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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26598/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Vicenza del 10 ottobre 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di arresto ed euro tremila di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2 e 2-bis, C.d.S..

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per illegittima utilizzazione di un atto irripetibile.

Quale elemento probatorio a carico del Chiofolo, la Corte di appello ha erroneamente richia- mato il contenuto delle dichiarazioni inutilizzabili rese dal teste di P.G. nel verbale di perquisizione.

Ciò aveva determinato il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, C.d.S..

3. La sentenza impugnata va annullata perché il reato è estinto per prescrizione, in quanto la questione prospettata dal ricorrente con l'unico motivo di ricorso non è manifestamente infondata.

La non manifesta infondatezza del ricorso - determinata dai diversi indirizzi in- terpretativi della giurisprudenza - induce a rilevare ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato ascritto al ricorrente, poiché il relativo termine massimo di anni cinque è venuto a scadenza prima della presente pronuncia (in data 24 ottobre 2021) e non si sono verificati fattori estintivi della prescrizione.

Per le considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescri- zione.

Così deciso in Roma 1'8 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Vicenza del 10 ottobre 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di arresto ed euro tremila di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2 e 2-bis, C.d.S.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per illegittima utilizzazione di un atto irripetibile. Quale elemento probatorio a carico del Chiofolo, la Corte di appello ha erroneamente richia- mato il contenuto delle dichiarazioni inutilizzabili rese dal teste di P.G. nel verbale di perquisizione. Ciò aveva determinato il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, C.d.S.. 3. La sentenza impugnata va annullata perché il reato è estinto per prescrizione, in quanto la questione prospettata dal ricorrente con l'unico motivo di ricorso non è manifestamente infondata. La non manifesta infondatezza del ricorso - determinata dai diversi indirizzi in- terpretativi della giurisprudenza - induce a rilevare ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato ascritto al ricorrente, poiché il relativo termine massimo di anni cinque è venuto a scadenza prima della presente pronuncia (in data 24 ottobre 2021) e non si sono verificati fattori estintivi della prescrizione. Per le considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescri- zione. Così deciso in Roma 1'8 giugno
Sentenza Cassazione n. 26598/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris