CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23705/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Aci-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazion. 260/2024 depositata il 09/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il contribuente, appartenente alle [OSCURATO:PERSONA], è statoproprietario di un immobile sito nel Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in via Claudia n.15/C, piano settimo, censito in categoria catastale A/2. In data 3 dicembre2013 egli ha presentato al Comune una dichiarazione sostitutiva con laquale ha rappresentato che l’immobile risultava libero da persone e da beni,inutilizzabile a qualsiasi titolo e privo delle utenze idrica, elettrica e del gas,Numero registro generale 14064/2024Numero sezionale 5480/2026Numero di raccolta generale 23705/2026Data pubblicazione 21/07/2026chiedendo, in ragione della propria appartenenza alle [OSCURATO:PERSONA], lasospensione del pagamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta2013. Nonostante tale dichiarazione, il contribuente ha comunque versatola seconda rata IMU 2013 in data 16 dicembre 2013 e, successivamente, indata 14 gennaio 2014, ha presentato istanza di rimborso di quanto versato.2. Con riferimento all’annualità successiva, il contribuente hapresentato in data 5 maggio 2015 la dichiarazione IMU per l’anno 2014,ribadendo di ritenere applicabile l’esenzione prevista per il personale inservizio permanente appartenente alle [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che,ai sensi della normativa vigente, non fossero richiesti i requisiti della dimoraabituale e della residenza anagrafica. Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] ha dapprimacomunicato l’avvio dell’istruttoria sulla domanda di rimborso dell’IMU 2013e, con provvedimento del 25 giugno 2019, n. 31979, ha formalmentenegato il rimborso richiesto. L’istanza di riesame in autotutela proposta dalcontribuente è stata successivamente rigettata.3. In data 31 luglio 2019 il Comune ha inoltre emesso l’avviso diaccertamento n. 2454, prot. n. 38680/2019, con il quale ha richiesto ilpagamento dell’IMU dovuta per l’anno 2014, ritenendo insussistenti ipresupposti per l’esenzione invocata. Anche avverso tale atto il contribuenteha presentato istanza di autotutela e successivamente ricorsogiurisdizionale, chiedendo l’annullamento sia del diniego di rimborso relativoal 2013 sia dell’avviso di accertamento per il 2014.4. Con la sentenza n. 3046/2021, pronunciata dalla CommissioneTributaria Provinciale di Roma, depositata il 16 marzo 2021, il giudice diprimo grado ha accolto il ricorso del contribuente, ha riconosciuto il dirittoal rimborso dell’IMU versata per l’anno 2013 ed ha annullato l’avviso diaccertamento relativo all’anno 2014, condannando il Comune alla rifusionedelle spese di lite. Il giudice ha ritenuto che la normativa speciale applicabileal personale delle [OSCURATO:PERSONA] richiedesse esclusivamente la disponibilitàNumero registro generale 14064/2024Numero sezionale 5480/2026Numero di raccolta generale 23705/2026Data pubblicazione 21/07/2026giuridica dell’immobile e non anche la sua effettiva utilizzazione a finiabitativi.5. Avverso tale decisione il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto appello eil giudizio di secondo grado si è concluso con la sentenza n. 260/2024 dellaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, depositata il 9gennaio 2024, che ha accolto l’appello dell’ente impositore ed ha riformatointegralmente la decisione di primo grado, compensando le spese dell’interogiudizio. La Corte ha affermato che l’esenzione IMU prevista per il personaledelle [OSCURATO:PERSONA] non opera automaticamente per l’unico immobileposseduto, ma richiede che l’immobile sia comunque assimilabileall’abitazione principale. In tale prospettiva, ha ritenuto decisiva lacircostanza, dichiarata dallo stesso contribuente, che l’immobile fosseinutilizzabile e privo di utenze, escludendo pertanto la possibilità diriconoscerlo come abitazione principale ai fini dell’esenzione e confermandola legittimità sia del diniego di rimborso per l’anno 2013 siadell’accertamento IMU per l’anno 2014.6. Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente haproposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistitocon controricorso l’amministrazione comunale.7. Successivamente parte controricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, il controricorrente Comune di [OSCURATO:SOCIETA] eccepiscel’inammissibilità del ricorso per cassazione, deducendo che le censureformulate dal ricorrente si risolvono, nella sostanza, in una richiesta diriesame del merito della controversia e delle risultanze fattuali, estranea algiudizio di legittimità. In particolare, il Comune sostiene che il ricorrente,sotto la formale denuncia di violazione di legge, miri in realtà a sovvertirel’accertamento compiuto dal giudice di appello circa l’assenza dei requisitioggettivi dell’abitazione principale, così sollecitando una rivalutazione delleNumero registro generale 14064/2024Numero sezionale 5480/2026Numero di raccolta generale 23705/2026Data pubblicazione 21/07/2026circostanze di fatto (inutilizzabilità dell’immobile, assenza di utenze), nonconsentita in sede di legittimità. In ogni caso, il resistente conclude per ilrigetto del ricorso perché manifestamente infondato.L’eccezione è palesemente infondata, in quanto il ricorso è incentratosu questione prettamente giuridica, il cui dato fattuale non è affatto messoin discussione.2. Con unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 13, comma 2, lett.d, del decreto legge n. 201/11, inrelazione all’art.2, comma 5, del D.L. 102/2013 (oltre che dell’art.2,comma5-bis del D.L. 102/2013), avendo il giudice di secondo grado reputato, peri beni immobili esenti da IMU secondo le norme sopra richiamate, la lorodestinazione ad abitazione principale ovvero a quelli assimilabiliall’abitazione principale, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c..2.1. Con tale motivo il ricorrente censura la sentenza della Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio per avere fornito un’erratainterpretazione della disciplina speciale di esenzione IMU prevista per ilpersonale delle [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il ricorrente, il giudice di appelloavrebbe falsamente applicato gli artt. 13, comma 2, lett. d), del d.l. n. 201del 2011 e 2, comma 5 e 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013, laddove ha ritenutoche l’esenzione spetti solo agli immobili concretamente assimilabiliall’abitazione principale, introducendo un requisito ulteriore – quellodell’utilizzabilità abitativa dell’immobile – non previsto dal legislatore. Ilricorrente sostiene che la norma speciale deroga espressamente eunicamente ai requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica,senza subordinare il beneficio all’effettivo utilizzo dell’immobile o allapresenza di utenze attive. Di conseguenza, la sentenza impugnata avrebbeoperato un’interpretazione estensiva e contra legem della fattispecieesentativa, in contrasto con il dato testuale e con la ratio di favore per ilpersonale militare il quale, per ragioni di servizio, può essere stabilmentedistaccato dal luogo in cui è situato l’unico immobile di proprietà. IlNumero registro generale 14064/2024Numero sezionale 5480/2026Numero di raccolta generale 23705/2026Data pubblicazione 21/07/2026ricorrente contesta altresì il richiamo operato dal giudice di appello allagiurisprudenza di legittimità in tema di agevolazioni “prima casa” e diconsumi delle utenze, ritenendo tale richiamo inconferente, poiché riferitoa fattispecie diverse e non sovrapponibili a quella disciplinata dallanormativa speciale per le [OSCURATO:PERSONA].2.2. A tale motivo replica il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] nel controricorso,sostenendo che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione delcombinato disposto delle norme invocate, nel rispetto del principio di strettainterpretazione delle esenzioni tributarie. Il resistente afferma che ladisciplina di favore non comporta un’esenzione automatica per ogniimmobile posseduto dal personale militare, ma richiede comunque chel’immobile sia riconducibile, almeno in via potenziale, alla nozione diabitazione principale. In tale prospettiva, l’assenza di qualsiasi possibilità diutilizzo dell’immobile, dichiarato dallo stesso contribuente come privo diutenze e inutilizzabile a qualsiasi titolo, esclude in radice la sua assimilabilitàall’abitazione principale. Il Comune evidenzia che la deroga legislativariguarda esclusivamente la dimora abituale e la residenza anagrafica, manon elimina il requisito minimo dell’utilizzabilità dell’immobile, che rimaneconnaturato alla nozione stessa di abitazione. Ne consegue, secondo ilresistente, che la censura del ricorrente non individua alcuna violazione dilegge, risolvendosi piuttosto in una critica al giudizio di meritocorrettamente espresso dal giudice di appello.2.3. Con memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c. parte controricorrente haeccepito il giudicato esterno favorevole, in ragione del passaggio ingiudicato della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado diRoma n. 1786/2023 del 30/01/2023 e depositata il successivo 10/02/2023.3. L’eccezione di giudicato va disattesa.Le sentenze prodotte, invero, hanno risolto una questione di diritto -la medesima posta nella presente fattispecie – che non può ritenersivincolante: in tema di giudicato esterno,Numero registro generale 14064/2024Numero sezionale 5480/2026Numero di raccolta generale 23705/2026Data pubblicazione 21/07/2026l'interpretazione delle norme giuridiche compiuta dal giudice non può maicostituire limite all'attività esegetica esercitata da altro giudice, la quale, inquanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale,non può incontrare vincoli, non trovando riconoscimento, nell'ordinamentoprocessuale italiano, il principio dello stare decisis (Cass. 05/03/2024, n.5822 (Rv. 670813 - 01) e molte altre).4. Va rilevato anche che con seconda memoria il ricorrente hasottolineato che in ricorso parallelo il Comune aveva depositato rinuncia alricorso, invocandone l’estinzione.Anche tale eccezione deve essere disattesa, trattandosi di attoriferibile al solo procedimento interessato, e che non può estendersi ad altriprocedimenti ancorché vertenti sulla medesima questione.5. Il motivo è fondato.L’art. 13, comma 2, lett. d), del decreto-legge n. 201/2011 (convertitoin Legge n. 214/2011 e vigente ratione temporis) dispone che “l'impostamunicipale propria non si applica, altresì […] d) a un unico immobile, iscrittoo iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in serviziopermanente appartenente alle [OSCURATO:PERSONA] e alle Forze di polizia adordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia adordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili delfuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 28, comma 1, del decretolegislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carrieraprefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abitualee della residenza anagrafica” (art. 13, comma 2, lett. d), del decreto-leggen. 201/2011, sostituito dall'articolo 1, comma 780 della Legge 27 dicembre2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020).Tale disciplina speciale è, poi, integrata dall’art. 2, comma 5, del D.L.102/2013, a mente del quale “Non sono richieste le condizioni della dimoraabituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplinaNumero registro generale 14064/2024Numero sezionale 5480/2026Numero di raccolta generale 23705/2026Data pubblicazione 21/07/2026in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relativepertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto ediliziourbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censitonelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concessoin locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle ForzeArmate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quellodipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dalpersonale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quantoprevisto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000,n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l'anno 2013,la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1º luglio”.5.1. Il peculiare trattamento tributario previsto dal legislatore statale,limitato ai beni immobili di categoria non di lusso, consente – quindi – diequiparare i citati beni all’abitazione principale, seppur con talune specificitàdovute all’impiego svolto dai relativi proprietari, che spesso per ragioni diservizio sono indotti a frequente mobilità sul territorio (non solo nazionale)ed a risiedere nel luogo ove prestano funzione, non già nel Comune ove èsituato l’immobile di proprietà (non sono richieste, infatti, le condizioni“ordinarie” della dimora abituale e della residenza anagrafica, altrimentitassativamente necessarie).Trattasi, invero, di autonoma e diversa causa di esenzione.A tale prescrizione, ad avviso di questa Corte, non osta che l’immobilefosse privo di utenze e inabitato, come dichiarato dal contribuentemedesimo, perché tali elementi si pongono in linea con la ratio delladisciplina di esenzione, evidentemente basata sulla circostanza che ilpersonale delle [OSCURATO:PERSONA] (ed assimilati) è chiamato a prestare servizioanche in regime di missione, in luoghi lontani e per lunghi periodi, ed in talicircostanze la pretesa che si debba continuare a pagare le utenze appare,oltre che non prevista dalla norma, del tutto estranea alla logicadell’agevolazione.Numero registro generale 14064/2024Numero sezionale 5480/2026Numero di raccolta generale 23705/2026Data pubblicazione 21/07/20266. Ne consegue che la censura merita accoglimento.7. Deve in proposito essere affermato il seguente principio di diritto: In tema di IMU, l’autonoma causa di esenzione prevista dall’art. 13,comma 2, lett. d), del d.l. n. 201/2011, come integrato dall’art. 2, comma5, del d.l. n. 102/2013, per l’unico immobile ad uso abitativo principaleposseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle ForzeArmate e ai corpi assimilati, non locato e non classificato nelle categoriecatastali di lusso, opera anche in assenza dei requisiti della dimora abitualee della residenza anagrafica, e non è esclusa dal fatto che l’immobile risultiprivo di utenze o non abitato, trattandosi di circostanze coerenti con la ratiodi tale specifico regime di agevolazione, volto a tener conto delle peculiariesigenze di servizio che possono imporre a tali specifiche tipologie dicontribuenti una frequente mobilità sul territorio e di risiedere, anche perlunghi periodi, in luogo diverso da quello di ubicazione dell’immobileposseduto .8. Ne segue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenzaimpugnata. Non essendo necessari accertamenti fattuali, sussistono ipresupposti per la decisione nel merito ex art.384 c.p.c., medianteaccoglimento del ricorso originario.9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misuraindicata in dispositivo, con esclusione della richiesta maggiorazione permanifesta fondatezza nonché delle spese del giudizio di seconde cure (in cuiil contribuente non era costituito). P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, accoglie l’originario ricorso della parte contribuente;condanna il Comune controricorrente al pagamento delle spese, che liquida,per il giudizio di merito di primo grado, in euro 800,00 e, per il giudizio dilegittimità, in euro 1875,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nellaNumero registro generale 14064/2024Numero sezionale 5480/2026Numero di raccolta generale 23705/2026Data pubblicazione 21/07/2026misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/07/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]