Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16173/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, articolati in fatto e generici, che richiedono alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita.

Inoltre, il motivo relativo all'attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen. non risulta proposto in sede di ricorso in appello.

La sentenza impugnata (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) adeguatamente rileva come la testimonianza di Vitello (acquirente della sostanza stupefacente) risulta riscontrata anche dal luogo dove poi è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente.

Il ricorso articolato in fatto (estremamente generico) non si confronta con le suddette motivazioni della sentenza impugnata.

Il motivo del riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. non risulta proposto in appello: «Non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione» (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 - dep. 21/03/2017, Bolognese, Rv. 26974501).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, articolati in fatto e generici, che richiedono alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita. Inoltre, il motivo relativo all'attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen. non risulta proposto in sede di ricorso in appello. La sentenza impugnata (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) adeguatamente rileva come la testimonianza di Vitello (acquirente della sostanza stupefacente) risulta riscontrata anche dal luogo dove poi è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente. Il ricorso articolato in fatto (estremamente generico) non si confronta con le suddette motivazioni della sentenza impugnata. Il motivo del riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. non risulta proposto in appello: «Non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione» (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 - dep. 21/03/2017, Bolognese, Rv. 26974501). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 16173/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris