CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2025
Cassazione n. 28063/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo, proposto in termini di non immediata decifrabilità della censura, contesta la valutazione resa nel determinare gli aumenti per le continuazione per i quattro reati satelliti ( un mese di reclusine per ciascun fatto) e la pena finale irrogata ( otto mesi di reclusione) una volta apportata la riduzione per il rito, determinazione resa senza incorrere in alcun vizio prospettabile in questa sede mentre il secondo contesta il giudizio relativo al diniego delle generiche, puntualmente non riconosciute sia per l'assorbente rierimento ai precedenti dell'imputato, sia per l'assenza di validi elementi di segno positivo ai quali ancorare positivamente la relativa valutazione, non indicati neppure dal ricorso in esame; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2025.