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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 07737/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11074-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ,elettivamente domiciliata in Napoli via G.Bovio 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1865/2019 della Corte d'appello di Bari; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 11074/2020 Numero sezionale 8613/2021 -il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza Numero di raccolta generale 7737/2022Data pubblicazione 09/03/2022 della Corte d’appello di Bari che ha respinto il di lui gravame e ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari; -il giudice di prime cure aveva accolto la domanda di risoluzione del contratto preliminare di compravendita del 1/8/1979 proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., quale promittente venditrice, per grave inadempimento del Lanzone, promissario acquirente, con conseguente condanna del convenuto al rilascio dell’immobile, oggetto del preliminare, ed al pagamento dell’importo riconosciuto a titolo di corrispettivo per il godimento dell’immobile; -la risoluzione era stata dichiarata in ragione del grave inadempimento all’obbligazione di esibire, per la data di stipula dell’atto definitivo di compravendita, il certificato del Genio civile attestante il possesso dei requisiti per l’assegnazione di case economiche e popolari; -per quanto qui rileva, la corte territoriale ha ritenuto infondato l’appello svolto dal Lanzone in relazione alla tardiva produzione dell’attestazione del [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] per la Puglia in data 4 maggio 1981, considerando che la produzione era coperta dal giudicato esterno formatosi a seguito della sentenza emessa Corte d’appello di Bari n. 266/1995 passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso per cassazione; -nella pronuncia del 1995 la corte d’appello, a definizione del giudizio promosso dal Lanzone al fine di conseguire la sentenza ex art. 2932 cc, aveva ritenuto che il certificato in oggetto -che il Lanzone sosteneva di avere consegnato alla società venditrice prima del giudizio - non era, in realtà, mai stato depositato od esibito e che l’attestazione del [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere stata tardivamente prodotta solo in appello, non era stata F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 11074/2020 Numero sezionale 8613/2021 rilasciata dal Genio Civile come espressamente previsto nel Numero di raccolta generale 7737/2022Data pubblicazione 09/03/2022 contratto; -la cassazione è chiesta con ricorso affidato a due motivi, ed illustrato da memoria, cui resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. ; considerato che: -con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt.2909 cod. civ. e 324 e 345, comma 3, cod. proc. civ., l’errata interpretazione della portata del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’appello n.266/1995 a seguito del rigetto del ricorso in cassazione; -con il secondo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini dell’esclusione del ritenuto inadempimento tecnico; -il collegio ritiene che nel caso di specie non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375, primo comma n.1) e n. 5) e rimette la causa alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette alla pubblica udienza.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 6 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11074-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ,elettivamente domiciliata in Napoli via G.Bovio 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1865/2019 della Corte d'appello di Bari; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 11074/2020 Numero sezionale 8613/2021 -il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza Numero di raccolta generale 7737/2022Data pubblicazione 09/03/2022 della Corte d’appello di Bari che ha respinto il di lui gravame e ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari; -il giudice di prime cure aveva accolto la domanda di risoluzione del contratto preliminare di compravendita del 1/8/1979 proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., quale promittente venditrice, per grave inadempimento del Lanzone, promissario acquirente, con conseguente condanna del convenuto al rilascio dell’immobile, oggetto del preliminare, ed al pagamento dell’importo riconosciuto a titolo di corrispettivo per il godimento dell’immobile; -la risoluzione era stata dichiarata in ragione del grave inadempimento all’obbligazione di esibire, per la data di stipula dell’atto definitivo di compravendita, il certificato del Genio civile attestante il possesso dei requisiti per l’assegnazione di case economiche e popolari; -per quanto qui rileva, la corte territoriale ha ritenuto infondato l’appello svolto dal Lanzone in relazione alla tardiva produzione dell’attestazione del [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] per la Puglia in data 4 maggio 1981, considerando che la produzione era coperta dal giudicato esterno formatosi a seguito della sentenza emessa Corte d’appello di Bari n. 266/1995 passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso per cassazione; -nella pronuncia del 1995 la corte d’appello, a definizione del giudizio promosso dal Lanzone al fine di conseguire la sentenza ex art. 2932 cc, aveva ritenuto che il certificato in oggetto -che il Lanzone sosteneva di avere consegnato alla società venditrice prima del giudizio - non era, in realtà, mai stato depositato od esibito e che l’attestazione del [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere stata tardivamente prodotta solo in appello, non era stata F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 11074/2020 Numero sezionale 8613/2021 rilasciata dal Genio Civile come espressamente previsto nel Numero di raccolta generale 7737/2022Data pubblicazione 09/03/2022 contratto; -la cassazione è chiesta con ricorso affidato a due motivi, ed illustrato da memoria, cui resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. ; considerato che: -con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt.2909 cod. civ. e 324 e 345, comma 3, cod. proc. civ., l’errata interpretazione della portata del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’appello n.266/1995 a seguito del rigetto del ricorso in cassazione; -con il secondo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini dell’esclusione del ritenuto inadempimento tecnico; -il collegio ritiene che nel caso di specie non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375, primo comma n.1) e n. 5) e rimette la causa alla pubblica udienza. P.Q.M. La Corte rimette alla pubblica udienza. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 6 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a
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