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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 gennaio 2021

Cassazione n. 41245/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso 14875-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli 2021 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2308 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA R. [OSCURATO:PERSONA], 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2260/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] evocò in giudizio, avanti il Tribunale di Frosinone sez. dist. di Alatri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per sentir accertare il suo diritto di comproprietà su un fondo sito in Vico del Lazio con ordine ai convenuti di consegnargli le chiavi del cancello a chiusura dell'accesso al predio e di consentirgli il pari godimento del bene in ragione della sua quota di comproprietà pari ad un terzo.

Resistettero i consorti Puspi-Battisti ed il primo Giudice accolse la domanda attorea. [OSCURATO:PERSONA] propose gravame avanti la Corte d'Appello di Roma, al quale aderirono i consorti Puspi nel costituirsi mentre resisteva il Bragalone.

All'esito il Collegio romano accolse l'impugnazione e rigettò l'originaria domanda proposta dal Bragalone. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione fondato su unico motivo. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con separati controricorsi.

Gli altri soggetti evocati ritualmente sono rimasti intimati.

Ragioni della decisione Va dichiarato estinto il procedimento di legittimità per intervenuta rinunzia al ricorso proposto dal Bragalone.

Difatti con atto depositato il 18.1.2021 il difensore del Bragalone, ritualmente abilitato dalla procura, ha rinunziato al ricorso per cassazione e tale rinunzia risulta ritualmente accettato dal tutte le controparti costituite.

La richiesta di estinzione risulta ribadita con atto depositato 6.10.2021 a firma dei difensori di tutte le parti, sicché nulla s'ha da provvedere sulle spese ex art 391 cod. proc. civ.

P. Q. M. Dichiara estinto il procedimento di legittimità avviato da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso avviato alla notifica il 5.6.2017.

Così deciso in Roma nell'adunanza in camera di consiglio del 3 novembre 2021.

Il P ente est. o Go

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 14875-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli 2021 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2308 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA R. [OSCURATO:PERSONA], 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2260/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] evocò in giudizio, avanti il Tribunale di Frosinone sez. dist. di Alatri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per sentir accertare il suo diritto di comproprietà su un fondo sito in Vico del Lazio con ordine ai convenuti di consegnargli le chiavi del cancello a chiusura dell'accesso al predio e di consentirgli il pari godimento del bene in ragione della sua quota di comproprietà pari ad un terzo. Resistettero i consorti Puspi-Battisti ed il primo Giudice accolse la domanda attorea. [OSCURATO:PERSONA] propose gravame avanti la Corte d'Appello di Roma, al quale aderirono i consorti Puspi nel costituirsi mentre resisteva il Bragalone. All'esito il Collegio romano accolse l'impugnazione e rigettò l'originaria domanda proposta dal Bragalone. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione fondato su unico motivo. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con separati controricorsi. Gli altri soggetti evocati ritualmente sono rimasti intimati. Ragioni della decisione Va dichiarato estinto il procedimento di legittimità per intervenuta rinunzia al ricorso proposto dal Bragalone. Difatti con atto depositato il 18.1.2021 il difensore del Bragalone, ritualmente abilitato dalla procura, ha rinunziato al ricorso per cassazione e tale rinunzia risulta ritualmente accettato dal tutte le controparti costituite. La richiesta di estinzione risulta ribadita con atto depositato 6.10.2021 a firma dei difensori di tutte le parti, sicché nulla s'ha da provvedere sulle spese ex art 391 cod. proc. civ. P. Q. M. Dichiara estinto il procedimento di legittimità avviato da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso avviato alla notifica il 5.6.2017. Così deciso in Roma nell'adunanza in camera di consiglio del 3 novembre 2021. Il P ente est. o Go
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