Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 48065/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettekgraPlite le conclusioni del PG 0-1/4 \Wki',\•(t .

N N\ \I\P Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di diverse sentenze di condanna.

La Corte di appello ha osservato che dalle sentenze irrevocabili emerge che Climeni commise tutti i reati di furto in concorso con un altro soggetto, tale [OSCURATO:PERSONA], con modalità interamente sovrapponibili.

Adottò sempre la stessa tecnica, ma ciò non può valere a far ravvisare l'identità del disegno criminoso.

Le violazioni furono commesse, in un arco temporale di oltre un anno, sul territorio regionale e furono chiaramente espressione di singole e autonome determinazioni criminose, dettate di volta in volta dalla necessità contingente di procurarsi un facile guadagno.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto difetto di motivazione.

La Corte di Napoli ha ignorato la prossimità cronologica, la identità dei concorrenti, l'omogeneità delle violazioni, la identità del bene giuridico e delle modalità di condotta e la comunanza di causale.

Ha quindi reso una motivazione apparente.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.

2. I motivi della doglianza sono genericamente articolati, limitandosi a contestare una asserita apparenza della motivazione, senza spiegare le ragioni di una siffatta affermazione.

Il ricorrente null'altro ha fatto che ribadire i contenuti della richiesta, ossia che il medesimo disegno criminoso sarebbe desumibile da alcuni profili, quali la prossimità cronologica, l'omogeneità delle violazioni, la sovrapponibilità delle modalità di esecuzione delle condotte, che sono stati esaminati e compiutamente valutati dalla Corte di appello nell'ambito di una motivazione coerente e logica, oltre che esaustiva.

Ha precisato la Corte di appello che dalla lettura delle sentenze, al di là dei dati sintomatici prima richiamati, non sono emersi dati oggettivi che conducano a ritenere una iniziale e unitaria programmazione dei singoli episodi criminosi. à

3. Il ricorso, a fronte di questa motivazione del diniego, non ha prospettato vizi del provvedimento censurabili in sede di legittimità, ma si è limitato a proporre la sostituzione della ricostruzione giudiziale con proprie e autonome valutazioni di merito sulla base di una diversa lettura degli stessi elementi, pretendendo di elevare a prova del vincolo di continuazione quelli che sono alcuni degli indici orientativi della ricerca dei dati di fatto da cui trarre l'esistenza di un medesimo disegno criminoso.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettekgraPlite le conclusioni del PG 0-1/4 \Wki',\•(t . N N\ \I\P Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di diverse sentenze di condanna. La Corte di appello ha osservato che dalle sentenze irrevocabili emerge che Climeni commise tutti i reati di furto in concorso con un altro soggetto, tale [OSCURATO:PERSONA], con modalità interamente sovrapponibili. Adottò sempre la stessa tecnica, ma ciò non può valere a far ravvisare l'identità del disegno criminoso. Le violazioni furono commesse, in un arco temporale di oltre un anno, sul territorio regionale e furono chiaramente espressione di singole e autonome determinazioni criminose, dettate di volta in volta dalla necessità contingente di procurarsi un facile guadagno. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto difetto di motivazione. La Corte di Napoli ha ignorato la prossimità cronologica, la identità dei concorrenti, l'omogeneità delle violazioni, la identità del bene giuridico e delle modalità di condotta e la comunanza di causale. Ha quindi reso una motivazione apparente. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono. 2. I motivi della doglianza sono genericamente articolati, limitandosi a contestare una asserita apparenza della motivazione, senza spiegare le ragioni di una siffatta affermazione. Il ricorrente null'altro ha fatto che ribadire i contenuti della richiesta, ossia che il medesimo disegno criminoso sarebbe desumibile da alcuni profili, quali la prossimità cronologica, l'omogeneità delle violazioni, la sovrapponibilità delle modalità di esecuzione delle condotte, che sono stati esaminati e compiutamente valutati dalla Corte di appello nell'ambito di una motivazione coerente e logica, oltre che esaustiva. Ha precisato la Corte di appello che dalla lettura delle sentenze, al di là dei dati sintomatici prima richiamati, non sono emersi dati oggettivi che conducano a ritenere una iniziale e unitaria programmazione dei singoli episodi criminosi. à 3. Il ricorso, a fronte di questa motivazione del diniego, non ha prospettato vizi del provvedimento censurabili in sede di legittimità, ma si è limitato a proporre la sostituzione della ricostruzione giudiziale con proprie e autonome valutazioni di merito sulla base di una diversa lettura degli stessi elementi, pretendendo di elevare a prova del vincolo di continuazione quelli che sono alcuni degli indici orientativi della ricerca dei dati di fatto da cui trarre l'esistenza di un medesimo disegno criminoso. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 48065/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris