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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02087/2025

Testo disponibile della fonte

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sul ricorso iscritto al n. 23554/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] della CE.DI. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del curatore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gennaro di Maggio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 1329/14/2021 depositata il 9 febbraio 2021 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 15 gennaio 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] All’esito di attività di verifica fiscale, la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate notificava alla CE.DI.

SISA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora in poi, per brevità, CE.DI.), esercente l’attività di distribuzione organizzata di generi alimentari nell’Italia centromeridionale, un avviso di accertamento mediante il quale muoveva una serie di rilievi formali e sostanziali con riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata dalla detta società per l’anno 2014, operando le conseguenti riprese a tassazione ai fini dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA.

Le contestazioni mosse dall’Ufficio concernevano, in particolare: (a)l’indebita deduzione, ai fini dell’IRES, di rimborsi chilometrici erogati agli amministratori in assenza delle condizioni richieste per il riconoscimento dell’indennità di trasferta; (b)l’omessa esposizione, fra le variazioni in aumento rilevanti ai fini dell’IRAP, di una quota dell’accontamento per operazioni a premi e del saldo del conto di mastro ”Perdite su crediti“.

La contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli.

Anteriormente al deposito del ricorso sopravveniva il fallimento della CE.DI., dichiarato con sentenza del 4 maggio 2018.

Ciononostante, il processo proseguiva nei confronti della fallita e si concludeva, poi, con esito per essa sfavorevole.

Contemporaneamente, il curatore del F allimento della CE.DI. promuoveva separato giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del medesimo avviso di accertamento.

Il ricorso veniva dichiarato inammissibile dall’adìta CTP partenopea per asserita violazione del «ne bis in idem», in base al rilievo che la stessa domanda era già stata decisa con la sentenza precedentemente resa nei confronti della fallita.

La pronuncia veniva in sèguito confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1329/14/2021 del 9 febbraio 2021, respingeva sia l’appello principale della parte privata che quello incidentale dell’[OSCURATO:PERSONA].

Avverso tale sentenza il Fallimento CE.DI. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione del principio del «ne bis in idem». 1.1 Si censura la gravata sentenza per aver erroneamente ritenuto che l’azione impugnatoria esperita nel presente giudizio dal curatore del F allimento CE.DI. fosse preclusa dalla sentenza precedentemente emessa nei confronti della fallita in relazione allo stesso avviso di accertamento oggetto di causa. 1.2 Viene rimproverato alla CTR campana di non aver tenuto conto della sostanziale differenza tra la posizione processuale della curatela e quella della società fallita .

2. In via pregiudiziale, va dichiarata d’ufficio l’improcedibilità del ricorso. 2.1 L’art. 369 c.p.c., nel testo, applicabile «ratione temporis», vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 149 del 2022, così recita ai primi due commi: «1.

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.

2. Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità: 1)il decreto di concessione del gratuito patrocinio; 2)copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell’art. 362; 3)la procura speciale, se questa è conferita con atto separato; 4)gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordicollettivi sui quali il ricorso si fonda». 2.2 Per giurisprudenza di questa Corte, l’art. 369, comma 2, n. 2) c.p.c. esige, a pena di improcedibilità, la produzione di una copia della sentenza impugnata recante l’attestazione di autenticità rispetto all’originale, espressa come atto compiuto dal cancelliere.

Si è, inoltre, precisato che, essendo la disposizione dettata a salvaguardia della fedeltà documentale, non possono ritenersi consentite forme alternative o equipollenti (cfr. Cass. n. 20628/2016, Cass. n. 12106/2008, Cass. n. 17995/2002, Cass. n. 491/1986). 2.3 Tanto premesso, dall’esame dell’incarto processuale emerge in modo inequivoco che il ricorrente non ha provveduto a depositare copia autentica della gravata sentenza della CTR della [OSCURATO:PERSONA] n. 1329/14/21 del 9 febbraio 2021. 2.4 Ciò si evince, inconfutabilmente, dalla nota di deposito e iscrizione a ruolo , sulla quale sono impressi la data del 28 settembre 2021 e il timbro dell’ufficio ricevente.

In detta nota, contenente l’espressa avvertenza di compilare le voci che interessano , risulta attestato l’avvenuto deposito del solo ricorso presentato per la notifica il 08/09/2021, notificato il 08/09/2021 . 2.5 Anche nell’ indice-foliario inserito all’interno del fascicolo di parte si dà atto dell’allegazione di sentenza emessa dalla CTR [OSCURATO:PERSONA] n. 1329/14/21 pubblicata il 09/02/2021 + 7 copie , senza alcuna precisazione circa la conformità di tali atti all’originale. 2.6 Alla rilevata mancanza il Fallimento CE.DI. non ha successivamente posto rimedio mediante un eventuale deposito integrativo effettuato, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., entro il termine di cui all’art. 369, comma 1, dello stesso codice (sull’argomento cfr. Cass. n. 28999/2018, Cass. n. 28108/2005, Cass. Sez.

Un. n. 11932/1998). 2.7 Le surriferite circostanze trovano conferma nella certificazione rilasciata in data odierna dalla Cancelleria, inserita nel fascicolo d’ufficio.

3. La rilevata improcedibilità del ricorso, determinando il passaggio in giudicato della sentenza grava ta, preclude l’esame dell’impugnazione.

4. Nulla va statuito in ordine alle spese processuali, non avendo la parte destinataria del ricorso svolto attività difensiva in questa sede.

5. Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso iscritto al n. 23554/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] della CE.DI. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del curatore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gennaro di Maggio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 1329/14/2021 depositata il 9 febbraio 2021 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 15 gennaio 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] All’esito di attività di verifica fiscale, la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate notificava alla CE.DI. SISA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora in poi, per brevità, CE.DI.), esercente l’attività di distribuzione organizzata di generi alimentari nell’Italia centromeridionale, un avviso di accertamento mediante il quale muoveva una serie di rilievi formali e sostanziali con riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata dalla detta società per l’anno 2014, operando le conseguenti riprese a tassazione ai fini dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA. Le contestazioni mosse dall’Ufficio concernevano, in particolare: (a)l’indebita deduzione, ai fini dell’IRES, di rimborsi chilometrici erogati agli amministratori in assenza delle condizioni richieste per il riconoscimento dell’indennità di trasferta; (b)l’omessa esposizione, fra le variazioni in aumento rilevanti ai fini dell’IRAP, di una quota dell’accontamento per operazioni a premi e del saldo del conto di mastro ”Perdite su crediti“. La contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli. Anteriormente al deposito del ricorso sopravveniva il fallimento della CE.DI., dichiarato con sentenza del 4 maggio 2018. Ciononostante, il processo proseguiva nei confronti della fallita e si concludeva, poi, con esito per essa sfavorevole. Contemporaneamente, il curatore del F allimento della CE.DI. promuoveva separato giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del medesimo avviso di accertamento. Il ricorso veniva dichiarato inammissibile dall’adìta CTP partenopea per asserita violazione del «ne bis in idem», in base al rilievo che la stessa domanda era già stata decisa con la sentenza precedentemente resa nei confronti della fallita. La pronuncia veniva in sèguito confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1329/14/2021 del 9 febbraio 2021, respingeva sia l’appello principale della parte privata che quello incidentale dell’[OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale sentenza il Fallimento CE.DI. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione del principio del «ne bis in idem». 1.1 Si censura la gravata sentenza per aver erroneamente ritenuto che l’azione impugnatoria esperita nel presente giudizio dal curatore del F allimento CE.DI. fosse preclusa dalla sentenza precedentemente emessa nei confronti della fallita in relazione allo stesso avviso di accertamento oggetto di causa. 1.2 Viene rimproverato alla CTR campana di non aver tenuto conto della sostanziale differenza tra la posizione processuale della curatela e quella della società fallita . 2. In via pregiudiziale, va dichiarata d’ufficio l’improcedibilità del ricorso. 2.1 L’art. 369 c.p.c., nel testo, applicabile «ratione temporis», vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 149 del 2022, così recita ai primi due commi: «1. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto. 2. Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità: 1)il decreto di concessione del gratuito patrocinio; 2)copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell’art. 362; 3)la procura speciale, se questa è conferita con atto separato; 4)gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordicollettivi sui quali il ricorso si fonda». 2.2 Per giurisprudenza di questa Corte, l’art. 369, comma 2, n. 2) c.p.c. esige, a pena di improcedibilità, la produzione di una copia della sentenza impugnata recante l’attestazione di autenticità rispetto all’originale, espressa come atto compiuto dal cancelliere. Si è, inoltre, precisato che, essendo la disposizione dettata a salvaguardia della fedeltà documentale, non possono ritenersi consentite forme alternative o equipollenti (cfr. Cass. n. 20628/2016, Cass. n. 12106/2008, Cass. n. 17995/2002, Cass. n. 491/1986). 2.3 Tanto premesso, dall’esame dell’incarto processuale emerge in modo inequivoco che il ricorrente non ha provveduto a depositare copia autentica della gravata sentenza della CTR della [OSCURATO:PERSONA] n. 1329/14/21 del 9 febbraio 2021. 2.4 Ciò si evince, inconfutabilmente, dalla nota di deposito e iscrizione a ruolo , sulla quale sono impressi la data del 28 settembre 2021 e il timbro dell’ufficio ricevente. In detta nota, contenente l’espressa avvertenza di compilare le voci che interessano , risulta attestato l’avvenuto deposito del solo ricorso presentato per la notifica il 08/09/2021, notificato il 08/09/2021 . 2.5 Anche nell’ indice-foliario inserito all’interno del fascicolo di parte si dà atto dell’allegazione di sentenza emessa dalla CTR [OSCURATO:PERSONA] n. 1329/14/21 pubblicata il 09/02/2021 + 7 copie , senza alcuna precisazione circa la conformità di tali atti all’originale. 2.6 Alla rilevata mancanza il Fallimento CE.DI. non ha successivamente posto rimedio mediante un eventuale deposito integrativo effettuato, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., entro il termine di cui all’art. 369, comma 1, dello stesso codice (sull’argomento cfr. Cass. n. 28999/2018, Cass. n. 28108/2005, Cass. Sez. Un. n. 11932/1998). 2.7 Le surriferite circostanze trovano conferma nella certificazione rilasciata in data odierna dalla Cancelleria, inserita nel fascicolo d’ufficio. 3. La rilevata improcedibilità del ricorso, determinando il passaggio in giudicato della sentenza grava ta, preclude l’esame dell’impugnazione. 4. Nulla va statuito in ordine alle spese processuali, non avendo la parte destinataria del ricorso svolto attività difensiva in questa sede. 5. Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto.
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