CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2023
Cassazione n. 27115/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13130/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2 s.r.l. , in per sona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata a difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, via V. Bellini n. 24; –controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. d ella LIGURIA n. 1416/05/2018depositata il 29/10/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente presentò ricorso avverso un avviso di rettifica di accertamento e sanzioni, relativo ad un’importazione di elementi di fissaggio in acciaio, con il quale vennero revocate le preferenze generalizzate con relativa applicazione del dazio paesi terzi pari al 3,7% e del dazio antidumping pari al 23,6% previsto dal reg. CE n. 1890 del 2005. L’avviso traeva origine da indagini effettuate dall’Olaf, oggetto di informativa riservata [OSCURATO:PERSONA] 7/2012 S1 2013 durante una missione comunitaria svoltasi dal 12 al 22 novembre 2012, in collaborazione con le autorità filippine, al fine di accertare la sussistenza di false dichiarazioni di origine aventi ad oggetto elementi di fissaggio importati dalle Filippine ma in realtà originari di Taiwan. In forza delle indagini effettuate, ed in particolare dallo studio dei documenti presentati dalla contribuente e dalla società [OSCURATO:SOCIETA] e di quelli emessi da [OSCURATO:PERSONA] (la società filippina esportatrice) l’ufficio delle dogane di Genova accertò che la merce partì da Taiwan, transitò per le Filippine per poi essere spedita in Italia senza che vi fosse giustificazione economica per tale operazione. Il ricorso venne formulato da [OSCURATO:PERSONA] 2 s.r.l. osservando l’estraneità della contribuente rispetto alle obbligazioni tributarie, adducendo di non poter essere chiamato a rispondere delle stesse, e nel merito, evidenziando che dalla documentazione prodotta emergesse che i prodotti erano semilavorati completati nelle Filippine. Si rimarcò, inoltre, che la pretesa daziaria non fosse sorretta da adeguate prove riferite alla contestuale origine taiwanese delle merci. Il giudice di prime cure respinse il ricorso sulla considerazione che l’accertamento dell’Ufficio fosse fondato su riscontri documentali. A seguito di impugnazione della sentenza, il giudice di seconde cure ritenne parte delle eccezioni formulate dalla contribuente prive di pregio atteso che il CAD, agendo in rappresentanza indiretta, rivestiva la qualifica di dichiarante e come tale era tenuto ad assolvere la relativa obbligazione doganale. Sotto il diverso profilo relativo al fondamento della pretesa impositiva, la CTR escluse che gli indizi, plurimi, raccolti dall’Ufficio, ancorché esistenti, fossero idonei a provare l’origine taiwanese della merce. Con specifico riferimento alle risultanze della missione OLAF, la Corte affermò “appare non convincere appieno” poiché “la missione Olaf ha raccolto indizi circa la possibile elusione del dazio antidumping gravante sui prodotti taiwanesi attraverso il trasbordo di questi ultimi nelle Filippine ma tale investigazione non era completa al momento di accertamento dei dazi”. La Corte inoltre affermò che “il dazio imposto sugli accessori provenienti dalle Filippine, indipendentemente dall’origine degli stessi, è stato introdotto con il reg. 205 del 2013 del 7 marzo 2013, la cui applicazione retroagisce alle sole operazioni registrate a far data dal 15 giugno 2012. Mentre le importazioni oggetto di accertamento sono anteriori alla data del 15 giugno 2012 motivo per cui non potevano essere oggetto a registrazione ai sensi del regolamento generale antidumping.” Pertanto, l’avviso venne annullato così come l’atto di irrogazione sanzioni. Avverso l’impugnata sentenza l’Agenzia delle dogane propone ricorso affidato ad un motivo. Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad un motivo [OSCURATO:PERSONA] 2. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’agenzia delle dogane censura la sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 11 del regolamento UE n. 883 del 2013, che ha sostituito l’art. 9 del reg. 1073 del 1999, degli artt. 2699 e 2700 c.c., l’Allegato 15 delle D.A.C. (contenute nel reg. CEEE n. 2454 del 1993) e del reg. 1890 del 2005 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Nel dettaglio, secondo la prospettazione dell’Agenzia ricorrente, la CTR avrebbe errato nel ritenere che l’Amministrazione non avesse provato l’origine taiwanese della merce e che nelle Filippine si sarebbe verificata una lavorazione della merce importata. In particolare, il giudice di seconde cure avrebbe errato affermando che “si può rilevare che la società importatrice aveva esibito la documentazione contabile e doganale dalla quale risultava che la merce importata da Taiwan era merce semilavorata (semi finished) mentre successivamente la merce veniva lavorata (worked) nelle Filippine come confermerebbe il marchio W riportato sui Form A. Pertanto, da detta documentazione, parrebbe che la merce importata da Taiwan avesse subito nelle filippine quella lavorazione sostanziale volta a qualificarla come merce originaria delle Filippine.” La Corte avrebbe errato nel richiedere, a fronte delle indagini effettuate dall’OLAF, all’amministrazione l’ulteriore dimostrazione in ordine alla inesistenza delle condizioni per l’applicabilità nel caso concreto del trattamento doganale privilegiato. Nella specie, diversamente, essendosi la società avvantaggiata di un trattamento daziario favorevole, senza alcun diritto, avrebbe essa dovuto dimostrare la sussistenza dei requisiti idonei per fruire della predetta agevolazione. L’Agenzia ha allegato i fatti costitutivi della pretesa (l’indagine OLAF) sicché la sussistenza dei requisiti per l’applicabilità del regime agevolativo spettava al contribuente. E’ stato inoltre evidenziato che l’impianto probatorio rilevato dalla missione OLAF, e posto a sostegno dell’accertamento, ha poi trovato ulteriore conferma nella relazione finale [OSCURATO:PERSONA] 2164 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] redatta all’esito di tutta l’attività investigativa. 2. Il ricorrente incidentale censura la sentenza per aver violato i Reg. UE 230/13 e 1890/05, perché l’ufficio “pur invocando il reg. Ce 1890/2005 applica l’antidumping sul prezzo all’importazione, pagato da King, pur sapendo che tale prezzo non è minimamente coincidente con quello di esportazione da Taiwan dei prodotti da parte del fabbricante, cosicché così facendo l’ufficio finisce per applicare di fatto illegittimamente il successivo regolamento antielusivo 205/2013.” 3. La doglianza formulata dal ricorrente principale è inammissibile e da ciò consegue l’assorbimento di quella incidentale. La sentenza impugnata è fondata su una duplice ratio decidendi. La CTR ha accolto l’appello della società contribuente sia per l’assenza di prove circa la possibile elusione del dazio antidumping gravante sui prodotti taiwanesi attraverso il trasbordo di questi ultimi nelle Filippine sia perché “ il dazio imposto sugli accessori provenienti dalle Filippine, indipendentemente dall’origine degli stessi, è stato introdotto con il reg. 205 del 2013 del 7 marzo 2013, la cui applicazione retroagisce alle sole operazioni registrate a far data dal 15 giugno 2012. Mentre le importazioni oggetto di accertamento sono anteriori alla data del 15 giugno 2012 motivo per cui non potevano essere oggetto a registrazione ai sensi del regolamento generale antidumping.” Tale rationon è stata censurata dall’Agenzia ricorrente. 4.Trova, quindi, applicazione il principio secondo cui quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità, del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata (Cass.I, n. 13880 del 2020). In tal caso, infatti, impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (Cass. T, n. 9752 del 2017). Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorso incidentale va dichiarato inefficace (Cass. n. 6077/2015; Cass. n. 17707/2021). Le spese di lite seguono la soccombenza. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficace quello incidentale; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 5.600,00 per compensi oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%