CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 22837/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mpore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4952/2023depositata il 07/06/2023.Numero registro generale 11402/2024Numero sezionale 2928/2026Numero di raccolta generale 22837/2026Data pubblicazione 07/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso, ex art. 702 bis c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del legalerappresentante p.t., chiedendo di accertare e dichiarare il diritto diottenere il rimborso dei cointestati buoni fruttiferi postali (serie Q) “per lesomme come risultanti a tergo degli stessi e, pertanto, a lordo delleritenute fiscali, euro 7.830,66 (SEO) per ciascuno dei quattro buoni di lire1.000.000 ed euro 15.661,32 (SEO) per il buono di lire 2.000.000, il tuttocon corrispondente condanna della convenuta al pagamento di dettesomme o di quelle maggiori o minori ritenute di giustizia; in ogni caso convittoria di spese, anche generali, e compenso difensivo, oltre iva e cpa”,valore di rimborso diverso rispetto a quello desumibile dalla tabellaapposta a tergo dei buoni.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto,in quanto infondato in fatto e in diritto.Il Tribunale di Benevento rigettava la domanda attorea.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] appello.La Corte di appello di Napoli con sentenza nr 4952/2023 accoglieva ilgravame.Osservava in via preliminare che i buoni oggetto di giudizio, appartenentialla serie “Q”, erano stati emessi utilizzando i relativi titoli stampati,riportanti a tergo le indicazioni di rendimento previste dal D.M. del 13Numero registro generale 11402/2024Numero sezionale 2928/2026Numero di raccolta generale 22837/2026Data pubblicazione 07/07/2026giugno 1986, senza che nessun provvedimento fosse intervenuto, nelprosieguo, variandone i tassi d’interesse, circostanze, queste,incontestate.Rilevava che i rendimenti esposti sul retro dei titoli di speciecorrispondevano pedissequamente ai tassi previsti dal DM istitutivo dellaserie "Q" ed erano calcolati al lordo della ritenuta, compreso l'ammontareprevisto per ogni bimestre successivo al 20° anno, che risultava indicatosul montante maturato al lordo della ritenuta.Successivamente, l’art.1 del D.L. 19 settembre 1986 n. 556 avevaassoggettato i buoni postali fruttiferi, che in precedenza ne erano esenti(in applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 31), alla ritenuta erarialedel 12,50%, poi soppressa con il D.L. 01/04/1996, n. 239 e sostituita conl’imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita, per quanto concerne i buoni,sempre nella misura del 12,50%.Il legislatore aveva stabilito che detta imposizione fiscale dovesseapplicarsi in misura ridotta della metà soltanto in relazione ad obbligazionie titoli emessi fino al 30 settembre 1987, e dunque dovesse applicarsi perintero ai buoni postali fruttiferi emessi a far data dal 1° ottobre 1987,quali quelli oggetto del contendere, emessi nell'aprile-maggio 1988.La Corte distrettuale osservava che il Tribunale aveva fondato il decisumsu un non condivisibile presupposto di fatto ritenendo cioè che ladiscrepanza, tra la somma chiesta a titolo di rimborso dagli odierniappellanti (istanti in primo grado) e quanto Poste dichiarava di dovercorrispondere, derivasse dall’applicazione della normativa fiscale suddettae, quindi, in concreto, dalla soggezione dei buoni fruttiferi di specie allacapitalizzazione annuale degli interessi al netto della ritenuta fiscale del12,50%.Numero registro generale 11402/2024Numero sezionale 2928/2026Numero di raccolta generale 22837/2026Data pubblicazione 07/07/2026Rilevava che gli appellanti non avevano contestato la necessità diprocedere a ritenute fiscali, senza mettere in discussione l’applicazionedelle stesse.Sottolineava che la differenza tra quanto richiesto dagli appellanti equanto Poste dichiarava di voler corrispondere dipendevadall’applicazione, da parte di Poste, dell’interesse del 12% dal 20° anno inpoi, anziché del rendimento diverso (e maggiore) risultante sia dal buonoche dal D.M. di riferimento.La Corte di appello non condivideva quanto sostenuto da Poste che “dal1° gennaio del 21° anno e fino al compimento del 30° anno dall’emissioneeffettiva del titolo i buoni usufruivano di un interesse del 12% in regime dicapitalizzazione semplice”, prevedendo un rendimento, dunque, che nontrovava corrispondenza nel DM istitutivo della serie "Q", né tantomeno neltitolo. Infatti, in mancanza di sopravvenienze normative sul punto, deveritenersi che dal 21° anno e fino al compimento del 30° annodall’emissione effettiva dei titoli, non era necessario applicare il tassoindicato da Poste, ma l’importo fisso risultante dal titolo, pari a lire131.275 (quanto ai buoni di lire 1.000.000) e lire 262.550 (quanto albuono di lire 2.000.000)Pertanto secondo la Corte distrettuale doveva ritenersi infondato quantoaffermato da Poste secondo cui “controparte, viceversa, calcola la ritenutafiscale sull’importo complessivamente dovuto al momento dellaliquidazione del titolo e non già annualmente sugli interessi via viamaturati”, considerato che gli appellanti avevano, ai fini del rimborso, giàcomputato la ritenuta erariale nella anzidetta tabella, capitalizzando gliinteressi annualmente al netto della ritenuta fiscale del 12,50 % per tuttala durata del rapporto.Numero registro generale 11402/2024Numero sezionale 2928/2026Numero di raccolta generale 22837/2026Data pubblicazione 07/07/2026Su queste basi la Corte distrettuale riconosceva agli appellanti il diritto alcapitale e agli interessi per le somme come risultanti a tergo dei titoli e,pertanto, già al netto delle ritenute fiscali, euro 6.581,08 per ciascuno deiquattro buoni di lire 1.000.000 ed euro 13.162,16 per il buono di lire2.000.000, oltre interessi legali dalla domanda.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a due motivi illustrati da memoria cui hanno resistito PastoreGerardo e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per ilGiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 comma I^n. 5 c.p.c.).Si sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, ilrendimento risultante dal D.M. 13.6.1986 e dalla tabella ad esso allegata ilrendimento stampato sul retro dei buoni in esame,-il rendimento che Poste ha scritto nelle proprie “schede di rendimento”(doc. n. 2 allegato al Ricorso da Controparte che si deposita nuovamentesub.2) di voler corrispondere, -ed il rendimento pari al 12% per la IIIdecade di durata dei Buoni, coincidono esattamente.Si osserva che, come messo in evidenza nella memoria depositata inprimo grado, nella fattispecie si tratta di semplici Buoni della serie “Q” chePoste rimborsa esattamente ai tassi indicati dall’art. 4 D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA]istitutivo della serie “Q” e secondo la tabella allegata al Decreto, identica aquella stampata sul retro dei Buoni.Si è precisato poi (a pag. 2 righe 19, 20 e 21) che gli importi bimestrali di£ 131.275 per i Buoni del valore di £1.000.000 e del doppio per il BuonoNumero registro generale 11402/2024Numero sezionale 2928/2026Numero di raccolta generale 22837/2026Data pubblicazione 07/07/2026di valore doppio, corrispondono esattamente al tasso del 12% calcolatosulla base dell’interesse (semplice) del 12% calcolato sull’importocorrisposto al 20° anno, che non cambia per il periodo successivo.Si rimprovera in particolare alla decisione qui impugnata di non aververificato tale coincidenza, ripetutamente indicata da [OSCURATO:PERSONA] la documentazione prodotta in atti dalle controparti a supportodella loro domanda.Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione, exart. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 4 del Decreto del Ministero delTesoro del 13.6.1986.Si afferma che [OSCURATO:PERSONA] aveva dato precisa applicazione, inriferimento ai Buoni in esame, all’art. 4 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed a quantoindicato nella tabella allegata al D.M. e che i calcoli prodotti da contropartea pag 3 del ricorso avanti il Tribunale di Benevento erano errati se nonaltro poiché, come esposto dalla stessa Controparte nel ricorso a pag. 4riga 15, erano stati eseguiti “al lordo delle ritenute fiscali” e non al nettocome stabilito dal Ministero dell’Economia e Finanze con D.M. 27.11.1997.I due motivi di ricorso che meritano un vaglio congiunto sono fondati.Ai fini di un corretto inquadramento del problema occorre muovere daidati di riferimento normativo.L'art. 173 D.P.R. 20 marzo 1973, n. 156 (cd. [OSCURATO:PERSONA]), comenovellato dall'art. 1 del D.L. n. 460/1974, conv. In L. n. 588/1974, poiabrogato, stabiliva che: "Le variazioni del saggio di interesse dei buonifruttiferi postali sono disposte con decreto del Ministero del Tesoro, diconcerto col Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, da pubblicarsinella [OSCURATO:PERSONA], hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessiNumero registro generale 11402/2024Numero sezionale 2928/2026Numero di raccolta generale 22837/2026Data pubblicazione 07/07/2026dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estesead una o più delle precedenti serie".Tale disciplina consentiva, dunque, variazioni, anche in pejus, del tasso diinteresse sulla base di decreti ministeriali, e, in quanto dettata da unafonte di rango legislativo, ha natura cogente e come tale idonea asostituire ex art. 1339 c.c. le statuizioni negoziali delle parti.Il BFP in esame è stato emesso in data successiva all'entrata in vigore delD.M. 13/6/1986, il quale, all'art. 4, ha istituito una nuova serie di buonifruttiferi postali, distinti con la lettera "Q" e con una specificaquantificazione degli interessi dovuti.L'art. 5 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] prevede poi che: "Sono, a tutti gli effetti, titolidella nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinticon la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, ibuoni della precedente serie "P" emessi dal 1 luglio 1986. Per questi ultimiverranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parteanteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore,recante la misura dei nuovi tassi".L'art. 6 del D.M., infine, estende i nuovi tassi ai BFP di tutte le serieprecedenti.Al buono in esame, dunque, che, conformemente a quanto disposto dalcitato art. 5 D.M. 13/6/1986, riporta sulla parte anteriore il timbro con ladicitura "serie Q/P" e sulla parte posteriore il timbro recante i nuovi tassidella serie "Q", sono senz'altro applicabili tali nuovi tassi per tutto l'arcotemporale ad esso inerente, perché, anche se il secondo timbro non copredel tutto la stampigliatura precedente o non riporta i tassi del terzodecennio, la variazione apportata dal D.M. 13/6/1986 ha effetto per ibuoni di nuova serie ed anche per quelli delle serie precedenti, ai sensiNumero registro generale 11402/2024Numero sezionale 2928/2026Numero di raccolta generale 22837/2026Data pubblicazione 07/07/2026dell'art. 173 D.P.R. 156/1973, e l'eventuale contrasto tra le condizioni, inriferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dalD.M. che ne dispone l'emissione, deve essere risolto dando la prevalenzaalle seconde.In tal senso è ormai la costante giurisprudenza di questa Corte che consentenza, sez. I, 26/07/2023, n. 22619 ha affermato che : "In tema dibuoni postali fruttiferi, poiché l'interpretazione del testo contrattuale deveraccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nelsuo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa,l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi allaserie "P" per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivosul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, diuna tabella sostitutiva di quella della serie "P", in cui erano inseriti i dettirendimenti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adottauna modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risultaeccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendereevidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, inpresenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delleparti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrantenella previsione dell'art. 173 D.P.R. n. 156 del 1973, opera unaintegrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassicontemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamatodal primo comma del detto articolo" (Cass. civ., sez. I, 26/07/2023, n.22619).E inoltre: "In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenutanell'abrogato art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art.1 del D.L. n. 460 del 1974, conv. in L. n. 588 del 1974 - che consentivaNumero registro generale 11402/2024Numero sezionale 2928/2026Numero di raccolta generale 22837/2026Data pubblicazione 07/07/2026variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decretiministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha naturacogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale diprogrammazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) ecome tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. le statuizioni negoziali delleparti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggiodegli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal D.M. che nedisponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alleseconde, anche relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio1986 con D.M. 13 giugno 1986 - di buoni postali fruttiferi distinta con lalettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole diquello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni" (Cass. civ., sez. I,14/02/2022, n. 4748; da ultimo Cass. n. 3619 del 2026)."In tema di buoni postali fruttiferi, l'emissione di una nuova serie di buoni,utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediantel'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie(Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovitassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interessedella precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimodecennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per taledecennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poichél'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non havalore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina unerrore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto adoggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che,ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti perNumero registro generale 11402/2024Numero sezionale 2928/2026Numero di raccolta generale 22837/2026Data pubblicazione 07/07/2026disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, leclausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualorasiano con esse incompatibili" (Cass. civ., sez. I, 10/02/2022, n. 4384;nello stesso senso: Cass. civ., sez. VI, 3/01/2023, n. 87; 2026 nr 3619).Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata va cassata conrinvio per nuovo esame alla luce dei principi di diritto sopra enunciati allaCorte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia allaCorte di appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese diquesta fase.Così deciso in Roma 1.07.2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])