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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 febbraio 2021

Cassazione n. 03779/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'inammissibilità dei ricorsi, riportandosi alla requisitoria scritta Udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta al ricorso di cui chiede l'accoglimento, richiamando la memoria depositata Udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che deposita atto di rinuncia al ricorso e chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per rinuncia 3 Fr::: [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'Il giugno 2021 il Tribunale di Roma, in sede di riesame, confermava parzialmente l'ordinanza cautelare emessa dal GIP di Roma del 25 febbraio 2021 che disponeva la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagati in relazione alla vasta indagine per il reato di cui all'ad 416 cod. pen., contestato al capo 1) di imputazione, in quanto partecipe il [OSCURATO:PERSONA] ed organizzatore il Bettazzi di un sodalizio criminoso finalizzato alla commissione di più reati tributari, perpetrati anche mediante l'utilizzo di società cartiere, che aveva come base il deposito fiscale dell'azienda [OSCURATO:PERSONA] operante nel settore della commercializzazione di prodotti petroliferi.

Al predetto Bettozzi venivano inoltre addebitati numerosi reati in materia tributaria e di accise. [OSCURATO:PERSONA] venivano addebitati il capo 6) art. 4 D.Igs. n. 74 del 2000 e il capo 89) art. 40, comma 1, lett. b) e c) e art. 49 D.Igs. 504 del 1995.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, articolato su tre motivi di doglianza.

2.1. Con il primo si eccepisce violazione di legge ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per vizio di motivazione della decisione e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione solo apparente e non riferibile concretamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] per tutti i reati anche associativi e di concorso contestatigli.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge ex art. 606 lett. b) per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 4 D.Igs n. 74 del 200 ed ai reati di cui ai capi 1 e 3 nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., atteso che non risulta che il ricorrente sia stato amministratore di diritto delle società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA].

2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge ex art. 606 lett. b) per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli art. 416 e 416-bis cod. pen. nonché ex artt. 81 e 110 cod. pen. per insussistenza dei reati associativi e delle contestate forme di concorso, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

La decisione del Tribunale appare affetta da carenza di motivazione, ovvero motivazione apparente, perché pur avendo preso atto delle contestazioni della difesa del [OSCURATO:PERSONA], come riassunte alle pagine 1 e 2 dell'ordinanza impugnata con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi, alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla ritenuta adeguatezza e proporzione della misura, poi in tutta l'ordinanza nulla motiva con riferimento alla reale posizione del [OSCURATO:PERSONA] sui punti posti al vaglio del Tribunale,

2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza e erronea applicazione ella legge penale con riferimento agli artt. 272 e segg. cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., quanto alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione.

Il Tribunale ha rigettato il richiesto affievolimento della misura che era stato supportato dalla documentazione prodotta che dimostrava come il [OSCURATO:PERSONA] si fosse dimesso dalla [OSCURATO:PERSONA] srl il 5 giugno 2020 e come fosse dipendente di altra società (attestato dalle buste paga da ottobre 2020 prodotte).

3. Anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'insufficienza della gravità indiziaria in ordine al vincolo associativo ed alla qualifica di organizzatore, nonché all'esistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, nonché ha eccepito l'assenza delle esigenze cautelari ravvisate con violazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. con riguardo al criterio di adeguatezza nella scelta della misura.

4. La Procura generale ha depositato requisitoria scritta con la quale chiede dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

5. Con successiva memoria l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], ha insistito nella fondatezza dei motivi di ricorso, replicando alla requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale.

6. All'udienza odierna il difensore di fiducia del Bettozzi, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, ha depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dall'indagato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va innanzitutto rilevato che, con dichiarazione sottoscritta dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], con firma autenticata, depositata all'odierna udienza dal difensore, l'indagato ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che, considerata la ritualità della rinunzia, i motivi di ricorso non possono essere esaminati e a ciò consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e, non emergendo ragioni di esonero al versamento della sanzione pecuniaria stabilita dall'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma che, in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, si ritiene equo determinare in euro cinquecento.

2. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], va premesso che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari personali deve riguardare esclusivamente la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione entro i limiti indicati dalla norma, con la conseguenza che il controllo di legittimità non può riferirsi alla ricostruzione dei fatti o censure che, seppure formalmente rivolte alla motivazione, si concretino in realtà nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già prese in considerazione dal giudice di merito (v. da ultimo, Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di lasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro,Rv. 241997).

Il controllo del giudice di legittimità non concerne, dunque, né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito su attendibilità delle fonti, rilevanza e/o concludenza dei dati probatori, essendo inammissibile, in questa sede, la prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito e resta circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez.

F, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400).

3. In relazione al primo ed al terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, va rigettata la pretesa insussistenza di elementi in ordine alla condotta di partecipazione all'associazione a delinquere, fondata su una asserita carenza motivazionale del provvedimento impugnato.

Il ricorrente propone nella sostanza una prospettazione del tutto frazionata dei numerosi elementi raccolti nel corso dell'ampia indagine, che sono stati ampiamente esaminati nel provvedimento impugnato dapprima in senso generale, per entrambi i ricorrenti (pagg. 5-29) e poi nello specifico riferimento dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 37-39), evidenziando particolarmente i contenuti dei dialoghi intercettati nei giorni 9 aprile 2019 (nella quale il predettosi riferiva a gruppi mafiosi, invitando il Bettozzi a non parlare al telefono dei casalesi, come menzionato a pag. 45) e dei giorni 7 ed 11 maggio 2019, sottolineando il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle frodi degli olii minerali, con particolare attenzione (pag. 40-41 dell'ordinanza) alle ragioni della sua identificazione.

4. In particolare va rilevato che non ha pregio l'argomento difensivo che richiama l'esistenza agli atti solo di un rapporto personale del ricorrente con Bettozzi, essendo la partecipazione un reato a condotta libera e come tale non richiedendo in capo al partecipe la conoscenza o la gestione di rapporti con gli altri associati al consorzio criminale, essendo sufficiente un inserimento di fatto del partecipe nelle attività del gruppo, con la consapevolezza che il proprio contributo possa essere utile alla realizzazione degli scopi illeciti (cfr. Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139 - 01), anche in una fase temporalmente limitata (cfr. Sez.3, n. 27910 del 27/03/2019, Ciccarelli, Rv. 276677 - 01).

Pertanto non assume alcuna rilevanza che la contestazione della sua partecipazione sia limitata al periodo marzo-giugno 2019, né che risulti avere presenziato al solo incontro presso l'area di servizio del GRA.

5. Quanto al secondo motivo, va preliminarmente osservato che l'ordinanza impugnata ha annullato la misura cautelare disposta con riferimento proprio al capo 3), e pertanto i motivi proposti sullo specifico punto sono da considerarsi inammissibili.

Quanto al capo 6), relativo al reato tributario, va richiamata l'argomentazione del Tribunale di riesame in ordine al pieno coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nel meccanismo frodatorio degli oli minerali, dovendosi prescindere dalla contemporanea assunzione della carica di amministratore delle società formale.

Del resto non può certo escludersi la possibilità di ravvisare condotte concorsuali nell'ipotesi di cui all'art. 40 d.lgs. n. 504 del 1995 (giurisprudenza consolidata sin da Sez.1, n. 4820 del 05/02/1991, PM in proc.

Aceto, Rv. 187201 - 01).

6. Quanto, infine, al tema delle esigenze cautelari, sotto il profilo del pericolo di recidivanza, va ricordato che il requisito della concretezza ed attualità del pericolo, lungi da esigere la previsione di una specifica occasione per delinquere, richiede una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (cfr. Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684.

Conf.

Sez. 5, n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri, Rv. 271216.

V. anche Sez. 3, n. 34154 del 24/4/2018, Ruggerini, Rv. 273674; Sez. 2 n. 5054 del 24/11/2020, dep.2021, Barletta, Rv. 280566; Sez. 1 n. 14840 del 22/1/2020, Oliverio, Rv. 279122).

Pertanto occorre che tale valutazione prognostica sia effettuata all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure e se appare probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati, sussiste il requisito dell'attualità del pericolo anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (in tal senso, ex plurimis, Sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242 - 01)

6.1. I giudici del riesame sul punto, con motivazione rispettosa di tale principio e pertanto immune da censure, hanno valutato elementi concreti (pagg. 46-47), quali il ruolo svolto dal ricorrente, con particolare riferimento alla commissione abituale di frodi del c.d. settore agricolo, poste in essere anche con sistemi utili a sviare le indagini, mediante l'istallazione del pedale sui camion per colorare il gasolio in caso di controlli e quindi la sua competenza specifica e la capacità di superare gli ostacoli nello svolgimento dell'attività criminosa (mediante la possibilità di acquisire notizie riservate sulle stesse indagini in corso).

Tali dati fattuali sono stati correttamente ritenuti dai giudici del riesame quali indici di continuità criminale e, conseguentemente, espressione di attualità del pericolo di ripetizione di analoghi comportamenti, dovendosi prescindere dalla dismissione formale da parte dello stesso dalle cariche rivestite all'interno delle società.

Pertanto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato ed al rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Rigetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'inammissibilità dei ricorsi, riportandosi alla requisitoria scritta Udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta al ricorso di cui chiede l'accoglimento, richiamando la memoria depositata Udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che deposita atto di rinuncia al ricorso e chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per rinuncia 3 Fr::: [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'Il giugno 2021 il Tribunale di Roma, in sede di riesame, confermava parzialmente l'ordinanza cautelare emessa dal GIP di Roma del 25 febbraio 2021 che disponeva la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagati in relazione alla vasta indagine per il reato di cui all'ad 416 cod. pen., contestato al capo 1) di imputazione, in quanto partecipe il [OSCURATO:PERSONA] ed organizzatore il Bettazzi di un sodalizio criminoso finalizzato alla commissione di più reati tributari, perpetrati anche mediante l'utilizzo di società cartiere, che aveva come base il deposito fiscale dell'azienda [OSCURATO:PERSONA] operante nel settore della commercializzazione di prodotti petroliferi. Al predetto Bettozzi venivano inoltre addebitati numerosi reati in materia tributaria e di accise. [OSCURATO:PERSONA] venivano addebitati il capo 6) art. 4 D.Igs. n. 74 del 2000 e il capo 89) art. 40, comma 1, lett. b) e c) e art. 49 D.Igs. 504 del 1995. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, articolato su tre motivi di doglianza. 2.1. Con il primo si eccepisce violazione di legge ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per vizio di motivazione della decisione e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione solo apparente e non riferibile concretamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] per tutti i reati anche associativi e di concorso contestatigli. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge ex art. 606 lett. b) per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 4 D.Igs n. 74 del 200 ed ai reati di cui ai capi 1 e 3 nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., atteso che non risulta che il ricorrente sia stato amministratore di diritto delle società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge ex art. 606 lett. b) per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli art. 416 e 416-bis cod. pen. nonché ex artt. 81 e 110 cod. pen. per insussistenza dei reati associativi e delle contestate forme di concorso, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. La decisione del Tribunale appare affetta da carenza di motivazione, ovvero motivazione apparente, perché pur avendo preso atto delle contestazioni della difesa del [OSCURATO:PERSONA], come riassunte alle pagine 1 e 2 dell'ordinanza impugnata con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi, alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla ritenuta adeguatezza e proporzione della misura, poi in tutta l'ordinanza nulla motiva con riferimento alla reale posizione del [OSCURATO:PERSONA] sui punti posti al vaglio del Tribunale, 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza e erronea applicazione ella legge penale con riferimento agli artt. 272 e segg. cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., quanto alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione. Il Tribunale ha rigettato il richiesto affievolimento della misura che era stato supportato dalla documentazione prodotta che dimostrava come il [OSCURATO:PERSONA] si fosse dimesso dalla [OSCURATO:PERSONA] srl il 5 giugno 2020 e come fosse dipendente di altra società (attestato dalle buste paga da ottobre 2020 prodotte). 3. Anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'insufficienza della gravità indiziaria in ordine al vincolo associativo ed alla qualifica di organizzatore, nonché all'esistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, nonché ha eccepito l'assenza delle esigenze cautelari ravvisate con violazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. con riguardo al criterio di adeguatezza nella scelta della misura. 4. La Procura generale ha depositato requisitoria scritta con la quale chiede dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. 5. Con successiva memoria l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], ha insistito nella fondatezza dei motivi di ricorso, replicando alla requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale. 6. All'udienza odierna il difensore di fiducia del Bettozzi, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, ha depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dall'indagato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va innanzitutto rilevato che, con dichiarazione sottoscritta dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], con firma autenticata, depositata all'odierna udienza dal difensore, l'indagato ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che, considerata la ritualità della rinunzia, i motivi di ricorso non possono essere esaminati e a ciò consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e, non emergendo ragioni di esonero al versamento della sanzione pecuniaria stabilita dall'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma che, in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, si ritiene equo determinare in euro cinquecento. 2. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], va premesso che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari personali deve riguardare esclusivamente la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione entro i limiti indicati dalla norma, con la conseguenza che il controllo di legittimità non può riferirsi alla ricostruzione dei fatti o censure che, seppure formalmente rivolte alla motivazione, si concretino in realtà nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già prese in considerazione dal giudice di merito (v. da ultimo, Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di lasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro,Rv. 241997). Il controllo del giudice di legittimità non concerne, dunque, né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito su attendibilità delle fonti, rilevanza e/o concludenza dei dati probatori, essendo inammissibile, in questa sede, la prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito e resta circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. F, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400). 3. In relazione al primo ed al terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, va rigettata la pretesa insussistenza di elementi in ordine alla condotta di partecipazione all'associazione a delinquere, fondata su una asserita carenza motivazionale del provvedimento impugnato. Il ricorrente propone nella sostanza una prospettazione del tutto frazionata dei numerosi elementi raccolti nel corso dell'ampia indagine, che sono stati ampiamente esaminati nel provvedimento impugnato dapprima in senso generale, per entrambi i ricorrenti (pagg. 5-29) e poi nello specifico riferimento dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 37-39), evidenziando particolarmente i contenuti dei dialoghi intercettati nei giorni 9 aprile 2019 (nella quale il predettosi riferiva a gruppi mafiosi, invitando il Bettozzi a non parlare al telefono dei casalesi, come menzionato a pag. 45) e dei giorni 7 ed 11 maggio 2019, sottolineando il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle frodi degli olii minerali, con particolare attenzione (pag. 40-41 dell'ordinanza) alle ragioni della sua identificazione. 4. In particolare va rilevato che non ha pregio l'argomento difensivo che richiama l'esistenza agli atti solo di un rapporto personale del ricorrente con Bettozzi, essendo la partecipazione un reato a condotta libera e come tale non richiedendo in capo al partecipe la conoscenza o la gestione di rapporti con gli altri associati al consorzio criminale, essendo sufficiente un inserimento di fatto del partecipe nelle attività del gruppo, con la consapevolezza che il proprio contributo possa essere utile alla realizzazione degli scopi illeciti (cfr. Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139 - 01), anche in una fase temporalmente limitata (cfr. Sez.3, n. 27910 del 27/03/2019, Ciccarelli, Rv. 276677 - 01). Pertanto non assume alcuna rilevanza che la contestazione della sua partecipazione sia limitata al periodo marzo-giugno 2019, né che risulti avere presenziato al solo incontro presso l'area di servizio del GRA. 5. Quanto al secondo motivo, va preliminarmente osservato che l'ordinanza impugnata ha annullato la misura cautelare disposta con riferimento proprio al capo 3), e pertanto i motivi proposti sullo specifico punto sono da considerarsi inammissibili. Quanto al capo 6), relativo al reato tributario, va richiamata l'argomentazione del Tribunale di riesame in ordine al pieno coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nel meccanismo frodatorio degli oli minerali, dovendosi prescindere dalla contemporanea assunzione della carica di amministratore delle società formale. Del resto non può certo escludersi la possibilità di ravvisare condotte concorsuali nell'ipotesi di cui all'art. 40 d.lgs. n. 504 del 1995 (giurisprudenza consolidata sin da Sez.1, n. 4820 del 05/02/1991, PM in proc. Aceto, Rv. 187201 - 01). 6. Quanto, infine, al tema delle esigenze cautelari, sotto il profilo del pericolo di recidivanza, va ricordato che il requisito della concretezza ed attualità del pericolo, lungi da esigere la previsione di una specifica occasione per delinquere, richiede una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (cfr. Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684. Conf. Sez. 5, n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri, Rv. 271216. V. anche Sez. 3, n. 34154 del 24/4/2018, Ruggerini, Rv. 273674; Sez. 2 n. 5054 del 24/11/2020, dep.2021, Barletta, Rv. 280566; Sez. 1 n. 14840 del 22/1/2020, Oliverio, Rv. 279122). Pertanto occorre che tale valutazione prognostica sia effettuata all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure e se appare probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati, sussiste il requisito dell'attualità del pericolo anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (in tal senso, ex plurimis, Sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242 - 01) 6.1. I giudici del riesame sul punto, con motivazione rispettosa di tale principio e pertanto immune da censure, hanno valutato elementi concreti (pagg. 46-47), quali il ruolo svolto dal ricorrente, con particolare riferimento alla commissione abituale di frodi del c.d. settore agricolo, poste in essere anche con sistemi utili a sviare le indagini, mediante l'istallazione del pedale sui camion per colorare il gasolio in caso di controlli e quindi la sua competenza specifica e la capacità di superare gli ostacoli nello svolgimento dell'attività criminosa (mediante la possibilità di acquisire notizie riservate sulle stesse indagini in corso). Tali dati fattuali sono stati correttamente ritenuti dai giudici del riesame quali indici di continuità criminale e, conseguentemente, espressione di attualità del pericolo di ripetizione di analoghi comportamenti, dovendosi prescindere dalla dismissione formale da parte dello stesso dalle cariche rivestite all'interno delle società. Pertanto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato ed al rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Rigetta
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