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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 gennaio 2025

Cassazione n. 04426/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna, ai fini che qui rilevano, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Rimini, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione in relazione a tre violazioni dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, come contestate ai capi a), a -bis) e a -ter) della rubrica.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, che, con un unico motivo, denuncia l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e dell'art. 81 cod. pen. in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e/o dell'art. 581 cod. proc. pen. in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Il difensore contesta la motivazione, laddove ha rigettato il motivo di appello con cui si deduceva l'assorbimento della condotta indicata nel capo a -ter) in quella del capo a -bis), in quanto, a fronte di una contestazione generica e priva di riferimenti tali da diversificare le condotte oggetto delle due imputazioni, si è addossato all'imputato l'onere di dimostrare l'unicità delle condotte medesime, laddove, invece, è compito dell'accusa distinguere le condotte riferite al medesimo lasso temporale e alla medesima sostanza stupefacente.

3. In data 8 gennaio 2025, il difensore ha trasmesso copia del certificato dì morte del ricorrente, deceduto il 22 ottobre 2024 a Barcellona.

4. Il ricorso è improcedibile per la sopravvenuta morte dell'imputato, e, dunque, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.

Come anticipato, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, è intervenuto il decesso dell'imputato, come attestato dal certificato di morte acquisito agli atti; per l'effetto, ai sensi dell'art. 150 cod. pen. i reati contestati al Fabbri sono estinti per morte dell'imputato.

Invero, come chiarito dalle Sezioni Unite, la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione, impone l'annullamento senza rinvio, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tanto più quando non risulti dal testo del provvedimento impugnato, come nel caso di specie, l'evidenza (Sez.

U, n. 30 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217245).9 P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per morte dell'imputa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna, ai fini che qui rilevano, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Rimini, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione in relazione a tre violazioni dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, come contestate ai capi a), a -bis) e a -ter) della rubrica. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, che, con un unico motivo, denuncia l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e dell'art. 81 cod. pen. in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e/o dell'art. 581 cod. proc. pen. in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il difensore contesta la motivazione, laddove ha rigettato il motivo di appello con cui si deduceva l'assorbimento della condotta indicata nel capo a -ter) in quella del capo a -bis), in quanto, a fronte di una contestazione generica e priva di riferimenti tali da diversificare le condotte oggetto delle due imputazioni, si è addossato all'imputato l'onere di dimostrare l'unicità delle condotte medesime, laddove, invece, è compito dell'accusa distinguere le condotte riferite al medesimo lasso temporale e alla medesima sostanza stupefacente. 3. In data 8 gennaio 2025, il difensore ha trasmesso copia del certificato dì morte del ricorrente, deceduto il 22 ottobre 2024 a Barcellona. 4. Il ricorso è improcedibile per la sopravvenuta morte dell'imputato, e, dunque, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio. Come anticipato, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, è intervenuto il decesso dell'imputato, come attestato dal certificato di morte acquisito agli atti; per l'effetto, ai sensi dell'art. 150 cod. pen. i reati contestati al Fabbri sono estinti per morte dell'imputato. Invero, come chiarito dalle Sezioni Unite, la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione, impone l'annullamento senza rinvio, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tanto più quando non risulti dal testo del provvedimento impugnato, come nel caso di specie, l'evidenza (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217245).9 P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per morte dell'imputa
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