CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42863/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L/2 R.G.N. 24238/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Trieste confermava la pronuncia di primo grado del 24 aprile 2018 con la quale il Tribunale di Trieste aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo, con tre distinti punti, la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale erroneamente confermato la condanna in assenza di prove della sussistenza degli elementi, oggettivi e soggettivo, costitutivi del reato, e per avere ingiustificatamente negato l'applicazione della causa di non punibilità dell'art. 393-bis cod. pen.; argomenti ripresi nella memoria del 26 ottobre 2021; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità, essendo stato analiticamente spiegato perché il prevenuto si fosse reso responsabile di un oltraggio ad un carabiniere e perché l'iniziativa di questi, che aveva chiesto al Gaetano di attendere qualche minuto per consentirgli di completare il controllo di altro automobilista, non potesse considerarsi atto arbitrario di un pubblico ufficiale; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] 'ere tensore Il Pre1.te Erc 'pile