Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 46129/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la revoca della sentenza impugnata; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], che, dopo breve discussione, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 12323 del 22/11/2022, depositata il 15/11/2022, la Sesta Sezione di questa Corte, rigettava il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA].

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., affidandolo ad un unico motivo con cui deduce l'errore percettivo in cui sarebbe incorso il giudice di legittimità, che ha confermato la partecipazione del ricorrente all'associazione per delinquere di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, contestata al capo A), in considerazione della sua partecipazione ai reati fine di cui ai capi U) e W); che, invece, l'Auddino è stato assolto dal reato di cui al capo W), circostanza questa di cui la sentenza pure dà atto; che tale erronea percezione ha condizionato il percorso motivazionale, posto che - se la Corte non fosse 'incorsa in tale errore percettivo - l'esito del giudizio sarebbe stato diverso, atteso che, ai fini della prova della partecipazione al sodalizio, un conto è aver riportato condanna per un solo reato fine, cosa diversa è aver commesso più reati fine. 2.1 Eccepisce, altresì, l'errore percettivo con riferimento alla circostanza aggravante di cui al n. 1 dell'art. 74 d.P.R. 309/90, essendo stato ritenuto l'Auddino promotore, finanziatore ed organizzatore del sodalizio sul presupposto della condanna per più reati fine.

Osserva ancora la difesa che sono state ritenute importanti ai fini della sussistenza della circostanza aggravante in discorso le risultanze dell'attività di captazione, senza tener conto che da nessuna delle conversazioni intercettate emerge il coinvolgimento del ricorrente nel traffico di stupefacenti per cui si procede. 2.2 Un ulteriore errore di percezione sarebbe costituito dalla circostanza per cui la sentenza gravata non ha dato conto del corposo motivo di ricorso con il quale si contestava la riferibilità dell'utenza telefonica n. 3512675396 all'Audino.

Ritiene il difensore che la Corte non avrebbe potuto non considerare tale centrale profilo processuale e che, se fossero stati valutate le doglianze evidenziate, la decisione adottata avrebbe potuto essere certamente diversa. 2.3 Altro evidente errore percettivo riguarderebbe il reato di cui al capo U), atteso che i giudici di legittimità, nel confermare le sentenze di merito, hanno fatto riferimento ai messaggi di testo che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inviato a quella utenza cellulare di cui si contesta la riferibilità all'Audino ed alle affermazioni contenute nelle conversazioni intercettate, senza tuttavia specificare il contenuto di tali affermazioni, né in quali conversazioni esse fossero contenute.

Sul punto, la difesa osserva che non vi sono intercettazioni nelle quali il ricorrente parli, nemmeno in maniera criptica, di sostanze stupefacenti, né il suo nominativo si ricava dalle intercettazioni ambientali; che il colloqui intercorso in data 14/8/2016 tra l'Auddino ed il Lentini era stato ritenuto irrilevante dagli stessi inquirenti. 2.4 Ancora, l'omessa valutazione delle intercettazioni ambientali relative al traffico di sostanza stupefacente che vedono estraneo l'odierno ricorrente costituirebbe un ulteriore errore percettivo, posto che non si comprende come - nonostante i giudici di merito abbiano attribuito un ruolo apicale nel sodalizio criminoso all'Auddino - non sia mai emerso il suo nome o qualsivoglia riferimento alla sua persona.

Se, dunque, la Corte di legittimità avesse valutato tale importante motivo di ricorso, la decisione adottata sarebbe stata decisamente diversa, atteso che non sarebbero stati sufficienti per l'affermazione della penale responsabilità i rapporti amicali intercorrenti con il Lentini. 2.5 Evidenzia, infine, il difensore che i numerosi collaboratori di giustizia escussi nulla hanno riferito in ordine alla persona dell'Auddino e che nemmeno tale fondamentale circostanza è stata tenuta in considerazione dai giudici di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Va premesso che la giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole composizione, ha avuto modo di affermare che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625- bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

Di conseguenza, i)- qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; /11)- l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (Sezioni Unite, n. 16103 del 27/3/2002, Basile, Rv. 221280 - 01; Sezioni Unite, n. 16104 del 27/3/2002, [OSCURATO:PERSONA], n. m.).

È stato, altresì, di recente affermato che in tema di ricorso straordinario, l'omesso esame di una memoria difensiva dà luogo ad errore di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza di una censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile, e risulti evidente che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto (Sezione 6, n. 46806 del 3/11/2021, Desiderato, Rv. 282384 - 01).

Orbene, nel caso di specie, il rigetto del ricorso proposto dall'Auddino non risulta essere stato determinato da un errore percettivo o da una svista, essendo invece l'esito conclusivo di un percorso motivazionale avente contenuto squisitamente valutativo.

In particolare, quanto al primo profilo evidenziato nel ricorso, osserva il Collegio che il giudice di legittimità ha ritenuto la partecipazione dell'odierno ricorrente al sodalizio finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti non solo tenuto conto della condanna per i reati fine, ma anche in considerazione delle risultanze dell'attività di captazione (il cui oggetto è specificato a pagina 19 della sentenza), elemento questo con il quale la difesa non si confronta, per cui sul punto il motivo è aspecifico.

Gli altri profili evidenziati attengono tutti a questioni di merito, squisitamente valutative, che trasformano il ricorso straordinario in un quarto grado di giudizio per mezzo del quale il ricorrente contesta il percorso motivazionale seguito dai giudici di legittimità, non condividendolo.

Va, poi, evidenziato che il profilo relativo alla attribuibilità dell'utenza telefonica all'Auddino all'evidenza non costituisce errore percettivo o di fatto, atteso che la sentenza' impugnata a pagina 5 dà atto di aver considerato la doglianza sullo specifico punto per poi ritenere a pagina 19 che dalle sentenze di merito emerge la riferibilità dell'utenza telefonica in discorso all'Auddino.

Dunque, una motivazione, sia pure sintetica, sul punto è stata resa ed eventuali censure in relazione alla sua esaustività non possono essere fatte valere con il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen.

In altri termini, una valutazione della censura è stata effettuata, ciò che esclude in radice la configurabilità dell'errore di fatto; i giudici di legittimità non sono incorsi in alcuna svista materiale o equivoco che ha poi causato un errore percettivo.

Quanto, infine, all'omessa valutazione delle risultanze dell'attività di intercettazione e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, come denunciata, si osserva che essa non integra un errore di fatto, né determina l'incompletezza della motivazione quando, pur in assenza di una espressa disamina, la censura debba considerarsi inammissibile per manifesta infondatezza, oppure - come nel caso di specie - implicitamente disattesa, in quanto incompatibile con il complessivo ordito motivazionale del provvedimento, nonché con le premesse logiche e giuridiche che sintetizzano la ratio decidendi della sentenza stessa.

In conclusione, il ricorso dell'Auddino è stato respinto all'esito di una valutazione complessiva degli elementi a suo carico, dovendosi all'evidenza escludere qualsivoglia errore percettivo.

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la revoca della sentenza impugnata; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], che, dopo breve discussione, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 12323 del 22/11/2022, depositata il 15/11/2022, la Sesta Sezione di questa Corte, rigettava il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., affidandolo ad un unico motivo con cui deduce l'errore percettivo in cui sarebbe incorso il giudice di legittimità, che ha confermato la partecipazione del ricorrente all'associazione per delinquere di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, contestata al capo A), in considerazione della sua partecipazione ai reati fine di cui ai capi U) e W); che, invece, l'Auddino è stato assolto dal reato di cui al capo W), circostanza questa di cui la sentenza pure dà atto; che tale erronea percezione ha condizionato il percorso motivazionale, posto che - se la Corte non fosse 'incorsa in tale errore percettivo - l'esito del giudizio sarebbe stato diverso, atteso che, ai fini della prova della partecipazione al sodalizio, un conto è aver riportato condanna per un solo reato fine, cosa diversa è aver commesso più reati fine. 2.1 Eccepisce, altresì, l'errore percettivo con riferimento alla circostanza aggravante di cui al n. 1 dell'art. 74 d.P.R. 309/90, essendo stato ritenuto l'Auddino promotore, finanziatore ed organizzatore del sodalizio sul presupposto della condanna per più reati fine. Osserva ancora la difesa che sono state ritenute importanti ai fini della sussistenza della circostanza aggravante in discorso le risultanze dell'attività di captazione, senza tener conto che da nessuna delle conversazioni intercettate emerge il coinvolgimento del ricorrente nel traffico di stupefacenti per cui si procede. 2.2 Un ulteriore errore di percezione sarebbe costituito dalla circostanza per cui la sentenza gravata non ha dato conto del corposo motivo di ricorso con il quale si contestava la riferibilità dell'utenza telefonica n. 3512675396 all'Audino. Ritiene il difensore che la Corte non avrebbe potuto non considerare tale centrale profilo processuale e che, se fossero stati valutate le doglianze evidenziate, la decisione adottata avrebbe potuto essere certamente diversa. 2.3 Altro evidente errore percettivo riguarderebbe il reato di cui al capo U), atteso che i giudici di legittimità, nel confermare le sentenze di merito, hanno fatto riferimento ai messaggi di testo che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inviato a quella utenza cellulare di cui si contesta la riferibilità all'Audino ed alle affermazioni contenute nelle conversazioni intercettate, senza tuttavia specificare il contenuto di tali affermazioni, né in quali conversazioni esse fossero contenute. Sul punto, la difesa osserva che non vi sono intercettazioni nelle quali il ricorrente parli, nemmeno in maniera criptica, di sostanze stupefacenti, né il suo nominativo si ricava dalle intercettazioni ambientali; che il colloqui intercorso in data 14/8/2016 tra l'Auddino ed il Lentini era stato ritenuto irrilevante dagli stessi inquirenti. 2.4 Ancora, l'omessa valutazione delle intercettazioni ambientali relative al traffico di sostanza stupefacente che vedono estraneo l'odierno ricorrente costituirebbe un ulteriore errore percettivo, posto che non si comprende come - nonostante i giudici di merito abbiano attribuito un ruolo apicale nel sodalizio criminoso all'Auddino - non sia mai emerso il suo nome o qualsivoglia riferimento alla sua persona. Se, dunque, la Corte di legittimità avesse valutato tale importante motivo di ricorso, la decisione adottata sarebbe stata decisamente diversa, atteso che non sarebbero stati sufficienti per l'affermazione della penale responsabilità i rapporti amicali intercorrenti con il Lentini. 2.5 Evidenzia, infine, il difensore che i numerosi collaboratori di giustizia escussi nulla hanno riferito in ordine alla persona dell'Auddino e che nemmeno tale fondamentale circostanza è stata tenuta in considerazione dai giudici di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Va premesso che la giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole composizione, ha avuto modo di affermare che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625- bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Di conseguenza, i)- qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; /11)- l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (Sezioni Unite, n. 16103 del 27/3/2002, Basile, Rv. 221280 - 01; Sezioni Unite, n. 16104 del 27/3/2002, [OSCURATO:PERSONA], n. m.). È stato, altresì, di recente affermato che in tema di ricorso straordinario, l'omesso esame di una memoria difensiva dà luogo ad errore di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza di una censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile, e risulti evidente che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto (Sezione 6, n. 46806 del 3/11/2021, Desiderato, Rv. 282384 - 01). Orbene, nel caso di specie, il rigetto del ricorso proposto dall'Auddino non risulta essere stato determinato da un errore percettivo o da una svista, essendo invece l'esito conclusivo di un percorso motivazionale avente contenuto squisitamente valutativo. In particolare, quanto al primo profilo evidenziato nel ricorso, osserva il Collegio che il giudice di legittimità ha ritenuto la partecipazione dell'odierno ricorrente al sodalizio finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti non solo tenuto conto della condanna per i reati fine, ma anche in considerazione delle risultanze dell'attività di captazione (il cui oggetto è specificato a pagina 19 della sentenza), elemento questo con il quale la difesa non si confronta, per cui sul punto il motivo è aspecifico. Gli altri profili evidenziati attengono tutti a questioni di merito, squisitamente valutative, che trasformano il ricorso straordinario in un quarto grado di giudizio per mezzo del quale il ricorrente contesta il percorso motivazionale seguito dai giudici di legittimità, non condividendolo. Va, poi, evidenziato che il profilo relativo alla attribuibilità dell'utenza telefonica all'Auddino all'evidenza non costituisce errore percettivo o di fatto, atteso che la sentenza' impugnata a pagina 5 dà atto di aver considerato la doglianza sullo specifico punto per poi ritenere a pagina 19 che dalle sentenze di merito emerge la riferibilità dell'utenza telefonica in discorso all'Auddino. Dunque, una motivazione, sia pure sintetica, sul punto è stata resa ed eventuali censure in relazione alla sua esaustività non possono essere fatte valere con il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. In altri termini, una valutazione della censura è stata effettuata, ciò che esclude in radice la configurabilità dell'errore di fatto; i giudici di legittimità non sono incorsi in alcuna svista materiale o equivoco che ha poi causato un errore percettivo. Quanto, infine, all'omessa valutazione delle risultanze dell'attività di intercettazione e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, come denunciata, si osserva che essa non integra un errore di fatto, né determina l'incompletezza della motivazione quando, pur in assenza di una espressa disamina, la censura debba considerarsi inammissibile per manifesta infondatezza, oppure - come nel caso di specie - implicitamente disattesa, in quanto incompatibile con il complessivo ordito motivazionale del provvedimento, nonché con le premesse logiche e giuridiche che sintetizzano la ratio decidendi della sentenza stessa. In conclusione, il ricorso dell'Auddino è stato respinto all'esito di una valutazione complessiva degli elementi a suo carico, dovendosi all'evidenza escludere qualsivoglia errore percettivo. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu
Sentenza Cassazione n. 46129/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris