Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 08585/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

2022 Numero di raccolta generale 8585/2022 E’ rilievo preliminare che la corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] non ha affatto ritenuto che il gravame di Sacal fosse inammissibile ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., ma anzi ha esplicitamente disatteso l’avversa eccezione di FCA, invocando a supporto la sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 27199 del 2017.

Ne deriva che sono inconferenti i profili di doglianza a tal riguardo formulati da Sacal, nel pur unitario contesto del secondo motivo, per un’asserita violazione dell’art. 342 cod. proc. civ.

III. - Ancora deve osservarsi che nella sentenza si dice non aver costituito oggetto di specifica impugnazione la parte della decisione di primo grado relativa all’esistenza del programma di riorganizzazione della rete commerciale di FCA, nell’ambito del quale collocare il recesso della stessa da tutti i contratti in essere, compreso quello con la Sacal, nonché la parte relativa all’esercizio del recesso in coerenza con le previsioni del contratto tra le parti.

L’affermazione integra da entrambi i punti di vista una ratio involgente il giudicato sui corrispondenti profili, come formatosi in dipendenza della mancata impugnazione della sentenza di primo grado, e non è attinta dai motivi di ricorso.

IV. - La questione giuridica, alla quale i motivi alludono, attiene invece (propriamente) alle implicazioni dell’accertamento, per l’asserito fraintendimento dei precetti comunitari contenuti nel Regolamento (CE) n. 1400/2002, e quindi dell’art. 101, paragrafo 1, del TFUE.

La ricorrente assume che sarebbe errata la conseguenza tratta dalla corte d’appello di Torino nel ritenere che il produttore-fornitore automobilistico abbia il diritto di F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T E R R U S I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : e 1 a 6 1 4 3 e c 9 5 a 5 c a b 6 0 9 6 4 6 7 b b d a 7 d 0 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 25470/2018 Numero sezionale 737/2022 Numero di raccolta generale 8585/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 recedere dai contratti di concessione di vendita con i distributori per esigenze di riorganizzazione dell'attività, e contesta, comunque, che se intenda valersi, per il futuro, di un criterio di selezione meramente quantitativo (basato, cioè, sulla preindividuazione del numero dei punti-vendita) anziché di uno qualitativo (senza limiti al numero di punti-vendita e con previsione di requisiti oggettivi in presenza dei quali chiunque ne faccia richiesta debba poter essere ammesso nel novero dei concessionari), egli sia infine libero di scegliere senza vincoli i nuovi concessionari.

Codesta contestazione rappresenta il nucleo fondativo di tutte le censure, poiché egualmente errato sarebbe, per derivazione, il riconoscimento di una sfera di piena libertà in capo al produttore-fornitore nello scegliere il distributore cui affidare lo stesso punto-vendita prima affidato a un altro, e specularmente il disconoscimento della esistenza, invece, di una sfera giuridicamente meritevole di tutela in capo a questo.

V. - La tesi della ricorrente, che pur muove da un presupposto corretto, non può essere condivisa.

Il presupposto è che il Regolamento (CE) n. 1400/2002 ha esentato gli accordi verticali e le pratiche concordate nel settore automobilistico dall'applicazione dell' art. 81 del Trattato CE (ora art. 101 del TFUE), e che la Corte di giustizia, attesi gli effetti sulla libera concorrenza, ha ritenuto la legittimità degli accordi istitutivi di sistemi selettivi di distribuzione commerciale, purché però la scelta dei rivenditori avvenga secondo criteri oggettivi d'indole qualitativa riguardanti la qualificazione professionale del rivenditore, del suo personale e dei suoi impianti.

F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T E R R U S I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : e 1 a 6 1 4 3 e c 9 5 a 5 c a b 6 0 9 6 4 6 7 b b d a 7 d 0 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 25470/2018 Numero sezionale 737/2022 Numero di raccolta generale 8585/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 Ne deriverebbe che, ferma la libertà di recesso (sempre che siano soddisfatte le ragioni riorganizzative poste alla sua base) e ferma la libertà del produttore di valersi per il futuro di un sistema distributivo nuovo, il passaggio dal vecchio al nuovo sistema incide sulla sfera del concessionario originario e ne qualifica, per ciò solo, il legittimo interesse a che il produttore non usi del proprio diritto a scegliere la futura controparte abusandone in suo danno, e violando i canoni della correttezza e buona fede.

VI. - Nella considerazione iniziale la tesi è certamente da approvare.

Solo che non giustifica l’inferenza consequenziale, e cioè che da tale punto di vista il produttore, che pur non è libero di perseguire in concreto, tramite il recesso, finalità diverse da quelle riorganizzative dichiarate, neppure sia libero di redistribuire, dopo un recesso rettamente esercitato, gli incarichi concessori a propria discrezione, abbandonando un concessionario e preferendogli un altro per la stessa zona.

VII. - Non possiede base normativa l’affermazione secondo la quale vi sarebbe una essenziale differenza tra quel che accade nella costruzione iniziale di una struttura distributiva territoriale, in cui non vi sono situazioni soggettive di terzi giuridicamente rilevanti, e quel che accade invece nella prosecuzione dell'attività dopo il passaggio attraverso il recesso dai rapporti di concessione originari.

Difatti quel che in modo dirimente va osservato è che non esiste, una volta che il recesso dal contratto sia stato fatto in coerenza con la facoltà in esso stabilita, una correlativa situazione di diritto soggettivo da preservare in F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T E R R U S I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : e 1 a 6 1 4 3 e c 9 5 a 5 c a b 6 0 9 6 4 6 7 b b d a 7 d 0 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 25470/2018 Numero sezionale 737/2022 Numero di raccolta generale 8585/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 capo ai distributori originari, ove la parte receduta voglia stipulare nuovi contratti di concessione in vendita.

Esiste unicamente una condizione di legittima aspettativa, in via di fatto, a che il rapporto venga nuovamente attivato con loro.

Per tale ragione la tesi alla quale è affidato il cuore delle censure non ha fondamento.

Va detto che la prospettata esistenza di un abuso nell’esercizio del diritto di recesso da parte della FCA intercetta a vario titolo profili di merito, volta che la corte d’appello ha affermato, invece, che il ridetto abuso era stato escluso già dal tribunale, in uno all’accertamento circa il fatto che tutti i contratti coi concessionari erano stati collocati nella complessiva operazione riorganizzativa della rete commerciale di vendita.

Allo stesso tempo l’accertamento di fatto, non sindacabile in questa sede, porta a dire che la disdetta era stata rivolta a tutti con un periodo di preavviso addirittura doppio rispetto a quello contrattualmente stabilito; e che la ristrutturazione della rete distributiva non aveva costituito un abuso né di posizione dominante né di dipendenza economica, ma una scelta imprenditoriale, giustificata da ragioni di competizione sul mercato e quindi pienamente legittima.

VIII. - Diversamente da quanto paventato dalla Sacal, non può costringersi una impresa come FCA Italy, che opera in condizioni di dipendenza economica da una casa produttrice, a conservare un numero precostituito di concessionari quando questa condizione pregiudica – secondo le sue insindacabili valutazioni - la piena F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T E R R U S I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : e 1 a 6 1 4 3 e c 9 5 a 5 c a b 6 0 9 6 4 6 7 b b d a 7 d 0 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 25470/2018 Numero sezionale 737/2022 Numero di raccolta generale 8585/2022 valorizzazione dei programmi attinenti ai marchi di cui è Data pubblicazione 16/03/2022 distributrice.

L’assunto, che aleggia tra le righe del ricorso, è nel senso della portata discriminatoria dell’operazione di ristrutturazione, e cioè che a essa sia conseguita semplicemente la discriminatoria esclusione di alcuni distributori già presenti sul mercato, come la Sacal, a favore di altri.

Ma tale assunto non può trovare seguito, poiché ancora una volta implica censure in fatto, essendo stata giustappunto esclusa dalla corte del merito la portata discriminatoria dell’operazione.

Di contro – e in iure - nessuna norma può essere utilmente evocata per attribuire un diritto al cessato contraente-distributore di essere parte, a tempo indeterminato, della rete distributiva attuata dopo la riorganizzazione.

IX. – A tal proposito è necessario svolgere un’ulteriore considerazione, di ordine più generale, determinata dal fatto che sulla specifica questione non sussistono precedenti di questa Corte.

La ricorrente richiama a sostegno il Regolamento (CE) n. 1400 del 2002, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico. [OSCURATO:PERSONA], vigente al momento del contratto inter partes e poi sostituito (ma con analogia di precetti) dal Regolamento (UE) n. 461 del 2010 (ancora relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T E R R U S I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : e 1 a 6 1 4 3 e c 9 5 a 5 c a b 6 0 9 6 4 6 7 b b d a 7 d 0 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 25470/2018 Numero sezionale 737/2022 Numero di raccolta generale 8585/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 automobilistico), è relativo all’ esenzione per categorie e si applica agli accordi relativi alla distribuzione di autoveicoli nuovi e pezzi di ricambio e agli accordi di distribuzione che regolano la fornitura di servizi di riparazione e manutenzione da parte di riparatori autorizzati.

Esso in effetti contiene la definizione di “distribuzione selettiva”, e si incentra essenzialmente sulla necessità di garantire che non venga limitata un’effettiva concorrenza all’interno del mercato comune e tra distributori situati in Stati membri diversi, qualora un fornitore utilizzi la distribuzione selettiva su tali mercati e altre forme di distribuzione su altri (v.

Considerando 13).

In particolare, esclude dal beneficio dell’esenzione gli accordi di distribuzione selettiva che limitano le vendite passive a utilizzatori finali o a distributori non autorizzati situati in mercati nei quali vengono attribuiti territori esclusivi, nonché gli accordi di distribuzione selettiva che limitano le vendite passive a gruppi di consumatori che sono stati attribuiti in maniera esclusiva ad altri distributori.

Tuttavia, nel contesto del cd.

“sistema di distribuzione selettiva” – con la quale espressione si intende un sistema di distribuzione “nel quale il fornitore si impegna a vendere i beni o servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori o riparatori selezionati in base a criteri specifici, e nel quale i distributori o riparatori si impegnano a non vendere tali beni e servizi a distributori non autorizzati o riparatori indipendenti” (fatta salva la facoltà di vendere pezzi di ricambio o l’obbligo di fornire agli operatori indipendenti tutte le informazioni tecniche necessarie) - il Regolamento semplicemente distingue tra: F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T E R R U S I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : e 1 a 6 1 4 3 e c 9 5 a 5 c a b 6 0 9 6 4 6 7 b b d a 7 d 0 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 25470/2018 Numero sezionale 737/2022 Numero di raccolta generale 8585/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 (i) un “sistema di distribuzione selettiva basato su criteri quantitativi”, vale a dire un sistema “nel quale il fornitore utilizza per la selezione dei distributori o dei riparatori criteri che ne limitano direttamente il numero” e; (ii) un “sistema di distribuzione selettiva basato su criteri qualitativi”, cioè un sistema “nel quale il fornitore utilizza per la selezione dei distributori o dei riparatori criteri di carattere esclusivamente qualitativo, richiesti dalla natura dei beni o servizi oggetto del contratto, che sono stabiliti in maniera uniforme per tutti i distributori o riparatori che chiedono di far parte del sistema di distribuzione, non sono applicati in modo discriminatorio e non limitano direttamente il numero dei distributori o dei riparatori”.

La congerie di definizioni non presuppone di validare un regime conservativo per la selezione specifica, dopo una riorganizzazione aziendale.

Cosa che proprio la Corte di giustizia ha chiarito a mezzo dell’affermazione che in un sistema di distribuzione basato su criteri quantitativi non è necessario che tali criteri siano oggettivamente giustificati e applicati in maniera uniforme e indifferenziata nei confronti di tutti i candidati all’autorizzazione (v.

C. giust. 14-6-2012, causa C- 158/2011).

Ciò vuol dire che il recesso dai contratti per riorganizzazione dell’attività, quanto alla distribuzione selettiva nell’uno o nell’altro senso, è consentito dal Regolamento alle condizioni contrattuali di volta in volta stabilite - condizioni che nel caso concreto la corte d’appello ha accertato esser state rispettate; dopodiché la valutazione relativa alla stipula dei nuovi contratti, completata la F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T E R R U S I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : e 1 a 6 1 4 3 e c 9 5 a 5 c a b 6 0 9 6 4 6 7 b b d a 7 d 0 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 25470/2018 Numero sezionale 737/2022 Numero di raccolta generale 8585/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 riorganizzazione, diventa espressione della (nuova) libera scelta del contraente.

La quale non è comprimibile da ipotetici e non previsti obblighi a contrarre, e non è sindacabile – in quanto tale - da parte del giudice.

X. - Naturalmente non si nega che possano soccorrere, anche in questa materia, i princìpi di correttezza e buona fede nella formazione, nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, i quali rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti.

E non si nega neppure che sotto il primo punto di vista tali principi impongano alle parti di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove ciò sia necessario per preservare gli interessi della controparte; né che, sotto il secondo punto di vista, consentano al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, qualora ciò sia necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto.

Sennonché, l’integrazione presuppone che esista pur sempre una fonte contrattuale idonea tra le parti.

Il principio di buona fede o di affidamento non può essere invocato per sostenere, invece, l’esistenza di un obbligo del contraente di stipulare nuovi contratti con lo stesso soggetto dopo il legittimo esercizio del recesso da un contratto anteriore.

Il principio di buona fede non è invocabile nel caso concreto neppure secondo l’ottica dell’ingiustificato recesso da trattative per il rinnovo del contratto in concessione.

F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T E R R U S I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : e 1 a 6 1 4 3 e c 9 5 a 5 c a b 6 0 9 6 4 6 7 b b d a 7 d 0 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 25470/2018 Numero sezionale 737/2022 Numero di raccolta generale 8585/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 In linea generale la responsabilità precontrattuale ai sensi dell'art. 1337 cod. civ. può certamente conseguire tanto in relazione al processo formativo del contratto quanto in rapporto alle semplici trattative riguardate come qualcosa di diverso da esso, ossia come quella fase anteriore in cui le parti si limitano a manifestare la loro tendenza verso la stipulazione del contratto senza ancora porre in essere alcuno di quegli atti di proposta e di accettazione che integrano il vero e proprio processo formativo.

Solo però se lo svolgimento delle trattative è, per serietà e concludenza, tale da determinare un affidamento nella stipulazione del contratto, la parte che ne receda senza giusta causa, violando volontariamente l'obbligo di comportarsi secondo buona fede, è tenuta al risarcimento dei danni (nei limiti dell'interesse negativo: v.

Cass. n. 1632-00, Cass. n. 11243-03, Cass. n. 7768-07).

Difatti va condiviso il principio secondo cui la regola posta dall'art. 1337 cod. civ. non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative, ma ha valore di clausola generale, il cui contenuto, non determinabile in modo preciso, implica pur sempre il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione di un contratto (v.

Cass. n. 24795-08, Cass. n. 21255-13).

Nel caso concreto non risulta che sia stata neppure ventilata una simile condizione dinanzi al giudice del merito, essendosi la ricorrente basata sull’apodittico asserto che il sistema di distribuzione selettiva avrebbe praticamente F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T E R R U S I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : e 1 a 6 1 4 3 e c 9 5 a 5 c a b 6 0 9 6 4 6 7 b b d a 7 d 0 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 25470/2018 Numero sezionale 737/2022 Numero di raccolta generale 8585/2022 imposto – esso in quanto tale – alla FCA di rinnovare il Data pubblicazione 16/03/2022 contratto con i vecchi concessionari, quasi che per definizione essi fossero da considerare in possesso dei criteri di carattere qualitativo richiesti dalla natura dei beni o servizi oggetto del contratto, ovvero alternativamente che, dinanzi a una riorganizzazione quantitativa, quei criteri non dovessero rilevare affatto.

XI. - In conclusione va affermato il seguente principio di diritto: - né il Regolamento (CE) n. 1400 del 2002, né altre fonti, attribuiscono all’impresa che abbia fatto parte di una rete distributiva automobilistica ristrutturata il diritto di accedervi anche dopo la ristrutturazione, ove il contratto anteriormente in essere con la titolare della rete distributiva sia stato legittimamente sciolto per recesso convenzionale di questa; in particolare il citato Regolamento impone soltanto di utilizzare i criteri di selezione in vista del perseguimento delle finalità dettate dai Considerando, e di non applicarli in senso discriminatorio; fermo restando però che, fuori da tale limite, una volta prefissato il numero delle imprese distributrici, la scelta dei contraenti rimane assolutamente libera e non sindacabile in sede giurisdizionale.

XII. - Il quarto motivo è inammissibile per difetto del presupposto.

La ricorrente assume che la corte d'appello sarebbe incorsa in violazione della disciplina della penale contrattuale, perché nonostante l’affermazione che Sacal poteva essere in dubbio circa la liceità del persistente utilizzo da parte sua delle insegne e dei marchi Fiat, ha confermato l'applicazione della penale contrattuale a suo carico, benché in misura F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T E R R U S I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : e 1 a 6 1 4 3 e c 9 5 a 5 c a b 6 0 9 6 4 6 7 b b d a 7 d 0 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 25470/2018 Numero sezionale 737/2022 Numero di raccolta generale 8585/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 ridotta rispetto a quella richiesta da FCA.

Così statuendo la corte territoriale avrebbe mancato di considerare che la penale contrattuale rappresenta una liquidazione convenzionale del danno da inadempimento, sicché postula gli stessi presupposti necessari per la configurazione del danno risarcibile, e quindi l’inadempimento imputabile ex art.1218 cod. civ.; imputabilità da escludere in ipotesi di mancanza di colpa.

Viceversa, deve osservarsi che la corte d’appello ha svolto un ben differente apprezzamento.

Essa ha sottolineato che il dubbio circa la liceità del persistente utilizzo dei segni distintivi Fiat era stato correttamente posto (dal tribunale) a fondamento della riduzione della penale secondo equità.

Non ha affatto stabilito che il suddetto dubbio fosse anche sintomo di mancanza di colpa.

Tale differente deduzione corrisponde a un personale asserto della parte ricorrente, che tuttavia è inammissibile poiché presuppone un accertamento di fatto che dalla sentenza non emerge e che men che meno può essere richiesto alla Corte di cassazione.

XIII. – Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza. p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 6.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T E R R U S I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : e 1 a 6 1 4 3 e c 9 5 a 5 c a b 6 0 9 6 4 6 7 b b d a 7 d 0 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 25470/2018 Numero sezionale 737/2022 Numero di raccolta generale 8585/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 8 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2022 Numero di raccolta generale 8585/2022 E’ rilievo preliminare che la corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] non ha affatto ritenuto che il gravame di Sacal fosse inammissibile ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., ma anzi ha esplicitamente disatteso l’avversa eccezione di FCA, invocando a supporto la sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 27199 del 2017. Ne deriva che sono inconferenti i profili di doglianza a tal riguardo formulati da Sacal, nel pur unitario contesto del secondo motivo, per un’asserita violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. III. - Ancora deve osservarsi che nella sentenza si dice non aver costituito oggetto di specifica impugnazione la parte della decisione di primo grado relativa all’esistenza del programma di riorganizzazione della rete commerciale di FCA, nell’ambito del quale collocare il recesso della stessa da tutti i contratti in essere, compreso quello con la Sacal, nonché la parte relativa all’esercizio del recesso in coerenza con le previsioni del contratto tra le parti. L’affermazione integra da entrambi i punti di vista una ratio involgente il giudicato sui corrispondenti profili, come formatosi in dipendenza della mancata impugnazione della sentenza di primo grado, e non è attinta dai motivi di ricorso. IV. - La questione giuridica, alla quale i motivi alludono, attiene invece (propriamente) alle implicazioni dell’accertamento, per l’asserito fraintendimento dei precetti comunitari contenuti nel Regolamento (CE) n. 1400/2002, e quindi dell’art. 101, paragrafo 1, del TFUE. La ricorrente assume che sarebbe errata la conseguenza tratta dalla corte d’appello di Torino nel ritenere che il produttore-fornitore automobilistico abbia il diritto di F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T E R R U S I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 1 a 6 1 4 3 e c 9 5 a 5 c a b 6 0 9 6 4 6 7 b b d a 7 d 0 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 25470/2018 Numero sezionale 737/2022 Numero di raccolta generale 8585/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 recedere dai contratti di concessione di vendita con i distributori per esigenze di riorganizzazione dell'attività, e contesta, comunque, che se intenda valersi, per il futuro, di un criterio di selezione meramente quantitativo (basato, cioè, sulla preindividuazione del numero dei punti-vendita) anziché di uno qualitativo (senza limiti al numero di punti-vendita e con previsione di requisiti oggettivi in presenza dei quali chiunque ne faccia richiesta debba poter essere ammesso nel novero dei concessionari), egli sia infine libero di scegliere senza vincoli i nuovi concessionari. Codesta contestazione rappresenta il nucleo fondativo di tutte le censure, poiché egualmente errato sarebbe, per derivazione, il riconoscimento di una sfera di piena libertà in capo al produttore-fornitore nello scegliere il distributore cui affidare lo stesso punto-vendita prima affidato a un altro, e specularmente il disconoscimento della esistenza, invece, di una sfera giuridicamente meritevole di tutela in capo a questo. V. - La tesi della ricorrente, che pur muove da un presupposto corretto, non può essere condivisa. Il presupposto è che il Regolamento (CE) n. 1400/2002 ha esentato gli accordi verticali e le pratiche concordate nel settore automobilistico dall'applicazione dell' art. 81 del Trattato CE (ora art. 101 del TFUE), e che la Corte di giustizia, attesi gli effetti sulla libera concorrenza, ha ritenuto la legittimità degli accordi istitutivi di sistemi selettivi di distribuzione commerciale, purché però la scelta dei rivenditori avvenga secondo criteri oggettivi d'indole qualitativa riguardanti la qualificazione professionale del rivenditore, del suo personale e dei suoi impianti. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T E R R U S I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 1 a 6 1 4 3 e c 9 5 a 5 c a b 6 0 9 6 4 6 7 b b d a 7 d 0 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 25470/2018 Numero sezionale 737/2022 Numero di raccolta generale 8585/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 Ne deriverebbe che, ferma la libertà di recesso (sempre che siano soddisfatte le ragioni riorganizzative poste alla sua base) e ferma la libertà del produttore di valersi per il futuro di un sistema distributivo nuovo, il passaggio dal vecchio al nuovo sistema incide sulla sfera del concessionario originario e ne qualifica, per ciò solo, il legittimo interesse a che il produttore non usi del proprio diritto a scegliere la futura controparte abusandone in suo danno, e violando i canoni della correttezza e buona fede. VI. - Nella considerazione iniziale la tesi è certamente da approvare. Solo che non giustifica l’inferenza consequenziale, e cioè che da tale punto di vista il produttore, che pur non è libero di perseguire in concreto, tramite il recesso, finalità diverse da quelle riorganizzative dichiarate, neppure sia libero di redistribuire, dopo un recesso rettamente esercitato, gli incarichi concessori a propria discrezione, abbandonando un concessionario e preferendogli un altro per la stessa zona. VII. - Non possiede base normativa l’affermazione secondo la quale vi sarebbe una essenziale differenza tra quel che accade nella costruzione iniziale di una struttura distributiva territoriale, in cui non vi sono situazioni soggettive di terzi giuridicamente rilevanti, e quel che accade invece nella prosecuzione dell'attività dopo il passaggio attraverso il recesso dai rapporti di concessione originari. Difatti quel che in modo dirimente va osservato è che non esiste, una volta che il recesso dal contratto sia stato fatto in coerenza con la facoltà in esso stabilita, una correlativa situazione di diritto soggettivo da preservare in F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T E R R U S I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 1 a 6 1 4 3 e c 9 5 a 5 c a b 6 0 9 6 4 6 7 b b d a 7 d 0 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 25470/2018 Numero sezionale 737/2022 Numero di raccolta generale 8585/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 capo ai distributori originari, ove la parte receduta voglia stipulare nuovi contratti di concessione in vendita. Esiste unicamente una condizione di legittima aspettativa, in via di fatto, a che il rapporto venga nuovamente attivato con loro. Per tale ragione la tesi alla quale è affidato il cuore delle censure non ha fondamento. Va detto che la prospettata esistenza di un abuso nell’esercizio del diritto di recesso da parte della FCA intercetta a vario titolo profili di merito, volta che la corte d’appello ha affermato, invece, che il ridetto abuso era stato escluso già dal tribunale, in uno all’accertamento circa il fatto che tutti i contratti coi concessionari erano stati collocati nella complessiva operazione riorganizzativa della rete commerciale di vendita. Allo stesso tempo l’accertamento di fatto, non sindacabile in questa sede, porta a dire che la disdetta era stata rivolta a tutti con un periodo di preavviso addirittura doppio rispetto a quello contrattualmente stabilito; e che la ristrutturazione della rete distributiva non aveva costituito un abuso né di posizione dominante né di dipendenza economica, ma una scelta imprenditoriale, giustificata da ragioni di competizione sul mercato e quindi pienamente legittima. VIII. - Diversamente da quanto paventato dalla Sacal, non può costringersi una impresa come FCA Italy, che opera in condizioni di dipendenza economica da una casa produttrice, a conservare un numero precostituito di concessionari quando questa condizione pregiudica – secondo le sue insindacabili valutazioni - la piena F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T E R R U S I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 1 a 6 1 4 3 e c 9 5 a 5 c a b 6 0 9 6 4 6 7 b b d a 7 d 0 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 25470/2018 Numero sezionale 737/2022 Numero di raccolta generale 8585/2022 valorizzazione dei programmi attinenti ai marchi di cui è Data pubblicazione 16/03/2022 distributrice. L’assunto, che aleggia tra le righe del ricorso, è nel senso della portata discriminatoria dell’operazione di ristrutturazione, e cioè che a essa sia conseguita semplicemente la discriminatoria esclusione di alcuni distributori già presenti sul mercato, come la Sacal, a favore di altri. Ma tale assunto non può trovare seguito, poiché ancora una volta implica censure in fatto, essendo stata giustappunto esclusa dalla corte del merito la portata discriminatoria dell’operazione. Di contro – e in iure - nessuna norma può essere utilmente evocata per attribuire un diritto al cessato contraente-distributore di essere parte, a tempo indeterminato, della rete distributiva attuata dopo la riorganizzazione. IX. – A tal proposito è necessario svolgere un’ulteriore considerazione, di ordine più generale, determinata dal fatto che sulla specifica questione non sussistono precedenti di questa Corte. La ricorrente richiama a sostegno il Regolamento (CE) n. 1400 del 2002, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico. [OSCURATO:PERSONA], vigente al momento del contratto inter partes e poi sostituito (ma con analogia di precetti) dal Regolamento (UE) n. 461 del 2010 (ancora relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T E R R U S I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 1 a 6 1 4 3 e c 9 5 a 5 c a b 6 0 9 6 4 6 7 b b d a 7 d 0 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 25470/2018 Numero sezionale 737/2022 Numero di raccolta generale 8585/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 automobilistico), è relativo all’ esenzione per categorie e si applica agli accordi relativi alla distribuzione di autoveicoli nuovi e pezzi di ricambio e agli accordi di distribuzione che regolano la fornitura di servizi di riparazione e manutenzione da parte di riparatori autorizzati. Esso in effetti contiene la definizione di “distribuzione selettiva”, e si incentra essenzialmente sulla necessità di garantire che non venga limitata un’effettiva concorrenza all’interno del mercato comune e tra distributori situati in Stati membri diversi, qualora un fornitore utilizzi la distribuzione selettiva su tali mercati e altre forme di distribuzione su altri (v. Considerando 13). In particolare, esclude dal beneficio dell’esenzione gli accordi di distribuzione selettiva che limitano le vendite passive a utilizzatori finali o a distributori non autorizzati situati in mercati nei quali vengono attribuiti territori esclusivi, nonché gli accordi di distribuzione selettiva che limitano le vendite passive a gruppi di consumatori che sono stati attribuiti in maniera esclusiva ad altri distributori. Tuttavia, nel contesto del cd. “sistema di distribuzione selettiva” – con la quale espressione si intende un sistema di distribuzione “nel quale il fornitore si impegna a vendere i beni o servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori o riparatori selezionati in base a criteri specifici, e nel quale i distributori o riparatori si impegnano a non vendere tali beni e servizi a distributori non autorizzati o riparatori indipendenti” (fatta salva la facoltà di vendere pezzi di ricambio o l’obbligo di fornire agli operatori indipendenti tutte le informazioni tecniche necessarie) - il Regolamento semplicemente distingue tra: F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T E R R U S I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 1 a 6 1 4 3 e c 9 5 a 5 c a b 6 0 9 6 4 6 7 b b d a 7 d 0 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 25470/2018 Numero sezionale 737/2022 Numero di raccolta generale 8585/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 (i) un “sistema di distribuzione selettiva basato su criteri quantitativi”, vale a dire un sistema “nel quale il fornitore utilizza per la selezione dei distributori o dei riparatori criteri che ne limitano direttamente il numero” e; (ii) un “sistema di distribuzione selettiva basato su criteri qualitativi”, cioè un sistema “nel quale il fornitore utilizza per la selezione dei distributori o dei riparatori criteri di carattere esclusivamente qualitativo, richiesti dalla natura dei beni o servizi oggetto del contratto, che sono stabiliti in maniera uniforme per tutti i distributori o riparatori che chiedono di far parte del sistema di distribuzione, non sono applicati in modo discriminatorio e non limitano direttamente il numero dei distributori o dei riparatori”. La congerie di definizioni non presuppone di validare un regime conservativo per la selezione specifica, dopo una riorganizzazione aziendale. Cosa che proprio la Corte di giustizia ha chiarito a mezzo dell’affermazione che in un sistema di distribuzione basato su criteri quantitativi non è necessario che tali criteri siano oggettivamente giustificati e applicati in maniera uniforme e indifferenziata nei confronti di tutti i candidati all’autorizzazione (v. C. giust. 14-6-2012, causa C- 158/2011). Ciò vuol dire che il recesso dai contratti per riorganizzazione dell’attività, quanto alla distribuzione selettiva nell’uno o nell’altro senso, è consentito dal Regolamento alle condizioni contrattuali di volta in volta stabilite - condizioni che nel caso concreto la corte d’appello ha accertato esser state rispettate; dopodiché la valutazione relativa alla stipula dei nuovi contratti, completata la F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T E R R U S I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 1 a 6 1 4 3 e c 9 5 a 5 c a b 6 0 9 6 4 6 7 b b d a 7 d 0 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 25470/2018 Numero sezionale 737/2022 Numero di raccolta generale 8585/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 riorganizzazione, diventa espressione della (nuova) libera scelta del contraente. La quale non è comprimibile da ipotetici e non previsti obblighi a contrarre, e non è sindacabile – in quanto tale - da parte del giudice. X. - Naturalmente non si nega che possano soccorrere, anche in questa materia, i princìpi di correttezza e buona fede nella formazione, nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, i quali rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti. E non si nega neppure che sotto il primo punto di vista tali principi impongano alle parti di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove ciò sia necessario per preservare gli interessi della controparte; né che, sotto il secondo punto di vista, consentano al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, qualora ciò sia necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto. Sennonché, l’integrazione presuppone che esista pur sempre una fonte contrattuale idonea tra le parti. Il principio di buona fede o di affidamento non può essere invocato per sostenere, invece, l’esistenza di un obbligo del contraente di stipulare nuovi contratti con lo stesso soggetto dopo il legittimo esercizio del recesso da un contratto anteriore. Il principio di buona fede non è invocabile nel caso concreto neppure secondo l’ottica dell’ingiustificato recesso da trattative per il rinnovo del contratto in concessione. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T E R R U S I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 1 a 6 1 4 3 e c 9 5 a 5 c a b 6 0 9 6 4 6 7 b b d a 7 d 0 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 25470/2018 Numero sezionale 737/2022 Numero di raccolta generale 8585/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 In linea generale la responsabilità precontrattuale ai sensi dell'art. 1337 cod. civ. può certamente conseguire tanto in relazione al processo formativo del contratto quanto in rapporto alle semplici trattative riguardate come qualcosa di diverso da esso, ossia come quella fase anteriore in cui le parti si limitano a manifestare la loro tendenza verso la stipulazione del contratto senza ancora porre in essere alcuno di quegli atti di proposta e di accettazione che integrano il vero e proprio processo formativo. Solo però se lo svolgimento delle trattative è, per serietà e concludenza, tale da determinare un affidamento nella stipulazione del contratto, la parte che ne receda senza giusta causa, violando volontariamente l'obbligo di comportarsi secondo buona fede, è tenuta al risarcimento dei danni (nei limiti dell'interesse negativo: v. Cass. n. 1632-00, Cass. n. 11243-03, Cass. n. 7768-07). Difatti va condiviso il principio secondo cui la regola posta dall'art. 1337 cod. civ. non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative, ma ha valore di clausola generale, il cui contenuto, non determinabile in modo preciso, implica pur sempre il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione di un contratto (v. Cass. n. 24795-08, Cass. n. 21255-13). Nel caso concreto non risulta che sia stata neppure ventilata una simile condizione dinanzi al giudice del merito, essendosi la ricorrente basata sull’apodittico asserto che il sistema di distribuzione selettiva avrebbe praticamente F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T E R R U S I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 1 a 6 1 4 3 e c 9 5 a 5 c a b 6 0 9 6 4 6 7 b b d a 7 d 0 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 25470/2018 Numero sezionale 737/2022 Numero di raccolta generale 8585/2022 imposto – esso in quanto tale – alla FCA di rinnovare il Data pubblicazione 16/03/2022 contratto con i vecchi concessionari, quasi che per definizione essi fossero da considerare in possesso dei criteri di carattere qualitativo richiesti dalla natura dei beni o servizi oggetto del contratto, ovvero alternativamente che, dinanzi a una riorganizzazione quantitativa, quei criteri non dovessero rilevare affatto. XI. - In conclusione va affermato il seguente principio di diritto: - né il Regolamento (CE) n. 1400 del 2002, né altre fonti, attribuiscono all’impresa che abbia fatto parte di una rete distributiva automobilistica ristrutturata il diritto di accedervi anche dopo la ristrutturazione, ove il contratto anteriormente in essere con la titolare della rete distributiva sia stato legittimamente sciolto per recesso convenzionale di questa; in particolare il citato Regolamento impone soltanto di utilizzare i criteri di selezione in vista del perseguimento delle finalità dettate dai Considerando, e di non applicarli in senso discriminatorio; fermo restando però che, fuori da tale limite, una volta prefissato il numero delle imprese distributrici, la scelta dei contraenti rimane assolutamente libera e non sindacabile in sede giurisdizionale. XII. - Il quarto motivo è inammissibile per difetto del presupposto. La ricorrente assume che la corte d'appello sarebbe incorsa in violazione della disciplina della penale contrattuale, perché nonostante l’affermazione che Sacal poteva essere in dubbio circa la liceità del persistente utilizzo da parte sua delle insegne e dei marchi Fiat, ha confermato l'applicazione della penale contrattuale a suo carico, benché in misura F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T E R R U S I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 1 a 6 1 4 3 e c 9 5 a 5 c a b 6 0 9 6 4 6 7 b b d a 7 d 0 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 25470/2018 Numero sezionale 737/2022 Numero di raccolta generale 8585/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 ridotta rispetto a quella richiesta da FCA. Così statuendo la corte territoriale avrebbe mancato di considerare che la penale contrattuale rappresenta una liquidazione convenzionale del danno da inadempimento, sicché postula gli stessi presupposti necessari per la configurazione del danno risarcibile, e quindi l’inadempimento imputabile ex art.1218 cod. civ.; imputabilità da escludere in ipotesi di mancanza di colpa. Viceversa, deve osservarsi che la corte d’appello ha svolto un ben differente apprezzamento. Essa ha sottolineato che il dubbio circa la liceità del persistente utilizzo dei segni distintivi Fiat era stato correttamente posto (dal tribunale) a fondamento della riduzione della penale secondo equità. Non ha affatto stabilito che il suddetto dubbio fosse anche sintomo di mancanza di colpa. Tale differente deduzione corrisponde a un personale asserto della parte ricorrente, che tuttavia è inammissibile poiché presuppone un accertamento di fatto che dalla sentenza non emerge e che men che meno può essere richiesto alla Corte di cassazione. XIII. – Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 6.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T E R R U S I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 1 a 6 1 4 3 e c 9 5 a 5 c a b 6 0 9 6 4 6 7 b b d a 7 d 0 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 25470/2018 Numero sezionale 737/2022 Numero di raccolta generale 8585/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 8 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A
Sentenza Cassazione n. 08585/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris