CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 dicembre 2023
Cassazione n. 12191/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO " che ha concluso chiedendo Gte dpee..k}tZ S%. t4›..Wellq dei 7d t-4)0.Q r ken udito il-èffensore Trattazione scritta. t [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 10 maggio 2016, in rito abbreviato, il GIP del Tribunale di Siracusa ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di detenzione e porto di un'arma clandestina e ricettazione (fatto del 17 settembre 2014). La pena è stata determinata in quella di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 3.000,00 di multa. 1.1 In fatto, vengono esposte le circostanze che hanno dato luogo all'arresto in flagranza dello Stimoli. Costui, intorno alla mezzanotte del 17 settembre 2014, veniva notato da personale dei carabinieri mentre si avvicinava ad una bancarella di vendita di agrumi gestita da tal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] consegnava allo Stimoli una busta di colore blu; ricevuta la busta, Stimoli si allontanava repentinamente. Essendosi reso conto di essere seguito dai militari, gettava la busta (contente l'arma clandestina calibro 7.65) dietro ad un muretto e cercava di darsi alla fuga. Il contenuto della busta veniva immediatamente verificato dagli stessi operanti. 2. La Corte di Appello di Catania, con sentenza resa in data 18 novembre 2022 ha rideterminato la pena in anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 2.400,00 di multa, confermando il giudizio di responsabilità. 2.1 In motivazione, si ribadisce la assoluta infondatezza della versione difensiva (essersi trovato in quel luogo per attività ginnica), a fronte della sequenza di comportamenti percepita dagli operanti. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 3.1 Viene evidenziato, in particolare, che la vicenda oggetto del giudizio si è dipanata in modo diverso nel procedimento a carico del Genovese, assolto in separato procedimento. Da ciò la difesa ipotizza la ricorrenza di un dubbio ragionevole anche a carico dello Stimoli, posto che l'azione appare ab initio di tipo concorsuale. Non poteva, pertanto, ritenersi implausibile la versione difensiva. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.z 4.1 Ed invero, la diversa valutazione della condotta tenuta dal Genovese ben può spiegarsi - sul piano logico - con la inconsapevolezza del contenuto del 'plico' di cui era mero depositario (del resto la difesa non allega nulla su tale aspetto, con evidente vizio di genericità). Quanto alla condotta tenuta dallo Stimoli, la stessa - come si è spiegato in sede di merito - è direttamente percepita dagli operanti e contiene plurimi e convergenti indicatori di piena consapevolezza del contenuto del 'plico' da costui appena ritirato, posto che : a) appena resosi conto di essere seguito dai carabinieri Stimoli si libera del plico gettandolo dietro ad un muretto; b) immediatamente dopo cerca di darsi alla fuga. Si tratta, come si è evidenziato in entrambe le decisioni di merito, di un comportamento che trova spiegazione solo in ragione della piena consapevolezza del contenuto del plico, con corretta applicazione dei canoni di metodo di cui all'art. 192 comma 2 cod.proc.pen. . Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 6 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]