CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 1992
Cassazione n. 27962/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 15/12/1992 avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia resa il 23 ottobre 2018 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così riqualificato il fatto. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Violazione di legge e vizio di motivazione per incompatibilità della stessa con specifici atti del processo, nonché travisamento della prova) non è consentito in sede di legittimità, perché generico, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 1 sent. app.), nonché volto ad invocare una rilettura alternativa delle fonti probatorie, priva dell'individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali e dunque estranea al sindacato di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025 Il Consigliere estenso