corte, si rivelano dirimenti e assorbono -6 - gli ulteriori profili eccepiti, sempre in limine , dalla parte controricorrente. Si deve perciò soprassedere anche alla disamina dell’istanzadella controricorrente di rim ettere alle sezioni unite la questione dell’improcedibilità del ricorso, quando a redigere l’attestazione di conformità della copia analogica della sentenza impugnata, predisposta per il giudizio di cassazione, sia il difensore che ha assistito la parte nel giudizio di merito e non il difensore già designato per il giudizio di legittimità (cfr., su tale questione, pagine 4 e 5 del controricorso e pagine 2 e 3 della memoria illustrativa). L’istanza, difatti, concerne un problema ermeneutico priv o d ’incidenza concr eta sul giudizio , per le ragioni già esposte. Né è dato scorgere i presupposti per rimettere la causaalla pubblica udienza, secondo la richiesta formulata dalla parte ricorrente nell’epigrafe della memoria illustrativa, senza il supporto di argomenti persuasiviche valgano a darle consistenza. Le questioni trattate n el ricorso sono state scandagliate dalla giurisprudenza di questa Corte, anche alla stregua del novum rappresentato dalla pronuncia del giudice delle leggi, e ai principi di diritto già affermati in molteplici occasioni occorredare continuità . Non appare perciò necessario sollecitare , con la trattazione in pubblica udienza,l’apporto dialettico delle parti (Cass., S.U., 5 giugno 2018, n. 14437). 3.–Il ricorso, pertanto, dev’essere dichiarato inammissibile. Dev’essere confermata la pronuncia della Corte d’appello di Napoli, che ha escluso l’applicabilità del più severo regime dell’evasionee ha ricondotto alla fattispecie dell’omissione la condotta dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 4.–Del dictum della Corte costituzio nale , non si può giovare la parte controricorrente, al fine di rivendicare l’integrale esonero dalle sanzioni civili, in quanto si è limitata a chiedere la conferma della -7 - sentenza impugnata, senza ridiscutere in alcun modo l’applicazione delle sanzioni. Tale circostanza, valorizzata dall’INPS nella memoria illustrativa,è riconosciuta dalla stessa parte controricorrente (pagine 6 e 7 della memoria illustrativa), che prospetta il formarsi del giudicato sulla debenza delle sanzioni. Come questa Corte ha già affermato nella richiamata sentenza n. 20446 del 2022, l’efficacia retroattiva della declaratoria d’illegittimità costituzionale (art. 136 Cost. e art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87) dev’essere coordinata con i principi generali dell’ordinamento in materia d’impugnazioni. La mancata impugnazione della parte che potrebbe beneficiare degli effetti della pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale preclude l’operatività di tale pronuncia a detrimento della parte cheha spiegato tempestivo ricorso, al fine diametralmente opposto di ottenere l’inasprimento delle sanzioni applicate. A un esito siffatto è d’ostacolo il divieto di reformatio in peius , che si può evincere dagli artt. 100 e 112 cod. proc. civ. Pertanto, «concernendo il ricorso principale dell’INPS la sola questione della configurabilità dell’evasione (invece che dell’omissione) contributiva, non si potrebbe dar corso all’applicazione del ius superveniens costituito dalla declaratoria d ’ incostituzionalità delle sanzioni senza con ciò stesso riformare la sentenza impugnata in danno della parte impugnante» (sentenza n. 20446 del 2022, cit.). 5.–La peculiare complessità dell e questioni dibattute , suffragata anchedalla necessità di un intervento chiarificatore del giudice delle leggi proprio in ordine a l regime sanzionatori o, non consente di ravvisare i presupposti per l’applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ., invocata dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa, e inducea compensare per intero le spese del presente giudizio . -8 - 6.–La declaratoria d’inammissibilità del ricorso, proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato p ari a quello previsto per la s
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