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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10067/2026

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atura Generale dello Stato;– ricorrente –controIl Peperone d’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante;–intimato–avversola sentenza n. 806/13/2025 pronunciata il 15/10/2024 dalla Corte diGiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia e depositata in data31/01/2025;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 14005/2025Numero sezionale 2119/2026Numero di raccolta generale 10067/2026Data pubblicazione 18/04/2026La Corte osserva:1.

L’Agenzia delle entrate emetteva l’avviso di accertamento n.RJX03A100223 nei confronti della società contribuente per IRPEG-IRAPed IVA -anno di imposta 2003-, in assenza di dichiarazione dei redditi;l’avviso veniva notificato in data 20.6.2007 mediante deposito pressola [OSCURATO:PERSONA] del luogo dove aveva sede legale la società.

Inassenza di opposizione, l’Agenzia effettuava l’iscrizione a ruolo conconseguente emissione della cartella di pagamento n.29820080003785878 che la società impugnava dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Siracusa, deducendo di non averericevuto la notificazione dell’avviso presupposto.

L’Ufficio rilevava chel’avviso di accertamento era stato irritualmente notificato, poiché nellemore la società era stata posta in liquidazione e, quindi, emetteva unavviso con identica numerazione in sostituzione del precedente, cheannullava, notificandolo al liquidatore in data 2.10.2009.2.

La società impugnava il secondo avviso n.RJX03A100223notificato il 2/10/2009 lamentandone l’illegittimità sul pianoprocedimentale, anche perché non risultava essere stata annullatal’iscrizione a ruolo effettuata sulla base del primo avviso, ancoraoggetto di giudizio dinanzi alla medesima Commissione tributariaprovinciale.

L’Ufficio si costituiva in primo grado evidenziando di averemesso l’avviso in sostituzione del primo nel rispetto dei terminidecadenziali per l’esercizio dei poteri impositivi, e di avere altresìproceduto a sgravare l’iscrizione a ruolo effettuata sulla base del primoavviso di accertamento.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Siracusa, con sentenza n.102/5/18, rigettava il ricorso del contribuente.3.

La società proponeva appello, evidenziando che il giudizioavverso la cartella di pagamento era stato definito con dichiarazione diNumero registro generale 14005/2025Numero sezionale 2119/2026Numero di raccolta generale 10067/2026Data pubblicazione 18/04/2026estinzione per cessazione della materia del contendere; l’Ufficio sicostituiva contrastando la difesa della società.La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Siciliaaccoglieva l’appello della società, ritenendo legittima l’emissione di unavviso di accertamento in sostituzione di un precedente annullato,evidenziando però che non era stato annullato il ruolo emesso sullabase del primo avviso di accertamento.4.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazioneaffidandolo a tre motivi.

La società contribuente è rimasta intimatanonostante regolare notifica del ricorso in data 19 giugno 2025 aldifensore costituito nel grado di appello.5.

Le parti non hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c. la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte di Giustiziatributaria di secondo grado valorizzato erroneamente la circostanza chel’Ufficio non aveva provveduto a sgravare il ruolo decidendo ultra petitain quanto la società nell’atto di appello non aveva riproposto dettadoglianza.1.1.

Il motivo è infondato.1.2.

Il giudice ha il potere-dovere di interpretare e qualificare ladomanda anche in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalleparti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatticostitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazionecoincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza conquelli allegati nell'atto introduttivo, incorrendo, altrimenti, nellaviolazione del divieto di ultrapetizione (Cass. Sez. 3 - , 17/12/2024,n. 32932).Numero registro generale 14005/2025Numero sezionale 2119/2026Numero di raccolta generale 10067/2026Data pubblicazione 18/04/2026Il potere dovere del giudice incontra, infatti, il limite del rispetto delpetitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto diintroduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché ilvizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito alteragli elementi obiettivi dell'azione, così pronunciando oltre i limiti dellepretese o delle eccezioni fatte valere (Cass. sez.5, 10/01/2025, n.644).Nel caso di specie il ricorrente aveva chiesto la riforma dellasentenza di primo grado con annullamento dell’atto oggetto dellacontroversia e, cioè, dell’avviso di accertamento emesso in sostituzionedel precedente ed, in effetti, la Corte di giustizia tributaria di secondogrado ha reso il provvedimento richiesto senza esorbitare dal perimetrodelineato dal petitum e dalla causa petendi, sebbene fondando la suadecisione su un’argomentazione non corretta, quale quella del mancatosgravio della cartella che, invece, dagli atti risulterebbe dispostodall’Agenzia delle entrate, sebbene con ritardo come si evince dallalettura dell’atto di appello riportato nel ricorso in ossequio al principiodi autosufficienza.2.

Con il secondo motivo l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per aver la Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado ritenuto, fondandovi la decisione, che nonfosse stato disposto l’annullamento/sgravio anche dell’iscrizione aruolo effettuata sulla base del primo avviso annullato in autotutela.2.1.

Il motivo è inammissibile.2.2.

Secondo l’orientamento della Corte (Cass. sez. 3, 26/7/2024,n. 20870) nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione e falsaapplicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., giusta ildisposto dell'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., dev'essere dedotto, apena d'inammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme che siNumero registro generale 14005/2025Numero sezionale 2119/2026Numero di raccolta generale 10067/2026Data pubblicazione 18/04/2026assumono violate, ma anche mediante la specifica indicazione delleaffermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si assumono incontrasto con le norme regolatrici della fattispecie e conl'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dallaprevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazionecomparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentitoalla Suprema Corte di adempiere al proprio compito istituzionale diverificare il fondamento della denunziata violazione.In assenza di qualsivoglia indicazione da parte dell’Agenzia inordine ad affermazioni contenute nella sentenza che possanoconfigurare una violazione delle norme di legge rilevanti ai fini dell’art.360, primo comma, num. 3 c.p.c., deve considerarsi che l'errore divalutazione nell'apprezzamento dell'idoneità dimostrativa del mezzo diprova non è sindacabile in sede di legittimità se non si traduce in unvizio di motivazione costituzionalmente rilevante, vizio nel caso dispecie non rilevato.Peraltro, nell’articolazione del motivo l’art. 115 c.p.c., purrichiamato, non risulta censurato ai sensi dell'art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c., non essendo prospettato l'errore di percezione sullaricognizione del contenuto oggettivo della prova, che può essere attintoda doglianza laddove si riferisca ad una circostanza che abbia formatooggetto di discussione tra le parti (Cass. sez. 3, 21/12/2022, n. 37382,Cass. sez. un 5792/2024 in tema di travisamento del contenutooggettivo della prova e distinzione dell’errore revocatorio ai sensidell’art. 395 n. 4 c.p.c. dall’errore che può essere fatto valerenell’ambito dell’art. 360, primo comma, n. 4 o n. 5, c.p.c. a secondache venga in rilievo un fatto processuale o sostanziale).La generica contestazione svolta sul punto dal ricorrente nonconsente l’inammissibile intervento suppletivo richiesto alla Corte.Numero registro generale 14005/2025Numero sezionale 2119/2026Numero di raccolta generale 10067/2026Data pubblicazione 18/04/20263.

Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 2909c.c. richiamando il contenuto dell’atto di appello della società, nel qualela parte aveva richiamato l’esito del giudizio instaurato nei confrontidella cartella di pagamento concluso con sentenza passata in giudicatodi estinzione per cessazione della materia del contendere inconseguenza dell’annullamento in autotutela dell’avviso diaccertamento.3.1.

Il motivo è inammissibile, atteso che non coglie la ratio dellasentenza che non attribuisce alcun valore probatorio alla decisionerichiamata.

Inoltre, il motivo viene formulato in maniera dubitativa edeventuale, in violazione del principio di specificità di cui all’art. 366c.p.c.3.

In definitiva, il ricorso va rigettato.4.

Nulla va disposto in ordine alle spese perché la controparte èrimasta intimata e non ha svolto difese.5.

Non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R., 30 maggio2002, n. 115, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in quanto parteammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;non sussistono quindi i presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13.La Corte, P.Q.Mrigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 6 marzo 2026Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atura Generale dello Stato;– ricorrente –controIl Peperone d’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante;–intimato–avversola sentenza n. 806/13/2025 pronunciata il 15/10/2024 dalla Corte diGiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia e depositata in data31/01/2025;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 14005/2025Numero sezionale 2119/2026Numero di raccolta generale 10067/2026Data pubblicazione 18/04/2026La Corte osserva:1. L’Agenzia delle entrate emetteva l’avviso di accertamento n.RJX03A100223 nei confronti della società contribuente per IRPEG-IRAPed IVA -anno di imposta 2003-, in assenza di dichiarazione dei redditi;l’avviso veniva notificato in data 20.6.2007 mediante deposito pressola [OSCURATO:PERSONA] del luogo dove aveva sede legale la società. Inassenza di opposizione, l’Agenzia effettuava l’iscrizione a ruolo conconseguente emissione della cartella di pagamento n.29820080003785878 che la società impugnava dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Siracusa, deducendo di non averericevuto la notificazione dell’avviso presupposto. L’Ufficio rilevava chel’avviso di accertamento era stato irritualmente notificato, poiché nellemore la società era stata posta in liquidazione e, quindi, emetteva unavviso con identica numerazione in sostituzione del precedente, cheannullava, notificandolo al liquidatore in data 2.10.2009.2. La società impugnava il secondo avviso n.RJX03A100223notificato il 2/10/2009 lamentandone l’illegittimità sul pianoprocedimentale, anche perché non risultava essere stata annullatal’iscrizione a ruolo effettuata sulla base del primo avviso, ancoraoggetto di giudizio dinanzi alla medesima Commissione tributariaprovinciale. L’Ufficio si costituiva in primo grado evidenziando di averemesso l’avviso in sostituzione del primo nel rispetto dei terminidecadenziali per l’esercizio dei poteri impositivi, e di avere altresìproceduto a sgravare l’iscrizione a ruolo effettuata sulla base del primoavviso di accertamento.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Siracusa, con sentenza n.102/5/18, rigettava il ricorso del contribuente.3. La società proponeva appello, evidenziando che il giudizioavverso la cartella di pagamento era stato definito con dichiarazione diNumero registro generale 14005/2025Numero sezionale 2119/2026Numero di raccolta generale 10067/2026Data pubblicazione 18/04/2026estinzione per cessazione della materia del contendere; l’Ufficio sicostituiva contrastando la difesa della società.La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Siciliaaccoglieva l’appello della società, ritenendo legittima l’emissione di unavviso di accertamento in sostituzione di un precedente annullato,evidenziando però che non era stato annullato il ruolo emesso sullabase del primo avviso di accertamento.4. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazioneaffidandolo a tre motivi. La società contribuente è rimasta intimatanonostante regolare notifica del ricorso in data 19 giugno 2025 aldifensore costituito nel grado di appello.5. Le parti non hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c. la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte di Giustiziatributaria di secondo grado valorizzato erroneamente la circostanza chel’Ufficio non aveva provveduto a sgravare il ruolo decidendo ultra petitain quanto la società nell’atto di appello non aveva riproposto dettadoglianza.1.1. Il motivo è infondato.1.2. Il giudice ha il potere-dovere di interpretare e qualificare ladomanda anche in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalleparti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatticostitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazionecoincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza conquelli allegati nell'atto introduttivo, incorrendo, altrimenti, nellaviolazione del divieto di ultrapetizione (Cass. Sez. 3 - , 17/12/2024,n. 32932).Numero registro generale 14005/2025Numero sezionale 2119/2026Numero di raccolta generale 10067/2026Data pubblicazione 18/04/2026Il potere dovere del giudice incontra, infatti, il limite del rispetto delpetitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto diintroduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché ilvizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito alteragli elementi obiettivi dell'azione, così pronunciando oltre i limiti dellepretese o delle eccezioni fatte valere (Cass. sez.5, 10/01/2025, n.644).Nel caso di specie il ricorrente aveva chiesto la riforma dellasentenza di primo grado con annullamento dell’atto oggetto dellacontroversia e, cioè, dell’avviso di accertamento emesso in sostituzionedel precedente ed, in effetti, la Corte di giustizia tributaria di secondogrado ha reso il provvedimento richiesto senza esorbitare dal perimetrodelineato dal petitum e dalla causa petendi, sebbene fondando la suadecisione su un’argomentazione non corretta, quale quella del mancatosgravio della cartella che, invece, dagli atti risulterebbe dispostodall’Agenzia delle entrate, sebbene con ritardo come si evince dallalettura dell’atto di appello riportato nel ricorso in ossequio al principiodi autosufficienza.2. Con il secondo motivo l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per aver la Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado ritenuto, fondandovi la decisione, che nonfosse stato disposto l’annullamento/sgravio anche dell’iscrizione aruolo effettuata sulla base del primo avviso annullato in autotutela.2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. Secondo l’orientamento della Corte (Cass. sez. 3, 26/7/2024,n. 20870) nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione e falsaapplicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., giusta ildisposto dell'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., dev'essere dedotto, apena d'inammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme che siNumero registro generale 14005/2025Numero sezionale 2119/2026Numero di raccolta generale 10067/2026Data pubblicazione 18/04/2026assumono violate, ma anche mediante la specifica indicazione delleaffermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si assumono incontrasto con le norme regolatrici della fattispecie e conl'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dallaprevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazionecomparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentitoalla Suprema Corte di adempiere al proprio compito istituzionale diverificare il fondamento della denunziata violazione.In assenza di qualsivoglia indicazione da parte dell’Agenzia inordine ad affermazioni contenute nella sentenza che possanoconfigurare una violazione delle norme di legge rilevanti ai fini dell’art.360, primo comma, num. 3 c.p.c., deve considerarsi che l'errore divalutazione nell'apprezzamento dell'idoneità dimostrativa del mezzo diprova non è sindacabile in sede di legittimità se non si traduce in unvizio di motivazione costituzionalmente rilevante, vizio nel caso dispecie non rilevato.Peraltro, nell’articolazione del motivo l’art. 115 c.p.c., purrichiamato, non risulta censurato ai sensi dell'art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c., non essendo prospettato l'errore di percezione sullaricognizione del contenuto oggettivo della prova, che può essere attintoda doglianza laddove si riferisca ad una circostanza che abbia formatooggetto di discussione tra le parti (Cass. sez. 3, 21/12/2022, n. 37382,Cass. sez. un 5792/2024 in tema di travisamento del contenutooggettivo della prova e distinzione dell’errore revocatorio ai sensidell’art. 395 n. 4 c.p.c. dall’errore che può essere fatto valerenell’ambito dell’art. 360, primo comma, n. 4 o n. 5, c.p.c. a secondache venga in rilievo un fatto processuale o sostanziale).La generica contestazione svolta sul punto dal ricorrente nonconsente l’inammissibile intervento suppletivo richiesto alla Corte.Numero registro generale 14005/2025Numero sezionale 2119/2026Numero di raccolta generale 10067/2026Data pubblicazione 18/04/20263. Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 2909c.c. richiamando il contenuto dell’atto di appello della società, nel qualela parte aveva richiamato l’esito del giudizio instaurato nei confrontidella cartella di pagamento concluso con sentenza passata in giudicatodi estinzione per cessazione della materia del contendere inconseguenza dell’annullamento in autotutela dell’avviso diaccertamento.3.1. Il motivo è inammissibile, atteso che non coglie la ratio dellasentenza che non attribuisce alcun valore probatorio alla decisionerichiamata. Inoltre, il motivo viene formulato in maniera dubitativa edeventuale, in violazione del principio di specificità di cui all’art. 366c.p.c.3. In definitiva, il ricorso va rigettato.4. Nulla va disposto in ordine alle spese perché la controparte èrimasta intimata e non ha svolto difese.5. Non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R., 30 maggio2002, n. 115, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in quanto parteammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;non sussistono quindi i presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13.La Corte, P.Q.Mrigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 6 marzo 2026Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]