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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 27123/2026

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a Corte di appello di Bologna;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaledott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 13 febbraio 2024, il Tribunale di Ferrara, ritenuta la continuazione,condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione, in quantoritenuta colpevole dei reati di cui all’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983 convertito dallalegge n. 638 del 1983, per aver omesso, in qualità di legale rappresentantedell’[OSCURATO:PERSONA] - Leonardo - [OSCURATO:PERSONA] dei nonni e dell’[OSCURATO:PERSONA] CasaAbbracci, il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni deilavoratori dipendenti e/o sui compensi erogati ai lavoratori dipendenti per un importosuperiore ad euro 10.000,00 per l’anno 2020 relativamente all’[OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] deinonni e per gli anni 2019 e 2020 relativamente all’[OSCURATO:PERSONA], disponendole statuizioni civili.Con sentenza del 13 novembre 2025, la Corte di appello di Bologna, in parziale riformadella sentenza di primo grado, concedeva all’imputata il beneficio della sospensionecondizionale della pena, confermando nel resto e disponendo le statuizioni civili.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, [OSCURATO:PERSONA], tramite ildifensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.2.1.

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia vizio di motivazione, in relazione allaqualificazione del rapporto giuslavoristico instaurato tra i soggetti collaboratori nelle dueCase di accoglienza e dimora per anziani e l’[OSCURATO:PERSONA] condotta dall’imputata.In sintesi, la difesa deduce che la presenza di organizzazione e la previsione di uncompenso per il servizio prestato non erano elementi sufficienti per qualificare il rapporto dilavoro subordinato e di conseguenza l’obbligo di corrispondere le ritenute previdenziali eassistenziali contestate come omesse.Lamenta, in particolare, che, rispetto alle sette doglianze mosse con il primo motivo diappello, la Corte territoriale non si era confrontata con il riferimento all’espressione“volontari”, contenuta nelle s.i. rese da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la dedottaimpossibilità di stabilire un rapporto logico-deduttivo tra la presenza di organizzazione e laqualifica di lavoro subordinato, con la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], confermata da VeliaD’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],accoglienza, infine con la sentenza di assoluzione della stessa ricorrente n. 1158 del 2021,emessa dal Tribunale di Ferrara, in cui viene affermato che il rapporto non era riconducibilead alcuna tipologia di lavoro subordinato a qualsiasi titolo, trattandosi di attività classificabilecome attività volontaria.

Osserva ancora che gli argomenti posti a base della pronuncia di conferma della Corteterritoriale presentano delle illogicità, per un verso, nel fatto che la titolarità di entrambe leCase di accoglienza non implicava un rapporto di direzione tipico del datore di lavoro, e, peraltro verso, la Corte territoriale non si confronta con le dichiarazioni rese dalla responsabiledei volontari, [OSCURATO:PERSONA], secondo cui i giorni e gli orari di lavoro venivano stabiliti tra ivolontari della struttura, sulla base di una programmazione dei turni stilata dal referente VeliaD’[OSCURATO:PERSONA].2.2.

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia vizio di motivazione, in relazione allaquantificazione dei contributi ritenuti omessi, con grave dubbio circa l’effettivo superamentodella soglia di punibilità.In sintesi, la difesa deduce che gli allegati dei verbali di constatazione dell’Ispettoratodel Lavoro contengono solo il calcolo del salario che i volontari avrebbero dovuto ricevereapplicando il contratto nazionale di lavoro, mentre l’unico atto di indagine che indica lesomme è dato da una mail dell’INAIL in cui venivano indicate le somme poi riportate nelcapo di imputazione.Lamenta la difesa che, a fronte degli errori commessi dalla polizia giudiziaria edevidenziati dall’appellante, vale a dire che le ore contate dagli accertatori erano presuntive,comprendevano anche quelle inerenti al patto di prova e che contraddicevano quanto riferitodai volontari, oltre a considerare anche l’intera notte come di servizio, la Corte di appelloaveva offerto una sola ed illogica risposta, ovverosia che l’imputata non si era opposta agliavvisi di accertamento.3.

E’ pervenuta memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile I.N.P.S.,con la quale si sostiene l’inammissibilità del primo motivo di appello poiché inteso adottenere la rilettura delle motivazioni poste a base della decisione della Corte di appello,sulla base di mere prospettazioni alternative, a fronte di doppia conforme valutazione deigiudici di merito, sottolineando che i dipendenti venivano retribuiti per la loro attività, che iconcetti di patto di prova e di rimborsi erano incompatibili con una prestazione resa a titolovolontario, così come lo erano le numerose e-mail inviate ai dipendenti dimostrative, al di làdi ogni dubbio, di un rapporto di lavoro subordinato.

Quanto al secondo motivo, anche quil’imputata elabora una inammissibile lettura alternativa delle prove acquisite, reiterando lemedesime contestazioni già esaminate e rigettate dal Tribunale e fatte proprie dalla Corteterritoriale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Occorre premettere che, nel caso in esame, ci si trova al cospetto della conferma neimedesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad una c.d."doppia conforme".

Tale costruzione postula che le due sentenze di merito possono esserelette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale e che il vizio di motivazionededucibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidiodel devolutum, discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi,ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015,Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967);o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del09/01/2018, Rv. 272018).Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo lanuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata elogica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio.

Devealtresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di meritoconvergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivocorpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), che in tali termini deve essere assunto anchenella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del22/04/2024, Fall).Tanto premesso, contrariamente a quanto a quanto rappresentato in ricorso, i giudici dimerito hanno correttamente e logicamente ricostruito l’esistenza di rapporti di lavoro con idipendenti, illustrando con ampia e diffusa motivazione le prove documentali e testimonialiacquisite in giudizio, segnatamente le mail in cui l’imputata impartiva disposizioni edesercitava poteri disciplinari, i registri in cui erano riportati gli orari effettuati dai singolioperatori e le loro firme, con l’indicazione dell’attività svolta e degli eventuali problemiriscontrati, nonché le deposizioni testimoniali acquisite (v. pagina 4 e 5 della sentenzaimpugnata e, in sintesi, pagina 6 della sentenza di primo grado), in base alle quali glioperatori prestavano la loro attività secondo un calendario prestabilito, sotto la direzionedell’imputata, che provvedeva, entro il giorno 15 di ciascun mese successivo a quello diriferimento a versare lo stipendio agli operatori su apposita carta Postepay.In definitiva, in quanto ancorato a considerazioni scevre da aspetti di irrazionalità ecoerenti con le acquisizioni probatorie, intese nel loro significato reale e logicamentecorrelate, il giudizio compiuto nelle due conformi sentenze di merito, attraverso il quale èstata affermata la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato degli operatori delle duestrutture gestite dall’imputata, non presta il fianco alle censure difensive, che siarticolano nella sostanziale proposta di una lettura alternativa e frammentaria del materialeistruttorio, operazione questa che non può ritenersi consentita in sede di legittimità, a frontedella disamina razionale ed esauriente compiuta dal Tribunale di Ferrara prima e dalla Cortedi appello di Bologna poi.

2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.2.1.

In ordine alla individuazione dell'elemento costitutivo del contestato reato di cuiall'art. 2, commi 1 e 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983(omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavorosulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti), la giurisprudenza di legittimità, nella sua piùautorevole composizione, ha infatti affermato che il reato non è configurabile in assenza delmateriale esborso delle relative somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione (Sez.

U,n. 27641 del 28/05/2003, Silvestri, Rv. 224609, in motivazione la Corte ha osservato che ilriferimento letterale alle "ritenute operate" sulla retribuzione deve essere interpretato nelsenso che non può essere operata una ritenuta senza il pagamento della somma dovuta alcreditore); il reato è invece configurabile anche in ipotesi di pagamento in "nero" di taliretribuzioni, atteso che l'accordo contra legem per il pagamento in nero di tutta o parte dellaretribuzione non fa venire meno l'obbligo per il datore di lavoro posto nell'interesse collettivodei lavoratori (Sez. 3, n. 12858 del 13/02/2003, Zambon, Rv. 224477).Per cui, in buona sostanza, è "l'effettivo pagamento della retribuzione che fa sorgerel'obbligo di versare le ritenute; non è la materiale formazione delle ritenute a far sorgerel'obbligo di versarle: sicché non può avere alcun rilievo, per escludere il reato "de quo", lacircostanza che la retribuzione sia avvenuta, in tutto o in parte "fuori busta", ovvero che leritenute non siano state contabilizzate o, pur contabilizzate, siano state corrispostedirettamente al lavoratore sotto forma di integrazione retributiva" (Sez. 3, n. 2641 del27/10/2005, dep. 2006, Mele, Rv. 233281).2.2.

Tanto premesso, i giudici di merito non hanno fatto buon governo di tali principi,poiché hanno ritenuto corretta la quantificazione effettuata dalla polizia giudiziaria, calcolatasulla base degli orari di lavoro risultanti dai registri e dalle dichiarazioni rese dai lavoratori,secondo i parametri previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (v. pagina 4 dellasentenza di primo grado): il calcolo delle ritenute non versate è avvenuto, dunque, non sullabase delle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, ma sulla base di quelle lorospettanti e che avrebbero dovuto essere corrisposte in base ai contratti collettivi di lavoro,prescindendo dalla corresponsione in concreto di tali importi.

Diversamente, l’imponibileevaso a fini penali non può prescindere dall’entità delle retribuzioni effettivamentecorrisposte sulle quali deve essere calcolata la parte trattenuta e non versata.Sez.

U, Silvestri, ha avuto modo di precisare sul punto che, mentre il mancatopagamento della retribuzione (o di parte di essa) costituisce un inadempimento civile,l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali è stata assimilato dallegislatore a una appropriazione indebita ed integra una fattispecie criminosa del tuttoautonoma rispetto al primo comportamento che non può essere ricollegata in alcun modoallo stesso, né può essere utilizzata per sanzionarlo.

Per altro verso, le Sezioni Unite hannoanche puntualizzato che il primo comportamento (il mancato pagamento della retribuzione) èsolo apparentemente più grave del secondo (il mancato versamento delle ritenute), perchènon si presta a essere occultato, e in tempi assai brevi i lavoratori dovrannonecessariamente prendere cognizione dell'inadempimento e potranno esperire i rimediopportuni; il mancato versamento delle ritenute assicurative e previdenziali, invece, puòrimanere celato anche per lunghi periodi e costituisce dunque una condotta insidiosa,capace di procurare al lavoratore danni assai gravi.Né è logico sostenere, come fa la sentenza impugnata, che le verifiche della poliziagiudiziaria erano confluite in due verbali di accertamento non contestati con le ritualiimpugnazioni, né tantomeno in sede penale, dal momento che, per un verso, il principio dinon contestazione in sede amministrativo-tributaria non è esportabile in sede penale, e, peraltro verso - giova ribadirlo -, occorre muovere dalle retribuzioni effettivamente corrisposte aidipendenti per poi determinare l’ammontare degli obblighi contributivi, verificando ilsuperamento o meno della soglia di punibilità di euro 10.000,00 annui, introdotta dall'art. 3,comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.In definitiva, il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenzialinon è configurabile a carico del datore di lavoro nel caso di mancata corresponsione dellarelativa retribuzione ai dipendenti; quindi, per affermare la responsabilità penaledell’imputata, devono essere previamente accertate, utilizzando a tal fine la documentazioneacquisita e le testimonianze rese, le retribuzioni effettivamente corrisposte ai lavoratori cheavevano prestato la loro attività, per poi calcolare le ritenute previdenziali ed assistenzialinon versate, infine verificando il superamento o meno della soglia di punibilità di 10.000,00euro annui.3.

In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata deveessere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appellodi Bologna che tenga conto di quanto sopra indicato.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte diappello di Bologna.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte di appello di Bologna;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaledott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 13 febbraio 2024, il Tribunale di Ferrara, ritenuta la continuazione,condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione, in quantoritenuta colpevole dei reati di cui all’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983 convertito dallalegge n. 638 del 1983, per aver omesso, in qualità di legale rappresentantedell’[OSCURATO:PERSONA] - Leonardo - [OSCURATO:PERSONA] dei nonni e dell’[OSCURATO:PERSONA] CasaAbbracci, il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni deilavoratori dipendenti e/o sui compensi erogati ai lavoratori dipendenti per un importosuperiore ad euro 10.000,00 per l’anno 2020 relativamente all’[OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] deinonni e per gli anni 2019 e 2020 relativamente all’[OSCURATO:PERSONA], disponendole statuizioni civili.Con sentenza del 13 novembre 2025, la Corte di appello di Bologna, in parziale riformadella sentenza di primo grado, concedeva all’imputata il beneficio della sospensionecondizionale della pena, confermando nel resto e disponendo le statuizioni civili. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, [OSCURATO:PERSONA], tramite ildifensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.2.1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia vizio di motivazione, in relazione allaqualificazione del rapporto giuslavoristico instaurato tra i soggetti collaboratori nelle dueCase di accoglienza e dimora per anziani e l’[OSCURATO:PERSONA] condotta dall’imputata.In sintesi, la difesa deduce che la presenza di organizzazione e la previsione di uncompenso per il servizio prestato non erano elementi sufficienti per qualificare il rapporto dilavoro subordinato e di conseguenza l’obbligo di corrispondere le ritenute previdenziali eassistenziali contestate come omesse.Lamenta, in particolare, che, rispetto alle sette doglianze mosse con il primo motivo diappello, la Corte territoriale non si era confrontata con il riferimento all’espressione“volontari”, contenuta nelle s.i. rese da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la dedottaimpossibilità di stabilire un rapporto logico-deduttivo tra la presenza di organizzazione e laqualifica di lavoro subordinato, con la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], confermata da VeliaD’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],accoglienza, infine con la sentenza di assoluzione della stessa ricorrente n. 1158 del 2021,emessa dal Tribunale di Ferrara, in cui viene affermato che il rapporto non era riconducibilead alcuna tipologia di lavoro subordinato a qualsiasi titolo, trattandosi di attività classificabilecome attività volontaria. Osserva ancora che gli argomenti posti a base della pronuncia di conferma della Corteterritoriale presentano delle illogicità, per un verso, nel fatto che la titolarità di entrambe leCase di accoglienza non implicava un rapporto di direzione tipico del datore di lavoro, e, peraltro verso, la Corte territoriale non si confronta con le dichiarazioni rese dalla responsabiledei volontari, [OSCURATO:PERSONA], secondo cui i giorni e gli orari di lavoro venivano stabiliti tra ivolontari della struttura, sulla base di una programmazione dei turni stilata dal referente VeliaD’[OSCURATO:PERSONA].2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia vizio di motivazione, in relazione allaquantificazione dei contributi ritenuti omessi, con grave dubbio circa l’effettivo superamentodella soglia di punibilità.In sintesi, la difesa deduce che gli allegati dei verbali di constatazione dell’Ispettoratodel Lavoro contengono solo il calcolo del salario che i volontari avrebbero dovuto ricevereapplicando il contratto nazionale di lavoro, mentre l’unico atto di indagine che indica lesomme è dato da una mail dell’INAIL in cui venivano indicate le somme poi riportate nelcapo di imputazione.Lamenta la difesa che, a fronte degli errori commessi dalla polizia giudiziaria edevidenziati dall’appellante, vale a dire che le ore contate dagli accertatori erano presuntive,comprendevano anche quelle inerenti al patto di prova e che contraddicevano quanto riferitodai volontari, oltre a considerare anche l’intera notte come di servizio, la Corte di appelloaveva offerto una sola ed illogica risposta, ovverosia che l’imputata non si era opposta agliavvisi di accertamento.3. E’ pervenuta memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile I.N.P.S.,con la quale si sostiene l’inammissibilità del primo motivo di appello poiché inteso adottenere la rilettura delle motivazioni poste a base della decisione della Corte di appello,sulla base di mere prospettazioni alternative, a fronte di doppia conforme valutazione deigiudici di merito, sottolineando che i dipendenti venivano retribuiti per la loro attività, che iconcetti di patto di prova e di rimborsi erano incompatibili con una prestazione resa a titolovolontario, così come lo erano le numerose e-mail inviate ai dipendenti dimostrative, al di làdi ogni dubbio, di un rapporto di lavoro subordinato. Quanto al secondo motivo, anche quil’imputata elabora una inammissibile lettura alternativa delle prove acquisite, reiterando lemedesime contestazioni già esaminate e rigettate dal Tribunale e fatte proprie dalla Corteterritoriale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Occorre premettere che, nel caso in esame, ci si trova al cospetto della conferma neimedesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad una c.d."doppia conforme". Tale costruzione postula che le due sentenze di merito possono esserelette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale e che il vizio di motivazionededucibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidiodel devolutum, discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi,ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015,Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967);o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del09/01/2018, Rv. 272018).Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo lanuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata elogica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Devealtresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di meritoconvergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivocorpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), che in tali termini deve essere assunto anchenella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del22/04/2024, Fall).Tanto premesso, contrariamente a quanto a quanto rappresentato in ricorso, i giudici dimerito hanno correttamente e logicamente ricostruito l’esistenza di rapporti di lavoro con idipendenti, illustrando con ampia e diffusa motivazione le prove documentali e testimonialiacquisite in giudizio, segnatamente le mail in cui l’imputata impartiva disposizioni edesercitava poteri disciplinari, i registri in cui erano riportati gli orari effettuati dai singolioperatori e le loro firme, con l’indicazione dell’attività svolta e degli eventuali problemiriscontrati, nonché le deposizioni testimoniali acquisite (v. pagina 4 e 5 della sentenzaimpugnata e, in sintesi, pagina 6 della sentenza di primo grado), in base alle quali glioperatori prestavano la loro attività secondo un calendario prestabilito, sotto la direzionedell’imputata, che provvedeva, entro il giorno 15 di ciascun mese successivo a quello diriferimento a versare lo stipendio agli operatori su apposita carta Postepay.In definitiva, in quanto ancorato a considerazioni scevre da aspetti di irrazionalità ecoerenti con le acquisizioni probatorie, intese nel loro significato reale e logicamentecorrelate, il giudizio compiuto nelle due conformi sentenze di merito, attraverso il quale èstata affermata la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato degli operatori delle duestrutture gestite dall’imputata, non presta il fianco alle censure difensive, che siarticolano nella sostanziale proposta di una lettura alternativa e frammentaria del materialeistruttorio, operazione questa che non può ritenersi consentita in sede di legittimità, a frontedella disamina razionale ed esauriente compiuta dal Tribunale di Ferrara prima e dalla Cortedi appello di Bologna poi. 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.2.1. In ordine alla individuazione dell'elemento costitutivo del contestato reato di cuiall'art. 2, commi 1 e 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983(omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavorosulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti), la giurisprudenza di legittimità, nella sua piùautorevole composizione, ha infatti affermato che il reato non è configurabile in assenza delmateriale esborso delle relative somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione (Sez. U,n. 27641 del 28/05/2003, Silvestri, Rv. 224609, in motivazione la Corte ha osservato che ilriferimento letterale alle "ritenute operate" sulla retribuzione deve essere interpretato nelsenso che non può essere operata una ritenuta senza il pagamento della somma dovuta alcreditore); il reato è invece configurabile anche in ipotesi di pagamento in "nero" di taliretribuzioni, atteso che l'accordo contra legem per il pagamento in nero di tutta o parte dellaretribuzione non fa venire meno l'obbligo per il datore di lavoro posto nell'interesse collettivodei lavoratori (Sez. 3, n. 12858 del 13/02/2003, Zambon, Rv. 224477).Per cui, in buona sostanza, è "l'effettivo pagamento della retribuzione che fa sorgerel'obbligo di versare le ritenute; non è la materiale formazione delle ritenute a far sorgerel'obbligo di versarle: sicché non può avere alcun rilievo, per escludere il reato "de quo", lacircostanza che la retribuzione sia avvenuta, in tutto o in parte "fuori busta", ovvero che leritenute non siano state contabilizzate o, pur contabilizzate, siano state corrispostedirettamente al lavoratore sotto forma di integrazione retributiva" (Sez. 3, n. 2641 del27/10/2005, dep. 2006, Mele, Rv. 233281).2.2. Tanto premesso, i giudici di merito non hanno fatto buon governo di tali principi,poiché hanno ritenuto corretta la quantificazione effettuata dalla polizia giudiziaria, calcolatasulla base degli orari di lavoro risultanti dai registri e dalle dichiarazioni rese dai lavoratori,secondo i parametri previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (v. pagina 4 dellasentenza di primo grado): il calcolo delle ritenute non versate è avvenuto, dunque, non sullabase delle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, ma sulla base di quelle lorospettanti e che avrebbero dovuto essere corrisposte in base ai contratti collettivi di lavoro,prescindendo dalla corresponsione in concreto di tali importi. Diversamente, l’imponibileevaso a fini penali non può prescindere dall’entità delle retribuzioni effettivamentecorrisposte sulle quali deve essere calcolata la parte trattenuta e non versata.Sez. U, Silvestri, ha avuto modo di precisare sul punto che, mentre il mancatopagamento della retribuzione (o di parte di essa) costituisce un inadempimento civile,l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali è stata assimilato dallegislatore a una appropriazione indebita ed integra una fattispecie criminosa del tuttoautonoma rispetto al primo comportamento che non può essere ricollegata in alcun modoallo stesso, né può essere utilizzata per sanzionarlo. Per altro verso, le Sezioni Unite hannoanche puntualizzato che il primo comportamento (il mancato pagamento della retribuzione) èsolo apparentemente più grave del secondo (il mancato versamento delle ritenute), perchènon si presta a essere occultato, e in tempi assai brevi i lavoratori dovrannonecessariamente prendere cognizione dell'inadempimento e potranno esperire i rimediopportuni; il mancato versamento delle ritenute assicurative e previdenziali, invece, puòrimanere celato anche per lunghi periodi e costituisce dunque una condotta insidiosa,capace di procurare al lavoratore danni assai gravi.Né è logico sostenere, come fa la sentenza impugnata, che le verifiche della poliziagiudiziaria erano confluite in due verbali di accertamento non contestati con le ritualiimpugnazioni, né tantomeno in sede penale, dal momento che, per un verso, il principio dinon contestazione in sede amministrativo-tributaria non è esportabile in sede penale, e, peraltro verso - giova ribadirlo -, occorre muovere dalle retribuzioni effettivamente corrisposte aidipendenti per poi determinare l’ammontare degli obblighi contributivi, verificando ilsuperamento o meno della soglia di punibilità di euro 10.000,00 annui, introdotta dall'art. 3,comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.In definitiva, il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenzialinon è configurabile a carico del datore di lavoro nel caso di mancata corresponsione dellarelativa retribuzione ai dipendenti; quindi, per affermare la responsabilità penaledell’imputata, devono essere previamente accertate, utilizzando a tal fine la documentazioneacquisita e le testimonianze rese, le retribuzioni effettivamente corrisposte ai lavoratori cheavevano prestato la loro attività, per poi calcolare le ritenute previdenziali ed assistenzialinon versate, infine verificando il superamento o meno della soglia di punibilità di 10.000,00euro annui.3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata deveessere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appellodi Bologna che tenga conto di quanto sopra indicato. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte diappello di Bologna.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27123/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris