CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31486/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza con la quale era stata chiesta la restituzione nel termine per impugnare la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 16 ottobre 2019 nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], divenuta irrevocabile, per lo stesso, il 2 dicembre 2019; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge in relazione all'art. 629-bis cod. proc. pen. laddove la Corte territoriale non ha applicato la disciplina della rescissione del giudicato pur sussistendone i presupposti, è manifestamente infondato in quanto inerente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (si veda, tra tante, Sez. 3, Sentenza n. 33647 del 08/07/2022, Rv. 283474 - 01, secondo cui "L'istanza di restituzione nel termine proposta dall'imputato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen. non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine"; nonchè Sez. 1, Sentenza n. 23426 del 15/04/2015, Rv. 263794 - 01; v. altresì Sez. 6, n. 2209 del 19/11/2020 Cc. (dep. 19/01/2021), Rv. 280346 - 01, secondo cui la richiesta di rescissione del giudicato non può essere riqualificata di ufficio come incidente di esecuzione per la restituzione del termine per impugnare ex art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., poiché le due istanze si caratterizzano per diversità di "petitum"); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i