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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 giugno 2024

Cassazione n. 16980/2026

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to [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaSicilia n. 4563/2024 depositata il 12/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 4563/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di IIgrado della Sicilia accoglieva l’appello proposto dall’[OSCURATO:SOCIETA]avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di TrapaniNumero registro generale 26072/2024Numero sezionale 2706/2026Numero di raccolta generale 16980/2026Data pubblicazione 30/05/2026n. 212/2023, che aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso diaccertamento n. 515 relativo all’IMU per l’anno 2016, emesso dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:SOCIETA]..2.

Avverso la sentenza n. 4563/2024 proponeva ricorso per cassazioneil Comune di Favignana.3. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva con controricorso.4.

Le parti depositavano memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con unico motivo si deducono “violazione e falsa applicazionedell’art. 132, 2^ comma, nr. 4 del c.p.c., dell’art. 36 del d.lgs. 546/1992 edell’art. 118 delle disposizioni attuative del c.p.c. in relazione all’art. 360,1^ comma, nr. 4 del c.p.c. nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132, 2^comma, nr. 4 del c.p.c., dell’art. 36 D.Lgs. 546/1992 e dell’art. 118 delledisposizioni attuative del c.p.c.”, per la sostanziale omissione dellamotivazione della sentenza, essendo la stessa apparente, in quantolimitatasi alla mera indicazione della fonte di riferimento (la sentenza dellaCGT della Sicilia n. 7689/2023 richiamata per relationem) senzaindividuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo.

Il ricorrente hainoltre evidenziato che la sentenza richiamata per relationem era stata asua volta impugnata per cassazione (per motivi diversi) ed era relativa adaltra imposta (ICI e non IMU) e ad altra annualità, oltre ad essereasseritamente viziata da errori, in relazione a quanto disposto dall’art. 7del d.lgs. n. 504/1992 e dall’art. 73, comma 1, lett. a) e c) del TUIR.Il motivo è infondato sicchè, in applicazione del principio della ragionepiù liquida, non è necessario il previo esame della eccezione di giudicato,così assorbita (v., tra le tante, Cass. n. 586/2026; Cass., n. 9908/2023).Orbene, il giudice d’appello, dopo aver affermato che la causa “vertesulla presunta spettanza dell’esenzione ex art. 7, 1^ comma, lett. i) delD.lgs. 504/1992”, ha così motivato: “…..Per l’anno 2011 questa Corte si ègià pronunziata con sentenza n. 7689/2023 in altra causa vertente tra leNumero registro generale 26072/2024Numero sezionale 2706/2026Numero di raccolta generale 16980/2026Data pubblicazione 30/05/2026stesse parti e sulla medesima questione.

Per le medesime motivazionicontenute nella citata sentenza di questa Corte n. 7689/2023, che deveintendersi qui integralmente richiamata e che è stata comunquedepositata in atti, anche nel presente giudizio, in cui ricorrono lemedesime condizioni di fatto, si ritiene che operi la citata esenzione,peraltro pure riconosciuta con la sentenza n. 11108/2021 per il 2013(sebbene a conclusioni diverse si sia arrivati per il 2014 con la sentenza n.2327/2023)….”.Va preliminarmente rilevato che le Sezioni Unite di questa Corte hannostatuito che la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dispostadall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012 n. 134,deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art.12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacatodi legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazionesolo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; taleanomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di sufficienza della motivazione.

Si è ripetutamente precisato chedeve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamenteesistente, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchèconsistente in argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscerel'iter logico seguito per la formazione del convincimento del giudice, inmodo tale da non consentire alcun effettivo controllo sull'esattezza e sullalogicità del ragionamento dallo stesso effettuato (v., tra le tante, Cass.Numero registro generale 26072/2024Numero sezionale 2706/2026Numero di raccolta generale 16980/2026Data pubblicazione 30/05/2026Sez.

U., 19881/2014; Cass. Sez.

U., n. 8053/2014, Cass., n. 7090/2022;Cass., n. 23580/2025).Nel caso in esame il giudice del merito ha adottato una tecnica dimotivazione espressamente prevista dal primo comma dell'art. 118 disp.disposizioni del codice di procedura civile contemplato dall’art. 49 d.lgs. n.546/1992), secondo il quale «La motivazione della sentenza di cuiall'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nellasuccinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridichedella decisione, anche con riferimento a precedenti conformi».

A talproposito questa Corte ha più volte ribadito (v., tra le altre, Cass., n.33305/2025, che richiama Cass., Sez.

T., 6 ottobre 2022, n. 29028;Cass., Sez.

III, 20 ottobre 2021, n. 29017; Cass., Sez.

T., 31 gennaio2019, n. 2861; Cass., Sez.

I, 5 agosto 2019, n. 20883; Cass., Sez.

L., 6settembre 2016, n 17640; Cass., Sez.

II, 23 settembre 2018, n. 28139;Cass., Sez.

L./IV, 11 settembre 2018, n. 21978; Cass., Sez.

L., 23 agosto2018, n. 21037; Cass., Sez.

Un., 20 marzo 2017, n. 7074; Cass., Sez.

I,19 luglio 23016, n. 14786; Cass., Sez.

Un., 16 gennaio 2015, n. 642;Cass., Sez.

L., 22 maggio 2012, n. 8053) che: “- la sentenza di meritopuò essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stessoufficio allo scopo di massimizzare, in una prospettiva di riduzione deitempi di definizione delle controversie, l'utilizzazione di riflessioni e dischemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalladecisione di identiche questioni, così realizzando un’economia di scritturacoerente con l’indicazione normativa di una succinta motivazione, scevrada ridondanti considerazioni non funzionali ad offrire un sinteticoresoconto delle ragioni della decisione in relazione all’oggetto dellacontroversia e del dibattito processuale svoltosi tra le parti; - il riferimentoai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deveintendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelliNumero registro generale 26072/2024Numero sezionale 2706/2026Numero di raccolta generale 16980/2026Data pubblicazione 30/05/2026di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali giàcompiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni,nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processocivile (v.

Cass., Sez.

III, 20 ottobre 2021, n. 29017, cit. e Cass., Sez.

T.,31 gennaio 2019, n. 2861, cit.); ….”.

In tal caso, la motivazione delprecedente - nella fattispecie in esame integralmente richiamata edimmediatamente accessibile alle parti stante il deposito della sentenza agliche intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anchedelle argomentazioni che vi sono inserite mediante il richiamo delprecedente inglobato, alla stregua dei requisiti di specificità propri diciascun modello di gravame (v.

Cass. cit., n. 33305/2025) e, quindi, nelcaso di ricorso in cassazione, con obbligo di articolazione dei motivi dicensura tipizzati.Alla luce di tali principi, il motivo di impugnazione, per come articolato,non può essere accolto.La sentenza impugnata individua in via preliminare l’oggetto dellacausa con riferimento alla questione di diritto trattata, ovvero la “presuntaspettanza dell’esenzione ex art. 7, 1^ comma, lett. i) del D.lgs.504/1992”, aggiungendo che nei confronti delle stesse parti, sullamedesima questione come sopra individuata, la stessa Corte si erapronunciata con la sentenza n. 7689/2023, seppur con riferimento all’anno2011, in presenza delle “medesime condizioni di fatto”.

La circostanza chein un caso si controverta dell’ICI e nell’altro dell’IMU non incide sullaidentità della questione di diritto trattata, ossia l’esenzione di imposta exart. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504/1992, atteso che il d.lgs. n.23/2011, art. 9, comma 8, espressamente rinvia, in tema di esenzionidall'imposta municipale propria, al sopracitato art. 7, comma 1, lett. i),relativo all’imposta comunale sugli immobili.

Inoltre, la diversità dell’annodi imposta è stata espressamente evidenziata dalla sentenza impugnata,Numero registro generale 26072/2024Numero sezionale 2706/2026Numero di raccolta generale 16980/2026Data pubblicazione 30/05/2026che, nonostante ciò, ha ritenuto sussistenti “le medesime condizioni difatto”, valutazione che, ove pure erronea, non rende di per sé solaillegittimo il rinvio per relationem ad altra sentenza, i cui vizi, compresal’incongruenza motivazionale rispetto ad una eventuale diversa situazionedi fatto sussistente nel caso di specie, avrebbero dovuto essere denunciatimediante l’articolazione, ove ammissibili, di specifici motivi di gravame.

Ilricorrente, invece, si è limitato ad articolare un unico motivo, concernentela nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., fondato sullaapparenza della motivazione in ragione della tecnica redazionale utilizzata,del rinvio per relationem ad altra sentenza, sicchè alcun rilievo puòsuddetto specifico motivo, a conferma della possibile concretaindividuazione del thema decidendum e del percorso logico che ha portatoalla decisione, in quanto non riconducibili al paradigma della nullità dellasentenza per omessa motivazione ex art. 360, comma 1, n. 4 cpc., inviolazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 36 del d.lgs. n.546/1992.Il ricorso va, pertanto, rigettato.Quanto alla riproposizione, nel controricorso, della “richiesta dirideterminazione delle spese di lite” di cui alla sentenza di primo grado,nulla va statuito, per l’assorbente considerazione che non è stato propostodalla controricorrente alcun ricorso incidentale.Le spese del giudizio, da distrarsi in favore del difensore dellacontroricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario,seguono la soccombenza del ricorrente.

P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, cheliquida in 4.500,00 euro per compensi professionali, oltre 200,00 euro perNumero registro generale 26072/2024Numero sezionale 2706/2026Numero di raccolta generale 16980/2026Data pubblicazione 30/05/2026esborsi, spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favoredell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario;ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaSicilia n. 4563/2024 depositata il 12/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 4563/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di IIgrado della Sicilia accoglieva l’appello proposto dall’[OSCURATO:SOCIETA]avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di TrapaniNumero registro generale 26072/2024Numero sezionale 2706/2026Numero di raccolta generale 16980/2026Data pubblicazione 30/05/2026n. 212/2023, che aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso diaccertamento n. 515 relativo all’IMU per l’anno 2016, emesso dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:SOCIETA]..2. Avverso la sentenza n. 4563/2024 proponeva ricorso per cassazioneil Comune di Favignana.3. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva con controricorso.4. Le parti depositavano memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con unico motivo si deducono “violazione e falsa applicazionedell’art. 132, 2^ comma, nr. 4 del c.p.c., dell’art. 36 del d.lgs. 546/1992 edell’art. 118 delle disposizioni attuative del c.p.c. in relazione all’art. 360,1^ comma, nr. 4 del c.p.c. nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132, 2^comma, nr. 4 del c.p.c., dell’art. 36 D.Lgs. 546/1992 e dell’art. 118 delledisposizioni attuative del c.p.c.”, per la sostanziale omissione dellamotivazione della sentenza, essendo la stessa apparente, in quantolimitatasi alla mera indicazione della fonte di riferimento (la sentenza dellaCGT della Sicilia n. 7689/2023 richiamata per relationem) senzaindividuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo. Il ricorrente hainoltre evidenziato che la sentenza richiamata per relationem era stata asua volta impugnata per cassazione (per motivi diversi) ed era relativa adaltra imposta (ICI e non IMU) e ad altra annualità, oltre ad essereasseritamente viziata da errori, in relazione a quanto disposto dall’art. 7del d.lgs. n. 504/1992 e dall’art. 73, comma 1, lett. a) e c) del TUIR.Il motivo è infondato sicchè, in applicazione del principio della ragionepiù liquida, non è necessario il previo esame della eccezione di giudicato,così assorbita (v., tra le tante, Cass. n. 586/2026; Cass., n. 9908/2023).Orbene, il giudice d’appello, dopo aver affermato che la causa “vertesulla presunta spettanza dell’esenzione ex art. 7, 1^ comma, lett. i) delD.lgs. 504/1992”, ha così motivato: “…..Per l’anno 2011 questa Corte si ègià pronunziata con sentenza n. 7689/2023 in altra causa vertente tra leNumero registro generale 26072/2024Numero sezionale 2706/2026Numero di raccolta generale 16980/2026Data pubblicazione 30/05/2026stesse parti e sulla medesima questione. Per le medesime motivazionicontenute nella citata sentenza di questa Corte n. 7689/2023, che deveintendersi qui integralmente richiamata e che è stata comunquedepositata in atti, anche nel presente giudizio, in cui ricorrono lemedesime condizioni di fatto, si ritiene che operi la citata esenzione,peraltro pure riconosciuta con la sentenza n. 11108/2021 per il 2013(sebbene a conclusioni diverse si sia arrivati per il 2014 con la sentenza n.2327/2023)….”.Va preliminarmente rilevato che le Sezioni Unite di questa Corte hannostatuito che la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dispostadall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012 n. 134,deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art.12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacatodi legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazionesolo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; taleanomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di sufficienza della motivazione. Si è ripetutamente precisato chedeve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamenteesistente, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchèconsistente in argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscerel'iter logico seguito per la formazione del convincimento del giudice, inmodo tale da non consentire alcun effettivo controllo sull'esattezza e sullalogicità del ragionamento dallo stesso effettuato (v., tra le tante, Cass.Numero registro generale 26072/2024Numero sezionale 2706/2026Numero di raccolta generale 16980/2026Data pubblicazione 30/05/2026Sez. U., 19881/2014; Cass. Sez. U., n. 8053/2014, Cass., n. 7090/2022;Cass., n. 23580/2025).Nel caso in esame il giudice del merito ha adottato una tecnica dimotivazione espressamente prevista dal primo comma dell'art. 118 disp.disposizioni del codice di procedura civile contemplato dall’art. 49 d.lgs. n.546/1992), secondo il quale «La motivazione della sentenza di cuiall'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nellasuccinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridichedella decisione, anche con riferimento a precedenti conformi». A talproposito questa Corte ha più volte ribadito (v., tra le altre, Cass., n.33305/2025, che richiama Cass., Sez. T., 6 ottobre 2022, n. 29028;Cass., Sez. III, 20 ottobre 2021, n. 29017; Cass., Sez. T., 31 gennaio2019, n. 2861; Cass., Sez. I, 5 agosto 2019, n. 20883; Cass., Sez. L., 6settembre 2016, n 17640; Cass., Sez. II, 23 settembre 2018, n. 28139;Cass., Sez. L./IV, 11 settembre 2018, n. 21978; Cass., Sez. L., 23 agosto2018, n. 21037; Cass., Sez. Un., 20 marzo 2017, n. 7074; Cass., Sez. I,19 luglio 23016, n. 14786; Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2015, n. 642;Cass., Sez. L., 22 maggio 2012, n. 8053) che: “- la sentenza di meritopuò essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stessoufficio allo scopo di massimizzare, in una prospettiva di riduzione deitempi di definizione delle controversie, l'utilizzazione di riflessioni e dischemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalladecisione di identiche questioni, così realizzando un’economia di scritturacoerente con l’indicazione normativa di una succinta motivazione, scevrada ridondanti considerazioni non funzionali ad offrire un sinteticoresoconto delle ragioni della decisione in relazione all’oggetto dellacontroversia e del dibattito processuale svoltosi tra le parti; - il riferimentoai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deveintendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelliNumero registro generale 26072/2024Numero sezionale 2706/2026Numero di raccolta generale 16980/2026Data pubblicazione 30/05/2026di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali giàcompiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni,nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processocivile (v. Cass., Sez. III, 20 ottobre 2021, n. 29017, cit. e Cass., Sez. T.,31 gennaio 2019, n. 2861, cit.); ….”. In tal caso, la motivazione delprecedente - nella fattispecie in esame integralmente richiamata edimmediatamente accessibile alle parti stante il deposito della sentenza agliche intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anchedelle argomentazioni che vi sono inserite mediante il richiamo delprecedente inglobato, alla stregua dei requisiti di specificità propri diciascun modello di gravame (v. Cass. cit., n. 33305/2025) e, quindi, nelcaso di ricorso in cassazione, con obbligo di articolazione dei motivi dicensura tipizzati.Alla luce di tali principi, il motivo di impugnazione, per come articolato,non può essere accolto.La sentenza impugnata individua in via preliminare l’oggetto dellacausa con riferimento alla questione di diritto trattata, ovvero la “presuntaspettanza dell’esenzione ex art. 7, 1^ comma, lett. i) del D.lgs.504/1992”, aggiungendo che nei confronti delle stesse parti, sullamedesima questione come sopra individuata, la stessa Corte si erapronunciata con la sentenza n. 7689/2023, seppur con riferimento all’anno2011, in presenza delle “medesime condizioni di fatto”. La circostanza chein un caso si controverta dell’ICI e nell’altro dell’IMU non incide sullaidentità della questione di diritto trattata, ossia l’esenzione di imposta exart. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504/1992, atteso che il d.lgs. n.23/2011, art. 9, comma 8, espressamente rinvia, in tema di esenzionidall'imposta municipale propria, al sopracitato art. 7, comma 1, lett. i),relativo all’imposta comunale sugli immobili. Inoltre, la diversità dell’annodi imposta è stata espressamente evidenziata dalla sentenza impugnata,Numero registro generale 26072/2024Numero sezionale 2706/2026Numero di raccolta generale 16980/2026Data pubblicazione 30/05/2026che, nonostante ciò, ha ritenuto sussistenti “le medesime condizioni difatto”, valutazione che, ove pure erronea, non rende di per sé solaillegittimo il rinvio per relationem ad altra sentenza, i cui vizi, compresal’incongruenza motivazionale rispetto ad una eventuale diversa situazionedi fatto sussistente nel caso di specie, avrebbero dovuto essere denunciatimediante l’articolazione, ove ammissibili, di specifici motivi di gravame. Ilricorrente, invece, si è limitato ad articolare un unico motivo, concernentela nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., fondato sullaapparenza della motivazione in ragione della tecnica redazionale utilizzata,del rinvio per relationem ad altra sentenza, sicchè alcun rilievo puòsuddetto specifico motivo, a conferma della possibile concretaindividuazione del thema decidendum e del percorso logico che ha portatoalla decisione, in quanto non riconducibili al paradigma della nullità dellasentenza per omessa motivazione ex art. 360, comma 1, n. 4 cpc., inviolazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 36 del d.lgs. n.546/1992.Il ricorso va, pertanto, rigettato.Quanto alla riproposizione, nel controricorso, della “richiesta dirideterminazione delle spese di lite” di cui alla sentenza di primo grado,nulla va statuito, per l’assorbente considerazione che non è stato propostodalla controricorrente alcun ricorso incidentale.Le spese del giudizio, da distrarsi in favore del difensore dellacontroricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario,seguono la soccombenza del ricorrente. P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, cheliquida in 4.500,00 euro per compensi professionali, oltre 200,00 euro perNumero registro generale 26072/2024Numero sezionale 2706/2026Numero di raccolta generale 16980/2026Data pubblicazione 30/05/2026esborsi, spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favoredell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario;ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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