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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 gennaio 2023

Cassazione n. 29068/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; udito l'AVV. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi e insistendo per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.1 sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per l'annullamento della sentenza del 16 gennaio 2023 della Corte di appello di Roma che, rigettando le loro impugnazioni, ha confermato la sentenza del 14 aprile 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia che, a seguito di giudizio abbreviato, li aveva dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Fiumicino 1'8 ottobre 2021, e, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche in favore del solo [OSCURATO:PERSONA], aveva condannato lo Iannotta, il Ruiu e l'Arrica alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione e 6.000 euro di multa, e il Masia alla pena di un anno di reclusione e 3.000 euro di multa.

Secondo la prospettazione accusatoria, validata in entrambi i gradi di giudizio di merito, i quattro imputati avevano concorso nel delitto loro ascritto per aver detenuto, in un villino in loro esclusiva disponibilità e cla essi prenotato, 279 grammi di hashish, oltre 3 grammi di marijuana parte della quale rinvenuta sulla persona del Ruiu. 2.[OSCURATO:PERSONA] articola un solo motivo con il quale deduce la nullità della sentenza perché pronunciata con rito cartolare (e dunque in assenza di contraddittorio) nonostante il difensore avesse fatto tempestiva richiesta di trattazione orale a mezzo pec del 19 dicembre 2022. 3.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso congiunto con il quale articolano due motivi. 3.1.Con il primo rinnovano l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado (eccezione rigettata in appello) in considerazione del mancato accoglimento della istanza di rinvio dell'udienza di discussione del 14 aprile 2022 per legittimo impedimento del difensore. 3.2.Con il secondo motivo lamentano il malgoverno delle prove utilizzate ai fini della condanna e da loro giudicate insufficienti 4.E' fondato e assorbente il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 5.E' documentalmente provato che il difensore del Masia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva tempestivamente chiesto la trattazione orale dell'appello fissato per l'udienza del 16 gennaio 2023.

La richiesta, in particolare, era stata inoltrata il 19 dicembre 2022 ai sensi del quarto comma dell'art. 23 bis d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, norma oggi applicabile per tutte le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 (art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022, come definitivamente modificato dall'art. 11, comma 7, d.l. n 215 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 18 del 2024), all'epoca a tutte le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 ai sensi dell'art. 5 duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge n. 199 del 2022.

La richiesta era stata ritualmente trasmessa a mezzo pec all'indirizzo PEC della Corte di appello di Roma, "depositoattipenali3.ca.roma@giustiziacertllt", indicato nel provvedimento del Direttore Generale dei sistemi [OSCURATO:PERSONA] del Ministero della Giustizia adottato ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.l. n. 137 del 2020. 5.1.La tempestività della richiesta imponeva la trattazione orale dell'intero processo, anche a favore di chi non aveva avanzato analoga richiesta (Sez. 3, n. 38164 del 15/06/2022, T., Rv. 283706 - 01; Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi, Rv. 282172 - 01). 5.2.Sulle conseguenze della trattazione in forma cartolare dell'appello pur a fronte della tempestiva richiesta dell'imputato, la giurisprudenza di legittimità è divisa.

Per un primo orientamento si tratta di nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (Sez 3, n. 38164 del 2022, cit.; Sez. 5, Giaconi, cit.).

Secondo un diverso orientamento, invece, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con l'assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile agli effetti dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 16080 del 20/03/2024, Buonavita, Rv. 286336 - 01).

A prescindere dalla fondatezza dell'uno o dell'altro indirizzo ermeneutico, è un dato di fatto che [OSCURATO:PERSONA] ha comunque dedotto la nullità con il ricorso per cassazione.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello perché proceda "in presenza" nei confronti di tutti gli imputati.

L'annullamento senza rinvio rende superfluo l'esame dei ricorsi degli altri imputati.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; udito l'AVV. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi e insistendo per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.1 sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per l'annullamento della sentenza del 16 gennaio 2023 della Corte di appello di Roma che, rigettando le loro impugnazioni, ha confermato la sentenza del 14 aprile 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia che, a seguito di giudizio abbreviato, li aveva dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Fiumicino 1'8 ottobre 2021, e, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche in favore del solo [OSCURATO:PERSONA], aveva condannato lo Iannotta, il Ruiu e l'Arrica alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione e 6.000 euro di multa, e il Masia alla pena di un anno di reclusione e 3.000 euro di multa. Secondo la prospettazione accusatoria, validata in entrambi i gradi di giudizio di merito, i quattro imputati avevano concorso nel delitto loro ascritto per aver detenuto, in un villino in loro esclusiva disponibilità e cla essi prenotato, 279 grammi di hashish, oltre 3 grammi di marijuana parte della quale rinvenuta sulla persona del Ruiu. 2.[OSCURATO:PERSONA] articola un solo motivo con il quale deduce la nullità della sentenza perché pronunciata con rito cartolare (e dunque in assenza di contraddittorio) nonostante il difensore avesse fatto tempestiva richiesta di trattazione orale a mezzo pec del 19 dicembre 2022. 3.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso congiunto con il quale articolano due motivi. 3.1.Con il primo rinnovano l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado (eccezione rigettata in appello) in considerazione del mancato accoglimento della istanza di rinvio dell'udienza di discussione del 14 aprile 2022 per legittimo impedimento del difensore. 3.2.Con il secondo motivo lamentano il malgoverno delle prove utilizzate ai fini della condanna e da loro giudicate insufficienti 4.E' fondato e assorbente il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 5.E' documentalmente provato che il difensore del Masia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva tempestivamente chiesto la trattazione orale dell'appello fissato per l'udienza del 16 gennaio 2023. La richiesta, in particolare, era stata inoltrata il 19 dicembre 2022 ai sensi del quarto comma dell'art. 23 bis d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, norma oggi applicabile per tutte le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 (art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022, come definitivamente modificato dall'art. 11, comma 7, d.l. n 215 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 18 del 2024), all'epoca a tutte le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 ai sensi dell'art. 5 duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge n. 199 del 2022. La richiesta era stata ritualmente trasmessa a mezzo pec all'indirizzo PEC della Corte di appello di Roma, "depositoattipenali3.ca.roma@giustiziacertllt", indicato nel provvedimento del Direttore Generale dei sistemi [OSCURATO:PERSONA] del Ministero della Giustizia adottato ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.l. n. 137 del 2020. 5.1.La tempestività della richiesta imponeva la trattazione orale dell'intero processo, anche a favore di chi non aveva avanzato analoga richiesta (Sez. 3, n. 38164 del 15/06/2022, T., Rv. 283706 - 01; Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi, Rv. 282172 - 01). 5.2.Sulle conseguenze della trattazione in forma cartolare dell'appello pur a fronte della tempestiva richiesta dell'imputato, la giurisprudenza di legittimità è divisa. Per un primo orientamento si tratta di nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (Sez 3, n. 38164 del 2022, cit.; Sez. 5, Giaconi, cit.). Secondo un diverso orientamento, invece, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con l'assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile agli effetti dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 16080 del 20/03/2024, Buonavita, Rv. 286336 - 01). A prescindere dalla fondatezza dell'uno o dell'altro indirizzo ermeneutico, è un dato di fatto che [OSCURATO:PERSONA] ha comunque dedotto la nullità con il ricorso per cassazione. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello perché proceda "in presenza" nei confronti di tutti gli imputati. L'annullamento senza rinvio rende superfluo l'esame dei ricorsi degli altri imputati. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appell
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