Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 35659/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza indicata nel preambolo la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 per avere, mentre era sottoposto alla misura di prevenzione personale dell'avviso orale emesso dal Questore, guidato un'autovettura senza alcun titolo abilitativo. q

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., violazione dell'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 ed errata qualificazione del fatto.

La Corte territoriale, nel rispondere alle doglianze esposte nell'atto di appello, ha erroneamente sostenuto che l'ammonimento orale del Questore, di cui era destinatario l'imputato, costituisca una misura di prevenzione personale, anche se non accompagnato da prescrizioni e divieti.

2.2. Con il secondo motivo censura la motivazione posta a sosto del rigetto delle richieste difensive di applicazione della causa di proscioglimento di cui all'art. 131-bis cod. pen. e di concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Lamenta, in particolare, che non sia stata effettuata un'analisi accurata del contesto oggettivo nonché della personalità dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. È fondato il rilievo espressamente sollevato dal ricorrente nel primo motivo di impugnazione secondo cui l'avviso orale da parte del Questore non è compreso tra le misure di prevenzione personali.

2. Nonostante l'art. 3, comma 2, d.lgs. 159 del 2011 sia inserito nel capo relativo alle misure di prevenzione personali applicate dal questore, ciò non basta per considerare l'avviso da esso disciplinato un "provvedimento definitivo" applicativo "di una misura di prevenzione personale" rilevante ai fini della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011.

Si deve tenere conto per una corretta interpretazione di tale ultima norma incriminatrice dei suoi rapporti con l'art. 120 del Codice della Strada nonché con la pregressa normativa sulle misure di prevenzione.

Sul punto vanno richiamati, perché interamente condivisi dal Collegio, i fondamentali passaggi argomentativi di una recente sentenza di questa Corte la n. 47713 del 27/10/2022, Tatangelo, Rv. 283820 - 01 (contra Sez. 1, n. 418 del 17/11/2022, dep. 2023, Lombardo).

L'art. 4 della legge 1423 del 1956 non configurava l'avviso orale del questore come misura di prevenzione: stabiliva che il questore doveva avvisare la persona che esistevano sospetti a suo carico e invitarla a tenere una condotta conforme alla legge; il processo verbale dell'avviso era redatto "al solo fine di dare allo stesso una data certa".

Trascorsi sessanta giorni e non più di tre anni, il questore poteva avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione Presidente del Tribunale se la persona, nonostante l'avviso, non aveva cambiato condotta ed era pericolosa per la sicurezza pubblica.

Il testo originario della legge 1423 del 1956, in realtà, non prevedeva un avviso orale, ma una diffida del questore che, a parte la possibilità di emettere nei confronti delle persone diffidate il foglio di via obbligatorio, non comportava alcuna conseguenza se non la possibilità di chiedere la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

La norma dell'art. 4 sopra ricordata era frutto della riforma operata dalla legge n. 327 del 1988: con esso si stabiliva espressamente che "l'avviso dato dal questore non produce altro effetto oltre quello previsto dal presente articolo"; solo con la legge n. 128 del 2001 era stata introdotta la possibilità di applicare, in sede di avviso orale, divieti alle persone già definitivamente condannate per delitti non colposi, riprodotti nell'art. 3, comma 4, del d.lgs. 159 del 2011.

Con tale riforma, pertanto, si distingueva l'avviso orale "mero" - che, cioè, non comportava alcuna conseguenza per l'avvisato, tranne il rischio di essere in futuro destinatario di una proposta di una misura di prevenzione - e quello comportante divieti.

L'avviso orale "mero", in effetti, non comporta alcuna limitazione per il soggetto, che è invitato "a tenere una condotta conforme alla legge", obbligo che grava su tutti i cittadini.

L'art. 120 comma 1 del Codice della Strada prevede che "non possano conseguire la patente di guida ... coloro che sono stati sottoposti ... alle misure di /prevenzione previste dalla legge 1423 del 1956, ad eccezione di quella di cui all'art. ..."; prevede, ancora, che se tali condizioni soggettive intervengono in data successiva al rilascio della patente, il Prefetto provvede alla revoca.

Non vi è dubbio che, ai sensi dell'art. 116, comma 1, d.lgs. 159 del 2011, dalla data di entrata in vigore del testo unico sulle misure di prevenzione, i richiami alle disposizioni contenute nella legge 1423 del 1956, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel decreto stesso: ma è legittimo chiedersi se l'art. 3 d.

Igs. 159 del 2011 abbia riprodotto il contenuto del precedente art. 4 legge 1423 del 1956 o abbia mutato la natura del provvedimento.

Come ritenuto sia dalla Corte di cassazione civile che dal Consiglio di Stato, con riferimento ai provvedimenti di revoca della patente di guida, l'avviso orale "mero" non costituisce una misura di prevenzione in quanto non comporta alcuna limitazione alla libertà personale (così Cass. civ., Sez. 1, n. 7973/17, Camera di Commercio di Roma c.

Baglioni; Cons.

Stato, Sez. 3, n. 722 del 14/2/2014, Sa.

Sa. c.

Prefettura di [OSCURATO:PERSONA]); di conseguenza, non dà luogo all'applicazione dell'art. 120 del Codice della Strada.

In effetti, una traccia della diversa natura dell'avviso orale si rinviene anche dal complesso del d.lgs. 159 del 2011: per l'emissione dell'avviso orale da parte del Questore non è necessario un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica, che è previsto dall'art. 6 per le misure di prevenzione applicate dall'Autorità giudiziaria e, separatamente, per l'emissione del foglio di via obbligatorio (art. 2 d.lgs. 159 del 2011).

La conclusione cui si giunge, a seguito di questo excursus, è la seguente: l'art. 73 d.lgs. 159 del 2011 riprende l'art. 6 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 575, che prevedeva la medesima pena per la guida senza patente o dopo che la patente era stata negata, sospesa o revocata in base all'allora vigente codice della strada "qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione"; ma, appunto, l'avviso orale non costituiva una misura di prevenzione personale all'epoca; l'art. 6 cit., quindi, non puniva la condotta di guida senza patente di un soggetto ad esso sottoposto.

Anche la fattispecie di cui all'art. 73 d.lgs. 159 del 2011 pertanto sussiste solo se la condotta di guida sia stata eseguita nella vigenza di una misura di prevenzione personale diversa dall'avviso orale del Questore mancante di prescrizioni.

3. Rimangono, pertanto, assorbiti tutti i motivi di ricorso, relativi al trattamento sanzionatorio, e la sentenza impugnata, per le considerazioni espresse nel precedente paragrafo, deve essere annullata senza rinvio per insussistenza dell'addebito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussist

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza indicata nel preambolo la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 per avere, mentre era sottoposto alla misura di prevenzione personale dell'avviso orale emesso dal Questore, guidato un'autovettura senza alcun titolo abilitativo. q 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., violazione dell'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 ed errata qualificazione del fatto. La Corte territoriale, nel rispondere alle doglianze esposte nell'atto di appello, ha erroneamente sostenuto che l'ammonimento orale del Questore, di cui era destinatario l'imputato, costituisca una misura di prevenzione personale, anche se non accompagnato da prescrizioni e divieti. 2.2. Con il secondo motivo censura la motivazione posta a sosto del rigetto delle richieste difensive di applicazione della causa di proscioglimento di cui all'art. 131-bis cod. pen. e di concessione delle circostanze attenuanti generiche. Lamenta, in particolare, che non sia stata effettuata un'analisi accurata del contesto oggettivo nonché della personalità dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. È fondato il rilievo espressamente sollevato dal ricorrente nel primo motivo di impugnazione secondo cui l'avviso orale da parte del Questore non è compreso tra le misure di prevenzione personali. 2. Nonostante l'art. 3, comma 2, d.lgs. 159 del 2011 sia inserito nel capo relativo alle misure di prevenzione personali applicate dal questore, ciò non basta per considerare l'avviso da esso disciplinato un "provvedimento definitivo" applicativo "di una misura di prevenzione personale" rilevante ai fini della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011. Si deve tenere conto per una corretta interpretazione di tale ultima norma incriminatrice dei suoi rapporti con l'art. 120 del Codice della Strada nonché con la pregressa normativa sulle misure di prevenzione. Sul punto vanno richiamati, perché interamente condivisi dal Collegio, i fondamentali passaggi argomentativi di una recente sentenza di questa Corte la n. 47713 del 27/10/2022, Tatangelo, Rv. 283820 - 01 (contra Sez. 1, n. 418 del 17/11/2022, dep. 2023, Lombardo). L'art. 4 della legge 1423 del 1956 non configurava l'avviso orale del questore come misura di prevenzione: stabiliva che il questore doveva avvisare la persona che esistevano sospetti a suo carico e invitarla a tenere una condotta conforme alla legge; il processo verbale dell'avviso era redatto "al solo fine di dare allo stesso una data certa". Trascorsi sessanta giorni e non più di tre anni, il questore poteva avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione Presidente del Tribunale se la persona, nonostante l'avviso, non aveva cambiato condotta ed era pericolosa per la sicurezza pubblica. Il testo originario della legge 1423 del 1956, in realtà, non prevedeva un avviso orale, ma una diffida del questore che, a parte la possibilità di emettere nei confronti delle persone diffidate il foglio di via obbligatorio, non comportava alcuna conseguenza se non la possibilità di chiedere la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. La norma dell'art. 4 sopra ricordata era frutto della riforma operata dalla legge n. 327 del 1988: con esso si stabiliva espressamente che "l'avviso dato dal questore non produce altro effetto oltre quello previsto dal presente articolo"; solo con la legge n. 128 del 2001 era stata introdotta la possibilità di applicare, in sede di avviso orale, divieti alle persone già definitivamente condannate per delitti non colposi, riprodotti nell'art. 3, comma 4, del d.lgs. 159 del 2011. Con tale riforma, pertanto, si distingueva l'avviso orale "mero" - che, cioè, non comportava alcuna conseguenza per l'avvisato, tranne il rischio di essere in futuro destinatario di una proposta di una misura di prevenzione - e quello comportante divieti. L'avviso orale "mero", in effetti, non comporta alcuna limitazione per il soggetto, che è invitato "a tenere una condotta conforme alla legge", obbligo che grava su tutti i cittadini. L'art. 120 comma 1 del Codice della Strada prevede che "non possano conseguire la patente di guida ... coloro che sono stati sottoposti ... alle misure di /prevenzione previste dalla legge 1423 del 1956, ad eccezione di quella di cui all'art. ..."; prevede, ancora, che se tali condizioni soggettive intervengono in data successiva al rilascio della patente, il Prefetto provvede alla revoca. Non vi è dubbio che, ai sensi dell'art. 116, comma 1, d.lgs. 159 del 2011, dalla data di entrata in vigore del testo unico sulle misure di prevenzione, i richiami alle disposizioni contenute nella legge 1423 del 1956, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel decreto stesso: ma è legittimo chiedersi se l'art. 3 d. Igs. 159 del 2011 abbia riprodotto il contenuto del precedente art. 4 legge 1423 del 1956 o abbia mutato la natura del provvedimento. Come ritenuto sia dalla Corte di cassazione civile che dal Consiglio di Stato, con riferimento ai provvedimenti di revoca della patente di guida, l'avviso orale "mero" non costituisce una misura di prevenzione in quanto non comporta alcuna limitazione alla libertà personale (così Cass. civ., Sez. 1, n. 7973/17, Camera di Commercio di Roma c. Baglioni; Cons. Stato, Sez. 3, n. 722 del 14/2/2014, Sa. Sa. c. Prefettura di [OSCURATO:PERSONA]); di conseguenza, non dà luogo all'applicazione dell'art. 120 del Codice della Strada. In effetti, una traccia della diversa natura dell'avviso orale si rinviene anche dal complesso del d.lgs. 159 del 2011: per l'emissione dell'avviso orale da parte del Questore non è necessario un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica, che è previsto dall'art. 6 per le misure di prevenzione applicate dall'Autorità giudiziaria e, separatamente, per l'emissione del foglio di via obbligatorio (art. 2 d.lgs. 159 del 2011). La conclusione cui si giunge, a seguito di questo excursus, è la seguente: l'art. 73 d.lgs. 159 del 2011 riprende l'art. 6 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 575, che prevedeva la medesima pena per la guida senza patente o dopo che la patente era stata negata, sospesa o revocata in base all'allora vigente codice della strada "qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione"; ma, appunto, l'avviso orale non costituiva una misura di prevenzione personale all'epoca; l'art. 6 cit., quindi, non puniva la condotta di guida senza patente di un soggetto ad esso sottoposto. Anche la fattispecie di cui all'art. 73 d.lgs. 159 del 2011 pertanto sussiste solo se la condotta di guida sia stata eseguita nella vigenza di una misura di prevenzione personale diversa dall'avviso orale del Questore mancante di prescrizioni. 3. Rimangono, pertanto, assorbiti tutti i motivi di ricorso, relativi al trattamento sanzionatorio, e la sentenza impugnata, per le considerazioni espresse nel precedente paragrafo, deve essere annullata senza rinvio per insussistenza dell'addebito. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussist
Sentenza Cassazione n. 35659/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris