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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 36386/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettetserTrtite le conclusioni del PG - Letta la requisitoria della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata nell'intestazione della presente sentenza il Tribunale di sorveglianza di Roma, in accoglimento del reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] - detenuto presso la Casa circondariale di Sassari in ragione di un provvedimento di cumulo di condanne per reati di associazione di stampo mafioso, concorso in omicidi aggravati ed altro e destinatario di ordinanza di custodia cautelare per omicidi aggravati commessi in contesto mafioso - avverso il decreto con il quale il Ministro della Giustizia disponeva l'applicazione del regime differenziato ai sensi dell'art. 41-bis

I. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), ha annullato detto decreto.

2. Avverso tale ordinanza il Procuratore Nazionale antimafia e antiterrorismo propone ricorso per cassazione, deducendo mancanza e/o apparenza di motivazione.

Si duole dell'assenza di una compiuta analisi e valutazione degli argomenti nuovi apportati dalle due ordinanze cautelari emesse dal G.i.p. del Tribunale di Catania nel 2019 e nel 2020.

Lamenta che il Tribunale di sorveglianza di Roma: - afferma che l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Catania nel 2019 riguarderebbe solo circostanze non chiaramente definite, generiche e non contestualizzate; - rileva che le operazioni di investimento del denaro di provenienza illecita a favore dei vertici del clan Santapaola - [OSCURATO:PERSONA] sarebbero risalenti e che non sussisterebbero elementi concreti da cui desumere che [OSCURATO:PERSONA] abbia dato disposizioni recenti al cognato [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla gestione del patrimonio e dei proventi illeciti; - omette integralmente di trattare il tema principale posto a fondamento del decreto ministeriale annullato, ossia la conversazione registrata alle ore 13.56 del 13 maggio 2017 nella quale [OSCURATO:PERSONA], pienamente coinvolto nella gestione dei proventi illeciti della suddetta consorteria e per tali fatti sottoposto a vincolo cautelare, afferma di dover provvedere agli interessi delle persone decedute e ai "sepolti vivi", intendendo riferirsi a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - trascura, pertanto, che [OSCURATO:PERSONA] è soggetto di riferimento per la compagine criminale, tanto da volerne Paciotti tutelare gli interessi; - non considera che da altre conversazioni di cui all'ordinanza cautelare adottata nel 2019 risulta il versamento di cospicue somme di denaro da parte di Cesarotti a [OSCURATO:PERSONA] destinate a [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA]; - trascura, inoltre, che l'ordinanza del 2019 è intervenuta per condotte delittuose anche recenti (trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, estorsione e incendio, queste ultime poste in essere nel 2017) aggravate dall'agevolazione del suddetto clan mafioso, a riprova dell'attuale operatività dello stesso e della piena consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] che all'esterno del carcere continuino ad essere gestiti i suoi interessi economici; - trascura che l'ordinanza cautelare del 2020, oltre ad individuare la gravità indiziaria per quattro omicidi commessi nei primi anni '90 a carico di [OSCURATO:PERSONA], lo ritiene socialmente pericolo ravvisando a suo carico un pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.

Conclude il ricorrente che la valutazione unitaria di tali aspetti avrebbe dovuto indurre il Tribunale di sorveglianza a valutare positivamente il più che concreto rischio di collegamenti con la criminalità mafiosa di provenienza.

Il ricorrente insiste, alla luce di tali motivi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione in procedimenti come quello in esame è segnato dal comma 2-sexíes dell'art. 41-bis

I. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), a norma del quale il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza può essere proposto solo per violazione di legge.

La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Cass. Sez.

U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611).2.

Tanto premesso, va osservato che nel caso in esame le doglianze esposte dal ricorrente e - ancor prima, l'esame del provvedimento impugnato - non evidenziano profili di vera e propria assenza e/o apparenza motivazionale.

Il Tribunale della sorveglianza di Roma premette che: - il decreto ministeriale impugnato costituisce ulteriore applicazione del regime detentivo speciale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], già in passato ad esso sottoposto, dal 1994 sino al giugno 2010, quando invero il decreto ministeriale venne annullato con ordinanza dello stesso Tribunale; - nel giugno 2010 [OSCURATO:PERSONA] venne nuovamente sottoposto al regime speciale, ma il decreto venne revocato con ordinanza del novembre 2011; - nel 2014 il Ministro emise nuovo decreto di applicazione, revocato con ordinanza successiva.

Osservano, quindi, i Giudici della sorveglianza che con il decreto in esame il Ministro ha ritenuto essere sopravvenuti nuovi elementi attinenti al mantenimento della posizione apicale di [OSCURATO:PERSONA] nella famiglia catanese di [OSCURATO:PERSONA], quale braccio destro ed elemento di assoluta fiducia di [OSCURATO:PERSONA].

Rilevano che nel provvedimento impugnato viene indicata, quale circostanza nuova, l'ordinanza di applicazione della custodia in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di Catania il 17 febbraio 2020 per quattro ipotesi di omicidio commessi circa 28-30 anni fa, di cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe mandante sulla base delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA].

Escludono, quindi, che dalle emergenze di detto provvedimento cautelare, riguardante invero fatti commessi fino al 1992, possa ritenersi comprovato un attuale pericolo di collegamenti con l'associazione criminale di riferimento, anche considerato il regolare comportamento di [OSCURATO:PERSONA] durante la detenzione nel periodo successivo al 2014 e comunque l'insussistenza di qualsiasi tentativo da parte del medesimo di contatto con l'esterno ovvero di elementi atti a dimostrare che all'esterno il suo carisma criminale sia rimasto immutato.

I Giudici della sorveglianza osservano, inoltre, che, quale ulteriore circostanza nuova, nel provvedimento impugnato viene indicata l'ordinanza di custodia in carcere emessa in data 29 novembre 2019 sempre dal suddetto G.i.p. nell'ambito di un procedimento riguardante numerose persone gravemente indiziate in ordine a reati di associazione di stampo mafioso, riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori ed altro, con sequestro preventivo di società e beni immobili per un valore di 12.660.000,00.

Rilevano che le attività di indagine, fondate principalmente su intercettazioni telefoniche ed ambientali e confluite nel provvedimento cautelare, hanno posto in luce la destinazione di somme di denaro da parte di soggetto favoreggiatore di Santapaola a [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], nonché risalenti investimenti di capitali di provenienza illecita effettuati da Santapaola ed [OSCURATO:PERSONA] in cospicui beni immobiliari e in attività imprenditoriali attraverso intestazioni fittizie.

Osservano che: - comunque si tratta di circostanze non chiaramente definite, generiche e non contestualizzate, che non integrano profili fattuali idonei a ravvisare la legittima applicazione del regime differenziato; - secondo quanto è dato evincere dalla motivazione del decreto, le operazioni di investimento del denaro di provenienza illecita e di gestione dei rilevanti interessi degli storici vertici della famiglia, tra cui anche [OSCURATO:PERSONA], risalirebbero agli anni '80-'90; - non risulta che [OSCURATO:PERSONA] abbia dato, poi, direttive al cognato [OSCURATO:PERSONA] ai fini del successivo reimpiego del denaro proveniente dalla successiva alienazione dei beni, né emergono elementi da cui desumere che l'[OSCURATO:PERSONA] abbia continuato a gestire, dirigere e organizzare le attività economiche del gruppo; - anche tale secondo provvedimento cautelare, pertanto, non apporterebbe alcun significativo elemento per delineare l'attualità del ruolo primario del suddetto ovvero le capacità del medesimo di tenere contatti con l'associazione criminale nella quale aveva rivestito detto ruolo.

A fronte di tali argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, è di tutta evidenza che le doglianze del Procuratore ricorrente, che non evidenziano un'assenza motivazionale ma al più un'incompletezza della motivazione non censurabile in questa sede, anche laddove si dolgono del mancato confronto col pericolo di recidiva ravvisato nell'ordinanza cautelare del 2020, ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettetserTrtite le conclusioni del PG - Letta la requisitoria della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nell'intestazione della presente sentenza il Tribunale di sorveglianza di Roma, in accoglimento del reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] - detenuto presso la Casa circondariale di Sassari in ragione di un provvedimento di cumulo di condanne per reati di associazione di stampo mafioso, concorso in omicidi aggravati ed altro e destinatario di ordinanza di custodia cautelare per omicidi aggravati commessi in contesto mafioso - avverso il decreto con il quale il Ministro della Giustizia disponeva l'applicazione del regime differenziato ai sensi dell'art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), ha annullato detto decreto. 2. Avverso tale ordinanza il Procuratore Nazionale antimafia e antiterrorismo propone ricorso per cassazione, deducendo mancanza e/o apparenza di motivazione. Si duole dell'assenza di una compiuta analisi e valutazione degli argomenti nuovi apportati dalle due ordinanze cautelari emesse dal G.i.p. del Tribunale di Catania nel 2019 e nel 2020. Lamenta che il Tribunale di sorveglianza di Roma: - afferma che l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Catania nel 2019 riguarderebbe solo circostanze non chiaramente definite, generiche e non contestualizzate; - rileva che le operazioni di investimento del denaro di provenienza illecita a favore dei vertici del clan Santapaola - [OSCURATO:PERSONA] sarebbero risalenti e che non sussisterebbero elementi concreti da cui desumere che [OSCURATO:PERSONA] abbia dato disposizioni recenti al cognato [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla gestione del patrimonio e dei proventi illeciti; - omette integralmente di trattare il tema principale posto a fondamento del decreto ministeriale annullato, ossia la conversazione registrata alle ore 13.56 del 13 maggio 2017 nella quale [OSCURATO:PERSONA], pienamente coinvolto nella gestione dei proventi illeciti della suddetta consorteria e per tali fatti sottoposto a vincolo cautelare, afferma di dover provvedere agli interessi delle persone decedute e ai "sepolti vivi", intendendo riferirsi a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - trascura, pertanto, che [OSCURATO:PERSONA] è soggetto di riferimento per la compagine criminale, tanto da volerne Paciotti tutelare gli interessi; - non considera che da altre conversazioni di cui all'ordinanza cautelare adottata nel 2019 risulta il versamento di cospicue somme di denaro da parte di Cesarotti a [OSCURATO:PERSONA] destinate a [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA]; - trascura, inoltre, che l'ordinanza del 2019 è intervenuta per condotte delittuose anche recenti (trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, estorsione e incendio, queste ultime poste in essere nel 2017) aggravate dall'agevolazione del suddetto clan mafioso, a riprova dell'attuale operatività dello stesso e della piena consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] che all'esterno del carcere continuino ad essere gestiti i suoi interessi economici; - trascura che l'ordinanza cautelare del 2020, oltre ad individuare la gravità indiziaria per quattro omicidi commessi nei primi anni '90 a carico di [OSCURATO:PERSONA], lo ritiene socialmente pericolo ravvisando a suo carico un pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. Conclude il ricorrente che la valutazione unitaria di tali aspetti avrebbe dovuto indurre il Tribunale di sorveglianza a valutare positivamente il più che concreto rischio di collegamenti con la criminalità mafiosa di provenienza. Il ricorrente insiste, alla luce di tali motivi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione in procedimenti come quello in esame è segnato dal comma 2-sexíes dell'art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), a norma del quale il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza può essere proposto solo per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Cass. Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611).2. Tanto premesso, va osservato che nel caso in esame le doglianze esposte dal ricorrente e - ancor prima, l'esame del provvedimento impugnato - non evidenziano profili di vera e propria assenza e/o apparenza motivazionale. Il Tribunale della sorveglianza di Roma premette che: - il decreto ministeriale impugnato costituisce ulteriore applicazione del regime detentivo speciale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], già in passato ad esso sottoposto, dal 1994 sino al giugno 2010, quando invero il decreto ministeriale venne annullato con ordinanza dello stesso Tribunale; - nel giugno 2010 [OSCURATO:PERSONA] venne nuovamente sottoposto al regime speciale, ma il decreto venne revocato con ordinanza del novembre 2011; - nel 2014 il Ministro emise nuovo decreto di applicazione, revocato con ordinanza successiva. Osservano, quindi, i Giudici della sorveglianza che con il decreto in esame il Ministro ha ritenuto essere sopravvenuti nuovi elementi attinenti al mantenimento della posizione apicale di [OSCURATO:PERSONA] nella famiglia catanese di [OSCURATO:PERSONA], quale braccio destro ed elemento di assoluta fiducia di [OSCURATO:PERSONA]. Rilevano che nel provvedimento impugnato viene indicata, quale circostanza nuova, l'ordinanza di applicazione della custodia in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di Catania il 17 febbraio 2020 per quattro ipotesi di omicidio commessi circa 28-30 anni fa, di cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe mandante sulla base delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. Escludono, quindi, che dalle emergenze di detto provvedimento cautelare, riguardante invero fatti commessi fino al 1992, possa ritenersi comprovato un attuale pericolo di collegamenti con l'associazione criminale di riferimento, anche considerato il regolare comportamento di [OSCURATO:PERSONA] durante la detenzione nel periodo successivo al 2014 e comunque l'insussistenza di qualsiasi tentativo da parte del medesimo di contatto con l'esterno ovvero di elementi atti a dimostrare che all'esterno il suo carisma criminale sia rimasto immutato. I Giudici della sorveglianza osservano, inoltre, che, quale ulteriore circostanza nuova, nel provvedimento impugnato viene indicata l'ordinanza di custodia in carcere emessa in data 29 novembre 2019 sempre dal suddetto G.i.p. nell'ambito di un procedimento riguardante numerose persone gravemente indiziate in ordine a reati di associazione di stampo mafioso, riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori ed altro, con sequestro preventivo di società e beni immobili per un valore di 12.660.000,00. Rilevano che le attività di indagine, fondate principalmente su intercettazioni telefoniche ed ambientali e confluite nel provvedimento cautelare, hanno posto in luce la destinazione di somme di denaro da parte di soggetto favoreggiatore di Santapaola a [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], nonché risalenti investimenti di capitali di provenienza illecita effettuati da Santapaola ed [OSCURATO:PERSONA] in cospicui beni immobiliari e in attività imprenditoriali attraverso intestazioni fittizie. Osservano che: - comunque si tratta di circostanze non chiaramente definite, generiche e non contestualizzate, che non integrano profili fattuali idonei a ravvisare la legittima applicazione del regime differenziato; - secondo quanto è dato evincere dalla motivazione del decreto, le operazioni di investimento del denaro di provenienza illecita e di gestione dei rilevanti interessi degli storici vertici della famiglia, tra cui anche [OSCURATO:PERSONA], risalirebbero agli anni '80-'90; - non risulta che [OSCURATO:PERSONA] abbia dato, poi, direttive al cognato [OSCURATO:PERSONA] ai fini del successivo reimpiego del denaro proveniente dalla successiva alienazione dei beni, né emergono elementi da cui desumere che l'[OSCURATO:PERSONA] abbia continuato a gestire, dirigere e organizzare le attività economiche del gruppo; - anche tale secondo provvedimento cautelare, pertanto, non apporterebbe alcun significativo elemento per delineare l'attualità del ruolo primario del suddetto ovvero le capacità del medesimo di tenere contatti con l'associazione criminale nella quale aveva rivestito detto ruolo. A fronte di tali argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, è di tutta evidenza che le doglianze del Procuratore ricorrente, che non evidenziano un'assenza motivazionale ma al più un'incompletezza della motivazione non censurabile in questa sede, anche laddove si dolgono del mancato confronto col pericolo di recidiva ravvisato nell'ordinanza cautelare del 2020, ma
Decreto Cassazione n. 36386/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris