CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 marzo 1993
Cassazione n. 01352/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 17/06/2021 del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 17 giugno 2021 il Tribunale del riesame di Cataia ha rigettato il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale terza interessata, avverso il decreto di sequestro preventivo del 4 magg o 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, disposto ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., dell'agenzia CTD in Misterbianco, di cui è titolare la ricorrente, per i reati ex artt. 4, commi 1 e 4-bis, legge 401/1989, contestati fino al marzo 2019. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il proaratore speciale di [OSCURATO:PERSONA]. Si deduce il vizio di violazione di legge, anche per la mancanza della motivazione sulla sussistenza del rapporto di pertinenzialità tra il reato ascrittc agli indagati e la res oggetto di sequestro preventivo. Mancherebbe altresì la motivazione sulla circostanza che i reati ascritti aglt indagati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] siano stati commessi per riezzc dell'agenzia sottoposta a sequestro preventivo; che la raccolta illecita delle scommesse on line sia stata effettuata tramite l'agenzia della ricorren:e. Il Tribunale del riesame avrebbe motivato esclusivamente sulla intestazione solo formale dell'agenzia alla ricorrente; ciò però non legittimerebbe l'imposizione del vincolo. La motivazione sul vincolo di pertinenzialità dovrebbe essere poi ancora più rigorosa quando risulti che il bene è di un terzo estraneo al reato. Il nesso di pertinenzialità non emergerebbe neanche dalle pagine (272 -273) dell'ordinanza cautelare personale genetica, che sarebbero utili solo qJani 3 alla sussistenza del fumus. Il difensore ha poi depositato le conclusioni, anche in replica alle argomentazioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata è stata comunicata al difensore e procu -atore speciale, all'epoca nominato avv. [OSCURATO:PERSONA], il 25 giugr o 2021, e personalmente alla terza interessata il 5 luglio 2021. Il ricorso per cassazione è stato depositato il 15 luglio 2021 ed è inarnmi:sibile perché tardivo perché il termine per l'impugnazione scadeva il 10 lugo Il termine di 15 giorni per il ricorso ex art. 325 cod. proc. pen. dec:orre dalla notifica dell'avviso di deposito.1.1. Nel caso in cui il riesame sia stato proposto dal terzo interessato, cr e può agire in giudizio solo mediante il rilascio di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., l'ordinanza del Tribunale del riesame deve essere comunicata esclusivamente al procuratore speciale e non anche, come avvenuto, al terze interessato personalmente. La giurisprudenza è, infatti, costante nell'affermare che il terzo interessi:ito, al pari dei soggetti indicati dall'art. 100 cod. proc. pen., è portatore d , interessi civilistici, per cui esso, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura ille liti al difensore; tale principio è stato ribadito anche dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894 (per cui «È inarnmì il ricorso per cassazione proposto, avverso il decreto che dispone 1,3 MIS.Ira di prevenzione della confisca, dal difensore del terzo interessato non mur ito di procura speciale, ex art. 100, cod. proc. pen.; né, in tal caso, può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza»; nello stesso senso Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Rv. 273505 - 01). 1.2. L'equiparazione del terzo interessato agli altri soggetti indicati ddll'art.100 cod. proc. pen., perché portatore di interessi civilistici, e la necessità di stare in giudizio mediante il procuratore speciale, implica l'applicazione al :erzo anche dell'art. 100, commi 4 e 5, cod. proc. pen. L'art. 100 cod. proc. pen. fa infatti riferimento al «Difensore delle altre parti private» ed il terzo è certamente una parte privata del processo. 1.3. Poiché il terzo, come le altre parti private, non può stare in giirdizic personalmente ma attraverso il procuratore speciale, il comma 4 dell'art. 10:) coi proc. pen. prevede che «Il difensore può compiere e ricevere, nell'interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono essa espressamente riservati». Fra gli atti che il procuratore speciale può ricevere vi sono anche le nc:ifiche degli avvisi di deposito dell'ordinanza del Tribunale del riesame; ciò soprattutto perché, il comma 5 dell'art. 100 cod. proc. pen., con una previsione analoga a quanto previsto dall'art. 33 dísp. att. cod. proc. pen. per la persona offesa che abbia nominato il difensore, prevede che «Il domicilio delle parti private indicate nel comma 1 per ogni effetto processuale si intende eletto presso il diensolie». 1.4. Deve dunque concludersi che il terzo, quale portatore di interessi civilistici, può stare in giudizio solo mediante il procuratore speciale; il clonicilic del terzo, una volta conferita la procura speciale con la nomina del clifensi:re, si intende eletto presso il difensore per ogni effetto processuale, quindi anche oer la ricezione delle notifiche dell'avviso di deposito dell'ordinanza del Triburate del riesame; per altro il difensore è espressamente autorizzato a ricevere gli a:ti per il terzo in base all'art. 100, comma 4, cod. proc. pen. Inoltre, guanto all'art. 128 cod. proc. pen., il terzo ha sì l diri:to di impugnazione, ma può essere esercitato solo mediante il procuratore speciale. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi (Jill'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spe:,e del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è -agione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga Tien:c , delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso