CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 25383/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 28055-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] I BENI E [OSCURATO:PERSONA]' CULTURALI E [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 277/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 21/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che chiede rigettarsi il proposto regolamento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Ministero per i Beni e le [OSCURATO:PERSONA] e del Turismo in servizio presso i monumenti di Ravenna, ha adito il Tribunale di Bologna e ha domandato la condanna del Ministero al pagamento della complessiva somma di euro 3.677,35, a titolo di compenso del lavoro straordinario prestato e non retribuito; 2. con sentenza del 21 aprile 2021 il Tribunale, accogliendo l'eccezione formulata dal Ministero, ha declinato la competenza e ha dichiarato la competenza per territorio del Tribunale di Ravenna, nel cui circondario si trova la sede del sito museale presso il quale il ricorrente presta servizio in qualità di assistente alla vigilanza ed all'accoglienza; 3. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., al quale non ha resistito il Ministero, rimasto intimato; 4. il Pubblico Ministero ha concluso, ai sensi dell'art. 380 ter cod. proc. civ., per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] censura la dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna e denuncia la violazione dell'art. 413, comma 5, cod. proc. civ.; rileva che il [OSCURATO:PERSONA] di Ravenna e gli altri monumenti esterni ([OSCURATO:PERSONA] in Classe, Mausoleo di Teodorico e Battistero degli Ariani) dipendono, come tutti gli altri poli, dalla Direzione generale Musei dell'Emilia-Romagna, che ha sede in Bologna; aggiunge che il Museo è privo di struttura operativa e richiama precedenti dello stesso Tribunale di Bologna che hanno rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale evidenziando, tra l'altro, che l'individuazione di un unico foro per tutti i dipendenti della Direzione generale consente di pervenire ad una giurisprudenza uniforme e, quindi, garantisce il medesimo trattamento al personale dello stesso Ministero; 2. il ricorso deve essere rigettato perché il Tribunale di Bologna, nel declinare la competenza, non si è discostato dall'orientamento, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, la competenza per territorio va determinata, secondo quanto previsto dall'art. 413 cod. proc. civ., in coerenza con la finalità legislativa di rendere Ric. 2021 n. 28055 sez. ML - ud. 26-05-2022 -2- più funzionale e celere il processo radicando la cognizione nei luoghi normalmente vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio, di talché il giudice competente dev'essere individuato in relazione al luogo in cui il lavoratore presta effettivo servizio (purché dotato di un minimo di struttura sufficiente per la sua operatività) e non invece in relazione al luogo in cui viene effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni» (Cass. n. 3340/2020; Cass. n. 19624/2019; Cass. n. 5481/2019; Cass. n. 6458/2018); 2.1. i precedenti citati, nella parte in cui fanno riferimento «ad un minimo di struttura sufficiente per la sua operatività», evocano l'organizzazione degli uffici di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 165/2001, sulla quale si misura la determinazione del fabbisogno di personale, sicché è da escludere che possa essere ritenuta priva di «struttura sufficiente per la sua operatività», un'articolazione della pubblica amministrazione alla quale sia stabilmente assegnata dotazione di personale, seppure la gestione amministrativa dei rapporti sia affidata ad altro ufficio posto in altra sede; 2.2. è incontestato che il ricorrente, assistente alla vigilanza ed all'accoglienza, è stato assegnato dal Ministero per i Beni e le [OSCURATO:PERSONA] e del Turismo al polo museale di Ravenna, sicché, sulla base del criterio indicato dall'art. 413, comma 5, cod. proc. civ., il ricorso deve essere rigettato e va dichiarata la competenza del Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro; 3. in ragione della manifesta infondatezza del ricorso non occorre disporre la rinnovazione della notifica, erroneamente effettuata all'[OSCURATO:PERSONA] anziché a quella Generale dello Stato; 3.1. nella giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidato il principio secondo cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti; Ric. 2021 n. 28055 sez. ML - ud. 26-05-2022 -3- 3.2. se ne è tratta la conseguenza che, in caso di ricorso per cassazione inammissibile o prima facie infondato, appare superfluo disporre la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che l'adempimento si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in una dilatazione dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. n. 15106/2013, Cass. n. 12515/2018, Cass. n. 33557/2018, Cass. n. 33399/2019); 4. la mancata costituzione in giudizio dell'Avvocatura esime dal provvedere sulle spese del regolamento di competenza; 4.1. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Ravenna dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto nei termini di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso,