CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15558/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo J2-9 sktc,e.9-t-j33<lp 01," ti..11-5>ALt-Gt-d. — ckte ( X e (-C,29-t>0 12n [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Napoli in data 8 settembre 2020, nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]+8, l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro diecimila di multa per i reati di cui agli artt. 10 e 14 legge n. 497/1974 e 378 cod. pen., aggravati dalla circostanza di cui all'art. 416 bis-1 cod. pen. L'affermazione di responsabilità riguarda pertanto la sola detenzione - e non anche il porto - dell'arma comune da sparo (utilizzata per l'omicidio che era stato appena commesso) e la condotta di favoreggiamento, con le aggravanti della recidiva e della agevolazione mafiosa verso il clan D'Amico-Mazzarella. 1.1 La Corte di Assise di Appello di Napoli, con sentenza del 4 giugno 2021, emessa previa separazione dal processo principale della posizione del Borrelli (cui non risulta contestato il reato di omicidio di cui al capo 1) riduceva ad anni tre di reclusione ed euro tremila di multa la pena inflitta al Borrelli, confermando l'appellata sentenza nel resto. 2. Le indagini, nella concorde ricostruzione operata dai Giudici di merito, hanno avuto ad oggetto la ricostruzione dell' omicidio di [OSCURATO:PERSONA] -cognato del capo del clan camorristico dei Rinaldi, Ciro - e del tentato omicidio del di lui figlio Pasquale - avvenuto nella mattina del 9 aprile 2019 in Napoli a seguito di un agguato effettuato da persone armate a bordo di uno scooter. E' stato accertato, attraverso il contributo probatorio fornito da [OSCURATO:PERSONA], dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, dai contenuti di intercettazioni telefoniche e ambientali e da altre acquisizioni documentali, il coinvolgimento nel fatto di numerosi soggetti appartenenti alla compagine contrapposta denominata clan Mazza rella. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] che, diversamente dai coimputati, non era direttamente coinvolto nell'agguato, è contestato il fatto di aver provveduto alla distruzione dell'arma utilizzata per la commissione del delitto -su ordine impartito da [OSCURATO:PERSONA] di cui era il factotum-, con ciò consentendo agli altri imputati di eludere le attività investigative ed in tal modo fornendo un contributo essenziale alle attività del clan Mazzarella.2.2 Nel respingere i motivi di gravame, la Corte territoriale disattendeva, in primo luogo, la tesi difensiva secondo la quale non vi sarebbero stati indizi specifici e convergenti a carico del Borrelli - anche in ordine al supposto inserimento nel contesto di criminalità organizzata- anche in ragione della scarsa attendibilità della conversazione inter alios oggetto di intercettazione, in quanto in contrasto con altre emergenze probatorie. Erano da ritenersi definitivamente colmate - ad avviso dei Giudici d'appello - le carenze investigative inizialmente registratesi (in riferimento al possibile coinvolgimento del Borrelli nel più grave delitto di omicidio), proprio a fronte dell'apporto dichiarativo del protagonista della vicenda, D'[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito precise e riscontrate circostanze auto ed etero accusatorie. [OSCURATO:PERSONA]Amico aveva contribuito alla esatta identificazione del Borrelli (soprannominato, nelle intercettazioni, "Quagliarella"), dichiarando, altresí, di riconoscerlo quale persona di fiducia di [OSCURATO:PERSONA]. Vi è ampia dimostrazione di attendibilità del dichiarante D'[OSCURATO:PERSONA], in riferimento all'intera attività istruttoria relativa al delitto di omicidio. Del ruolo svolto post factum dal Borrelli vi è riscontro nella intercettazione ambientale n. 74 del 10 aprile 2019 (riportata a pag. 134 e seguenti della sentenza di primo grado) in cui il Luongo riferisce al D'Amico di aver portato, nell'immediatezza, l'arma al Borrelli, fabbro di professione e già informato in ordine al suo compito post delictum, incaricandolo di tagliarla e di farla sparire gettandola in un luogo specifico. D'altronde, la identificazione del Borrelli quale persona di fiducia del Luongo, è avvalorata dalla decisione di quest'ultimo - e di altri sodali coinvolti - di riunirsi presso la casa del predetto, per sfuggire ai controlli e alle investigazioni (episodio del 19 aprile 2019). 2.3 Quanto al trattamento sanzionatorio, premesso che la difesa, richiesta l'esclusione della aggravante di cui all'art. 416 bis-1 cod. pen., contestava l'appartenenza al clan del Borrelli, la Corte di merito evidenzia, in piena sintonia con il primo Giudice, come non fosse emerso altro movente della condotta se non quello della agevolazione del clan camorristico dei Mazzarella, in ragione dello stretto legame tra il Borrelli e il Luongo. Borrelli era stato messo al corrente dell'accaduto e ciò emerge dal contributo dichiarativo del D'Amico. Si ribadisce il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sa in ragione della particolare gravità del reato-presupposto che in ragione del nutrito curriculum delinquenziale del Borrelli.Viene ridotta la pena-base del reato continuato (per il delitto di detenzione dell'arma), determinata in anni due di reclusione ed euro quattromila di multa, con aumenti per le ritenute aggravanti e per la continuazione sino alla quota di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro dodicimila di multa, ridotti per il rito ad anni tre di reclusione ed euro ottomila di multa 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a due motivi. 3.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione dei canoni normativi di valutazione della prova di cui all'art. 192 cod.proc.pen. . Si contesta la valutazione di attendibilità operata riguardo l'unico elemento probatorio a carico del ricorrente, ovvero le dichiarazioni del coimputato D'Amico, in quanto prive di riscontri e in contrasto con ulteriori emergenze probatorie. Si insiste, in particolare, sul fatto che dichiarazioni rese da altri collaboratori di giustizia e recenti provvedimenti giudiziari hanno escluso qualsivoglia appartenenza del ricorrente al gruppo di riferimento del Luongo, anche sotto il profilo del concorso esterno in associazione di stampo mafioso. Si contesta la ritenuta identficazione del ricorrente nel soggetto menzionato nelle conversazioni oggetto di captazione. Si ribadisce la mancata osservanza delle regole poste a fondamento della particolare valutazione della chiamata in correità telefonica, la quale, tra l'altro, restituisce un narrato contraddittorio: in un primo momento, il Luongo attribuirebbe a se' stesso la paternità della materiale distruzione dell'arma in questione ("...la tagliai con il flex..."), salvo, in un secondo passaggio, correggersi raccontando di aver impartito l'ordine al Borrelli, e ciò al fine di dare unicamente dimostrazione, al proprio interlocutore (il D'Amico), di saper prendere decisioni rapide e poter contare su una rete di persone estranee al contesto associativo. Peraltro, la asserita riunione tenutasi a casa del Borrelli per evitare le intercettazioni a seguito della perquisizione avvenuta a casa del coimputato [OSCURATO:PERSONA], sarebbe clamorosamente smentita dalla lettura complessiva delle captazioni che restituiscono il dato per cui tutti gli imputati -ad eccezione proprio del ricorrente- si ritrovarono assieme a casa del D'Amico. 3.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 416 bis 1 cod. pen. Si ripropone - per avvalorare la impossibilità di configurare, quanto meno sotto il profilo soggettivo, la aggravante contestata - un passaggio argomentativo del provvedimento emesso in sede cautelare che specificava come, pur a voler ritenere il Borrelli partecipe al clan, non poteva ritenersi provata né la sua consapevolezza in ordine all'utilizzo di tale arma per l'omicidio Mignano né il conferimento allo stesso di uno specifico ruolo nel momento antecedente - si ricorda come la premeditazione riguardo l'omicidio sia incorsa, venti giorni prima, solo tra gli altri coimputati -. Per questi motivi si chiede l'annullamento della sentenza impugnata. 4. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 4.1 Quanto al primo motivo, la difesa tende a sollecitare una - non consentita, in sede di legittimità - rilettura degli elementi di prova a carico dei Borrelli. Nessun vizio, infatti, è dato rilevare nel percorso argomentativo delle due decisioni di merito. Ciò perché il contributo dichiarativo reso da D'[OSCURATO:PERSONA], quanto alla 'vicinanza operativa' del Borrelli al Luongo (e quanto alla identificazione dell'attuale ricorrente nel soggetto evocato nelle conversazioni) ha trovato - in modo autoevidente - conferma proprio nella conversazione oggetto di captazione, più volte citata nelle decisioni di merito e riportata per esteso alla pagina 135 della sentenza di primo grado, relativa alle modalità con cui il Luongo ebbe a disfarsi dell'arma utilzzata per l'omicidio. Va dunque ricordato che questa Corte di legittimità non può compiere una nuova e diversa attribuzione di valore ai contenuti intercettati, lì dove l'operazione compiuta dal giudice di merito non presenti aspetti di 'travisamento o di manifesta irragionevolezza nella attribuzione di significato ai contenuti medesimi (come di recente ribadito da Sez. U. n. 22471 del 26.2.2015, rv 263715); è dunque possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice del merito solo in presenza del travisamento della prova o in presenza di una manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione espressa sul punto (tra le molte Sez. H n. 35181 del 22.5.2013 rv 257784; Sez. VI n. 11189 del 8.3.2012, rv 252190). Nel caso in esame vi è piena aderenza logica tra la narrazione del D'Amico e il contenuto della conversazione intercettata, il che rende non rivalutabile il punto argonnentativo. 4.2 Quanto al secondo motivo, lo stesso è parimenti infondato. Ed invero l'indicatore soggettivo della consapevolezza, in capo al Borrelli, della «utilità» della condotta da lui tenuta, per l'intero clan, è dato dalle affermazioni rese dal D'[OSCURATO:PERSONA]. Non può pertanto, in ragione di quanto detto sopra, procedersi a rivalutazione alcuna in sede di legittimità del 'punto' rappresentato dalla conoscenza - in capo al Borrelli - dell'avvenuto uso dell'arma per un omicidio strategico, commesso in favore della organizzazione. Nessun rilievo, peraltro, può essere attribuito alla assenza di decisioni tese ad affermare la ricorrenza della partecipazione o del concorso esterno del Borrelli nella associazione mafiosa, ben potendo la circostanza aggravante in parola essere contestata e ritenuta nei confronti di soggetto non affiliato. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricor