CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 22953/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
procura speciale instudio elettivamente è domiciliato in Soverato (CZ), alla via Solferino n. 8.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede inMilano, Bastioni di [OSCURATO:PERSONA] n. 19, in persona del procuratore dott.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale inin Soverato (CZ), alla [OSCURATO:PERSONA] 1.-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore.-intimata-avverso le SENTENZE non definitiva e definitiva, rispettivamente n. cron.839/2020 e n. cron. 1377/2024, entrambe emesse dalla CORTED’[OSCURATO:PERSONA], la prima il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, la seconda, il13/12/2024.Numero registro generale 14808/2025Numero sezionale 475/2026Numero di raccolta generale 22953/2026Data pubblicazione 09/07/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorre provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Roma, 8 luglio 2026.Il Consigliere delegatoEduardo Campese