CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 09481/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso letta la memoria del difensore del ricorrente, che ha replicato alle conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, propone ricorso straordinario per errore materiale o di fatto (art. 625-bis cod. proc. pen.) avverso la sentenza n. 16977-22 del 22 marzo 2022, con la quale la Terza sezione penale della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal Raso avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino in data 1 marzo 2021, confermativa della condanna dello stesso Raso per reati di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico (capo 1 della rubrica), nonché ad alcuni reati scopo (capi da 2 a 6). L'esponente, premettendo di essere stato riconosciuto colpevole dei predetti reati sebbene, quanto ai reati scopo, si trattasse in tutti i casi del medesimo stupefacente e, quanto all'associazione a delinquere, essa poggiasse sulle medesime prove raccolte in relazione ai singoli reati contestati ex art. 73 d.P.R. 309 del 1990, ricostruisce la vicenda processuale nella sua interezza, lamentando in estrema sintesi una pluralità di errori dallo stesso qualificati come materiali o di fatto. A tal fine articola tre ordini di motivi. 1.1. Con un primo motivo il ricorrente denuncia l'errore sull'ipotesi concorsuale in luogo di quella associativa e sul fatto che la Terza sezione della Corte di legittimità aveva ravvisato la deduzione di motivi non dedotti in appello, con riguardo alle ragioni in base alle quali era stata prospettata la configurabilità del concorso di persone anziché dell'associazione a delinquere: ragioni che invece, deduce l'esponente, erano state illustrate sia con l'atto d'appello che con memorie depositate alla Corte di merito. 1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'errore sull'ipotesi associativa ulteriore rispetto all'ipotesi concorsuale, nonché sulla moltiplicazione dei reati - scopo a lui contestati ed aventi ad oggetto lo stesso stupefacente: tali questioni erano state prospettate con il ricorso per cassazione, ma sono state ignorate dalla Corte di legittimità, la quale ha inoltre erroneamente affermato che la commissione di reati in tema di stupefacenti consentiva di ritenere provata la sussistenza, per ciò solo, anche del reato associativo. 1.3. Con il terzo e ultimo motivo il ricorrente qualifica come errori di fatto, censurabili ex art. 625-bis cod. proc. pen., la violazione degli articoli 6 e 13 CEDU (in relazione all'omessa valutazione, da parte della Corte di cassazione, della pluralità di condanne per lo stesso fatto di spaccio di stupefacenti); la violazione degli articoli 2 e 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU (in relazione alla sovrapposizione del reato associativo a quelli di spaccio, nonché al mancato riscontro ai motivi articolati dall'imputato da parte della Corte di cassazione); e la violazione dell'art. 7 CEDU (in relazione alla pluralità di condanne per lo stesso fatto).2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; il ricorrente ha replicato con una memoria, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é inammissibile in tutti i motivi articolati. 1.1. L'unico motivo che potrebbe astrattamente denunciare un errore "materiale" o "di fatto" é quello riguardante l'assunto, sostenuto nella sentenza impugnata, secondo cui vi sarebbe stata la proposizione in sede di legittimità di questioni non dedotte in appello, in violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. Tuttavia, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, la sentenza della Terza sezione (§ 5.4.1, pp. 29 - 30) chiarisce che in sede di appello era stato sostenuto che gli elementi di prova che erano stati ritenuti rilevanti ai fini della qualità di dirigente o di organizzatore dell'associazione valessero, al più, a concretizzare l'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. (sul ruolo di preminenza del concorrente nel reato), ma non quella di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990; mentre in sede di ricorso si contestava radicalmente la valenza probatoria degli elementi in precedenza ritenuti probanti del ruolo preminente di cui all'art. 112 cod. pen.. Orbene, deve tenersi conto in primo luogo che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, Sentenza n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); ciò vale non solo sotto il profilo della violazione di legge (per l'espresso divieto di cui al terzo comma dell'art. 606 cod.proc.pen.), ma anche sotto il profilo del vizio di motivazione, in quanto occorre evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura «a priori» un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; in senso conforme v. Sez. 4, Sentenza n. 10611 del 04/12/2012, dep. 07/03/2013, Bonaffini, Rv. 256631). In secondo luogo deve ricordarsi che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità ed oggetto del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco e postula inderogabilmente che lo sviamento della volontà del giudice sia non solo decisivo, ma anche di oggettiva immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve far trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione é stata condizionata dall'inesatta percezione e non dall'errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti, nel qual caso la qualificazione appropriata é quella corrispondente all'errore di giudizio (Sez. 4, Sentenza n. 34156 del 21/06/2004, Baini, Rv. 229099). All'evidenza, nel caso di specie, non si versa in un'ipotesi nella quale vi sia stato, ictu ocu/i, un errore percettivo circa la proposizione di una specifica questione nell'ambito di un motivo d'appello. 1.2. Quanto alle rimanenti prospettazioni, si tratta in tutti i casi di proposizioni aventi ad oggetto asseriti errori non qualificabili come percettivi, ma chiaramente afferenti a questioni di diritto. In ordine all'assunto secondo cui la Corte di legittimità avrebbe omesso di confrontarsi con alcune deduzioni articolate nel ricorso, appare pertinente al caso di specie il principio secondo il quale l'omesso esame di un motivo di ricorso non dà causa ad errore di fatto, ne' determina incompletezza della motivazione della sentenza, quando (come nella specie), pur in mancanza di espressa disamina, la censura debba considerarsi implicitamente disattesa perché incompatibile con la struttura e l'impianto della motivazione, nonché con le premesse, logiche e giuridiche, che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima; é invece riconducibile nella figura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza, viceversa, sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso (così la già citata Sez. 4, Sentenza n. 34156 del 21/06/2004, Baini, Rv. 229099): ciò che nel caso di specie non é dato ravvisare. Quanto alla sovrapposizione fra reato associativo in materia di narcotraffico e reati scopo (anche con concorso di persone), si tratta di questione prettamente giuridica e non riconducibile alla categoria degli errori percettivi; del resto, la piena compatibilità giuridica tra l'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e il concorso dell'associato in reati scopo é costantemente affermata dalla giurisprudenza, stante il fatto che il tratto distintivo essenziale fra le ipotesi criminose di che trattasi é la presenza, nell'associazione, di una struttura organizzativa caratterizzata da stabilità oltreché dedita alla commissione di una serie indeterminata di reati, dato ontologicamente diverso dagli elementi costitutivi dei singoli reati scopo, anche laddove commessi in concorso fra più appartenenti al sodalizio. Quanto alla condanna per successive condotte poste in essere in relazione a quello che il ricorrente assume essere il medesimo quantitativo di stupefacente, non può in alcun modo parlarsi di violazione del ne bis in idem: lo si ricava dal fatto che, come si é recentemente affermato, l'acquisto a fine di vendita e la consecutiva vendita illecita di sostanze stupefacenti integrano autonome ipotesi di reato, onde, in presenza di distinte condotte poste in essere in tempi diversi, non viola il divieto di bis in idem il procedimento avviato per il reato di cessione di stupefacenti nei confronti di un imputato già condannato per l'acquisto illecito e la detenzione della sostanza (Sez. 3, Sentenza n. 31518 del 29/09/2020, Rv. 280040). 1.3. Le suindicate questioni, in definitiva, non sono riducibili a meri errori percettivi, posto che non é tale l'errore che abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito (da ultimo Sez. 6, Ordinanza n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667). Si ricorda che l'errore materiale consiste nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; mentre l'errore di fatto consiste in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Di contro, sono estranei a tali nozioni, ed esulano pertanto dal perimetro delle lagnanze che possono costituire oggetto del ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod.proc.pen., gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 4, Sentenza n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953); per tali ragioni, ad esempio, non é emendabile con il procedimento di che trattasi il travisamento della prova (Sez. 2, Sentenza n. 29450 del 08/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273060), così come, a fortiori, il travisamento del fatto (Sez. 2, Sentenza n. 23417 del 23/05/2007, Previti e altri, Rv. 237161). 1.4. Meritano altresì richiamo ulteriori arresti della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia. In primo luogo si rammenta che, secondo Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non é configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. Sempre in tema si ricorda che Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 (così come, in senso conforme, Sez. un., 27 marzo 2002 n. 16104, [OSCURATO:PERSONA], non massimata), chiarisce che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. In detta sentenza il Consesso apicale ha fra l'altro precisato che: 1)- qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non é configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2)- sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie: principio, quest'ultimo, ripreso anche da Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, Rv. 237161; e, ancor più recentemente, da Sez. 2, Sentenza n. 29450 del 08/05/2018, Rv. 273060. Merita infine di essere richiamata, perché particolarmente pertinente al caso di specie, Sez. 3, Sentenza n. 26635 del 26/04/2013, Bisogno, Rv. 256293, che ha ribadito che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cessazione può avere ad oggetto l'omessa considerazione di una prova esistente, ma non il travisamento della stessa: quanto precede in relazione ad una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso con cui si era contestata la valenza probatoria riconosciuta ad una testimonianza. 1.5. Le questioni sottoposte a questa Corte dall'odierno ricorrente - per quanto detto, e sulla base della costante giurisprudenza di legittimità - esulano pertanto dall'oggetto del ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod.proc.pen., nel quale - si ripete - sono denunciabili unicamente errori "percettivi" (materiali o di fatto). Diversamente opinando, si finirebbe per avallare una inaccettabile erosione del giudicato e per ammettere una sorta di ulteriore grado di giudizio, in spregio alla "straordinarietà" del rimedio approntato dall'art. 625-bis cod. proc. pen. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric