CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 ottobre 2021
Cassazione n. 01424/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5627-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona degli amministratori pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 412/10/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza in data 14 febbraio 2017 la Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione distaccata di Livorno, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate contro la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., società esercente attività di «produzione di prodotti di panetteria freschi», e dai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro gli avvisi di accertamento con i quali, ai sensi degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, era stato rettificato, in relazione agli anni di imposta 2010, 2011 e 2012, il reddito della società e il reddito di partecipazione dei soci. Avverso la suddetta sentenza, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resistono con controricorso la società e i soci. Con ordinanza n. 16479/2019 questa Corte, considerato che i contribuenti avevano depositato istanza con la quale manifestavano l'intenzione di avvalersi della definizione agevolata della controversia ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla I. 17 dicembre 2018, n. 136, disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo. Sulla proposta del relatore risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Ric. 2018 n. 05627 sez. MT - ud. 19-10-2021 -2- Preliminarmente va rilevato che la società contribuente ha proposto istanza di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, depositando la domanda di definizione agevolata della lite ex art. 6 d.l. n. 193/2016, conv. dalla I. n.225/2016, e la documentazione attestante l'avvenuto pagamento della prima rata da parte della società e dei soci. L'intervenuta definizione agevolata comporta l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, alla stregua di un principio che ha portata generale, tanto da essere espressamente previsto dall'articolo 46, comma 1, d.lgs. n. 546/92, secondo cui: «Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere». Il terzo comma della medesima disposizione stabilisce che «Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate». Va dunque dichiarata l'estinzione del giudizio. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma il 19 ottobre 2021. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] !N