CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 32881/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; aik OSSERVA D'[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ex art. 599- bis cod. proc. pen., deducendo violazione dell'art. 34 cod. proc. pen., perché il giudice si sarebbe dovuto astenere per incompatibilità, avendo emesso sentenza nei confronti di un coimputato. Deduce inoltre nullità della sentenza ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. poiché, durante il giudizio di primo grado, all'udienza del 10 maggio 2022 il processo venne rinviato al 20 settembre 2022, stante l'assenza del magistrato titolare del procedimento. Senonché, successivamente, con ordinanza resa fuori udienza lo stesso 10 maggio 2022, e mai notificata al [OSCURATO:PERSONA], il quale peraltro non era mai stato dichiarato assente, avendo sempre personalmente partecipato a tutte le precedenti udienze, il Tribunale di Campobasso dispose l'anticipazione dell'udienza alla data del 24 maggio 2022. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto l'incompatibilità del giudice costituisce unicamente motivo di ricusazione dello stesso, non potendo integrare vizio comportante la nullità del giudizio o della sentenza (Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021, RV 282136). Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, poiché la pena risulta concordata tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., avendo il difensore munito di procura speciale dichiarato di rinunciare ai motivi di appello diversi da quelli comportanti la rideterminazione della pena. Come chiarito nella giurisprudenza di legittimità, in tema di concordato in appello, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi dì ricorso diversi da quelli comportanti un diverso trattamento sanzionatorio, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, RV 274522). All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2