CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 03389/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50S12 G852L), in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], e la CORTE SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] (P.I.: 02283840342), in persona del liquidatore pro - tempore , rappresentati e difesi, giusta procura apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Nizza, 59; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente della Giunta pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via F. Confalonieri, 5; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1426/2018 (pubblicata in data 7 giugno 2018); R.G.N.1157/2019 C.C. 12/01/2023 Sanzioni amministrative udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria – con i relativi allegati – depositata dalla difesa dei ricorrenti ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. Considerato: -che, con tre distinti verbali di accertamento (elevati tra il 2011 e il 2012), la [OSCURATO:PERSONA] contestava a [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante pro-temporedella [OSCURATO:SOCIETA] s.c.a., in qualità di trasgressore, nonché a quest’ultima società cooperativa, quale coobbligata in solido, di non aver provveduto, entro i termini prescritti dall’art. 5, comma 2, della legge n. 119/2003, alla registrazione nel SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) del versamento del prelievo eventualmente dovuto sui quantitativi di latte consegnati dai loro soci conferenti oltre la quota di produzione loro attribuita, né all’invio di copia delle ricevute di versamento, ovvero della fideiussione per il prelievo dovuto con riferimento ai quantitativi di latte ritirati in tre distinti mesi, e, quindi, di non aver ottemperato all’obbligato previsto dall’art. 6, comma 7, del D.M. 31 luglio 2003, ritenendoli pertanto soggetti alla sanzione contemplata dall’art. 5, comma 5, della citata legge n. 119/2003 (ovvero a quella commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, comunque non inferiore ad euro 1.000,00 e non superiore ad euro 100.00,00); - che, a seguito della notificazione dei predetti verbali di accertamento, la citata società cooperativa provvedeva a versare – deducendo di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 16 della legge n. 689/1981 –il doppio del minimo edittale (quindi, l’importo di euro 2.000,00) in relazione alla violazione contestata con ognuno degli stessi verbali, siccome più favorevole del terzo del massimo; - che, malgrado ciò, la menzionata Regione – sul presupposto che non poteva ritenersi prodotto l’invocato effetto estintivo delle tre violazioni – emetteva tre distinte ordinanze - ingiunzioni, nelle date del 23 febbraio 2016, 2 dicembre 2016 e 12 gennaio 2017, che venivano opposte dinanzi al Tribunale di Parma, il quale, con sentenza n. 841/2017, previa riunione degli instaurati giudizi, accoglieva il primo motivo di opposizione, annullando gli impugnati provvedimenti sanzionatori, rilevando che, nel caso di specie, doveva ritenersi essersi verificato l’effetto estintivo conseguente al pagamento previsto dal citato art. 16 della legge n. 689/1981; - che, decidendo sull’appello interposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e nella costituzione delle parti appellate, la Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 1426/2018, accoglieva il gravame e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata pronuncia, rigettava le opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni formulate dinanzi al Tribunale di Parma, ravvisando l’erroneità della motivazione della statuizione del primo giudice, manifestando la condivisione dell’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 1850/2016 (circa l’esclusione del suddetto effetto estintivo); - che avverso la sentenza di appello hanno, congiuntamente, proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, e che l’intimata Regione Emilia-Romagna ha resistito con controricorso. Rilevato: - che, con memoria del 23 dicembre 2022 (depositata in atti), la difesa dei ricorrenti ha prodotto tre distinti provvedimenti emessi in autotutela dal Dirigente competente della Regione Emilia-Romagna (in dipendenza della presa d’atto del sopravvenuto mutamento giurisprudenziale sulla questione di questa Corte), con i quali sono state revocate le tre ordinanze-ingiunzioni (n. 5247/SA del 23 febbraio 2016, n. 5363/SA del 2 dicembre 2016 e n. 5364/SA del 12 gennaio 2017) opposte dagli stessi ricorrenti ed oggetto della presente causa, con la conseguente dichiarazione del sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio per l’intervenuta cessazione della materia del contendere (e con la correlata richiesta di disporre l’integrale compensazione delle spese di lite); -che, pertanto, il presente giudizio di legittimità deve essere definito nei termini appena indicati (senza che possa conseguire, proprio per effetto di tale tipo di decisione, la pronuncia di cui all’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002: cfr. Cass. n. 3542/2017 e Cass.n. 20697/2021). P.Q.M. [OSCURATO:SOCIETA] dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile